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Decisione

15.2015.96

Ricorso contro la cessione delle pretese della massa. Legittimazione a ricorrere del fallito

19 febbraio 2016Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi patrocinatori si sono incontrati con l’ufficiale e il caposervizio il 10

luglio 2015 per una verifica delle notifiche di credito e dell’in­­ventario

(protocollo, n. 183) e che la bozza finale di quest’ultimo documento, che già

contemplava le nuove pretese revocatorie in questione (doc. 9 accluso al

ricorso, pag. 4 ottava posizione e pag. 5 quarta e sesta posizioni), è stata

consegnata ai patrocinatori del fallito (email 31 luglio 2015 del lic. iur. __________,

n. 191 del protocollo). L’inventario immutato (doc. 11 accluso al ricorso),

nuovamente depositato con la graduatoria modificata il 10 settembre 2015 (ciò

che spiega la data indicata al punto C della circolare del 2015), è poi stato

trasmesso un’altra volta al lic. iur. __________ l’11 settembre (scritto di

stessa data dell’UF protocollato con il n. 232). La censura di violazione del

diritto di essere sentito è pertanto infondata, se non abusiva.

6.3 Il ricorrente formula ancora diverse

doglianze circa le pretese sostituite alle posizioni n. 1 e 7 della circolare

del 2014. Avendone egli, come visto, avuto conoscenza già nel settembre del

2015, esse risultano manifestamente tardive e pertanto irricevibili.

6.4 Per

buona misura e a futura memoria, occorre comunque ricordare all’UF il suo

dovere non solo di consultare il fallito sull’in­­ventario (e sulle sue

modifiche) ma anche di farglielo firmare, invitandolo a dichiarare se lo

riconosca esatto e completo (art. 228 LEF, 29 cpv. 3-4 RUF).

7. Per

quanto attiene infine alla domanda del ricorrente intesa ad “accertare la violazione del diritto da parte

dell’Ufficio fallimenti di Locarno”, giova rammentare che il ricorso

all’autorità di vigilanza secondo l’art. 17 LEF deve servire al conseguimento

di un fine pratico di procedura esecutiva – non ottenibile in altro modo – e

non alla semplice constatazione di un eventuale errato comportamento dell’organo

Considerandi

di esecuzione forzata in vista di una successiva azione di responsabilità

giusta l’art. 5 LEF (pro multi Gilliéron,

op. cit., vol. I, n. 65 ad art. 17, con rif.; sentenza della CEF 15.2014.74 del

12.

settembre 2014 consid. 2). Nel caso specifico, il ricorrente ha chiesto

esplicitamente l’annullamento soltanto delle circolari del 2014 e del 2015. Non

incombe alla Camera ricercare eventuali altri atti viziati. Anche su questo punto

il ricorso risulta irricevibile.

8.

Con

la reiezione del ricorso in esame e di quello inoltrato dalla moglie del

fallito (inc. 15.2016.1), la domanda d’effetto sospensivo diventa senza

oggetto. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e

non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a

e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. In quanto ammissibile il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– __________,

__________;

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio dei fallimenti, Locarno.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque

giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata

pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.