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Decisione

15.2015.98

Fallimento. Ricorso contro richieste di cessione delle pretese della massa. Irricevibilità

19 febbraio 2016Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

I. Il

28 gennaio 2016 la ricorrente ha inoltrato una replica spontanea con cui ha ribadito

il proprio interesse a chiedere l’annul­­lamento delle richieste di cessione, ricordando

di avere a sua volta formulato una richiesta del genere il 4 dicembre 2015.

Considerato

in diritto: 1. Nella sua qualità di

autorità di vigilanza cantonale, la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello è competente per statuire

sul ricorso (art. 17 LEF e 3 LPR).

2. Salvo

i casi nei quali la legge prescriva la via giudiziale, è ammesso il ricorso all’autorità

di vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio d’esecuzione o di un

ufficio dei fallimenti, per violazione di una norma di diritto o errore d’apprezzamento

(art. 17 cpv. 1 LEF). Come lo riconosce la stessa ricorrente (n. 35 del ricorso),

gli scritti impugnati non sono “provvedimenti” dell’UF di Locarno bensì atti

delle parti. Non sono quindi impugnabili con un ricorso all’autorità di vigilanza.

Ma non lo è neppure il punto (D) della circolare del 5 novembre 2015 laddove l’UF

“sembra” (secondo gli stessi termini della ricorrente) interpretare gli scritti

del 21 novembre 2014 quali valide richieste di cessione. Solo l’autorizzazione

a procedere – il noto formulario 7F – costituirà, quando verrà rilasciata, un

provvedimento impugnabile nel senso dell’art. 17 cpv. 1 LEF. Il fatto che l’UF

abbia preannunciato tale rilascio (“verrà notificata”) non è di rilievo. Non

sono infatti impugnabili con ricorso semplici dichiarazioni d’intenzione in merito

ad atti esecutivi futuri (DTF 113 III 29; sentenza della

CEF 15.2015.5 del 28 gennaio 2015 e i rimandi). Ne consegue l’irrice­­vibilità

del ricorso.

3. L’impugnazione

è del resto irricevibile anche per un altro motivo. Avendo infatti la

ricorrente ritirato la circolare del 5 novembre 2015 già il giorno successivo

(tracciamento della raccomandata n. 98.46.101801.10997652), il termine di ricorso

è scaduto il 16 novembre, sicché il ricorso, presentato il 4 dicembre, è

tardivo e quindi irricevibile. Certo, la ricorrente sostiene di avere avuto conoscenza

delle “presunte” richieste di cessione del 21 novembre 2014 solo il 30 novembre

2015 quando le è stato concesso l’ac­­cesso agli atti. Sennonché l’oggetto

Considerandi

del ricorso, come visto, potrebbe essere solo una decisione dell’UF e il

termine di ricorso contro la circolare non è prolungato per il fatto che la

ricorrente ha saputo solo dopo la notifica di circostanze o documenti significativi

per la valutazione delle possibilità di successo del ricorso (cfr. DTF 73

III 115 segg.; sentenza della CEF 15.2012.52 del 7 maggio 2012, RtiD 2013 I 822

n. 47c con rinvii).

4.

Per

mera abbondanza, si rileva come non sussista alcun dubbio che gli scritti 21

novembre 2014 del Comune PI 2 (doc. L) e del Cantone Zurigo (doc. M)

costituiscono, interpretati in buona fede, valide richieste di cessione delle

pretese offerte dal­l’UF nella circolare del 3 novembre 2014 (doc. K): si

riferiscono entrambi esplicitamente a detta circolare e contengono una

richiesta di cessione giusta l’art. 260 LEF di tutte le pretese (“Abtretung nach Art. 260 SchKG sämtlicher Forderungen”) secondo la graduatoria del 24 settembre 2014 (“gemäss Kollokationsplan vom 24. September 2014”). Che gli scritti menzionino, a fine frase, un atto sbagliato (la graduatoria

invece dell’inventario) e una data errata non li rende incomprensibili e non

consente di dare loro un altro significato se non quello di una richiesta di

cessione di tutte le pretese menzionate nella circolare.

5.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano

indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

[RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

–__________,

__________, __________;

–;

–;

–.

Comunicazione

all’Ufficio dei fallimenti, Locarno.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.