15.2015.98
Fallimento. Ricorso contro richieste di cessione delle pretese della massa. Irricevibilità
19 febbraio 2016Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2015.98
Lugano
19
febbraio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 4 dicembre 2015 di
RI 1 ora in __________
(ora patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio dei fallimenti di Locarno,
o meglio contro le domande di cessione di pretese della massa presentate dai
creditori
PI 2, __________
(patrocinata dal lic. iur. PA 2, __________)
Kanton Zürich, Zurigo
(rappr. dal Kantonales Steueramt Zurigo)
nella
procedura di fallimento aperta nei confronti di
PI 1, __________
(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)
ritenuto
in fatto: A. Con
decisione del 15 aprile 2013 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di
Locarno-Città ha decretato l’autofallimento di PI 1.
B. Il
12 agosto 2014 l’Ufficio dei fallimenti (UF) di Locarno ha depositato la graduatoria
e l’inventario, atti che sono poi stati nuovamente depositati il 6 ottobre
2014.
C. Con
circolare del 3 novembre 2014 l’UF ha proposto ai creditori ammessi in
graduatoria di promuovere esso stesso, in nome e per conto della massa, diverse
azioni revocatorie in vista di ottenere la retrocessione d’importanti donazioni
fatte dal fallito ai figli T__________ e J__________ (per complessivi fr. 1'145'000.–:
n. 1-4) nonché la retrocessione di rimborsi e bonifici da lui effettuati per
oltre fr. 2'500'000.– a favore di società, tutte iscritte nella
graduatoria (tranne una) ritenute dall’amministrazione del fallimento vicine a PI
1 (A__________ GmbH, G__________
AG, G__________ Trust Reg., G__________ Reclaim Trust Reg. e __________ G__________
T__________ AG: n. 5-12). Entro il termine impartito dall’UF
le società G__________ AG, A__________ GmbH, G__________ Trust Reg. e G__________
Reclaim Trust Reg., come pure
la B__________ AG, si sono opposte alla proposta, pur
senza chiedere la cessione delle pretese revocatorie. Il 21 novembre 2014 il
Canton Zurigo e il Comune PI 2 si sono anch’essi opposti alla proposta, ma
hanno chiesto nel contempo la cessione di tutte le pretese offerte dall’UF,
salvo per il primo limitare poi, il 26 novembre, la sua richiesta alle due pretese
contro la figlia J__________ (n. 1 e 4).
D. Il
16 e il 17 marzo 2015 la moglie del fallito, PI 1, ha notificato all’UF di
avere ottenuto la cessione dei crediti della G__________ Trust Reg., iscritti
in terza classe per fr. 10'122.30 e per fr. 2'030'032.65, e ha
insinuato un credito proprio di fr. 1'883'753.55 invocando la propria
responsabilità come coniuge del fallito per il pagamento delle imposte. Sia
nella graduatoria depositata il 12 agosto 2015, poi annullata, sia in quella nuovamente
depositata il successivo 10 settembre, l’UF ha menzionato le cessioni, ma non
ha ammesso il nuovo credito. Entrambe le graduatorie sono state contestate da PI
1 con azioni del 28 agosto (poi stralciata dal ruolo) e 28 settembre 2015.
E. Con
circolare del 5 novembre 2015 l’UF ha informato i creditori sulle richieste di
cessione appena menzionate, su ulteriori otto pretese revocabili inventariate
nel frattempo (cinque donazioni alla figlia J__________ per complessivi fr. 180'000.–
[n. 13-17], una donazione di fr. 200'000.– alla moglie [n. 18] così come
due cessioni di quote sociali della A__________ GmbH [n. 19] e di partecipazioni
della G__________ Reclaim Trust Reg. [n. 20]) e sulla sostituzione di due
pretese menzionate nella precedente circolare (n. 1 e 7) con nuove pretese (n.
21a/b-22). L’UF ha pure precisato che avrebbe notificato al Canton Zurigo e al Comune
PI 2 l’autorizzazione a procedere per le pretese di cui avevano chiesto la
cessione (ad esclusione delle posizioni n. 1 e 7), ha fissato alla moglie del
fallito un termine per postulare la cessione delle medesime pretese, ha
impartito a tutti i creditori il termine del 25 novembre 2015 per opporsi alla
proposta dell’amministrazione di rinunciare a far valere le nuove pretese (n.
13-22) a nome della massa e quello del 7 dicembre 2015 per chiederne la
cessione ove la maggioranza non si fosse opposta alla rinuncia. Il 24 novembre
2015, PI 1, l’__________ GmbH, la G__________ AG e la B__________ AG si sono
opposte a tale rinuncia, mentre il 16 e il 21 novembre il PI 2 e il Canton
Zurigo hanno invece chiesto la cessione delle nuove pretese.
F. Il
4 dicembre 2015 RI 1 ha interposto ricorso contro le richieste di cessione
presentate dal Canton Zurigo e dal Comune di PI 2 il 21 novembre 2014, chiedendo,
previo conferimento dell’effetto sospensivo, di accertarne la nullità – e in
subordine l’invalidità –, di constatare che questi due creditori non hanno
chiesto validamente la cessione delle pretese menzionate nella circolare del
2014 e di vietare all’UF di cederle loro. Nelle sue osservazioni dell’11
dicembre 2015, l’UF si è opposto alla concessione dell’effetto sospensivo
ritenendo il ricorso tardivo e privo d’interesse degno di protezione per la
ricorrente. Il 18 dicembre 2015 il presidente della Camera ha respinto la
domanda di effetto sospensivo. La procedura fallimentare è però poi stata sospesa
il 16 gennaio 2016 in via provvisoria e parziale nell’ulteriore procedura di
ricorso inoltrata da RI 1 il 10 dicembre 2015 (inc. 15.2016.1).
G. Con
scritto del 23 dicembre 2015 RI 1 ha invitato il tribunale a prendere atto che
nessuna graduatoria del 24 settembre o del 24 novembre è stata comunicata ai
creditori né pubblicata sul Foglio ufficiale svizzero di commercio.
H. Il
5 gennaio 2016 il Canton Zurigo ha aderito alle osservazioni 11 dicembre 2015
dell’UF mentre nel suo memoriale dell’8 gennaio 2016, il Comune PI 2 ha
proposto la reiezione del ricorso. Il 15 gennaio 2016 l’UF ha confermato le sue
precedenti osservazioni.
Fatti
I. Il
28 gennaio 2016 la ricorrente ha inoltrato una replica spontanea con cui ha ribadito
il proprio interesse a chiedere l’annullamento delle richieste di cessione, ricordando
di avere a sua volta formulato una richiesta del genere il 4 dicembre 2015.
Considerato
in diritto: 1. Nella sua qualità di
autorità di vigilanza cantonale, la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello è competente per statuire
sul ricorso (art. 17 LEF e 3 LPR).
2. Salvo
i casi nei quali la legge prescriva la via giudiziale, è ammesso il ricorso all’autorità
di vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio d’esecuzione o di un
ufficio dei fallimenti, per violazione di una norma di diritto o errore d’apprezzamento
(art. 17 cpv. 1 LEF). Come lo riconosce la stessa ricorrente (n. 35 del ricorso),
gli scritti impugnati non sono “provvedimenti” dell’UF di Locarno bensì atti
delle parti. Non sono quindi impugnabili con un ricorso all’autorità di vigilanza.
Ma non lo è neppure il punto (D) della circolare del 5 novembre 2015 laddove l’UF
“sembra” (secondo gli stessi termini della ricorrente) interpretare gli scritti
del 21 novembre 2014 quali valide richieste di cessione. Solo l’autorizzazione
a procedere – il noto formulario 7F – costituirà, quando verrà rilasciata, un
provvedimento impugnabile nel senso dell’art. 17 cpv. 1 LEF. Il fatto che l’UF
abbia preannunciato tale rilascio (“verrà notificata”) non è di rilievo. Non
sono infatti impugnabili con ricorso semplici dichiarazioni d’intenzione in merito
ad atti esecutivi futuri (DTF 113 III 29; sentenza della
CEF 15.2015.5 del 28 gennaio 2015 e i rimandi). Ne consegue l’irricevibilità
del ricorso.
3. L’impugnazione
è del resto irricevibile anche per un altro motivo. Avendo infatti la
ricorrente ritirato la circolare del 5 novembre 2015 già il giorno successivo
(tracciamento della raccomandata n. 98.46.101801.10997652), il termine di ricorso
è scaduto il 16 novembre, sicché il ricorso, presentato il 4 dicembre, è
tardivo e quindi irricevibile. Certo, la ricorrente sostiene di avere avuto conoscenza
delle “presunte” richieste di cessione del 21 novembre 2014 solo il 30 novembre
2015 quando le è stato concesso l’accesso agli atti. Sennonché l’oggetto
Considerandi
del ricorso, come visto, potrebbe essere solo una decisione dell’UF e il
termine di ricorso contro la circolare non è prolungato per il fatto che la
ricorrente ha saputo solo dopo la notifica di circostanze o documenti significativi
per la valutazione delle possibilità di successo del ricorso (cfr. DTF 73
III 115 segg.; sentenza della CEF 15.2012.52 del 7 maggio 2012, RtiD 2013 I 822
n. 47c con rinvii).
4.
Per
mera abbondanza, si rileva come non sussista alcun dubbio che gli scritti 21
novembre 2014 del Comune PI 2 (doc. L) e del Cantone Zurigo (doc. M)
costituiscono, interpretati in buona fede, valide richieste di cessione delle
pretese offerte dall’UF nella circolare del 3 novembre 2014 (doc. K): si
riferiscono entrambi esplicitamente a detta circolare e contengono una
richiesta di cessione giusta l’art. 260 LEF di tutte le pretese (“Abtretung nach Art. 260 SchKG sämtlicher Forderungen”) secondo la graduatoria del 24 settembre 2014 (“gemäss Kollokationsplan vom 24. September 2014”). Che gli scritti menzionino, a fine frase, un atto sbagliato (la graduatoria
invece dell’inventario) e una data errata non li rende incomprensibili e non
consente di dare loro un altro significato se non quello di una richiesta di
cessione di tutte le pretese menzionate nella circolare.
5.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano
indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF
[RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
–__________,
__________, __________;
–;
–;
–.
Comunicazione
all’Ufficio dei fallimenti, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.