15.2015.99
Ricorso contro l’esecuzione del sequestro. Revoca della parte dei beni il cui valore di stima supera quanto basti a soddisfare la pretesa del creditore sequestrante, interessi e spese compresi
27 gennaio 2016Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2015.99
Lugano
27 gennaio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul
ricorso 27 novembre 2015 di
RI 1
(patrocinata dall’ PA 1,)
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona
relativo all’esecuzione del sequestro n. __________ decretato il 19 giugno
2015 dal Pretore del Distretto di Lugano nei confronti della ricorrente su
istanza della
PI 1,
(patrocinata dall’ PA 2,)
ritenuto
in fatto: A. Su
istanza della PI 1, con decreto del 19 giugno 2015 il Pretore del Distretto di Lugano
ha ordinato il sequestro del credito della debitrice RI 1 verso il __________
in restituzione del deposito ch’essa ha prestato a garanzia dell’imposta sull’utile
immobiliare come previsto dal rogito n. __________ del 15 aprile 2015 dell’avv.
__________ relativo alla compravendita del fondo n. __________ RFD __________,
e ciò sino a concorrenza di un credito di fr. 56'000.– oltre agli interessi
del 5% dal 5 maggio 2014. A garanzia del medesimo credito, il Pretore ha
altresì decretato il sequestro di ogni attivo di qualsiasi specie detenuto da RI
1 presso la sede della P__________ a __________, in particolare la relazione
IBAN __________, ccp __________.
B. Il
22 giugno 2015 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Bellinzona ha notificato il
predetto sequestro all’Ufficio esazione e condoni per fr. 65'000.–, oltre
a interessi e spese. Altrettanto ha fatto il Betreibungsamt Bern-Mittelland nei
confronti della P__________.
C. Con
scritto del 23 giugno 2015 la P__________ ha comunicato al Betreibungsamt
Bern-Mittelland che il saldo del conto in questione al momento dell’esecuzione
del sequestro ammontava a fr. 62'405.28. Il 25 giugno 2015 l’Ufficio
esazione e condoni ha invece risposto all’UE di non potersi pronunciare in
merito al sequestro sino allo spirare del termine di opposizione, rispettivamente
al passaggio in giudicato della decisione sull’opposizione. Ad ogni modo, ha
contestato il credito posto sotto sequestro e ha fatto valere sullo stesso un
diritto di pegno e di compensazione.
D. Il
6 luglio 2015 RI 1 ha fatto opposizione contro il decreto di sequestro. La
procedura è tuttora pendente.
E. Con
scritto del 9 novembre 2015 RI 1 ha chiesto all’UE di liberare l’importo di fr. 62'405.28
e di mantenere il sequestro limitatamente a fr. 2'594.72, siccome a
garanzia della pretesa fatta valere dal creditore sequestrante il
Betreibungsamt Mittelland-Bern aveva già proceduto al sequestro degli averi del
suo conto postale per fr. 62'405.28.
F. Ricevuta
in copia la predetta richiesta per una presa di posizione, il 17 novembre 2015
la PI 1 si è opposta allo sblocco parziale del sequestro, sostenendo che non è
dato di sapere se vi sono altri creditori procedenti o sequestranti di grado
poziore al suo e pertanto non vi è certezza che il conto postale sia realmente
sufficiente a garantire il credito.
G. Richiamata
la presa di posizione appena menzionata, con scritto del 19 novembre 2015 l’UE
ha comunicato a RI 1 di non poter dare seguito alla sua richiesta. Con ricorso
del 27 novembre 2015 quest’ultima si è quindi aggravata contro tale decisione,
chiedendo a questa Camera che gli atti siano ritornati all’Ufficio affinché
emani una nuova decisione e allestisca un nuovo verbale di sequestro sulla base
dell’art. 95 in relazione con l’art. 275 LEF, in particolare riducendo l’importo
colpito dal sequestro n. __________ del 22 giugno 2015 a fr. 2'594.72 e
liberando immediatamente fr. 62'405.28 a suo favore.
H. Con
osservazioni del 14 dicembre 2015 la PI 1 si oppone al ricorso, postulandone la
reiezione, mentre nelle sue del 15 dicembre 2015 l’UE si rimette al giudizio
della Camera, pur ritenendo di aver agito correttamente.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la
Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta
il 20 novembre 2015, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17
LEF).
2. La
ricorrente si duole anzitutto di una violazione del diritto di essere sentita,
da una parte perché l’UE le ha notificato la presa di posizione della
creditrice sequestrante alla sua richiesta di sblocco parziale del sequestro
solo dopo l’emissione della decisione impugnata, e dall’altra poiché tale
decisione nulla aggiunge alla predetta presa di posizione, sicché non sarebbe
conforme alle esigenze minime di motivazione previste dal diritto costituzionale.
Ora,
la debitrice sequestrata ha potuto esprimersi in questa sede sulle osservazioni
17 novembre 2015 della controparte, sicché l’eventuale violazione del suo
diritto di essere sentita è da considerare sanata, ritenuto che questa Camera
dispone dello stesso potere cognitivo degli organi esecutivi (cfr. DTF 135
Fatti
I 285 consid. 2.6.1). D’altronde la motivazione della decisione impugnata è risultata
comunque sufficiente perché la debitrice sequestrata potesse capirne la portata
e valutare con cognizione di causa se deferire il litigio all’autorità
di vigilanza (cfr. DTF 134 I 88 consid. 4.1 con richiami), come in
definitiva ha fatto, confrontandosi direttamente con le tesi della controparte.
Nulla osta quindi alla trattazione del ricorso nel merito (art. 21 LEF), specie
perché la decisione impugnata, come si vedrà, va riformata quasi interamente
nel senso voluto dalla ricorrente.
3. Nel
merito l’insorgente ritiene che il mancato accoglimento della richiesta di
sblocco parziale del sequestro violi la legge (combinati art. 275 e 97
cpv. 2 LEF), poiché – a suo parere – sono stati sequestrati beni suoi per un
valore molto superiore a quanto basta per soddisfare la pretesa vantata dalla
creditrice sequestrante, comprensiva di interessi e spese. Al riguardo essa
sostiene che, a fronte del sequestro fruttuoso di fr. 62'405.28 da parte
del Betreibungsamt Bern-Mittelland, l’UE avrebbe dovuto limitare il sequestro
del deposito di garanzia a fr. 2'594.72, dal momento che la pretesa in
questione risultava già garantita “in eccesso” fino a fr. 62'405.28. La
ricorrente reputa inoltre del tutto inconferenti le eccezioni sollevate dalla
creditrice sequestrante nelle osservazioni alla richiesta di sblocco parziale,
in quanto, come confermato dagli organi esecutivi coinvolti, non esistono altri
sequestri dei medesimi beni, né l’astratto rischio di successivi sequestri è
motivo per sequestrare un importo superiore al credito, compresi interessi e
spese.
Dal
canto suo, la resistente è del parere che l’assenza di altri sequestri per ora
non garantisce alla sequestrante che, al momento debito, i fondi posti sotto
sequestro saranno ancora a disposizione. Secondo essa, basterebbe ad esempio
che un’autorità penale predisponga la confisca del conto postale o addirittura
della garanzia fiscale per vanificare la sua pretesa civile. Ne deduce pertanto
che soltanto mantenendo i due sequestri è possibile garantire adeguatamente il
suo credito.
3.1 Gli
art. 91 a 109 LEF concernenti il pignoramento si applicano per analogia all’esecuzione
del sequestro (art. 275 LEF). Giusta l’art. 97 cpv. 2 LEF, il pignoramento – e quindi anche il sequestro – dev’essere
limitato a quanto basti per soddisfare i creditori, in capitale, interessi e
spese. L’ufficio d’esecuzione è pertanto competente a ridurre i
sequestri che eccedono manifestamente il limite dell’art. 97 cpv. 2 LEF,
scegliendo, se del caso, tra i diversi beni indicati nel decreto di sequestro,
secondo l’ordine determinato dall’art. 95 LEF (cfr. DTF 120 III 51, consid.
2a). Una riduzione del sequestro entra però in considerazione solo se il valore
di stima dei beni effettivamente bloccati supera l’ammontare del credito
vantato dal sequestrante, oltre agli interessi fino alla realizzazione dei beni
sequestrati, alle tasse e alle spese di emissione del decreto di sequestro e di
esecuzione del sequestro e alle tasse e alle spese dell’esecuzione a convalida
del sequestro, comprese quelle relative a un’eventuale procedura di rigetto
dell’opposizione (DTF 73 III 133 e segg.; sentenza della CEF 15.2012.13 del 9
febbraio 2012, consid. 1 e riferimenti citati).
3.2 Nel
Considerandi
caso in rassegna si evince dagli atti che su ordine del Betreibungsamt
Bern-Mittelland la P__________ ha bloccato averi della debitrice sequestrata
per fr. 62'405.28. L’UE ha a sua volta proceduto al sequestro di tutto il
credito, stimato in fr. 65'000.– (v. verbale di sequestro del 22 giugno
2015), che RI 1 vanta verso il Cantone Ticino in restituzione della nota
garanzia fiscale. Ne segue che gli organi esecutivi hanno sequestrato beni per
un valore di stima complessivo di fr. 127'405.28, che eccede manifestamente
quanto basti a soddisfare la pretesa fatta valere dalla creditrice sequestrante
(fr. 56'000.–), oltre agli interessi e alle spese (art. 97 cpv. 2 LEF). In
tali circostanze, l’UE avrebbe dovuto limitare il sequestro a quanto necessario
per coprire la parte di interessi e spese non garantita dal sequestro eseguito
dal Betreibungsamt Bern-Mittelland. Ora, posto che entrambi gli organi
esecutivi hanno stimato in fr. 65'000.– la pretesa della creditrice
sequestrante comprensiva di interessi e spese (v. doc. D ed E) – stima che le
parti non hanno contestato – il sequestro eseguito dall’UE va dunque ridotto
alla differenza esistente tra quest’importo e l’avere
bloccato sul conto postale di RI 1 (fr. 62'405.28), ovvero a fr. 2'594.72.
Le obiezioni mosse a tal riguardo dalla resistente non portano a diversa
conclusione, poiché secondo il chiaro tenore dell’art. 97 cpv. 2 LEF non è possibile
sequestrare beni per un importo superiore a quanto determinato da tale norma
alfine di premunire il sequestrante contro i rischi in caso di eventuale e
futura esecuzione di sequestri o pignoramenti a favore di altri creditori (DTF
120.
III 47 consid. 5a; sentenza della CEF 15.2012.13 del 9 febbraio 2012,
consid. 2).
3.3
Il
ricorso va pertanto accolto nel senso di limitare il sequestro della garanzia
fiscale a fr. 2'594.72, riformando di conseguenza il relativo verbale, e
di ordinare all’UE di dissequestrare l’importo residuo (fr. 62'405.28),
dandone immediata notizia all’Ufficio esazione e condoni.
4.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano
indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF
[RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto.
1.1
Di conseguenza il verbale di
sequestro n. __________ del 22 giugno 2015 è riformato nel senso che il sequestro
del credito di RI 1 nei confronti del Cantone Ticino in restituzione del
deposito ch’essa ha prestato giusta l’art. 253a LT, in base al rogito n. __________
del 15 aprile 2015 dell’ __________ (punto V, pag. 5 in basso), relativo alla
compravendita del fondo n. __________ RFD __________, è limitato a fr. 2'594.72.
1.2
È fatto ordine all’Ufficio di
esecuzione di Bellinzona di dare immediatamente notizia all’Ufficio esazione e
condoni della riduzione del sequestro.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.