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Decisione

15.2015.99

Ricorso contro l’esecuzione del sequestro. Revoca della parte dei beni il cui valore di stima supera quanto basti a soddisfare la pretesa del creditore sequestrante, interessi e spese compresi

27 gennaio 2016Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

I 285 consid. 2.6.1). D’altronde la motivazione della decisione impugnata è risultata

comunque sufficiente perché la debitrice sequestrata potesse capirne la portata

e valutare con cognizione di causa se deferire il litigio all’autorità

di vigilanza (cfr. DTF 134 I 88 consid. 4.1 con richiami), come in

definitiva ha fatto, confrontandosi direttamente con le tesi della controparte.

Nulla osta quindi alla trattazione del ricorso nel merito (art. 21 LEF), specie

perché la decisione impugnata, come si vedrà, va riformata quasi interamente

nel senso voluto dalla ricorrente.

3. Nel

merito l’insorgente ritiene che il mancato accoglimento della richiesta di

sblocco parziale del sequestro violi la legge (combinati art. 275 e 97

cpv. 2 LEF), poiché – a suo parere – sono stati sequestrati beni suoi per un

valore molto superiore a quanto basta per soddisfare la pretesa vantata dalla

creditrice sequestrante, comprensiva di interessi e spese. Al riguardo essa

sostiene che, a fronte del sequestro fruttuoso di fr. 62'405.28 da parte

del Betreibungsamt Bern-Mittelland, l’UE avrebbe dovuto limitare il sequestro

del deposito di garanzia a fr. 2'594.72, dal momento che la pretesa in

questione risultava già garantita “in eccesso” fino a fr. 62'405.28. La

ricorrente reputa inoltre del tutto inconferenti le eccezioni sollevate dalla

creditrice sequestrante nelle osservazioni alla richiesta di sblocco parziale,

in quanto, come confermato dagli organi esecutivi coinvolti, non esistono altri

sequestri dei medesimi beni, né l’astratto rischio di successivi sequestri è

motivo per sequestrare un importo superiore al credito, compresi interessi e

spese.

Dal

canto suo, la resistente è del parere che l’assenza di altri sequestri per ora

non garantisce alla sequestrante che, al momento debito, i fondi posti sotto

sequestro saranno ancora a disposizione. Secondo essa, basterebbe ad esempio

che un’auto­rità penale predisponga la confisca del conto postale o addirittura

della garanzia fiscale per vanificare la sua pretesa civile. Ne deduce pertanto

che soltanto mantenendo i due sequestri è possibile garantire adeguatamente il

suo credito.

3.1 Gli

art. 91 a 109 LEF concernenti il pignoramento si applicano per analogia all’esecuzione

del sequestro (art. 275 LEF). Giusta l’art. 97 cpv. 2 LEF, il pignoramento – e quindi anche il sequestro – dev’essere

limitato a quanto basti per soddisfare i creditori, in capitale, interessi e

spese. L’ufficio d’esecuzione è pertanto com­petente a ridurre i

sequestri che eccedono manifestamente il limite dell’art. 97 cpv. 2 LEF,

scegliendo, se del caso, tra i diversi beni indicati nel decreto di sequestro,

secondo l’ordine determinato dall’art. 95 LEF (cfr. DTF 120 III 51, consid.

2a). Una riduzione del sequestro entra però in considerazione solo se il valore

di stima dei beni effettivamente bloccati supera l’ammontare del credito

vantato dal sequestrante, oltre agli interessi fino alla realizzazione dei beni

sequestrati, alle tasse e alle spese di emissione del decreto di sequestro e di

esecuzione del sequestro e alle tasse e alle spese dell’esecuzione a convalida

del sequestro, comprese quelle relative a un’eventuale procedura di rigetto

dell’opposizione (DTF 73 III 133 e segg.; sentenza della CEF 15.2012.13 del 9

febbraio 2012, consid. 1 e riferimenti citati).

3.2 Nel

Considerandi

caso in rassegna si evince dagli atti che su ordine del Betreibungsamt

Bern-Mittelland la P__________ ha bloccato averi della debitrice sequestrata

per fr. 62'405.28. L’UE ha a sua volta proceduto al sequestro di tutto il

credito, stimato in fr. 65'000.– (v. verbale di sequestro del 22 giugno

2015), che RI 1 vanta verso il Cantone Ticino in restituzione della nota

garanzia fiscale. Ne segue che gli organi esecutivi hanno sequestrato beni per

un valore di stima complessivo di fr. 127'405.28, che eccede manifestamente

quanto basti a soddisfare la pretesa fatta valere dalla creditrice sequestrante

(fr. 56'000.–), oltre agli interessi e alle spese (art. 97 cpv. 2 LEF). In

tali circostanze, l’UE avrebbe dovuto limitare il sequestro a quanto necessario

per coprire la parte di interessi e spese non garantita dal sequestro eseguito

dal Betreibungsamt Bern-Mittelland. Ora, posto che entrambi gli organi

esecutivi hanno stimato in fr. 65'000.– la pretesa della creditrice

sequestrante comprensiva di interessi e spese (v. doc. D ed E) – stima che le

parti non hanno contestato – il sequestro eseguito dall’UE va dunque ridotto

alla differenza esistente tra quest’importo e l’avere

bloccato sul conto postale di RI 1 (fr. 62'405.28), ovvero a fr. 2'594.72.

Le obiezioni mosse a tal riguardo dalla resistente non portano a diversa

conclusione, poiché secondo il chiaro tenore dell’art. 97 cpv. 2 LEF non è possibile

sequestrare beni per un importo superiore a quanto determinato da tale norma

alfine di premunire il sequestrante contro i rischi in caso di eventuale e

futura esecuzione di sequestri o pignoramenti a favore di altri creditori (DTF

120.

III 47 consid. 5a; sentenza della CEF 15.2012.13 del 9 febbraio 2012,

consid. 2).

3.3

Il

ricorso va pertanto accolto nel senso di limitare il sequestro della garanzia

fiscale a fr. 2'594.72, riformando di conseguenza il relativo verbale, e

di ordinare all’UE di dissequestrare l’importo residuo (fr. 62'405.28),

dandone immediata notizia all’Ufficio esa­zione e condoni.

4.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano

indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

[RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto.

1.1

Di conseguenza il verbale di

sequestro n. __________ del 22 giugno 2015 è riformato nel senso che il sequestro

del credito di RI 1 nei confronti del Cantone Ticino in restituzione del

deposito ch’essa ha prestato giusta l’art. 253a LT, in base al rogito n. __________

del 15 aprile 2015 dell’ __________ (punto V, pag. 5 in basso), relativo alla

compravendita del fondo n. __________ RFD __________, è limitato a fr. 2'594.72.

1.2

È fatto ordine all’Ufficio di

esecuzione di Bellinzona di dare immediatamente notizia all’Ufficio esazione e

condoni della riduzione del sequestro.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.