15.2016.1
Ricusa dell’ufficio fallimenti o dei suoi singoli membri. Collaborazione dell’ufficio con un creditore per realizzare pretese revocatorie della massa. Legittimazione a ricorrere dei terzi non parte al
19 febbraio 2016Italiano33 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2016.1
Lugano
19 febbraio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 10 dicembre 2015 di
RI 1
(ora patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
contro
l’Ufficio dei fallimenti di Locarno e i suoi
funzionari, inteso a farne accertare la prevenzione e a ottenerne la ricusa
nonché l’annullamento di due istanze di conciliazione nella procedura di
fallimento aperta nei confronti di
PI 1, __________
(patrocinato dall’avv. PA 2, __________)
ritenuto
in fatto: A. Con
decisione del 15 aprile 2013 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di
Locarno-Città ha decretato l’autofallimento di PI 1. La grida ai creditori e l’autorizzazione
a liquidare il fallimento in forma sommaria sono state pubblicate il 14 giugno
2013.
B. Il
12 agosto 2014 l’Ufficio dei fallimenti (UF) di Locarno ha depositato la
graduatoria e l’inventario, atti che sono poi stati nuovamente depositati il 6
ottobre 2014.
C. Con
circolare del 3 novembre 2014 l’UF ha proposto ai creditori ammessi in
graduatoria di promuovere esso stesso, in nome e per conto della massa, diverse
azioni revocatorie in vista di ottenere la retrocessione d’importanti donazioni
fatte dal fallito ai figli T__________ e J__________ (per complessivi fr. 1'145'000.–:
n. 1-4) nonché la retrocessione di rimborsi e bonifici da lui effettuati per oltre
fr. 2'500'000.– a favore di società, tutte iscritte nella graduatoria
(tranne una), ritenute dall’amministrazione del fallimento vicine al fallito (A__________ GmbH, G__________ AG, G__________
Trust Reg., G__________ Reclaim Trust Reg. e __________ G__________ T__________
AG: n. 5-12). Entro il termine assegnato dall’Ufficio le società G__________ AG, A__________
GmbH, G__________ Trust Reg. e G__________ Reclaim Trust Reg., come pure la B__________
AG, si sono opposte alla proposta, pur senza chiedere la
cessione delle pretese revocatorie. Il 21 novembre 2014 il Canton Zurigo e il
Comune di PI 2 (ZH) si sono anch’essi opposti alla proposta, ma hanno chiesto
nel contempo la cessione di tutte le pretese offerte dall’UF, salvo per il
primo limitare poi, il 26 novembre, la sua richiesta alle due pretese contro la
figlia J__________ (n. 1 e 4).
D. Il
16 e il 17 marzo 2015 la moglie del fallito, PI 1, ha notificato all’UF di
avere ottenuto la cessione dei crediti della G__________ Trust Reg., iscritti in
terza classe per fr. 10'122.30 e per fr. 2'030'032.65, e ha insinuato
un credito proprio di fr. 1'883'753.55 invocando la propria responsabilità
come coniuge del fallito per il pagamento delle imposte. Sia nella graduatoria
depositata il 12 agosto 2015, poi annullata, sia in quella nuovamente
depositata il successivo 10 settembre, l’UF ha menzionato le cessioni, ma non
ha ammesso il nuovo credito. Entrambe le graduatorie sono state contestate da RI
1 con azioni del 28 agosto (poi stralciata dal ruolo) e 28 settembre 2015.
E. Con
circolare del 5 novembre 2015 l’UF ha informato i creditori sulle richieste di
cessione appena menzionate, su ulteriori otto pretese revocabili inventariate
nel frattempo (cinque donazioni alla figlia J__________ per complessivi fr. 180'000.–
[n. 13-17], una donazione di fr. 200'000.– alla moglie [n. 18] così come
due cessioni di quote sociali della A__________ GmbH [n. 19] e di partecipazioni
della G__________ Reclaim Trust Reg. [n. 20]) e sulla sostituzione di due
pretese menzionate nella precedente circolare (n. 1 e 7) con nuove pretese (n.
21a/b-22). L’UF ha pure precisato che avrebbe notificato al Canton Zurigo e al
Comune di PI 2 l’autorizzazione a procedere per le pretese di cui avevano
chiesto la cessione (ad esclusione delle posizioni n. 1 e 7), ha fissato alla
moglie del fallito un termine per postulare la cessione delle medesime pretese,
ha impartito a tutti i creditori il termine del 25 novembre 2015 per opporsi
alla proposta dell’amministrazione di rinunciare a far valere le nuove
pretese (n. 13-22) a nome della massa e quello del 7 dicembre 2015 per chiederne
la cessione ove la maggioranza non si fosse opposta alla rinuncia. Il 24
novembre 2015, PI 1, l’A__________ GmbH, la G__________ AG e la B__________ AG
si sono opposte a tale rinuncia, mentre il 16 e il 21 novembre il Comune di PI
2 e il Canton Zurigo hanno invece postulato la cessione delle nuove pretese.
F. Con
ricorso del 2 dicembre 2015 RI 1 ha chiesto di “accertare la violazione del
diritto da parte dell’Ufficio fallimenti di Locarno” e di annullare le
circolari 3 novembre 2014 e 5 novembre 2015. Il ricorso è stato respinto con
sentenza odierna (inc. 15.2015.96).
G. Il
4 dicembre 2015 RI 1 ha a sua volta interposto ricorso chiedendo, previo
conferimento dell’effetto sospensivo, di accertare la nullità – e in subordine
l’invalidità – delle richieste di cessione presentate dal Canton Zurigo e dal
Comune di PI 2 il 21 novembre 2014, di constatare che questi due creditori non
hanno chiesto validamente la cessione delle pretese menzionate nella circolare
del 2014 e di vietare all’UF di cederle loro. Il ricorso è stato dichiarato
irricevibile con sentenza odierna (inc. 15.2015.98).
H. Con
richiesta dello stesso 4 dicembre 2015, RI 1 ha postulato la cessione nel senso
dell’art. 260 LEF delle pretese menzionate nella circolare del 3 novembre 2014
(n. 1-12).
Fatti
I. Con
successivo ricorso del 10 dicembre 2015 RI 1 ha chiesto, previo conferimento
dell’effetto sospensivo nel senso di vietare ai funzionari dell’UF di procedere
a ulteriori atti di amministrazione, di accertare che l’amministrazione del fallimento di PI 1, in subordine l’UF di
Locarno, i suoi funzionari o alcuni di essi sono prevenuti e di ordinarne la
ricusa. La ricorrente ha inoltre postulato l’annullamento della “presentazione”
delle istanze di conciliazione del 13 aprile 2015 nei confronti suoi e della
figlia J__________. Il 16 dicembre 2015 l’UF ha concluso per la reiezione della
domanda di effetto sospensivo. Il 15 gennaio 2016 il presidente della Camera ha
sospeso provvisoriamente la procedura di liquidazione del fallimento di PI
1, fatti salvi gli atti urgenti nel senso dell’art. 238 LEF (interruzione di
prescrizioni, atti giudiziari subordinati a scadenza, e così via) e la
trattazione dei ricorsi pendenti (inc. 15.2015.96 e 15.2015.98). Nel termine impartito
con la stessa ordinanza, poi prorogato di 10 giorni il 21 gennaio, con replica
del 5 febbraio 2016 RI 1 ha contestato le osservazioni
dell’UF e confermato le richieste formulate nel ricorso. Visto l’esito
del giudizio odierno non sono state chieste determinazioni alle altre parti.
Considerato
in diritto: 1. Nella sua qualità di
autorità di vigilanza cantonale, la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello è competente per statuire
sul ricorso (art. 17 LEF e 3 LPR).
2. In
virtù dell’art. 17 cpv. 2 LEF, il ricorso dev’essere presentato entro dieci
giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento. Ove il
ricorrente ne chieda l’annullamento facendo valere che è stato adottato da – o
con la partecipazione di – una persona che a suo dire avrebbe dovuto ricusarsi,
il termine di ricorso decorre al più tardi dal momento in cui egli ha conoscenza
delle circostanze che fondano l’obbligo di ricusa (v. Gilliéron, Commentaire de
la LP, vol. I, 1999, n. 11 ad art. 10 LEF; Möckli
in: SchKG, Kurzkommentar, 2a
ed. 2014, n. 3 ad art. 10 LEF). In linea di principio,
infatti, l’atto compiuto in violazione del dovere d’astensione non è nullo ma
solo annullabile entro il termine di ricorso (Peter
in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n.
20 ad art. 10 LEF; Möckli,
op. cit., n. 3 ad art. 10).
Nel
caso specifico, la ricorrente sostiene di avere avuto conoscenza delle
circostanze da cui deduce una prevenzione dei funzionari dell’UF di Locarno nei
suoi confronti quando ha preso visione degli atti del fallimento il 30 novembre
2015. Nulla nell’incarto permette di revocare in dubbio tale affermazione.
Certo, la ricorrente ha avuto conoscenza dell’istanza di conciliazione che la massa
fallimentare ha promosso contro di lei presso la Giudicatura di pace di __________
per far revocare le donazioni di fr. 200'000.– e di 105 quote societarie
fattele dal marito (doc. J accluso al ricorso) già il 27 aprile 2015, quando
tale istanza le è stata intimata (doc. n. 139 del protocollo). Che, tuttavia, l’amministrazione
del fallimento avesse collaborato con i patrocinatori del Comune di PI 2 per la
redazione di quell’istanza non emerge dal suo testo. Il ricorso è quindi
tempestivo.
3. È
legittimato a ricorrere giusta l’art. 17 LEF colui che giustifica un interesse
proprio, attuale, pratico e degno di protezione alla modifica o
all’annullamento del provvedimento impugnato oppure all’adozione di una
determinata misura ingiustamente negata nell’ambito di un’esecuzione o di un
fallimento (DTF 139 III 387 consid. 2.1; sentenza della CEF 15.2014.128
del 26 febbraio 2015 consid. 5 e i rimandi).
3.1 Così,
ogni creditore ha diritto, in linea di massima, di ricorrere contro gli atti
dell’amministrazione del fallimento che non sono conformi alla legge. Per
contro, i terzi estranei alla procedura esecutiva non sono di principio
legittimati a inoltrare un ricorso, a meno che un atto esecutivo sia loro
direttamente pregiudizievole. In particolare il terzo debitore del fallito può
ricorrere contro la cessione ai creditori (nel senso dell’art. 260 LEF) della
pretesa fatta valere nei suoi confronti solo se rischia di essere convenuto più
volte, ma non è autorizzato a immischiarsi nella procedura di cessione invocando
la violazione di regole fallimentari stabilite nell’interesse non suo bensì dei
creditori (DTF 139 III 387 consid. 2.1).
3.2 Ne
consegue che nella misura in cui RI 1 fa valere interessi di terzi, come quelli
propri nella qualità di terza debitrice di alcune pretese revocatorie della
massa, della figlia J__________, del figlio T__________, del marito o delle società
che verosimilmente fanno o hanno fatto capo a lui, come la C__________, il
ricorso è a priori irricevibile. Sono infatti interessi indiretti (e in
parte non propri) di persone (tranne il fallito) non parte
alla procedura di fallimento, le cui regole non conferiscono loro pretese degne
di protezione nei confronti dell’amministrazione del fallimento. Se dovesse
avere subìto un danno causato in modo illecito dall’amministrazione del
fallimento, RI 1 potrà chiederne il risarcimento allo Stato (art. 5 LEF), ma
non la ricusa dell’organo esecutivo, il cui dovere di neutralità riguarda solo
le parti (sotto consid. 6.1). Le censure sollevate dalla ricorrente sono quindi
irricevibili per carenza d’interesse. Resta però da esaminare se i rimproveri
rivolti all’UF fondano oggettivamente un sospetto di prevenzione nei confronti
della ricorrente nella sua posizione di creditrice del fallito.
4. Sono
tenute a ricusarsi solo le persone fisiche, non le istituzioni (Peter, op. cit., n. 3 ad
art. 10; Möckli,
op. cit., n. 3 ad art. 10). Nella misura in cui mira all’esclusione dell’UF di
Locarno o dell’amministrazione del fallimento, il ricorso è dunque irricevibile.
5. I
documenti acclusi al ricorso e quelli contenuti nell’incarto del fallimento
acquisito dalla Camera sono sufficienti ai fini del giudizio odierno. Non è
necessario assumere le altre prove proposte dalla ricorrente (informazioni
scritte dai Comuni di PI 2 e di __________, audizione del fallito, interrogatorio
della ricorrente).
6. RI
1 fonda la domanda di ricusa di tutti i funzionari dell’UF (o almeno dell’Ufficiale
e di due suoi impiegati) – in seguito “i convenuti” – anzitutto sulla pretesa
stretta ed esclusiva collaborazione unilaterale dei convenuti con gli avvocati
di un creditore, il Comune di PI 2 (ricorso, n. 31-59). Dalla documentazione
depositata presso l’UF risulta a suo dire che le istanze di conciliazione
inoltrate dall’organo esecutivo nei confronti suoi e della figlia J__________
il 13 aprile 2015 per far revocare donazioni fatte loro dal marito e padre, PI
1, sono state preparate dallo studio legale PA 3 in cui lavora l’avv. PA 3
(patrocinatore del Comune di PI 2), che a questo scopo l’UF ha acquistato dal
patrocinatore del fallito informazioni e documentazione poi trasmesse allo studio
legale PA 3 e ha ripreso in modo acritico informazioni trasmesse dagli avvocati
del Comune nell’istanza di conciliazione diretta contro la ricorrente. Dagli
e-mail agli atti si evincerebbe anche l’esistenza di un colloquio tra l’UF e i
patrocinatori del Comune, che non è stato protocollato. Secondo RI 1, infine,
sempre dalla documentazione dell’UF si deduce che l’avv. CPA 3 ha dato
istruzioni per l’inoltro e la compilazione di una domanda d’esecuzione contro
il figlio T__________.
In
conclusione su questo punto, la ricorrente ritiene che l’avv. CPA 3 abbia così
influenzato in maniera inammissibile la procedura fallimentare, inducendo l’UF
a presentare delle istanze di conciliazione anziché interrompere la
prescrizione mediante la promozione di esecuzioni, e ciò violando la decisione
dei creditori del novembre/dicembre 2014 di non autorizzare la massa a far
valere in nome proprio le pretese revocatorie eventuali contro i membri della
famiglia di PI 1. Ai convenuti è anche rimproverato di non avere informato i
creditori sull’inoltro delle istanze di conciliazione.
6.1 In
virtù dell’art. 10 cpv. 1 n. 4 LEF (nelle versioni in tedesco e in francese) i
funzionari e gli impiegati degli uffici d’esecuzione e degli uffici dei
fallimenti e i membri dell’autorità di vigilanza non possono esercitare le loro
funzioni in particolare negli affari in cui potrebbero avere un’opinione
preconcetta. Ci si può al riguardo riferire alla prassi relativa all’art. 30
cpv. 1 Cost., per cui ognuno ha il diritto che la propria causa sia giudicata
da un tribunale fondato sulla legge, competente nel merito, indipendente e imparziale.
Tale garanzia è violata quando sussistono circostanze che oggettivamente creano
un’apparenza di parzialità o un rischio di prevenzione, le impressioni
puramente soggettive della parte che chiede la ricusa non essendo per contro di
rilievo (sentenze del
Tribunale federale 5A_799/2010 dell’8 marzo 2011 consid. 6.2, con rinvii, e 5A_81/2010 del 29 aprile 2010
consid. 5.2; François Chaix,
Récusation et actes interdits (art. 10 et 11 LP), JdT 2016 II 54 e 58). Solo le parti principali o accessorie e altri
partecipanti al procedimento possono prevalersi di una violazione della
garanzia del giudice indipendente e imparziale (Reich
in: Basler Kommentar, BV, 2015, n. 9 ad art. 30 Cost.).
Decisioni
procedurali o materiali errate – tranne se sono gravi e ripetute – non sono in
linea di massima atte a fondare un’apparenza di prevenzione (DTF 125 I 124
consid. 3/e; 116 Ia 138 consid. 3/a; sentenza del Tribunale federale
5P.145/2004 del 19 maggio 2004 consid. 2.3.2). Semplici errori giuridici devono
infatti essere contestati e corretti con il rimedio di diritto specifico
(sentenza del Tribunale federale 5A_404/2012 del 14 agosto 2012 consid. 4; Chaix, op. cit., pagg. 67-68 ad D).
6.2 Nella
fattispecie l’UF non contesta di avere collaborato con il Comune di PI 2 per
preparare le note istanze di conciliazione. Sottolinea, anzi, la trasparenza
del suo operato, giacché la corrispondenza con il Comune è stata regolarmente
protocollata. La ricorrente sostiene invece che l’UF non ha registrato nel protocollo
tutta la documentazione né tutti i contatti avuti con i rappresentanti del
Comune, ciò che creerebbe il sospetto di un “camuffamento” (replica n. 27-30
51-58).
6.3 Nella
sua qualità di terza debitrice convenuta nell’azione revocatoria, la ricorrente
non può seriamente pretendere che l’UF abbia favorito il Comune rispetto a lei
in modo inammissibile. Anzitutto, già si è detto che la ricorrente, come terza
debitrice, non vanta alcun interesse degno di protezione (sopra consid. 3.1).
Ma pure nel merito il ricorso sarebbe infondato. Non agisce con parzialità, infatti,
l’amministrazione del fallimento che collabora con un creditore per realizzare
una pretesa della massa, poiché ciò rientra nel compito che le assegna la legge
(art. 240 LEF). L’obbligo d’indipendenza vale del resto solo nei confronti
delle parti e non di terzi estranei alla procedura gestita dall’organo di cui è
chiesta la ricusa (sopra consid. 6.1).
6.4 La
collaborazione tra UF e Comune, d’altronde, non si configura come un atto di
favoreggiamento indebito neppure in rapporto agli altri creditori, di cui fa
anche parte la ricorrente.
a) In
effetti, contrariamente al Comune quei creditori hanno rinunciato all’esercizio
delle pretese revocatorie contro i figli del fallito, sicché la cooperazione
specifica tra UF e Comune si fonda su una circostanza oggettiva non sospetta.
Il fatto che la ricorrente abbia chiesto anch’essa la cessione di quelle
pretese il 4 dicembre 2015 non è di rilievo per l’attività anteriore dell’Ufficio.
A prescindere dalla questione delle spese, su cui si tornerà più avanti (sotto
consid. 7), da siffatta collaborazione non può del resto sorgere alcun danno
per gli altri creditori: anzi, non si può escludere che dalla realizzazione
delle pretese possa scaturire un’eccedenza a favore della massa nel senso
dell’art. 260 cpv. 2 LEF.
b) Non
si disconosce invero che l’UF ha iniziato le procedure revocatorie contro i
figli del fallito contravvenendo alla decisione dei creditori di opporsi alla
proposta contenuta nella circolare del 3 novembre 2014 (sopra consid. C). L’UF
si giustifica affermando di avere agito così per interrompere la prescrizione,
ma tale obiettivo sarebbe potuto essere raggiunto anche rilasciando
tempestivamente al Comune e al Cantone Zurigo le autorizzazioni a far valere in
proprio nome le pretese della massa. Premesso ciò, considerato in modo
oggettivo l’operato dell’UF in tale frangente potrà essere valutato come un
eccesso di zelo, ma non suscita seriamente dubbi sulla sua imparzialità. Nulla
indica che si sarebbe comportato in modo diverso per un altro creditore posto
nella stessa situazione del Comune di PI 2.
c) L’UF
non era poi tenuto a informare gli altri creditori sui passi intrapresi per
interrompere la prescrizione delle pretese revocatorie, cui essi stessi avevano
rinunciato. Non risulta d’altronde che l’UF abbia nascosto la sua
collaborazione con il Comune di PI 2, visto che vi si accenna in diversi punti
del protocollo, come ammette la ricorrente (replica, n. 51). Che non tutti i
contatti con gli avvocati del Comune siano protocollati non avvalora i sospetti
insinuati dalla ricorrente. Solo le notifiche e i fatti che possano avere un’importanza
giuridica devono infatti essere annotati nel protocollo (art. 9 del Regolamento concernente l’amministrazione degli uffici dei fallimenti
[RUF, RS 281.32]). Non è il caso di atti preparatori. I
rimproveri di “camuffamento” (n. 58), di “cospirazione” (n. 57) o di creazione
di “un clima ostile” (n. 59) contro la ricorrente e la sua famiglia non
poggiano così su circostanze che oggettivamente potrebbero far paventare il
rischio che l’UF non tratti la ricorrente, nella sua veste di creditrice, in
modo neutrale.
d) Anche
per quanto concerne le pretese revocatorie contro la moglie la cooperazione tra
UF e Comune non assume oggettivamente la connotazione di un favoreggiamento di
quel creditore rispetto agli altri, dal momento che i suoi eventuali frutti
profitteranno a tutti – e in questa ipotesi integralmente – siccome a
maggioranza è stato deciso che l’UF doveva procedere alla realizzazione di
quelle pretese.
6.5 Che
l’UF abbia fatto valere nell’esecuzione contro il figlio T__________ e nell’istanza
di conciliazione avverso la figlia J__________ l’intera donazione senza
dedurre la metà che la ricorrente dice di avere versato personalmente (replica,
n. 45) non dà adito a dubbi di parzialità, non solo perché l’UF ha chiaramente
inventariato le pretese revocatorie e le ha sottoposte ai creditori nelle sue
note circolari per l’intero importo delle donazioni, stante l’assenza di prove
inconfutabili che la metà provenga dal patrimonio della ricorrente, ma anche
perché non spetta all’ufficio dei fallimenti, bensì semmai al giudice di
statuire sulla rivendicazione della ricorrente. Pure in questo contesto, del resto,
la legittimazione di RI 1 è dubbia poiché non interviene quale parte della
procedura fallimentare ma come terza rivendicante.
6.6 Ammesso,
ma non concesso, che la presentazione delle istanze di conciliazione nei
confronti della ricorrente e della figlia possa essere annullata, dalle
considerazioni che precedono non si desume alcun motivo di annullamento. Sul
merito della questione statuirà il giudice civile. Non giova quindi dilungarsi
oltre in questa sede.
7. La
ricorrente rileva inoltre che l’UF e il Comune di PI 2 hanno convenuto come
suddividere i costi dell’aiuto fornito dallo studio legale PA 3, che la nota d’onorario
dello studio legale __________ (di fr. 1'735.15) incaricato di presentare
le istanze di conciliazione è stata addebitata integralmente alla massa fallimentare
e che per la trasmissione dei documenti forniti all’avv. PA 3 l’UF non ha mai
emesso una fattura, mentre ha fatto pagare alla ricorrente, al patrocinatore
del fallito e allo stesso fallito le spese per le fotocopie degli atti del
fallimento, ciò che comproverebbe che il Comune usufruisce, anche in relazione
ai costi, di un trattamento privilegiato (ricorso n. 46-47, 50-51). Più in generale,
la ricorrente ritiene che i costi esposti dall’UF siano sproporzionati (n.
115-116).
7.1 Secondo
la legge (art. 261 LEF), il computo e la ripartizione definitivi delle spese e
degli esborsi della massa fallimentare sono stabiliti nel conto finale, al
termine della liquidazione. Il fatto che l’UF abbia iscritto nel protocollo o
nel conto speciale del fallimento determinati esborsi, emolumenti o spese non è
quindi determinante per la loro destinazione definitiva. Ad ogni modo, non risulta
dai documenti citati dalla ricorrente (doc. X-Z) che l’assistenza fornita
dallo studio legale PA 3 sia stata fatturata alla massa, al contrario se ne
deduce che le spese giudiziarie connesse alle istanze di conciliazione sono
state poste a carico del Comune, sotto deduzione del costo delle esecuzioni che
l’UF avrebbe comunque dovuto promuovere contro la ricorrente e sua figlia per
interrompere la prescrizione ove non avesse presentato le istanze di conciliazione.
D’altronde, il fatto che la fattura dello studio legale __________ (doc. BB)
sia intestata all’UF ancora non significa che verrà posta a carico della massa,
anzi secondo gli accordi conclusi con l’UF il Comune si è assunto tale costo
(doc. W, email 9 aprile 2015 dell’avv. PA 3). Va invero da sé che nessun costo
relativo alle pretese della massa che la maggioranza dei creditori ha
rinunciato a far valere potrà essere addebitato alla massa, ma non risulta
dagli atti che l’intenzione dell’UF fosse diversa e ad ogni modo un suo
eventuale errore al riguardo non sarebbe atto a fondare un’apparenza di
prevenzione (v. sopra consid. 6.1).
7.2 Dal
protocollo (doc. E), non si evince che l’UF abbia chiesto al Comune emolumenti
per le informazioni e i documenti rilasciati all’avv. PA 3. Non vi sono però
elementi oggettivi per non ritenere che ciò sia una semplice dimenticanza, che
andrà sanata al momento in cui, all’atto della notifica del giudizio odierno, l’UF
avrà a determinarsi sulle richieste di cessione delle pretese menzionate nella
circolare del 3 novembre 2014 formulate dal Comune, dal Canton Zurigo e dalla
stessa ricorrente. In siffatte circostanze, non si può parlare di un
trattamento privilegiato del Comune atto a giustificare la ricusa dei
funzionari dell’UF.
7.3 La
ricorrente ritiene che i costi esposti dall’UF per l’allestimento della
circolare del 5 novembre 2015 (sopra consid. E, doc. 248 del protocollo) – di fr. 947.80
– siano sproporzionati rispetto al numero di pagine (4) e al costo esposto per
la circolare del 3 novembre 2014 (fr. 340.– più spese di fr. 43.40,
n. 80 del protocollo). Oltre che prematura (v. sopra consid. 6.1), la censura è
irricevibile in questa procedura, perché la ricorrente non spiega in che modo
un’eventuale sopravalutazione di un singolo emolumento dimostrerebbe una
prevenzione da parte dei funzionari dell’UF né chi ne sarebbero le vittime.
8. La
ricorrente rimprovera anche all’UF di avere richiesto e ottenuto dall’autorità
fiscale di Zurigo le dichiarazioni fiscali di PI 1 e di persone a lui vicine,
in particolare della stessa ricorrente, senza alcun motivo d’interesse pubblico
e prima che, il 27 marzo 2015, il Comune di PI 2 chiedesse (e ottenesse) dall’autorità
competente la liberazione dal segreto fiscale a favore dell’UF. Inoltre, RI 1
si duole che il Comune abbia trasmesso ai propri avvocati e all’UF (tramite un
“memorandum” del 30 marzo 2015) una richiesta di “ruling” (ovvero d’informazione),
da lei richiesta il 27 gennaio 2015 in merito all’impatto fiscale della vendita
di azioni della G__________ R__________ AG (già G__________ Reclaim Trust
Reg.), prima di ottenere lo svincolo dal segreto d’ufficio e fiscale. Per
allestire le istanze di conciliazione, l’UF avrebbe utilizzato, senza
verificarle, tali informazioni, benché ricevute, a suo parere, in modo indebito
(ricorso, n. 60-81).
8.1 Ci
si potrebbe chiedere, invero, se: il segreto fiscale vincola anche le autorità
che, come l’UF, non esegue la procedura fiscale né vi partecipa; se una
tassazione fiscale ottenuta per ipotesi in modo irregolare non possa comunque
essere presa in considerazione in una causa civile quale mezzo di prova (cfr. art.
152 cpv. 2 CPC); se lo svincolo dal segreto fiscale ottenuto a posteriori
(v. doc. LL) non costituisca una valida ratifica dell’uso degli atti fiscali
cui si riferisce; se la ricorrente, quale possibile debitrice del marito tenuta
a restituire le donazioni ricevute da lui in caso di revocazione, non fosse in
ogni caso obbligata a informare l’UF sulla propria situazione fiscale (art. 222
cpv. 4 LEF).
8.2 In
realtà non è necessario risolvere questi quesiti perché l’oggetto della
procedura in esame è limitato alla questione della ricusa dei funzionari dell’UF.
Orbene, la tassazione fiscale della ricorrente o il memorandum del 30 marzo
2015 sono stati utilizzati in una procedura diretta contro di lei nella sua
qualità di terza debitrice e non di creditrice. Già si è detto, al riguardo,
che l’obbligo d’indipendenza degli uffici dei fallimenti vale solo nei
confronti delle parti e che i terzi non hanno di principio un interesse degno
di protezione a dolersi del loro operato se non con un’azione di risarcimento
(sopra consid. 3.2). RI 1 non è quindi legittimata a esigere la ricusa dell’UF per
gli atti compiuti nel quadro della realizzazione delle pretese revocatorie
della massa. Tutt’al più essa potrà contestare nella procedura giudiziaria
revocatoria il valore probatorio dei documenti fiscali acquisiti secondo lei in
modo irregolare.
9. La
ricorrente ritiene inammissibile il modo in cui l’UF ha trattato la notifica
delle pretese del Comune di PI 2 nel fallimento, nella misura in cui ha ammesso
la produzione delle decisioni di tassazione per gli anni 2006 e 2007 riferite
al fallito e alla moglie, con tutti i dettagli e i calcoli, come pure le relative
decisioni sull’opposizione, e le ha inserite nei suoi atti senza preventiva
liberazione dal segreto fiscale (ricorso, n. 82-90).
Ora il fallito, come i terzi e le
autorità, sono tenuti a informare l’ufficio dei
fallimenti su tutti i diritti patrimoniali del fallito, senza potersi prevalere
di alcun obbligo di mantenere un segreto professionale che non ricada sotto l’art.
321 CP, sia esso bancario o fiscale (v. Vouilloz in:
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 16 e 19 ad art. 222 LEF). E chiunque renda verosimile un interesse può consultare gli atti del
fallimento per i quali ha concretamente dimostrato il proprio interesse (in
materia di esecuzione: sentenza della CEF 15.2008.32 del 17 giugno 2008, RtiD
2009 I 717 n. 52c, consid. 3). Essendo per ora i redditi di coniugi o partner
registrati non separati legalmente o di fatto cumulati, qualunque sia il regime
dei beni (art. 9 cpv. 1 LIFD [RS 642.11] e 3 cpv. 3-4 LAID [RS 642.14]),
tassati e riscossi in solido, i creditori hanno il diritto di potere
controllare il modo in cui l’imposta è stata calcolata in vista di un’eventuale
contestazione del credito fiscale iscritto nella graduatoria. Di conseguenza,
non risulta evidente un errore da parte dell’UF e, fosse anche irregolare il
suo operato (ciò che andava contestato al momento del deposito della prima
graduatoria), non è dato di capire per quale motivo il comportamento dell’UF
dovrebbe destare sospetti sulla sua imparzialità, giacché la ricorrente non
spiega quale vantaggio il Comune avrebbe tratto da tale episodio.
10. La
ricorrente reputa inammissibile anche il modo in cui l’UF ha presentato alla
Pretura di Locarno-Città l’istanza di conciliazione nei confronti della C__________.
Per evitare la prescrizione dell’azione revocatoria, l’UF avrebbe revocato la
graduatoria del 24 marzo 2015 e allegato all’istanza di conciliazione del 13
aprile 2015 una copia della graduatoria senza la prima pagina, per nasconderne
la data, inducendo così in errore i tribunali e la controparte (ricorso, n.
91-102).
10.1 Ancora
una volta la ricorrente si erige a difensore d’interessi di terzi non parte
alla procedura di fallimento e presta all’UF intenzioni che non risultano da un’analisi
oggettiva dei fatti allegati. Intanto il deposito della graduatoria modificata
non avrebbe impedito all’UF d’inoltrare l’istanza di conciliazione prima del
passaggio in giudicato di tale modifica, siccome nella liquidazione sommaria la
fase della realizzazione inizia già allo scadere del termine per le
insinuazioni (art. 231 cpv. 3 n. 2 LEF) e può anche essere anticipata nei casi
d’urgenza (art. 243 cpv. 2 LEF), in particolare per evitare la prescrizione di
diritti della massa.
10.2 D’altronde,
il 25 marzo 2015 (v. doc. WW) l’UF non ha annullato il deposito di una nuova
graduatoria bensì solo di un nuovo inventario, quello prodotto dalla stessa
ricorrente quale doc. VV (v. protocollo n. 100). Certo, la graduatoria (doc. YY
e fascicolo “Azioni creditorie”) allegata all’istanza di conciliazione (doc.
XX) non corrisponde a quella valida a quel momento (la graduatoria depositata
il 6 ottobre 2014, doc. H), né peraltro a quella che sarebbe poi stata
depositata l’11 agosto 2015 (doc. N), ma pare essere una bozza intermedia
stampata al momento dell’inoltro dell’azione. Gli atti, però, non lasciano
pensare che tale disguido sia stato creato ad arte dall’UF per sviare tribunale
e controparte. Non ha infatti alcuna rilevanza per l’azione revocatoria il
fatto che il totale dei passivi e quello dei crediti fiscali menzionati nell’istanza
sia più elevato di quelli risultanti dalla graduatoria del 6 ottobre 2014 (ma
inferiori a quelli registrati in quella dell’11 agosto 2015). Anche su questo
punto il ricorso manca di consistenza.
11. La
ricorrente lamenta poi un’altra violazione dei suoi diritti della personalità,
nella misura in cui l’UF ha annesso all’istanza di conciliazione diretta contro
la G__________ Trust Reg. un estratto conto della Banca cantonale
di Zurigo del 30 aprile 2012 cointestato al fallito e alla moglie e, senza il
consenso di lei né annerimento dei dati non pertinenti, ha lasciato che fosse
trasmesso in via rogatoria all’estero (doc. E accluso al doc. FFF) alla sede
della convenuta a Vaduz (Liechtenstein) (n. 103-105).
Una
volta di più la ricorrente contesta un atto dell’UF compiuto nell’ambito dell’azione
promossa nei suoi confronti nella sua veste di terza debitrice. Si può rinviare
al riguardo alle considerazioni esposte in precedenza su altre pretese violazioni
del segreto fiscale commesse a danno di terzi (sopra consid. 8.1 e 8.2).
12. RI
1 ritiene che l’UF abbia anche tentato in modo inammissibile di far bloccare un
suo conto postale (n. 106-108). In realtà non si evince dai documenti invocati
dalla ricorrente (doc. GGG e HHH) che quel conto sia intestato a lei né che l’UF
lo sapesse. La ricorrente gli rimprovera d’altronde di non avere interrogato PI
1 in merito prima di rivolgersi a PostFinance (replica, n. 71), ma misconosce
ch’egli aveva già risposto negativamente alla domanda il 23 aprile 2013 (protocollo
n. 6, pag. 3) tacendo l’esistenza del conto n. __________ (protocollo n. 45).
La censura cade pertanto nel vuoto.
13. Inammissibile,
secondo la ricorrente, sarebbe pure la richiesta dell’UF all’Ufficio del
registro fondiario del circolo __________ (GR) intesa alla trasmissione di
estratti e di contratti di compravendita relativi a due fondi suoi (n.
109-114). A ben vedere, tuttavia, l’UF non si è procurato i dati in questione
in modo illegittimo o con inganno. Si è rivolto all’autorità competente per
decidere su domande d’informazione relative ai fondi della moglie del fallito e
ha motivato la richiesta riferendosi all’“approfondimento
di eventuali pretese revocatorie ex art. 288 LEF” (doc. III). Che
tale motivazione fosse insufficiente per ottenere i documenti richiesti secondo
la legislazione che disciplina l’accesso al registro fondiario (in particolare
l’art. 970 CC) è questione che esula dal potere cognitivo di questa Camera. Sta
di fatto che l’autorità preposta ha dato seguito alla domanda (doc. JJJ).
Dal
punto di vista esecutivo, ad ogni modo, a un esame oggettivo non risulta dagli
atti che l’UF abbia perseguito interessi estranei alla liquidazione del
fallimento eseguita nel modo più vantaggioso per i creditori. Visti i numerosi
e consistenti trasferimenti di attivi di PI 1 a società che appaiono vicine a
lui (non solo per il nome), alla moglie e ai figli – come risulta dalle istanze
di conciliazione presentate dall’UF (doc. J, K, XX e FFF), sul cui merito RI 1
non spende una parola nel ricorso – non
pare illegittimo che l’UF indaghi anche su beni formalmente intestati alla
ricorrente, ove appena si pensi alla presunzione di revocabilità degli atti di
disposizione effettuati a favore di persone vicine al fallito (art. 286 cpv. 3
e 288 cpv. 2 LEF), anche perché RI 1 non appare del tutto estranea alle
attività economiche del marito, siccome ha ritirato invii dell’UF destinati all’A__________
GmbH e alla G__________ AG, società di cui è alle dipendenze da diversi anni
(replica, n. 42). Per tacere del fatto che
le quote sociali della A__________ GmbH, in __________, che erano detenute da PI
1 e T__________, sono state cedute nel luglio del 2015 alla F__________ AG, in __________,
i cui amministratori sono la ricorrente e i figli, mentre gli
amministratori della G__________ AG, in __________, sono tuttora PI 1 e T__________.
14. La
ricorrente denuncia infine un ritardo ingiustificato della procedura di
fallimento, che in violazione dell’art. 270 LEF dura ormai da due anni e mezzo
ed è ancora lontana dalla chiusura. Ritenendo che non vi sia alcun motivo
oggettivo perché sia trascorso così tanto tempo, la ricorrente afferma di dover
presumere che la procedura viene ritardata consapevolmente dall’UF, “possibilmente per procacciare dei vantaggi ad altri
creditori” (n. 117-123).
14.1 Quali
siano quei vantaggi e quali siano quegli altri creditori la ricorrente non
precisa. Se intende al riguardo la revoca di atti compiuti dal fallito, prima
di dichiararsi insolvibile, a danno dei creditori – e in particolare delle
autorità fiscali zurighesi – non si può comunque dire che il prolungamento
della liquidazione anziché la sua chiusura senza ulteriori accertamenti siano illegittimi.
14.2 D’altronde,
occorre ricordare che con decisione del 10 agosto 2015 (inc. 15.2015.44-4) la
Camera ha prorogato fino al 31 dicembre 2015 il termine per ultimare la
procedura di fallimento e sta esaminando una nuova domanda di proroga.
14.3 Non sussiste neppure un rischio di rallentamento eccessivo della
liquidazione, perché gli interessi legittimi dei creditori che hanno rinunciato
alla cessione possono se del caso essere salvaguardati procedendo a
ripartizioni provvisorie (art. 266 LEF). Il fallimento può addirittura essere
chiuso, se necessario, senz’aspettare l’esito delle cause promosse dai
creditori cessionari qualora non sia da aspettare alcuna eccedenza a favore
della massa (art. 95 RUF). Nella fattispecie, la ricorrente non allega di avere
sollecitato dall’UF maggiore diligenza, per tacere del fatto che, in seguito
all’opposizione della maggioranza dei creditori – tra cui la ricorrente – alla
proposta contenuta nella circolare del 5 novembre 2015 (sopra ad E), la
liquidazione fallimentare non potrà, sia come sia, essere chiusa a breve.
15. Nella
sua replica del 5 febbraio 2016 (punti 27-31) la reclamante sostiene che l’atteggiamento
dell’UF non è neutrale nei suoi confronti perché non ha ancora dato seguito
alle richieste 2 e 26 dicembre 2015 di metterle a disposizione gli atti che non
ha trovato nel protocollo o che non erano completi quando l’ha consultato il 30
novembre. Sta però di fatto che la trasmissione dell’intero incarto alla Camera
con il ricorso e la sospensione della procedura fallimentare a richiesta della
stessa ricorrente hanno interrotto il lavoro di ricerca dell’UF. A scanso di
equivoci, va precisato che due degli atti mancanti nel protocollo sono
conservati in altri fascicoli dell’incarto (il nuovo inventario registrato con
il numero 99 si trova nel fascicolo “Graduatorie + inventario” e gli allegati
all’istanza di conciliazione diretta contro la G__________ Trust Reg. [n. 118]
nel fascicolo “Azioni creditorie (revocatorie)”), mentre gli allegati ai
messaggi elettronici contrassegnati con i n. 90 e 111 sono verosimilmente
ancora nei computer dei funzionari che li hanno inoltrati. Non vi sono quindi
elementi oggettivi per ritenere che l’UF non sia neutrale nei confronti della ricorrente.
16. Rimane
ancora da verificare se le censure della ricorrente, ancorché singolarmente
inidonee a giustificare la ricusa dei funzionari dell’UF, apprezzate nel loro
insieme possano legittimare oggettivamente un’altra conclusione. Ebbene, quasi
tutte riguardano l’operato dell’UF teso all’esercizio delle pretese revocatorie
della massa, nel quadro del quale l’organo esecutivo è istituzionalmente tenuto
a difendere gli interessi dei creditori (art. 240 LEF), sicché i terzi debitori
del fallito o della massa non sono ammessi a dolersi di una mancanza d’indipendenza
o d’imparzialità nei loro confronti. Criticabile, invero, è l’avere iniziato le procedure revocatorie contro i figli del fallito contravvenendo
alla decisione dei creditori di opporsi alla proposta contenuta nella circolare
del 3 novembre 2014 e di non avere ancora regolato in modo chiaro la questione
delle spese. Si tratta però al contempo di un eccesso di zelo e di un’omissione,
che in sé non indiziano una mancanza d’imparzialità o d’indipendenza tali da
richiedere la ricusa dei funzionari dell’UF. Per
chiarezza, richiamato il proprio potere di vigilanza (art. 13 cpv. 1 LEF) la
Camera ritiene nondimeno opportuno ordinare all’UF di determinarsi indilatatamente
sulle (tre) richieste di cessione delle pretese revocatorie oggetto della prima
circolare e sui costi connessi alle operazioni eseguite dal dicembre del 2014
fino a oggi riferite a tali pretese, compreso il rilascio d’informazioni e di
documenti al Comune PI 2 (v. sopra consid. 7.1 e 7.2).
17. Stante
l’esito del giudizio odierno, l’effetto sospensivo concesso il 15 gennaio 2016
decade. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e
non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a
e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
Considerandi
2.
All’Ufficio
dei fallimenti di Locarno è ordinato di determinarsi senza indugio sulle (tre)
richieste di cessione delle pretese revocatorie oggetto della circolare del 3
novembre 2014 e sui costi connessi alle operazioni eseguite dal dicembre del
2014.
fino a oggi riferite a tali pretese, compreso il rilascio d’informazioni e
di documenti al Comune di PI 2.
3.
L’effetto sospensivo provvisorio parziale concesso il 15 gennaio 2016
dal presidente della Camera è revocato.
4.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
5.
Notificazione a:
–;
–
;
–
;
–
.
Comunicazione all’Ufficio dei fallimenti, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.