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Decisione

15.2016.1

Ricusa dell’ufficio fallimenti o dei suoi singoli membri. Collaborazione dell’ufficio con un creditore per realizzare pretese revocatorie della massa. Legittimazione a ricorrere dei terzi non parte al

19 febbraio 2016Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

I. Con

successivo ricorso del 10 dicembre 2015 RI 1 ha chiesto, previo conferimento

dell’effetto sospensivo nel senso di vietare ai funzionari dell’UF di procedere

a ulteriori atti di amministrazione, di accertare che l’amministrazione del fallimento di PI 1, in subordine l’UF di

Locarno, i suoi funzionari o alcuni di essi sono prevenuti e di ordinarne la

ricusa. La ricorrente ha inoltre postulato l’annullamento della “presentazione”

delle istanze di conciliazione del 13 aprile 2015 nei confronti suoi e della

figlia J__________. Il 16 dicembre 2015 l’UF ha concluso per la reiezione della

domanda di effetto sospensivo. Il 15 gennaio 2016 il presidente della Camera ha

sospeso provvisoriamente la procedura di liquidazione del fallimento di PI

1, fatti salvi gli atti urgenti nel senso dell’art. 238 LEF (interruzione di

prescrizioni, atti giudiziari subordinati a scadenza, e così via) e la

trattazione dei ricorsi pendenti (inc. 15.2015.96 e 15.2015.98). Nel termine impartito

con la stessa ordinanza, poi prorogato di 10 giorni il 21 gennaio, con replica

del 5 febbraio 2016 RI 1 ha contestato le osservazioni

dell’UF e confermato le richieste formulate nel ricorso. Visto l’esito

del giudizio odierno non sono state chieste determinazioni alle altre parti.

Considerato

in diritto: 1. Nella sua qualità di

autorità di vigilanza cantonale, la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello è competente per statuire

sul ricorso (art. 17 LEF e 3 LPR).

2. In

virtù dell’art. 17 cpv. 2 LEF, il ricorso dev’essere presentato entro dieci

giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento. Ove il

ricorrente ne chieda l’annullamento facendo valere che è stato adottato da – o

con la partecipazione di – una persona che a suo dire avrebbe dovuto ricusarsi,

il termine di ricorso decorre al più tardi dal momento in cui egli ha conoscenza

delle circostanze che fondano l’obbligo di ricusa (v. Gilli­éron, Commentaire de

la LP, vol. I, 1999, n. 11 ad art. 10 LEF; Möckli

in: SchKG, Kurzkommentar, 2a

ed. 2014, n. 3 ad art. 10 LEF). In linea di principio,

infatti, l’atto compiuto in violazione del dovere d’astensione non è nullo ma

solo annullabile entro il termine di ricorso (Peter

in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n.

20 ad art. 10 LEF; Möckli,

op. cit., n. 3 ad art. 10).

Nel

caso specifico, la ricorrente sostiene di avere avuto conoscenza delle

circostanze da cui deduce una prevenzione dei funzionari dell’UF di Locarno nei

suoi confronti quando ha preso visione degli atti del fallimento il 30 novembre

2015. Nulla nell’in­­carto permette di revocare in dubbio tale affermazione.

Certo, la ricorrente ha avuto conoscenza dell’istanza di conciliazione che la massa

fallimentare ha promosso contro di lei presso la Giudicatura di pace di __________

per far revocare le donazioni di fr. 200'000.– e di 105 quote societarie

fattele dal marito (doc. J accluso al ricorso) già il 27 aprile 2015, quando

tale istanza le è stata intimata (doc. n. 139 del protocollo). Che, tuttavia, l’ammini­­strazione

del fallimento avesse collaborato con i patrocinatori del Comune di PI 2 per la

redazione di quell’istanza non emerge dal suo testo. Il ricorso è quindi

tempestivo.

3. È

legittimato a ricorrere giusta l’art. 17 LEF colui che giustifica un interesse

proprio, attuale, pratico e degno di protezione alla modifica o

all’annullamento del provvedimento impugnato oppure all’adozione di una

determinata misura ingiustamente negata nell’ambito di un’esecuzione o di un

fallimento (DTF 139 III 387 consid. 2.1; sentenza della CEF 15.2014.128

del 26 febbraio 2015 consid. 5 e i rimandi).

3.1 Così,

ogni creditore ha diritto, in linea di massima, di ricorrere contro gli atti

dell’amministrazione del fallimento che non sono conformi alla legge. Per

contro, i terzi estranei alla procedura esecutiva non sono di principio

legittimati a inoltrare un ricorso, a meno che un atto esecutivo sia loro

direttamente pregiudizievole. In particolare il terzo debitore del fallito può

ricorrere contro la cessione ai creditori (nel senso dell’art. 260 LEF) della

pretesa fatta valere nei suoi confronti solo se rischia di essere convenuto più

volte, ma non è autorizzato a immischiarsi nella procedura di cessione invocando

la violazione di regole fallimentari stabilite nell’interesse non suo bensì dei

creditori (DTF 139 III 387 consid. 2.1).

3.2 Ne

consegue che nella misura in cui RI 1 fa valere interessi di terzi, come quelli

propri nella qualità di terza debitrice di alcune pretese revocatorie della

massa, della figlia J__________, del figlio T__________, del marito o delle società

che verosimilmente fanno o hanno fatto capo a lui, come la C__________, il

ricorso è a priori irricevibile. Sono infatti interessi indiretti (e in

parte non propri) di persone (tranne il fallito) non parte

alla procedura di fallimento, le cui regole non conferiscono loro pretese degne

di protezione nei confronti dell’amministrazio­ne del fallimento. Se dovesse

avere subìto un danno causato in modo illecito dall’amministrazione del

fallimento, RI 1 potrà chiederne il risarcimento allo Stato (art. 5 LEF), ma

non la ricusa dell’organo esecutivo, il cui dovere di neutralità riguarda solo

le parti (sotto consid. 6.1). Le censure sollevate dalla ricorrente sono quindi

irricevibili per carenza d’interesse. Resta però da esaminare se i rimproveri

rivolti all’UF fondano oggettivamente un sospetto di prevenzione nei confronti

della ricorrente nella sua posizione di creditrice del fallito.

4. Sono

tenute a ricusarsi solo le persone fisiche, non le istituzioni (Peter, op. cit., n. 3 ad

art. 10; Möckli,

op. cit., n. 3 ad art. 10). Nella misura in cui mira all’esclusione dell’UF di

Locarno o del­l’amministrazione del fallimento, il ricorso è dunque irricevibile.

5. I

documenti acclusi al ricorso e quelli contenuti nell’incarto del fallimento

acquisito dalla Camera sono sufficienti ai fini del giudizio odierno. Non è

necessario assumere le altre prove proposte dalla ricorrente (informazioni

scritte dai Comuni di PI 2 e di __________, audizione del fallito, interrogatorio

della ricorrente).

6. RI

1 fonda la domanda di ricusa di tutti i funzionari dell’UF (o almeno dell’Ufficiale

e di due suoi impiegati) – in seguito “i convenuti” – anzitutto sulla pretesa

stretta ed esclusiva collaborazione unilaterale dei convenuti con gli avvocati

di un creditore, il Comune di PI 2 (ricorso, n. 31-59). Dalla documentazione

depositata presso l’UF risulta a suo dire che le istanze di conciliazione

inoltrate dall’organo esecutivo nei confronti suoi e della figlia J__________

il 13 aprile 2015 per far revocare donazioni fatte loro dal marito e padre, PI

1, sono state preparate dallo studio legale PA 3 in cui lavora l’avv. PA 3

(patrocinatore del Comune di PI 2), che a questo scopo l’UF ha acquistato dal

patrocinatore del fallito informazioni e documentazione poi trasmesse allo studio

legale PA 3 e ha ripreso in modo acritico informazioni trasmesse dagli avvocati

del Comune nell’istanza di conciliazione diretta contro la ricorrente. Dagli

e-mail agli atti si evincerebbe anche l’esistenza di un colloquio tra l’UF e i

patrocinatori del Comune, che non è stato protocollato. Secondo RI 1, infine,

sempre dalla documentazione dell’UF si deduce che l’avv. CPA 3 ha dato

istruzioni per l’inoltro e la compilazione di una domanda d’esecuzione contro

il figlio T__________.

In

conclusione su questo punto, la ricorrente ritiene che l’avv. CPA 3 abbia così

influenzato in maniera inammissibile la procedura fallimentare, inducendo l’UF

a presentare delle istanze di conciliazione anziché interrompere la

prescrizione mediante la promozione di esecuzioni, e ciò violando la decisione

dei creditori del novembre/dicembre 2014 di non autorizzare la massa a far

valere in nome proprio le pretese revocatorie eventuali contro i membri della

famiglia di PI 1. Ai convenuti è anche rimproverato di non avere informato i

creditori sull’inoltro delle istanze di conciliazione.

6.1 In

virtù dell’art. 10 cpv. 1 n. 4 LEF (nelle versioni in tedesco e in francese) i

funzionari e gli impiegati degli uffici d’esecuzione e degli uffici dei

fallimenti e i membri dell’autorità di vigilanza non possono esercitare le loro

funzioni in particolare negli affari in cui potrebbero avere un’opinione

preconcetta. Ci si può al riguardo riferire alla prassi relativa all’art. 30

cpv. 1 Cost., per cui ognuno ha il diritto che la propria causa sia giudicata

da un tribunale fondato sulla legge, competente nel merito, indipendente e imparziale.

Tale garanzia è violata quando sussistono circostanze che oggettivamente creano

un’apparenza di parzialità o un rischio di prevenzione, le impressioni

puramente soggettive della parte che chiede la ricusa non essendo per contro di

rilievo (sentenze del

Tribunale federale 5A_799/2010 dell’8 marzo 2011 consid. 6.2, con rinvii, e 5A_81/2010 del 29 aprile 2010

consid. 5.2; Fran­çois Chaix,

Récusation et actes interdits (art. 10 et 11 LP), JdT 2016 II 54 e 58). Solo le parti principali o accessorie e altri

partecipanti al procedimento possono prevalersi di una violazione della

garanzia del giudice indipendente e imparziale (Reich

in: Basler Kommentar, BV, 2015, n. 9 ad art. 30 Cost.).

Decisioni

procedurali o materiali errate – tranne se sono gravi e ripetute – non sono in

linea di massima atte a fondare un’appa­­renza di prevenzione (DTF 125 I 124

consid. 3/e; 116 Ia 138 consid. 3/a; sentenza del Tribunale federale

5P.145/2004 del 19 maggio 2004 consid. 2.3.2). Semplici errori giuridici devono

infatti essere contestati e corretti con il rimedio di diritto specifico

(sentenza del Tribunale federale 5A_404/2012 del 14 agosto 2012 consid. 4; Chaix, op. cit., pagg. 67-68 ad D).

6.2 Nella

fattispecie l’UF non contesta di avere collaborato con il Comune di PI 2 per

preparare le note istanze di conciliazione. Sottolinea, anzi, la trasparenza

del suo operato, giacché la corrispondenza con il Comune è stata regolarmente

protocollata. La ricorrente sostiene invece che l’UF non ha registrato nel protocollo

tutta la documentazione né tutti i contatti avuti con i rappresentanti del

Comune, ciò che creerebbe il sospetto di un “camuffamento” (replica n. 27-30

51-58).

6.3 Nella

sua qualità di terza debitrice convenuta nell’azione revocatoria, la ricorrente

non può seriamente pretendere che l’UF abbia favorito il Comune rispetto a lei

in modo inammissibile. Anzitutto, già si è detto che la ricorrente, come terza

debitrice, non vanta alcun interesse degno di protezione (sopra consid. 3.1).

Ma pure nel merito il ricorso sarebbe infondato. Non agisce con parzialità, infatti,

l’amministrazione del fallimento che collabora con un creditore per realizzare

una pretesa della massa, poiché ciò rientra nel compito che le assegna la legge

(art. 240 LEF). L’obbligo d’indipendenza vale del resto solo nei confronti

delle parti e non di terzi estranei alla procedura gestita dall’organo di cui è

chiesta la ricusa (sopra consid. 6.1).

6.4 La

collaborazione tra UF e Comune, d’altronde, non si configura come un atto di

favoreggiamento indebito neppure in rapporto agli altri creditori, di cui fa

anche parte la ricorrente.

a) In

effetti, contrariamente al Comune quei creditori hanno rinunciato all’esercizio

delle pretese revocatorie contro i figli del fallito, sicché la cooperazione

specifica tra UF e Comune si fonda su una circostanza oggettiva non sospetta.

Il fatto che la ricorrente abbia chiesto anch’essa la cessione di quelle

pretese il 4 dicembre 2015 non è di rilievo per l’attività anteriore dell’Ufficio.

A prescindere dalla questione delle spese, su cui si tornerà più avanti (sotto

consid. 7), da siffatta collaborazione non può del resto sorgere alcun danno

per gli altri creditori: anzi, non si può escludere che dalla realizzazione

delle pretese possa scaturire un’ec­­cedenza a favore della massa nel senso

dell’art. 260 cpv. 2 LEF.

b) Non

si disconosce invero che l’UF ha iniziato le procedure revocatorie contro i

figli del fallito contravvenendo alla decisione dei creditori di opporsi alla

proposta contenuta nella circolare del 3 novembre 2014 (sopra consid. C). L’UF

si giustifica affermando di avere agito così per interrompere la prescrizione,

ma tale obiettivo sarebbe potuto essere raggiunto anche rilasciando

tempestivamente al Comune e al Cantone Zurigo le autorizzazioni a far valere in

proprio nome le pretese della massa. Premesso ciò, considerato in modo

oggettivo l’operato dell’UF in tale frangente potrà essere valutato come un

eccesso di zelo, ma non suscita seriamente dubbi sulla sua imparzialità. Nulla

indica che si sarebbe comportato in modo diverso per un altro creditore posto

nella stessa situazione del Comune di PI 2.

c) L’UF

non era poi tenuto a informare gli altri creditori sui passi intrapresi per

interrompere la prescrizione delle pretese revocatorie, cui essi stessi avevano

rinunciato. Non risulta d’altronde che l’UF abbia nascosto la sua

collaborazione con il Comune di PI 2, visto che vi si accenna in diversi punti

del protocollo, come ammette la ricorrente (replica, n. 51). Che non tutti i

contatti con gli avvocati del Comune siano protocollati non avvalora i sospetti

insinuati dalla ricorrente. Solo le notifiche e i fatti che possano avere un’importanza

giuridica devono infatti essere annotati nel protocollo (art. 9 del Regolamento concernente l’am­ministrazione degli uffici dei fallimenti

[RUF, RS 281.32]). Non è il caso di atti preparatori. I

rimproveri di “camuffamento” (n. 58), di “cospirazione” (n. 57) o di creazione

di “un clima ostile” (n. 59) contro la ricorrente e la sua famiglia non

poggiano così su circostanze che oggettivamente potrebbero far paventare il

rischio che l’UF non tratti la ricorrente, nella sua veste di creditrice, in

modo neutrale.

d) Anche

per quanto concerne le pretese revocatorie contro la moglie la cooperazione tra

UF e Comune non assume oggettivamente la connotazione di un favoreggiamento di

quel creditore rispetto agli altri, dal momento che i suoi eventuali frutti

profitteranno a tutti – e in questa ipotesi integralmente – siccome a

maggioranza è stato deciso che l’UF doveva procedere alla realizzazione di

quelle pretese.

6.5 Che

l’UF abbia fatto valere nell’esecuzione contro il figlio T__________ e nell’istanza

di conciliazione avverso la figlia J__________ l’in­­tera donazione senza

dedurre la metà che la ricorrente dice di avere versato personalmente (replica,

n. 45) non dà adito a dubbi di parzialità, non solo perché l’UF ha chiaramente

inventariato le pretese revocatorie e le ha sottoposte ai creditori nelle sue

note circolari per l’intero importo delle donazioni, stante l’assenza di prove

inconfutabili che la metà provenga dal patrimonio della ricorrente, ma anche

perché non spetta all’ufficio dei fallimenti, bensì semmai al giudice di

statuire sulla rivendicazione della ricorrente. Pure in questo contesto, del resto,

la legittimazione di RI 1 è dubbia poiché non interviene quale parte della

procedura fallimentare ma come terza rivendicante.

6.6 Ammesso,

ma non concesso, che la presentazione delle istanze di conciliazione nei

confronti della ricorrente e della figlia possa essere annullata, dalle

considerazioni che precedono non si desume alcun motivo di annullamento. Sul

merito della questione statuirà il giudice civile. Non giova quindi dilungarsi

oltre in questa sede.

7. La

ricorrente rileva inoltre che l’UF e il Comune di PI 2 han­no convenuto come

suddividere i costi dell’aiuto fornito dallo studio legale PA 3, che la nota d’onorario

dello studio legale __________ (di fr. 1'735.15) incaricato di presentare

le istanze di conciliazione è stata addebitata integralmente alla massa fallimentare

e che per la trasmissione dei documenti forniti all’avv. PA 3 l’UF non ha mai

emesso una fattura, mentre ha fatto pagare alla ricorrente, al patrocinatore

del fallito e allo stesso fallito le spese per le fotocopie degli atti del

fallimento, ciò che comproverebbe che il Comune usufruisce, anche in relazione

ai costi, di un trattamento privilegiato (ricorso n. 46-47, 50-51). Più in generale,

la ricorrente ritiene che i costi esposti dal­l’UF siano sproporzionati (n.

115-116).

7.1 Secondo

la legge (art. 261 LEF), il computo e la ripartizione definitivi delle spese e

degli esborsi della massa fallimentare sono stabiliti nel conto finale, al

termine della liquidazione. Il fatto che l’UF abbia iscritto nel protocollo o

nel conto speciale del fallimento determinati esborsi, emolumenti o spese non è

quindi determinante per la loro destinazione definitiva. Ad ogni modo, non risulta

dai documenti citati dalla ricorrente (doc. X-Z) che l’assi­­stenza fornita

dallo studio legale PA 3 sia stata fatturata alla massa, al contrario se ne

deduce che le spese giudiziarie connesse alle istanze di conciliazione sono

state poste a carico del Comune, sotto deduzione del costo delle esecuzioni che

l’UF avrebbe comunque dovuto promuovere contro la ricorrente e sua figlia per

interrompere la prescrizione ove non avesse presentato le istanze di conciliazione.

D’altronde, il fatto che la fattura dello studio legale __________ (doc. BB)

sia intestata all’UF ancora non significa che verrà posta a carico della massa,

anzi secondo gli accordi conclusi con l’UF il Comune si è assunto tale costo

(doc. W, email 9 aprile 2015 dell’avv. PA 3). Va invero da sé che nessun costo

relativo alle pretese della massa che la maggioranza dei creditori ha

rinunciato a far valere potrà essere addebitato alla massa, ma non risulta

dagli atti che l’intenzione dell’UF fosse diversa e ad ogni modo un suo

eventuale errore al riguardo non sarebbe atto a fondare un’apparenza di

prevenzione (v. sopra consid. 6.1).

7.2 Dal

protocollo (doc. E), non si evince che l’UF abbia chiesto al Comune emolumenti

per le informazioni e i documenti rilasciati all’avv. PA 3. Non vi sono però

elementi oggettivi per non ritenere che ciò sia una semplice dimenticanza, che

andrà sanata al momento in cui, all’atto della notifica del giudizio odierno, l’UF

avrà a determinarsi sulle richieste di cessione delle pretese menzionate nella

circolare del 3 novembre 2014 formulate dal Comune, dal Canton Zurigo e dalla

stessa ricorrente. In siffatte circostanze, non si può parlare di un

trattamento privilegiato del Comune atto a giustificare la ricusa dei

funzionari dell’UF.

7.3 La

ricorrente ritiene che i costi esposti dall’UF per l’allestimento della

circolare del 5 novembre 2015 (sopra consid. E, doc. 248 del protocollo) – di fr. 947.80

– siano sproporzionati rispetto al numero di pagine (4) e al costo esposto per

la circolare del 3 novembre 2014 (fr. 340.– più spese di fr. 43.40,

n. 80 del protocollo). Oltre che prematura (v. sopra consid. 6.1), la censura è

irricevibile in questa procedura, perché la ricorrente non spiega in che modo

un’eventuale sopravalutazione di un singolo emolumento dimostrerebbe una

prevenzione da parte dei funzionari dell’UF né chi ne sarebbero le vittime.

8. La

ricorrente rimprovera anche all’UF di avere richiesto e ottenuto dall’autorità

fiscale di Zurigo le dichiarazioni fiscali di PI 1 e di persone a lui vicine,

in particolare della stessa ricorrente, senza alcun motivo d’interesse pubblico

e prima che, il 27 marzo 2015, il Comune di PI 2 chiedesse (e ottenesse) dall’autori­­tà

competente la liberazione dal segreto fiscale a favore dell’UF. Inoltre, RI 1

si duole che il Comune abbia trasmesso ai propri avvocati e all’UF (tramite un

“memorandum” del 30 marzo 2015) una richiesta di “ruling” (ovvero d’informazione),

da lei richiesta il 27 gennaio 2015 in merito all’impatto fiscale della vendita

di azioni della G__________ R__________ AG (già G__________ Reclaim Trust

Reg.), prima di ottenere lo svincolo dal segreto d’ufficio e fiscale. Per

allestire le istanze di conciliazione, l’UF avrebbe utilizzato, senza

verificarle, tali informazioni, benché ricevute, a suo parere, in modo indebito

(ricorso, n. 60-81).

8.1 Ci

si potrebbe chiedere, invero, se: il segreto fiscale vincola anche le autorità

che, come l’UF, non esegue la procedura fiscale né vi partecipa; se una

tassazione fiscale ottenuta per ipotesi in modo irregolare non possa comunque

essere presa in considerazione in una causa civile quale mezzo di prova (cfr. art.

152 cpv. 2 CPC); se lo svincolo dal segreto fiscale ottenuto a posteriori

(v. doc. LL) non costituisca una valida ratifica dell’uso degli atti fiscali

cui si riferisce; se la ricorrente, quale possibile debitrice del marito tenuta

a restituire le donazioni ricevute da lui in caso di revocazione, non fosse in

ogni caso obbligata a informare l’UF sulla propria situazione fiscale (art. 222

cpv. 4 LEF).

8.2 In

realtà non è necessario risolvere questi quesiti perché l’ogget­­to della

procedura in esame è limitato alla questione della ricusa dei funzionari dell’UF.

Orbene, la tassazione fiscale della ricorrente o il memorandum del 30 marzo

2015 sono stati utilizzati in una procedura diretta contro di lei nella sua

qualità di terza debitrice e non di creditrice. Già si è detto, al riguardo,

che l’obbligo d’indipendenza degli uffici dei fallimenti vale solo nei

confronti delle parti e che i terzi non hanno di principio un interesse degno

di protezione a dolersi del loro operato se non con un’azione di risarcimento

(sopra consid. 3.2). RI 1 non è quindi legittimata a esigere la ricusa dell’UF per

gli atti compiuti nel quadro della realizzazione delle pretese revocatorie

della massa. Tutt’al più essa potrà contestare nella procedura giudizi­aria

revocatoria il valore probatorio dei documenti fiscali acquisiti secondo lei in

modo irregolare.

9. La

ricorrente ritiene inammissibile il modo in cui l’UF ha trattato la notifica

delle pretese del Comune di PI 2 nel fallimento, nella misura in cui ha ammesso

la produzione delle decisioni di tassazione per gli anni 2006 e 2007 riferite

al fallito e alla moglie, con tutti i dettagli e i calcoli, come pure le relative

decisioni sul­l’opposizione, e le ha inserite nei suoi atti senza preventiva

liberazione dal segreto fiscale (ricorso, n. 82-90).

Ora il fallito, come i terzi e le

autorità, sono tenuti a informare l’uf­­ficio dei

fallimenti su tutti i diritti patrimoniali del fallito, senza potersi prevalere

di alcun obbligo di mantenere un segreto professionale che non ricada sotto l’art.

321 CP, sia esso bancario o fiscale (v. Vouilloz in:

Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 16 e 19 ad art. 222 LEF). E chiunque renda verosimile un interesse può consultare gli atti del

fallimento per i quali ha concretamente dimostrato il proprio interesse (in

materia di esecuzione: sentenza della CEF 15.2008.32 del 17 giugno 2008, RtiD

2009 I 717 n. 52c, consid. 3). Essendo per ora i redditi di coniugi o partner

registrati non separati legalmente o di fatto cumulati, qualunque sia il regime

dei beni (art. 9 cpv. 1 LIFD [RS 642.11] e 3 cpv. 3-4 LAID [RS 642.14]),

tassati e riscossi in solido, i creditori hanno il diritto di potere

controllare il modo in cui l’imposta è stata calcolata in vista di un’eventuale

contestazione del credito fiscale iscritto nella graduatoria. Di conseguenza,

non risulta evidente un errore da parte dell’UF e, fosse anche irregolare il

suo operato (ciò che andava contestato al momento del deposito della prima

graduatoria), non è dato di capire per quale motivo il comportamento dell’UF

dovrebbe destare sospetti sulla sua imparzialità, giacché la ricorrente non

spiega quale vantaggio il Comune avrebbe tratto da tale episodio.

10. La

ricorrente reputa inammissibile anche il modo in cui l’UF ha presentato alla

Pretura di Locarno-Città l’istanza di conciliazione nei confronti della C__________.

Per evitare la prescrizione dell’azione revocatoria, l’UF avrebbe revocato la

gradu­atoria del 24 marzo 2015 e allegato all’istanza di conciliazione del 13

aprile 2015 una copia della graduatoria senza la prima pagina, per nasconderne

la data, inducendo così in errore i tribunali e la controparte (ricorso, n.

91-102).

10.1 Ancora

una volta la ricorrente si erige a difensore d’interessi di terzi non parte

alla procedura di fallimento e presta all’UF intenzioni che non risultano da un’analisi

oggettiva dei fatti allegati. Intanto il deposito della graduatoria modificata

non avrebbe impedito all’UF d’inoltrare l’istanza di conciliazione prima del

passaggio in giudicato di tale modifica, siccome nella liquidazione sommaria la

fase della realizzazione inizia già allo scadere del termine per le

insinuazioni (art. 231 cpv. 3 n. 2 LEF) e può anche essere anticipata nei casi

d’urgenza (art. 243 cpv. 2 LEF), in particolare per evitare la prescrizione di

diritti della massa.

10.2 D’altronde,

il 25 marzo 2015 (v. doc. WW) l’UF non ha annullato il deposito di una nuova

graduatoria bensì solo di un nuovo inventario, quello prodotto dalla stessa

ricorrente quale doc. VV (v. protocollo n. 100). Certo, la graduatoria (doc. YY

e fascicolo “Azioni creditorie”) allegata all’istanza di conciliazione (doc.

XX) non corrisponde a quella valida a quel momento (la graduatoria depositata

il 6 ottobre 2014, doc. H), né peraltro a quella che sarebbe poi stata

depositata l’11 agosto 2015 (doc. N), ma pare essere una bozza intermedia

stampata al momento dell’inoltro dell’azione. Gli atti, però, non lasciano

pensare che tale disguido sia stato creato ad arte dall’UF per sviare tribunale

e controparte. Non ha infatti alcuna rilevanza per l’azione revocatoria il

fatto che il totale dei passivi e quello dei crediti fiscali menzionati nell’i­stanza

sia più elevato di quelli risultanti dalla graduatoria del 6 ottobre 2014 (ma

inferiori a quelli registrati in quella dell’11 agosto 2015). Anche su questo

punto il ricorso manca di consistenza.

11. La

ricorrente lamenta poi un’altra violazione dei suoi diritti della personalità,

nella misura in cui l’UF ha annesso all’istanza di conciliazione diretta contro

la G__________ Trust Reg. un estratto conto della Banca cantonale

di Zurigo del 30 aprile 2012 cointestato al fallito e alla moglie e, senza il

consenso di lei né annerimento dei dati non pertinenti, ha lasciato che fosse

trasmesso in via rogatoria all’estero (doc. E accluso al doc. FFF) alla sede

della convenuta a Vaduz (Liechtenstein) (n. 103-105).

Una

volta di più la ricorrente contesta un atto dell’UF compiuto nell’ambito dell’azione

promossa nei suoi confronti nella sua veste di terza debitrice. Si può rinviare

al riguardo alle considerazioni esposte in precedenza su altre pretese violazioni

del segreto fiscale commesse a danno di terzi (sopra consid. 8.1 e 8.2).

12. RI

1 ritiene che l’UF abbia anche tentato in modo inammissibile di far bloccare un

suo conto postale (n. 106-108). In realtà non si evince dai documenti invocati

dalla ricorrente (doc. GGG e HHH) che quel conto sia intestato a lei né che l’UF

lo sapesse. La ricorrente gli rimprovera d’altronde di non avere interrogato PI

1 in merito prima di rivolgersi a Post­Finance (replica, n. 71), ma misconosce

ch’egli aveva già risposto negativamente alla domanda il 23 aprile 2013 (protocollo

n. 6, pag. 3) tacendo l’esistenza del conto n. __________ (protocollo n. 45).

La censura cade pertanto nel vuoto.

13. Inammissibile,

secondo la ricorrente, sarebbe pure la richiesta dell’UF all’Ufficio del

registro fondiario del circolo __________ (GR) intesa alla trasmissione di

estratti e di contratti di compravendita relativi a due fondi suoi (n.

109-114). A ben vedere, tuttavia, l’UF non si è procurato i dati in questione

in modo illegittimo o con inganno. Si è rivolto all’autorità competente per

decidere su domande d’informazione relative ai fondi della moglie del fallito e

ha motivato la richiesta riferendosi all’“approfondimento

di eventuali pretese revocatorie ex art. 288 LEF” (doc. III). Che

tale motivazione fosse insufficiente per ottenere i documenti richiesti secondo

la legislazione che disciplina l’accesso al registro fondiario (in particolare

l’art. 970 CC) è questione che esula dal potere cognitivo di questa Camera. Sta

di fatto che l’autorità preposta ha dato seguito alla domanda (doc. JJJ).

Dal

punto di vista esecutivo, ad ogni modo, a un esame oggettivo non risulta dagli

atti che l’UF abbia perseguito interessi estranei alla liquidazione del

fallimento eseguita nel modo più vantaggioso per i creditori. Visti i numerosi

e consistenti trasferimenti di attivi di PI 1 a società che appaiono vicine a

lui (non solo per il nome), alla moglie e ai figli – come risulta dalle istanze

di conciliazione presentate dall’UF (doc. J, K, XX e FFF), sul cui merito RI 1

non spende una parola nel ricorso – non

pare illegittimo che l’UF indaghi anche su beni formalmente intestati alla

ricorrente, ove appena si pensi alla presunzione di revocabilità degli atti di

disposizione effettuati a favore di persone vicine al fallito (art. 286 cpv. 3

e 288 cpv. 2 LEF), anche perché RI 1 non appare del tutto estranea alle

attività economiche del marito, siccome ha ritirato invii dell’UF destinati all’A__________

GmbH e alla G__________ AG, società di cui è alle dipendenze da diversi anni

(replica, n. 42). Per tacere del fatto che

le quote sociali della A__________ GmbH, in __________, che erano detenute da PI

1 e T__________, sono state cedute nel luglio del 2015 alla F__________ AG, in __________,

i cui amministratori sono la ricorrente e i figli, mentre gli

amministratori della G__________ AG, in __________, sono tuttora PI 1 e T__________.

14. La

ricorrente denuncia infine un ritardo ingiustificato della procedura di

fallimento, che in violazione dell’art. 270 LEF dura ormai da due anni e mezzo

ed è ancora lontana dalla chiusura. Ritenendo che non vi sia alcun motivo

oggettivo perché sia trascorso così tanto tempo, la ricorrente afferma di dover

presumere che la procedura viene ritardata consapevolmente dall’UF, “possibilmente per procacciare dei vantaggi ad altri

creditori” (n. 117-123).

14.1 Quali

siano quei vantaggi e quali siano quegli altri creditori la ricorrente non

precisa. Se intende al riguardo la revoca di atti compiuti dal fallito, prima

di dichiararsi insolvibile, a danno dei creditori – e in particolare delle

autorità fiscali zurighesi – non si può comunque dire che il prolungamento

della liquidazione anziché la sua chiusura senza ulteriori accertamenti siano illegittimi.

14.2 D’altronde,

occorre ricordare che con decisione del 10 agosto 2015 (inc. 15.2015.44-4) la

Camera ha prorogato fino al 31 dicembre 2015 il termine per ultimare la

procedura di fallimento e sta esaminando una nuova domanda di proroga.

14.3 Non sussiste neppure un rischio di rallentamento eccessivo della

liquidazione, perché gli interessi legittimi dei creditori che hanno rinunciato

alla cessione possono se del caso essere salvaguardati procedendo a

ripartizioni provvisorie (art. 266 LEF). Il fallimento può addirittura essere

chiuso, se necessario, senz’aspet­­tare l’esito delle cause promosse dai

creditori cessionari qualora non sia da aspettare alcuna eccedenza a favore

della massa (art. 95 RUF). Nella fattispecie, la ricorrente non allega di avere

sollecitato dall’UF maggiore diligenza, per tacere del fatto che, in seguito

all’opposizione della maggioranza dei creditori – tra cui la ricorrente – alla

proposta contenuta nella circolare del 5 novembre 2015 (sopra ad E), la

liquidazione fallimentare non potrà, sia come sia, essere chiusa a breve.

15. Nella

sua replica del 5 febbraio 2016 (punti 27-31) la reclamante sostiene che l’atteggiamento

dell’UF non è neutrale nei suoi confronti perché non ha ancora dato seguito

alle richieste 2 e 26 dicembre 2015 di metterle a disposizione gli atti che non

ha trovato nel protocollo o che non erano completi quando l’ha consultato il 30

novembre. Sta però di fatto che la trasmissione dell’intero incarto alla Camera

con il ricorso e la sospensione della procedura fallimentare a richiesta della

stessa ricorrente hanno interrotto il lavoro di ricerca dell’UF. A scanso di

equivoci, va precisato che due degli atti mancanti nel protocollo sono

conservati in altri fascicoli dell’incarto (il nuovo inventario registrato con

il numero 99 si trova nel fascicolo “Graduatorie + inventario” e gli allegati

all’istanza di conciliazione diretta contro la G__________ Trust Reg. [n. 118]

nel fascicolo “Azioni creditorie (revocatorie)”), mentre gli allegati ai

messaggi elettronici contrassegnati con i n. 90 e 111 sono verosimilmente

ancora nei computer dei funzionari che li hanno inoltrati. Non vi sono quindi

elementi oggettivi per ritenere che l’UF non sia neutrale nei confronti della ricorrente.

16. Rimane

ancora da verificare se le censure della ricorrente, ancorché singolarmente

inidonee a giustificare la ricusa dei funzionari dell’UF, apprezzate nel loro

insieme possano legittimare oggettivamente un’altra conclusione. Ebbene, quasi

tutte riguardano l’operato dell’UF teso all’esercizio delle pretese revocatorie

della massa, nel quadro del quale l’organo esecutivo è istituzionalmente tenuto

a difendere gli interessi dei creditori (art. 240 LEF), sicché i terzi debitori

del fallito o della massa non sono ammessi a dolersi di una mancanza d’indipendenza

o d’impar­­zialità nei loro confronti. Criticabile, invero, è l’avere iniziato le procedure revocatorie contro i figli del fallito contravvenendo

alla decisione dei creditori di opporsi alla proposta contenuta nella circolare

del 3 novembre 2014 e di non avere ancora regolato in modo chiaro la questione

delle spese. Si tratta però al contempo di un eccesso di zelo e di un’omissione,

che in sé non indiziano una mancanza d’imparzialità o d’indipendenza tali da

richiedere la ricusa dei funzionari dell’UF. Per

chiarezza, richiamato il proprio potere di vigilanza (art. 13 cpv. 1 LEF) la

Camera ritiene nondimeno opportuno ordinare all’UF di determinarsi indilatatamente

sulle (tre) richieste di cessione delle pretese revocatorie oggetto della prima

circolare e sui costi connessi alle operazioni eseguite dal dicembre del 2014

fino a oggi riferite a tali pretese, compreso il rilascio d’informazioni e di

documenti al Comune PI 2 (v. sopra consid. 7.1 e 7.2).

17. Stante

l’esito del giudizio odierno, l’effetto sospensivo concesso il 15 gennaio 2016

decade. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e

non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a

e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

All’Ufficio

dei fallimenti di Locarno è ordinato di determinarsi senza indugio sulle (tre)

richieste di cessione delle pretese revocatorie oggetto della circolare del 3

novembre 2014 e sui costi connessi alle operazioni eseguite dal dicembre del

2014.

fino a oggi riferite a tali pretese, compreso il rilascio d’informazioni e

di documenti al Comune di PI 2.

3.

L’effetto sospensivo provvisorio parziale concesso il 15 gennaio 2016

dal presidente della Camera è revocato.

4.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

5.

Notificazione a:

–;

;

;

.

Comunicazione all’Ufficio dei fallimenti, Locarno.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.