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Decisione

15.2016.10

Ricorso contro il minimo esistenziale. Spese di locazione

7 aprile 2016Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il

28 dicembre 2015 l’UE ha proceduto al pignoramento del reddito di RI 1, non

conteggiando nel suo minimo vitale alcun importo per le spese afferenti alla

locazione.

C. Con

ricorso dell’11 febbraio 2016, RI 1 ha chiesto di annullare il verbale di

pignoramento e di ritornare l’incarto al­l’ufficio affinché esso abbia a

ricalcolare il suo minimo esistenziale includendo i costi della locazione. Il

16 febbraio 2016 il presidente della Camera ha concesso al ricorso effetto

sospensivo parziale nel senso che la distribuzione delle quote di salario pignorate

è stata sospesa.

D. Con

osservazioni rispettivamente del 2 e del 16 marzo 2016 sia PI 1 che l’UE si

sono opposti al ricorso.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato, inviato

il 4 febbraio 2016 dall’UE di Lugano, e quindi ricevuto dal ricorrente al più

presto il giorno successivo, il ricorso, inoltrato l’11 febbraio, è in linea di

principio ricevibile (art. 17 LEF).

2. Il

ricorrente si duole che l’ufficio non abbia tenuto conto nella determinazione

del minimo vitale dell’onere locativo del debitore, risultante dal contratto di

locazione stipulato con i locatori __________, che stabilisce un canone di

locazione mensile di fr. 3'200.– riferito all’abitazione in cui il

debitore alloggia con la sua famiglia. RI 1 evidenzia che il contratto di

locazione, pur indicando quale locataria la società A__________ SA di __________,

contempla quali beneficiari e garanti i coniugi RI 1 ed __________ e prevede

che l’ente locato è adibito ad abitazione famigliare.

3. L’ufficio

osserva di non aver tenuto conto del costo della locazione in quanto la

locataria è una società e non l’escusso. Inoltre quest’ultimo non ha dimostrato

di pagare personalmente il canone di locazione. Il procedente ritiene che l’A__________

SA, la cui sede era all’origine presso l’abitazione dell’escusso, sia riconducibile

a lui o alla moglie.

4. Nel

determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso

locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si

accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di

ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e

possibilità (DTF 129 II 527 consid. 2; 114 III 14 consid. 2a; 104 III 41

consid. 2; sentenza della CEF 15.2013.58 del 29 luglio 2013, consid. 4.1a).

4.1 Secondo consolidata giurisprudenza, nel calcolo del minimo esistenziale

entrano in considerazione soltanto gli importi effettivamente pagati

(cfr. DTF 121 III 22 consid. 3a; 120 III 17 consid. 2c; 112 III 23 consid.

Considerandi

4;). A tal uopo, l’ufficio d’esecuzione non può attenersi

unicamente alle dichiarazioni dell’escusso, ma deve esigere da quest’ultimo la

produzione dei giustificativi dei pagamenti (cfr. sentenze CEF

15.2014.43

del 9 ottobre 2014 consid. 3.2, 15.2014.5 del 25

febbraio 2014, consid. 2 e riferimenti citati). Ciò vale anche per le spese di

locazione (v. punto II/1 della Tabella per il calcolo del minimo di

esistenza agli effetti del diritto esecutivo giusta l’art. 93 LEF, allegata

alla circolare CEF n. 35/2009, pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n.

68/2009 del 28 agosto 2009 [detta in seguito “Tabella”]).

4.2

Nel

caso in rassegna, l’escusso si limita ad affermare che l’ufficio

non ha tenuto conto nella determinazione del minimo vitale dell’onere locativo

riferito all’abitazione in cui egli alloggia con la sua famiglia. RI 1 non

afferma però esplicitamente di provvedere personalmente al pagamento del canone

di locazione di fr. 3'200.– mensili e soprattutto non ha prodotto

né al­l’UE né all’autorità di vigilanza i

giustificativi che ne comprovino l’effettivo pagamento, malgrado le reiterate

richieste rivoltegli dal­l’organo esecutivo (v. scritto del 3 novembre

2015.

e email del 4 dicembre 2015). Stando così le cose, a fronte anche

dell’unica ricevuta di pagamento dell’affitto agli atti (del 3 novembre 2015),

dalla quale emerge che il versamento è stato effettuato dalla conduttrice e

datrice di lavoro del ricorrente, l’A__________ SA (ora __________ AG, con sede

a __________, di cui l’escusso è amministratore unico), non può ch’essere

confermata la decisione dell’organo esecutivo di non tenere conto di tali spese

nel minimo vitale, ferma restando la facoltà di RI 1 di chiedere, pro futuro,

un riesame del calcolo, qualora dovesse poi dimostrare che le spese in

questione sono e saranno da lui pagate regolarmente (v. sentenze

CEF 15.2014.43 del 9 ottobre 2014 consid. 3.3, 15.2009.115 del 19

gennaio 2010 consid. 3.2, RtiD II-2010 720 s. n. 62c). Sotto questo

profilo, il ricorso si rivela dunque infondato.

5.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– avv.

;

– avv.

.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.