15.2016.10
Ricorso contro il minimo esistenziale. Spese di locazione
7 aprile 2016Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2016.10
Lugano
7 aprile 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cassina
statuendo sul ricorso 11 febbraio 2016 di
RI 1
(patrocinato dall’avv. PA 1 )
contro
l’operato dell’Ufficio di
esecuzione di Lugano, o meglio contro il calcolo del minimo esistenziale
comunicato il 4 febbraio 2016 nell’esecuzione n. __________ promossa nei
confronti del ricorrente da
PI 1
(patrocinato dall’avv. PA 2 )
ritenuto
in fatto: A. Con il precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio d’esecuzione
(UE) di Lugano, notificato all’escusso RI 1 il 23 aprile
2015, PI 1 procede per l’incasso di fr. 251'446.65 oltre agli accessori. L’opposizione
interposta dall’escusso al precetto esecutivo è stata rigettata con pronunciato
12 agosto 2015 del Pretore del Distretto di Lugano.
Fatti
B. Il
28 dicembre 2015 l’UE ha proceduto al pignoramento del reddito di RI 1, non
conteggiando nel suo minimo vitale alcun importo per le spese afferenti alla
locazione.
C. Con
ricorso dell’11 febbraio 2016, RI 1 ha chiesto di annullare il verbale di
pignoramento e di ritornare l’incarto all’ufficio affinché esso abbia a
ricalcolare il suo minimo esistenziale includendo i costi della locazione. Il
16 febbraio 2016 il presidente della Camera ha concesso al ricorso effetto
sospensivo parziale nel senso che la distribuzione delle quote di salario pignorate
è stata sospesa.
D. Con
osservazioni rispettivamente del 2 e del 16 marzo 2016 sia PI 1 che l’UE si
sono opposti al ricorso.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato, inviato
il 4 febbraio 2016 dall’UE di Lugano, e quindi ricevuto dal ricorrente al più
presto il giorno successivo, il ricorso, inoltrato l’11 febbraio, è in linea di
principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. Il
ricorrente si duole che l’ufficio non abbia tenuto conto nella determinazione
del minimo vitale dell’onere locativo del debitore, risultante dal contratto di
locazione stipulato con i locatori __________, che stabilisce un canone di
locazione mensile di fr. 3'200.– riferito all’abitazione in cui il
debitore alloggia con la sua famiglia. RI 1 evidenzia che il contratto di
locazione, pur indicando quale locataria la società A__________ SA di __________,
contempla quali beneficiari e garanti i coniugi RI 1 ed __________ e prevede
che l’ente locato è adibito ad abitazione famigliare.
3. L’ufficio
osserva di non aver tenuto conto del costo della locazione in quanto la
locataria è una società e non l’escusso. Inoltre quest’ultimo non ha dimostrato
di pagare personalmente il canone di locazione. Il procedente ritiene che l’A__________
SA, la cui sede era all’origine presso l’abitazione dell’escusso, sia riconducibile
a lui o alla moglie.
4. Nel
determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso
locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si
accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di
ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e
possibilità (DTF 129 II 527 consid. 2; 114 III 14 consid. 2a; 104 III 41
consid. 2; sentenza della CEF 15.2013.58 del 29 luglio 2013, consid. 4.1a).
4.1 Secondo consolidata giurisprudenza, nel calcolo del minimo esistenziale
entrano in considerazione soltanto gli importi effettivamente pagati
(cfr. DTF 121 III 22 consid. 3a; 120 III 17 consid. 2c; 112 III 23 consid.
Considerandi
4;). A tal uopo, l’ufficio d’esecuzione non può attenersi
unicamente alle dichiarazioni dell’escusso, ma deve esigere da quest’ultimo la
produzione dei giustificativi dei pagamenti (cfr. sentenze CEF
15.2014.43
del 9 ottobre 2014 consid. 3.2, 15.2014.5 del 25
febbraio 2014, consid. 2 e riferimenti citati). Ciò vale anche per le spese di
locazione (v. punto II/1 della Tabella per il calcolo del minimo di
esistenza agli effetti del diritto esecutivo giusta l’art. 93 LEF, allegata
alla circolare CEF n. 35/2009, pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n.
68/2009 del 28 agosto 2009 [detta in seguito “Tabella”]).
4.2
Nel
caso in rassegna, l’escusso si limita ad affermare che l’ufficio
non ha tenuto conto nella determinazione del minimo vitale dell’onere locativo
riferito all’abitazione in cui egli alloggia con la sua famiglia. RI 1 non
afferma però esplicitamente di provvedere personalmente al pagamento del canone
di locazione di fr. 3'200.– mensili e soprattutto non ha prodotto
né all’UE né all’autorità di vigilanza i
giustificativi che ne comprovino l’effettivo pagamento, malgrado le reiterate
richieste rivoltegli dall’organo esecutivo (v. scritto del 3 novembre
2015.
e email del 4 dicembre 2015). Stando così le cose, a fronte anche
dell’unica ricevuta di pagamento dell’affitto agli atti (del 3 novembre 2015),
dalla quale emerge che il versamento è stato effettuato dalla conduttrice e
datrice di lavoro del ricorrente, l’A__________ SA (ora __________ AG, con sede
a __________, di cui l’escusso è amministratore unico), non può ch’essere
confermata la decisione dell’organo esecutivo di non tenere conto di tali spese
nel minimo vitale, ferma restando la facoltà di RI 1 di chiedere, pro futuro,
un riesame del calcolo, qualora dovesse poi dimostrare che le spese in
questione sono e saranno da lui pagate regolarmente (v. sentenze
CEF 15.2014.43 del 9 ottobre 2014 consid. 3.3, 15.2009.115 del 19
gennaio 2010 consid. 3.2, RtiD II-2010 720 s. n. 62c). Sotto questo
profilo, il ricorso si rivela dunque infondato.
5.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– avv.
;
– avv.
.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna
14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.