15.2016.100
Sequestro di redditi. Minimo esistenziale. Riconsiderazione. Spese della locazione
27 gennaio 2017Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2016.100
Lugano
27 gennaio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cassina
statuendo sul ricorso 31 ottobre 2016 di
RI 1
(patrocinato dall’__________ PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano relativo all’esecuzione del sequestro n. __________ decretato
il 18 ottobre 2016 dal Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, su istanza
del ricorrente nei confronti di
PI 1, __________
ritenuto
in fatto: A. Su istanza di RI 1,
con decreto del 18 ottobre 2016 il
Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha ordinato il sequestro del salario percepito da PI 1
presso la __________in __________, sino a concorrenza di fr. 12'285.–
oltre agli interessi del 5% dal 1° aprile 2016 su fr. 12'285.– e dal 13
luglio 2016 su fr. 321.–.
Fatti
B. In fase di esecuzione del sequestro, il 25 ottobre 2016,
l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano ha allestito il seguente calcolo del
minimo esistenziale di PI 1 e della sua famiglia:
Redditi
Debitore
fr.
4'050.00
85.36%
Coniuge
fr.
660.00
14.64%
Totale
fr.
4'050.00
100.00%
Minimo
d’esistenza
Minimo base
fr.
1'530.00
Supplemento figli
Affitto
fr.
fr.
720.00
1'210.00
Costi di trasferta
fr.
646.00
Pasti fuori domicilio
Ricerca impiego moglie
fr.
fr.
211.00
162.00
Altri
fr.
85.00
Totale
fr.
4'564.00
Esso ha di conseguenza determinato in fr. 3'895.55
il minimo vitale del debitore (4'564.– x 85.36%). Accertata l’impignorabilità del reddito sulla base del
predetto computo, il 25 ottobre 2016
l’UE ha emesso il relativo verbale, dichiarando il sequestro infruttuoso.
C. Con
ricorso del 31 ottobre 2016, RI 1 si aggrava contro siffatto calcolo, chiedendo
che venga riformato, nel senso di ridurre i costi di trasferta da fr. 646.–
a fr. 580.– mensili e di togliere dal minimo esistenziale della famiglia
dell’escusso le poste di fr. 1'210.– per l’affitto, di fr. 85.– alla
voce altri e di fr. 162.– per le spese di ricerca d’impiego della moglie.
D. Preso atto delle motivazioni del ricorso, avvalendosi della facoltà di riconsiderare il
proprio provvedimento sulla scorta dell’art. 17 cpv. 4 LEF, con osservazioni del 9 dicembre 2016 l’UE ha parzialmente riconsiderato
la decisione impugnata riducendo i costi di trasferta a fr. 580.–
mensili e stralciando dal minimo vitale della famiglia dell’escusso fr. 85.–
alla voce altri e fr. 162.– per le spese di ricerca d’impiego della
moglie, addivenendo al seguente calcolo del minimo vitale della famiglia dell’escusso:
Minimo
d’esistenza
Minimo base
fr.
1'530.00
Supplemento figli
Affitto (spese mutuo)
fr.
fr.
720.00
1'100.00
Riscaldamento
fr.
110.00
Costi di trasferta
Pasti fuori domicilio
fr.
fr.
580.00
211.00
Totale
fr.
4'251.00
Visto
l’esito del calcolo, l’UE ha posto sotto sequestro la quota di salario dell’escusso
eccedente il suo minimo di esistenza determinato in fr. 3'628.00 (fr. 4'251.–
x 85.36%) mensili, notificando questa decisione al datore di lavoro dell’escusso
e a quest.ltimo lo stesso 9 dicembre 2016. Le parti non hanno impugnato il provvedimento appena
menzionato.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato notificato
al patrocinatore del reclamante il 27 ottobre 2016, il ricorso è in linea di
principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. Giusta
l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a
giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del
debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le
autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,
deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di
acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al
sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima
sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta
in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul
Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e
fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del
pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2d; 108 III 12 consid. 3;
sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1),
ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto
conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108
III 12 consid. 4).
3. Nella fattispecie, come visto, con la nuova decisione
del 9 dicembre 2016 l’UE ha accolto tre delle
quattro censure sollevate dal ricorrente contro il calcolo del
Considerandi
minimo esistenziale del 25 ottobre 2016. Ora, in
caso di riconsiderazione parziale l’autorità di vigilanza può ritenere il
ricorso privo di oggetto solo per le censure accolte dall’ufficio d’esecuzione
nell’ambito della riconsiderazione (la quale, in siffatta misura, si
sostituisce alla decisione impugnata), mentre deve pronunciarsi sulle altre
censure, sebbene il ricorrente non abbia contestato la decisione di
riconsiderazione (DTF 126 III 86, consid. 3; sentenza della CEF 15.2014.77 del
22.
gennaio 2015 consid. 3.1). Nel caso in rassegna questa Camera deve quindi
ancora pronunciarsi sulla quarta censura volta a togliere dal
minimo vitale della famiglia dell’escusso l’importo di fr. 1'210.–
computato per l’affitto e le spese di riscaldamento.
4.
Al
riguardo, il ricorrente si duole che il debitore non ha prodotto il contratto
di locazione e che il documento giustificativo ch’egli allega a comprova del
canone di locazione in realtà non menziona alcun riferimento alla locazione.
Inoltre l’importo di € 1'000.– è stato erroneamente convertito in fr. 1'210.–
sulla scorta di un tasso di cambio superiore a quello effettivo.
4.1
Nel determinare
il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso locale per
un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle
circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le
spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF 129 II
527.
consid. 2; 114 III 14 consid. 2a; 104 III 41 consid. 2; sentenza della CEF
15.2013.58
del 29 luglio 2013 consid. 4.1/a). L’importo del canone va messo in
relazione con il reddito dell’escusso (DTF
104.
III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; sentenza della CEF 15.2013.30 del 6 maggio 2013 consid. 9.3). Se il debitore
abita in casa propria, in luogo del canone locatizio vanno computate le spese
connesse all’immobile. Esse consistono negli interessi
ipotecari (senza ammortamento), nei contributi di diritto pubblico e
nelle spese di manutenzione, calcolate sulla media mensile (cfr. punto II/1 della Tabella). Il debitore
non può essere costretto dalle autorità di esecuzione a occupare un alloggio
corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone dev’essere ridotto
a una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua
eccessiva comodità (DTF 114 III 12
consid. 2 e 4; sentenza della CEF
15.2014.25
del 22 giugno 2014 consid. 4.1). La
decurtazione del quantum, però, può di regola essere operante solo nel
rispetto dei termini contrattuali (DTF 128 III 337 consid.
3/b; 119 III 73 consid. 3/c; punto II/1.1 della Tabella), rispettivamente non
prima di 6 mesi nell’ipotesi di un carico eccessivo
di interessi ipotecari (cfr. DTF 129
III 526 ss.), salvo
che questi siano eccessivamente lunghi (DTF
129.
III 528 consid. 3) o che l’escusso si
sia procurato un alloggio troppo costoso mentre il pignoramento di reddito era
in corso o imminente (DTF 109 III 52 seg.; sentenza della CEF 15.2014.72 del 16
settembre 2014 consid. 5).
4.2
Nel
caso in esame il debitore non risulta pagare alcun canone di locazione ma
neppure è proprietario – né lo è la moglie – della casa attualmente adibita ad
abitazione coniugale.
a) Infatti
come si evince dal contratto
preliminare di vendita del 30 marzo 2016 stipulato dalla moglie quale parte “promissaria
acquirente”, costei si è obbligata ad acquistare (mentre la parte “promittente
venditrice” si è obbligata a vendere) un fabbricato ad uso civile nel
Comune di __________ al prezzo di € 290'000.–. Nell’atto notarile è stato
previsto che tale importo debba essere soluto dalla parte promissaria
acquirente nel seguente modo:
a)
€ 1'000.– a titolo di caparra confirmatoria entro
il 30 aprile 2016;
b)
€ 12'500.– a titolo di caparra confirmatoria entro
24.
mesi dalla sottoscrizione del contratto;
c)
€ 12'500.– a titolo di caparra confirmatoria entro
48.
mesi dalla sottoscrizione del contratto;
d)
€ 60'000.– a titolo di acconto prezzo, infruttiferi
di interessi, mediante 60 rate mensili di € 1'000.– ciascuna, a partire dal 1°
luglio 2016;
e)
€ 204'000.– a saldo al momento della stipula dell’atto
di vendita definitivo.
Dal contratto emerge che il possesso derivato, e quindi l’effettivo
utilizzo, dell’unità immobiliare sarebbe passato alla moglie il 4 aprile 2016
(art. 6).
b) Orbene
è di tutta evidenza che le rate mensili di € 1'000.– che la moglie sta versando
alla venditrice conformemente all’art. 3 lett. d) del contratto preliminare di
vendita permettono alla famiglia dell’escusso di abitare nell’immobile di __________
già dal 4 aprile 2016, dispensandoli dal pagare l’affitto di un altro alloggio,
che sennò avrebbe dovuto essere riconosciuto nel computo del minimo vitale. Del
resto nel sostentamento assolutamente necessario – vitale – contemplato all’art.
93.
LEF rientra il bisogno di alloggio in generale (Paul Marville, Exécution forcée, responsabilité
patrimoniale et protection de la personalité, 1992, n. 325 segg.), qualunque
sia la forma ch’esso assuma. Le rate di acconto per l’acquisto di un
appartamento che l’escusso già occupa con la famiglia prima del trapasso di
proprietà devono essere computate nel minimo esistenziale fino all’importo
corrispondente al canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del
quale si possa pretendere ch’egli si accontenti nelle circostanze concrete.
Questo perché altrimenti, privandolo della possibilità di far fronte agli
impegni assunti, il contratto preliminare decadrebbe di diritto con la
conseguenza che l’escusso e la sua famiglia dovrebbero abbandonare la casa
attualmente occupata (art. 7) e cercare un’abitazione adeguata alle loro
necessità e possibilità, corrispondendone il relativo canone.
c) In
concreto il ricorrente non allega – e ancora meno dimostra –che nel luogo o
nella regione in cui l’escusso attualmente abita, egli possa trovare un’abitazione
ad uso di una famiglia di quattro persone a un costo inferiore a € 1'000.–
mensili. La decisione dell’UE resiste quindi alla critica.
d) Per
quanto attiene al tasso di conversione in franchi svizzeri, il ricorrente
omette di considerare che la somma di fr. 1'210.– computata dall’UE
comprende non solo la suddetta rata mensile di
€ 1'000.– ma pure € 100.– mensili per le spese di riscaldamento dell’abitazione
(fattura n. __________ del 9 settembre 2016 della __________), che non
appaiono eccessive e devono quindi essere riconosciute. Il tasso di cambio
usato dall’UE risulta così dell’1.10 (fr. 1'210/€ 1'100), per nulla “superiore a quello effettivo”, che il
ricorrente del resto non quantifica. Anche su questo punto il ricorso è
infondato, sicché va respinto nella misura in cui non è divenuto
senza oggetto.
5.
Per legge non si preleva la tassa di giustizia e
non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a
e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui non è divenuto senza oggetto, il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria
(art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine
non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2
LTF.