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Decisione

15.2016.100

Sequestro di redditi. Minimo esistenziale. Riconsiderazione. Spese della locazione

27 gennaio 2017Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

B. In fase di esecuzione del sequestro, il 25 ottobre 2016,

l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano ha allestito il seguente calcolo del

minimo esistenziale di PI 1 e della sua famiglia:

Redditi

Debitore

fr.

4'050.00

85.36%

Coniuge

fr.

660.00

14.64%

Totale

fr.

4'050.00

100.00%

Minimo

d’esistenza

Minimo base

fr.

1'530.00

Supplemento figli

Affitto

fr.

fr.

720.00

1'210.00

Costi di trasferta

fr.

646.00

Pasti fuori domicilio

Ricerca impiego moglie

fr.

fr.

211.00

162.00

Altri

fr.

85.00

Totale

fr.

4'564.00

Esso ha di conseguenza determinato in fr. 3'895.55

il minimo vitale del debitore (4'564.– x 85.36%). Accertata l’impignorabilità del reddito sulla base del

predetto computo, il 25 ottobre 2016

l’UE ha emesso il relativo verbale, dichiarando il sequestro infruttuoso.

C. Con

ricorso del 31 ottobre 2016, RI 1 si aggrava contro siffatto calcolo, chiedendo

che venga riformato, nel senso di ridurre i costi di trasferta da fr. 646.–

a fr. 580.– mensili e di togliere dal minimo esistenziale della famiglia

dell’escusso le poste di fr. 1'210.– per l’affitto, di fr. 85.– alla

voce altri e di fr. 162.– per le spese di ricerca d’impiego della moglie.

D. Preso atto delle motivazioni del ricorso, avvalendosi della facoltà di riconsiderare il

proprio provvedimento sulla scorta dell’art. 17 cpv. 4 LEF, con osservazioni del 9 dicembre 2016 l’UE ha parzialmente riconsiderato

la decisione impugnata riducendo i costi di trasferta a fr. 580.–

mensili e stralciando dal minimo vitale della famiglia dell’escusso fr. 85.–

alla voce altri e fr. 162.– per le spese di ricerca d’impiego della

moglie, addivenendo al seguente calcolo del minimo vitale della famiglia dell’escusso:

Minimo

d’esistenza

Minimo base

fr.

1'530.00

Supplemento figli

Affitto (spese mutuo)

fr.

fr.

720.00

1'100.00

Riscaldamento

fr.

110.00

Costi di trasferta

Pasti fuori domicilio

fr.

fr.

580.00

211.00

Totale

fr.

4'251.00

Visto

l’esito del calcolo, l’UE ha posto sotto sequestro la quota di salario dell’escusso

eccedente il suo minimo di esistenza determinato in fr. 3'628.00 (fr. 4'251.–

x 85.36%) mensili, notificando questa decisione al datore di lavoro dell’escusso

e a quest.ltimo lo stesso 9 dicembre 2016. Le parti non hanno impugnato il provvedimento appena

menzionato.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato notificato

al patrocinatore del reclamante il 27 ottobre 2016, il ricorso è in linea di

principio ricevibile (art. 17 LEF).

2. Giusta

l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a

giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del

debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le

autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,

deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di

acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al

sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima

sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta

in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul

Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e

fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del

pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2d; 108 III 12 consid. 3;

sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1),

ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto

conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108

III 12 consid. 4).

3. Nella fattispecie, come visto, con la nuova decisione

del 9 dicembre 2016 l’UE ha accolto tre delle

quattro censure sollevate dal ricorrente contro il calcolo del

Considerandi

minimo esistenziale del 25 ottobre 2016. Ora, in

caso di riconsiderazione parziale l’autorità di vigilanza può ritenere il

ricorso privo di oggetto solo per le censure accolte dall’ufficio d’esecuzione

nell’ambito della riconsiderazione (la quale, in siffatta misura, si

sostituisce alla decisione impugnata), mentre deve pronunciarsi sulle altre

censure, sebbene il ricorrente non abbia contestato la decisione di

riconsiderazione (DTF 126 III 86, consid. 3; sentenza della CEF 15.2014.77 del

22.

gennaio 2015 consid. 3.1). Nel caso in rassegna questa Camera deve quindi

ancora pronunciarsi sulla quarta censura volta a togliere dal

minimo vitale della famiglia dell’escusso l’importo di fr. 1'210.–

computato per l’affitto e le spese di riscaldamento.

4.

Al

riguardo, il ricorrente si duole che il debitore non ha prodotto il contratto

di locazione e che il documento giustificativo ch’egli allega a comprova del

canone di locazione in realtà non menziona alcun riferimento alla locazione.

Inoltre l’importo di € 1'000.– è stato erroneamente convertito in fr. 1'210.–

sulla scorta di un tasso di cambio superiore a quello effettivo.

4.1

Nel determinare

il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso locale per

un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle

circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le

spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF 129 II

527.

consid. 2; 114 III 14 consid. 2a; 104 III 41 consid. 2; sentenza della CEF

15.2013.58

del 29 luglio 2013 consid. 4.1/a). L’importo del canone va messo in

relazione con il reddito dell’e­­scusso (DTF

104.

III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; sentenza della CEF 15.2013.30 del 6 maggio 2013 consid. 9.3). Se il debitore

abita in casa propria, in luogo del canone locatizio vanno computate le spese

connesse all’immobile. Esse consistono negli interessi

ipotecari (senza ammortamento), nei contributi di diritto pub­blico e

nelle spese di manutenzione, calcolate sulla media mensile (cfr. punto II/1 della Tabella). Il debitore

non può essere costretto dalle autorità di esecuzione a occupare un alloggio

corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone dev’essere ridotto

a una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua

eccessiva comodità (DTF 114 III 12

consid. 2 e 4; sentenza della CEF

15.2014.25

del 22 giugno 2014 consid. 4.1). La

decurtazione del quantum, però, può di regola essere operante solo nel

rispetto dei termini contrattuali (DTF 128 III 337 consid.

3/b; 119 III 73 consid. 3/c; punto II/1.1 della Tabella), rispettivamente non

prima di 6 mesi nell’ipotesi di un carico eccessivo

di interessi ipotecari (cfr. DTF 129

III 526 ss.), salvo

che questi siano eccessivamente lunghi (DTF

129.

III 528 consid. 3) o che l’escusso si

sia procurato un alloggio troppo costoso mentre il pignoramento di reddito era

in corso o imminente (DTF 109 III 52 seg.; sentenza della CEF 15.2014.72 del 16

settembre 2014 consid. 5).

4.2

Nel

caso in esame il debitore non risulta pagare alcun canone di locazione ma

neppure è proprietario – né lo è la moglie – della casa attualmente adibita ad

abitazione coniugale.

a) Infatti

come si evince dal contratto

preliminare di vendita del 30 marzo 2016 stipulato dalla moglie quale parte “promissaria

acquirente”, costei si è obbligata ad acquistare (mentre la parte “promittente

venditrice” si è obbligata a vendere) un fabbricato ad uso civile nel

Comune di __________ al prezzo di € 290'000.–. Nell’atto notarile è stato

previsto che tale importo debba essere soluto dalla parte promissaria

acquirente nel seguente modo:

a)

€ 1'000.– a titolo di caparra confirmatoria entro

il 30 aprile 2016;

b)

€ 12'500.– a titolo di caparra confirmatoria entro

24.

mesi dalla sottoscrizione del contratto;

c)

€ 12'500.– a titolo di caparra confirmatoria entro

48.

mesi dalla sottoscrizione del contratto;

d)

€ 60'000.– a titolo di acconto prezzo, infruttiferi

di interessi, mediante 60 rate mensili di € 1'000.– ciascuna, a partire dal 1°

luglio 2016;

e)

€ 204'000.– a saldo al momento della stipula dell’atto

di vendita definitivo.

Dal contratto emerge che il possesso derivato, e quindi l’effettivo

utilizzo, dell’unità immobiliare sarebbe passato alla moglie il 4 aprile 2016

(art. 6).

b) Orbene

è di tutta evidenza che le rate mensili di € 1'000.– che la moglie sta versando

alla venditrice conformemente all’art. 3 lett. d) del contratto preliminare di

vendita permettono alla famiglia dell’escusso di abitare nell’immobile di __________

già dal 4 aprile 2016, dispensandoli dal pagare l’affitto di un altro alloggio,

che sennò avrebbe dovuto essere riconosciuto nel computo del minimo vitale. Del

resto nel sostentamento assolutamente necessario – vitale – contemplato all’art.

93.

LEF rientra il bisogno di alloggio in generale (Paul Marville, Exécution forcée, responsabilité

patrimoniale et protection de la personalité, 1992, n. 325 segg.), qualunque

sia la forma ch’esso assuma. Le rate di acconto per l’acquisto di un

appartamento che l’escusso già occupa con la famiglia prima del trapasso di

proprietà devono essere computate nel minimo esistenziale fino all’importo

corrispondente al canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del

quale si possa pretendere ch’egli si accontenti nelle circostanze concrete.

Questo perché altrimenti, privandolo della possibilità di far fronte agli

impegni assunti, il contratto preliminare decadrebbe di diritto con la

conseguenza che l’escusso e la sua famiglia dovrebbero abbandonare la casa

attualmente occupata (art. 7) e cercare un’abitazione adeguata alle loro

necessità e possibilità, corrispondendone il relativo canone.

c) In

concreto il ricorrente non allega – e ancora meno dimostra –che nel luogo o

nella regione in cui l’escusso attualmente abita, egli possa trovare un’abitazione

ad uso di una famiglia di quattro persone a un costo inferiore a € 1'000.–

mensili. La decisione dell’UE resiste quindi alla critica.

d) Per

quanto attiene al tasso di conversione in franchi svizzeri, il ricorrente

omette di considerare che la somma di fr. 1'210.– computata dall’UE

comprende non solo la suddetta rata mensile di

€ 1'000.– ma pure € 100.– mensili per le spese di riscaldamento dell’abitazione

(fattura n. __________ del 9 settembre 2016 della __________), che non

appaiono eccessive e devono quindi essere riconosciute. Il tasso di cambio

usato dall’UE risulta così dell’1.10 (fr. 1'210/€ 1'100), per nulla “superiore a quello effettivo”, che il

ricorrente del resto non quantifica. Anche su questo punto il ricorso è

infondato, sicché va respinto nella misura in cui non è divenuto

senza oggetto.

5.

Per legge non si preleva la tassa di giustizia e

non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a

e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui non è divenuto senza oggetto, il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria

(art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine

non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2

LTF.