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Decisione

15.2016.101

Pignoramento. Attestato di carenza beni. Rinvio all’ufficio per accertare eventuali averi sul conto corrente postale del debitore. Irricevibilità delle censure relative ai redditi del debitore, già va

11 gennaio 2017Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

B. Dando

seguito alla predetta decisione, con scritto del 16 settembre 2016 l’Ufficio ha

comunicato a RI 1 di non poter procedere al pignoramento del saldo, poiché

secondo l’e­­stratto del mese di agosto 2016 non risultava nessuna quota eccedente

il fabbisogno mensile di PI 1.

C. Con

(nuovo) ricorso del 26 settembre 2016 RI 1 si aggrava contro tale provvedimento,

chiedendo a questa Camera di annullarlo e di far ordine all’UE di procedere al

pignoramento di fr. 1'712,84, pari alla somma eccedente il fabbisogno

mensile di cui PI 1 ha disposto nonostante l’esecuzione in corso, e fr. 2'036,17,

corrispondente al saldo attivo del conto postale ad agosto 2016, nonché di pignorare

mensilmente le somme che eccedono il suo fabbisogno eventualmente presenti per

qualsiasi ragione sul conto postale fino a concorrenza di quanto dovuto.

D. Dopo

aver condotto ulteriori indagini sul conto postale del debitore, acquisendo gli

estratti mensili dal 31 gennaio 2015 al 26 settembre 2016, con osservazioni del

3 novembre 2016 l’organo esecutivo postula la reiezione del ricorso. PI 1 è

invece rimasto silente.

E. Il

9 novembre 2016 la ricorrente ha presentato una replica spontanea con cui, oltre

a ribadire le proprie conclusioni ricorsuali, chiede che l’UE sia chiamato a fornirle

tutti gli estratti del conto postale in suo possesso.

F. Siccome

l’Ufficio aveva già trasmesso l’incarto all’autorità di vigilanza, con ordinanza

del 14 novembre 2016 il presidente di questa Camera ha assegnato all’insorgente

un termine di dieci giorni per consultare la documentazione richiesta e per

presentare un eventuale complemento alla sua replica spontanea.

G. Dopo

aver consultato gli estratti in questione, il 29 novembre 2016 RI 1 ha prodotto

delle “osservazioni spontanee” direttamente all’UE, il quale le ha poi trasmesse

a PI 1 e alla Camera.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato

emesso il 16 settembre 2016, il ricorso è in linea di principio ricevibile

(art. 17 LEF).

2. La

ricorrente si duole anzitutto del fatto che gli accertamenti svolti dall’Ufficio

siano circoscritti unicamente all’estratto del conto postale di PI 1 del mese

di agosto 2016. A sua detta, ciò non consente di verificare l’effettivo stato

patrimoniale del conto e se l’escusso abbia sottratto beni all’esecuzione, motivo

per cui ha chiesto che l’UE proceda ad accertare lo stato del conto per l’intero

anno 2016. In secondo luogo, l’insorgente sostiene che dall’estratto conto del

mese di agosto risultano prelevamenti per fr. 5'205.29, importo che supera

di gran lunga il fabbisogno mensile accertato di fr. 3'492.45. È pertanto

del parere che PI 1 abbia beneficiato di un’eccedenza di fr. 1'712.84

nonostante l’esecuzione e che il saldo di fr. 2'036.17 presente sul conto sia

completamente pignorabile.

2.1 Nella

replica spontanea la ricorrente aggiunge che l’UE avrebbe dovuto verificare di

mese in mese se il debitore ha speso più del proprio fabbisogno, onde accertare

eventuali sottrazioni all’ese­­cuzione.

2.2 Dopo

aver consultato l’intera documentazione del conto postale di PI 1 acquisita

dall’Ufficio, con le “osservazioni spontanee” l’insorgente fa pure notare ch’egli

percepisce un reddito di fr. 3'000.– al mese anziché fr. 2'707.–

determinati in precedenza da questa Camera, che nel 2015 ha ricevuto un bonus

di fr. 3'000.– e che ha ottenuto cospicui rimborsi spese da computarsi nel

Considerandi

reddito, qualora esse non fossero effettive. Sostiene altresì che da febbraio 2015 ad agosto

2016.

l’escusso ha conseguito un reddito medio mensile di fr. 4'815.27,

ossia fr. 1'815.27 in più rispetto al reddito computato dall’UE, e ha

speso mediamente fr. 4'688.– al mese. Alla luce di

tali circostanze, la ricorrente chiede che vengano nuovamente accertati l’effettivo

pagamento da parte del debitore delle voci di spesa costituenti il suo fabbisogno

mensile, nonché l’effettiva presa a carico delle spese di trasferta rimborsate

nel 2015 e 2016 dal datore di lavoro.

3.

A

prescindere dalla tempestività delle “osservazioni spontanee”, che di primo acchito

parrebbero giunte oltre il termine di 10 giorni impartito con ordinanza del 14

novembre 2016, va rilevato che nelle stesse la ricorrente si confronta soltanto

parzialmente con la decisione impugnata. Essa torna invero a disquisire soprattutto

sull’accertamento dei redditi dell’escusso, in particolare i rimborsi spese,

nonostante questa Camera abbia già deciso su tale punto con sentenza del 19

agosto 2016, respingendo tutte le censure sollevate al riguardo da RI 1

(sentenza della CEF 15.2016.46 del 19 agosto 2016 consid. 3, 4.2 e 4.3). L’insorgente

dimentica invero che questa Camera aveva retrocesso l’incarto all’UE non per rivedere

la questione della pignorabilità dei redditi dell’escusso, ormai passata in

giudicato, ma soltanto per verificare l’esistenza di averi depositati sul conto

postale intestato a PI 1 e provvedere al pignoramento del­l’eventuale saldo,

ove avesse superato la quota del suo fabbisogno minimo fino al successivo

versamento del salario. Ne consegue che, nelle esecuzioni in esame, tutte le contestazioni

e richieste inerenti all’accertamento del reddito dell’escusso e al calcolo

dell’eccedenza pignorabile sono irricevibili.

4.

L’unica

questione da risolvere in questa sede, invero, è quella di sapere se la

decisione dell’Ufficio di non pignorare il saldo del conto postale del debitore

sia conforme alla legge. Al riguardo si evince dagli estratti del conto postale

di PI 1 che il 26 settembre 2016 il saldo ammontava a fr. 2'017.48. Tale

importo deriva in concreto dal versamento dello stipendio di fr. 3'000.–

relativo al mese di settembre 2016 avvenuto quello stesso giorno. Non si tratta

quindi di risparmio, ma di un residuo del salario. Non superando la quota del

fabbisogno minimo di fr. 3'492.45 (v. sentenza della CEF 15.2016.46 del 19

agosto 2016, consid. A) sino al successivo versamento di salario, il saldo si

rivela impignorabile, sicché la decisione dell’Ufficio di non procedere al pignoramento

dello stesso è corretta.

5.

È

d’altronde inutile verificare di mese in mese se prima del 26 settembre 2016 il

debitore ha speso più del proprio fabbisogno, poiché è comunque materialmente

impossibile pignorare attivi meramente ipotetici quali redditi nel frattempo

spesi (sentenza della CEF 15.2007.106 del 26 agosto 2008, consid. 3, massimato

in RtiD 2009 I 731 n. 66c). Ed eventuali prelievi eccedentari (di rimborsi

spese professionali non effettive) non potrebbero essere qualificati come

distrazioni di beni pignorabili, il reddito dell’e­scusso non essendo stato

pignorato. Sotto questo profilo il ricorso risulta quindi infondato.

6.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.