15.2016.101
Pignoramento. Attestato di carenza beni. Rinvio all’ufficio per accertare eventuali averi sul conto corrente postale del debitore. Irricevibilità delle censure relative ai redditi del debitore, già va
11 gennaio 2017Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2016.101
Lugano
11 gennaio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 26 settembre 2016 di
RI 1
(patrocinata dall’ PA 1,)
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio
nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse dalla ricorrente nei
confronti di
PI 1,
ritenuto
in fatto: A. Accogliendo
parzialmente il ricorso 18 marzo 2016 di RI 1 contro i verbali di pignoramento
emessi a suo favore dall’Ufficio di esecuzione (UE) di
Mendrisio il 7 e l’8 marzo 2016 nelle
esecuzioni n. __________ e __________ dirette contro PI 1, con sentenza del 19 agosto 2016 (inc. 15.2016.46)
questa Camera aveva ordinato all’UE di verificare l’entità degli averi
depositati sul conto postale intestato all’escusso e di provvedere al
pignoramento dell’eventuale saldo ove avesse superato la
quota del suo fabbisogno minimo fino al successivo versamento del salario.
Fatti
B. Dando
seguito alla predetta decisione, con scritto del 16 settembre 2016 l’Ufficio ha
comunicato a RI 1 di non poter procedere al pignoramento del saldo, poiché
secondo l’estratto del mese di agosto 2016 non risultava nessuna quota eccedente
il fabbisogno mensile di PI 1.
C. Con
(nuovo) ricorso del 26 settembre 2016 RI 1 si aggrava contro tale provvedimento,
chiedendo a questa Camera di annullarlo e di far ordine all’UE di procedere al
pignoramento di fr. 1'712,84, pari alla somma eccedente il fabbisogno
mensile di cui PI 1 ha disposto nonostante l’esecuzione in corso, e fr. 2'036,17,
corrispondente al saldo attivo del conto postale ad agosto 2016, nonché di pignorare
mensilmente le somme che eccedono il suo fabbisogno eventualmente presenti per
qualsiasi ragione sul conto postale fino a concorrenza di quanto dovuto.
D. Dopo
aver condotto ulteriori indagini sul conto postale del debitore, acquisendo gli
estratti mensili dal 31 gennaio 2015 al 26 settembre 2016, con osservazioni del
3 novembre 2016 l’organo esecutivo postula la reiezione del ricorso. PI 1 è
invece rimasto silente.
E. Il
9 novembre 2016 la ricorrente ha presentato una replica spontanea con cui, oltre
a ribadire le proprie conclusioni ricorsuali, chiede che l’UE sia chiamato a fornirle
tutti gli estratti del conto postale in suo possesso.
F. Siccome
l’Ufficio aveva già trasmesso l’incarto all’autorità di vigilanza, con ordinanza
del 14 novembre 2016 il presidente di questa Camera ha assegnato all’insorgente
un termine di dieci giorni per consultare la documentazione richiesta e per
presentare un eventuale complemento alla sua replica spontanea.
G. Dopo
aver consultato gli estratti in questione, il 29 novembre 2016 RI 1 ha prodotto
delle “osservazioni spontanee” direttamente all’UE, il quale le ha poi trasmesse
a PI 1 e alla Camera.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato
emesso il 16 settembre 2016, il ricorso è in linea di principio ricevibile
(art. 17 LEF).
2. La
ricorrente si duole anzitutto del fatto che gli accertamenti svolti dall’Ufficio
siano circoscritti unicamente all’estratto del conto postale di PI 1 del mese
di agosto 2016. A sua detta, ciò non consente di verificare l’effettivo stato
patrimoniale del conto e se l’escusso abbia sottratto beni all’esecuzione, motivo
per cui ha chiesto che l’UE proceda ad accertare lo stato del conto per l’intero
anno 2016. In secondo luogo, l’insorgente sostiene che dall’estratto conto del
mese di agosto risultano prelevamenti per fr. 5'205.29, importo che supera
di gran lunga il fabbisogno mensile accertato di fr. 3'492.45. È pertanto
del parere che PI 1 abbia beneficiato di un’eccedenza di fr. 1'712.84
nonostante l’esecuzione e che il saldo di fr. 2'036.17 presente sul conto sia
completamente pignorabile.
2.1 Nella
replica spontanea la ricorrente aggiunge che l’UE avrebbe dovuto verificare di
mese in mese se il debitore ha speso più del proprio fabbisogno, onde accertare
eventuali sottrazioni all’esecuzione.
2.2 Dopo
aver consultato l’intera documentazione del conto postale di PI 1 acquisita
dall’Ufficio, con le “osservazioni spontanee” l’insorgente fa pure notare ch’egli
percepisce un reddito di fr. 3'000.– al mese anziché fr. 2'707.–
determinati in precedenza da questa Camera, che nel 2015 ha ricevuto un bonus
di fr. 3'000.– e che ha ottenuto cospicui rimborsi spese da computarsi nel
Considerandi
reddito, qualora esse non fossero effettive. Sostiene altresì che da febbraio 2015 ad agosto
2016.
l’escusso ha conseguito un reddito medio mensile di fr. 4'815.27,
ossia fr. 1'815.27 in più rispetto al reddito computato dall’UE, e ha
speso mediamente fr. 4'688.– al mese. Alla luce di
tali circostanze, la ricorrente chiede che vengano nuovamente accertati l’effettivo
pagamento da parte del debitore delle voci di spesa costituenti il suo fabbisogno
mensile, nonché l’effettiva presa a carico delle spese di trasferta rimborsate
nel 2015 e 2016 dal datore di lavoro.
3.
A
prescindere dalla tempestività delle “osservazioni spontanee”, che di primo acchito
parrebbero giunte oltre il termine di 10 giorni impartito con ordinanza del 14
novembre 2016, va rilevato che nelle stesse la ricorrente si confronta soltanto
parzialmente con la decisione impugnata. Essa torna invero a disquisire soprattutto
sull’accertamento dei redditi dell’escusso, in particolare i rimborsi spese,
nonostante questa Camera abbia già deciso su tale punto con sentenza del 19
agosto 2016, respingendo tutte le censure sollevate al riguardo da RI 1
(sentenza della CEF 15.2016.46 del 19 agosto 2016 consid. 3, 4.2 e 4.3). L’insorgente
dimentica invero che questa Camera aveva retrocesso l’incarto all’UE non per rivedere
la questione della pignorabilità dei redditi dell’escusso, ormai passata in
giudicato, ma soltanto per verificare l’esistenza di averi depositati sul conto
postale intestato a PI 1 e provvedere al pignoramento dell’eventuale saldo,
ove avesse superato la quota del suo fabbisogno minimo fino al successivo
versamento del salario. Ne consegue che, nelle esecuzioni in esame, tutte le contestazioni
e richieste inerenti all’accertamento del reddito dell’escusso e al calcolo
dell’eccedenza pignorabile sono irricevibili.
4.
L’unica
questione da risolvere in questa sede, invero, è quella di sapere se la
decisione dell’Ufficio di non pignorare il saldo del conto postale del debitore
sia conforme alla legge. Al riguardo si evince dagli estratti del conto postale
di PI 1 che il 26 settembre 2016 il saldo ammontava a fr. 2'017.48. Tale
importo deriva in concreto dal versamento dello stipendio di fr. 3'000.–
relativo al mese di settembre 2016 avvenuto quello stesso giorno. Non si tratta
quindi di risparmio, ma di un residuo del salario. Non superando la quota del
fabbisogno minimo di fr. 3'492.45 (v. sentenza della CEF 15.2016.46 del 19
agosto 2016, consid. A) sino al successivo versamento di salario, il saldo si
rivela impignorabile, sicché la decisione dell’Ufficio di non procedere al pignoramento
dello stesso è corretta.
5.
È
d’altronde inutile verificare di mese in mese se prima del 26 settembre 2016 il
debitore ha speso più del proprio fabbisogno, poiché è comunque materialmente
impossibile pignorare attivi meramente ipotetici quali redditi nel frattempo
spesi (sentenza della CEF 15.2007.106 del 26 agosto 2008, consid. 3, massimato
in RtiD 2009 I 731 n. 66c). Ed eventuali prelievi eccedentari (di rimborsi
spese professionali non effettive) non potrebbero essere qualificati come
distrazioni di beni pignorabili, il reddito dell’escusso non essendo stato
pignorato. Sotto questo profilo il ricorso risulta quindi infondato.
6.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
–
;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.