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Decisione

15.2016.102

Minimo di esistenza. Pignoramento di arretrati di rendite AVS versati in capitale

24 maggio 2017Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

I. Preso

atto dei nuovi fatti costatati dall’Ufficio, che riguardano in particolare il

mantenimento del debitore prima del versamento degli arretrati delle rendite

AVS, con ordinanza del 28 marzo 2017 questa Camera ha assegnato alle parti

interessate un termine di 10 giorni per presentare eventuali osservazioni sul

verbale interno delle operazioni di pignoramento. Nessuna parte si è determinata.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della Legge cantonale sulla procedura di

ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 26

ottobre 2016 dall’UE, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17

LEF).

2. Giusta

l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a

giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del

debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le

autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,

deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di

acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al

sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima

sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF allegata

alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale

n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere

accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro

(DTF 112 III 19 consid. 2d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del Tribunale federale

5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive

modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame

del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid. 4).

3. Il

ricorrente si duole anzitutto del fatto di non aver ricevuto il provvedimento

che l’Ufficio ha trasmesso a Postfinance ai fini del pignoramento del credito e

di non essere dunque stato avvisato.

3.1 Giusta

l’art. 99 LEF, in caso di pignoramento di crediti o di diritti non risultanti

da titoli al portatore o all’ordine, si avverte il terzo debitore che d’ora

innanzi non potrà fare un pagamento valido se non all’ufficio. Ove appaia

giustificata dall’urgenza, tale misura, destinata a salvaguardare il

pignoramento, può anche essere adottata a titolo (super)provvisionale prima che

l’escusso sia stato avvisato del pignoramento (DTF 115 III 44 consid. 2).

Qualora le circostanze lo esigano, è in particolare consentito all’ufficio d’esecuzione

di preparare il pignoramento e di salvaguardare gli interessi del creditore

mediante un provvedimento conservativo con il quale sono bloccati globalmente

gli attivi del debitore che si trovano presso un terzo (DTF 107 III 67 consid.

2, 142 III 645 seg. consid. 2.1; sentenza della CEF 15.2014.49 del 2 luglio

2014, consid. 2.1).

3.2 Nel

caso in rassegna l’UE ha agito conformemente alla giurisprudenza appena

menzionata. Onde evitare che l’escusso potesse disporre del capitale di

vecchiaia accreditato sul suo conto postale, l’Ufficio ha correttamente

adottato una misura di blocco in via supercautelare dettata dall’urgenza,

giacché RI 1 gli aveva sottaciuto di aver fatto richiesta della rendita AVS,

circostanza che giustificava un rapido intervento da parte dell’orga­­no esecutivo.

E in tal caso, come esposto sopra (consid. 3.1), non era necessario che l’escusso

fosse preventivamente avvertito del pignoramento. Sotto questo profilo, il

ricorso si rivela dunque infondato.

4. L’insorgente si lamenta pure che il provvedimento impugnato non

indica i rimedi di diritto e non è firmato dal funzionario incaricato.

4.1 In

merito alla mancata indicazione dei rimedi di diritto, basti dire che l’UE si è

servito del formulario “mod. 9” edito dal Tribunale federale proprio per la

compilazione della notificazione di pignoramento di un credito, il quale non

prevede la menzione del rimedio di diritto. Ad ogni modo, visto il tenore dell’art.

20a cpv. 2 n. 4 LEF l’obbligo di una tale indicazione esiste solo per le

decisioni delle autorità cantonali di vigilanza e non per i provvedimenti degli

uffici d’esecuzione e fallimenti (sentenza

del Tribunale federale 5A_124/2016 del 17 agosto 2016, consid. 3.2), per tacere

del fatto che nella fattispecie il

ricorrente non ha subìto alcun pregiudizio siccome ha presentato il

ricorso tempestivamente.

4.2 Per

quanto attiene alla mancata firma dell’atto da parte del funzionario responsabile,

il ricorrente si basa sul duplicato che l’Uffi­­cio gli ha inviato con e-mail

del 26 ottobre 2016. L’atto trasmesso a P__________ reca invece sia la firma

sia il timbro dell’Ufficio. Anche da questo punto di vista il ricorso si rivela

dunque infondato.

5. Il

ricorrente fa valere altresì che l’Ufficio non ha tenuto conto dell’art. 92

cpv. 1 cifra 9a LEF, secondo cui sono impignorabili le rendite AVS.

Rileva poi che il capitale versato dalla Cassa neppure può essere trattato alla

stregua di un risparmio, ritenuto che dal momento del suo pensionamento egli

non ha risparmiato alcunché, ma ha anzi accumulato debiti per oltre fr. 250'000.–.

A suo dire, ciò è dovuto al fatto che non aveva fatto richiesta della rendita

AVS e che nessuno presso il suo Comune di domicilio si era preoccupato della questione.

5.1 Secondo

l’art. 92 cpv. 1 cifra 9a LEF, sono in particolare impignorabili le

rendite giusta l’art. 20 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione

per la vecchiaia e per i superstiti, anche se, eccezionalmente, sono versate

sotto forma di capitale (Vonder Mühll

in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 38

ad art. 92 LEF). Redditi impignorabili (in base agli art. 92 o 93 LEF)

che sono stati risparmiati (ovvero che l’escusso non ha utilizzato per far

fronte alle spese necessarie, per il pagamento delle quali tali redditi erano

stati lasciati a sua disposizione), sono invece illimitatamente pignorabili (sentenza

CEF 15.2011.75 del 23 dicembre 2011, consid. 2 e riferimenti citati; Vonder Mühll, ibidem

e sentenza dell’Obergericht di Basilea Campagna del 12 ottobre 1999, SJZ

96/2000 pag. 540).

5.2 Nel

caso specifico, il 26 ottobre 2016 la Cassa ha accreditato sul conto corrente

postale dell’escusso un capitale di fr. 104'811.–, che corrisponde agli

arretrati delle rendite AVS cui egli aveva diritto dal 1° agosto 2011 al 31

ottobre 2016. Visto il chiaro tenore dell’art. 92 cpv. 1 cifra 9a LEF,

tale importo è in principio impignorabile, a prescindere dal fatto che sia

stato versato sotto forma di capitale. Potrebbe essere illimitatamente

pignorabile, come sostenuto dall’UE, solo se potesse essere considerato un risparmio

(consid. 5.1). Poiché capitale e rendite devono essere trattati allo stesso

modo così da garantire lo scopo di protezione sociale perseguito dal

legislatore (DTF 115 III 48, consid. 1/b;

113 III 10 segg.; RtiD 2009 I 730 n. 64c consid. 8 [massima]), occorre procedere a un esame

retrospettivo e chiedersi quale fetta della rendita LAINF, che è limitatamente

pignorabile giusta l’art. 93 LEF (sentenza della CEF 15.2016.57 del 28 luglio

2016 consid. 3.2/b), l’UE avrebbe potuto pignorare dal 1° agosto 2011 al 31 ottobre 2016 ove il capitale AVS fosse stato versato all’escus­­so sotto forma di rendita

mensile. O viceversa quale fetta della sua rendita AVS egli non avrebbe dovuto

utilizzare per coprire il proprio minimo vitale, realizzando così un risparmio.

a) Orbene,

nei cinque anni che hanno preceduto il versamento del capitale AVS il minimo

esistenziale di RI 1 comprendeva almeno l’importo base di fr. 1'200.– e le

spese abitative, che possono essere valutate in fr. 750.– mensili, pari

alla pigione ch’egli ha iniziato a pagare alla sorella __________ da quando

percepisce la rendita AVS (v. osservazioni nel verbale interno del 20 febbraio

2017 e sopra ad H). Il ricorrente abita infatti con lei nel medesimo

appartamento sin dal 1995 (v. registro Movpop) e nulla l’obbligava ad

alloggiarlo gratuitamente. Durante quel periodo, RI 1 ha provveduto al proprio

mantenimento grazie alla rendita LAINF, pari a fr. 859.40 già dal 1°

gennaio 2009 (v. attestazione della S__________ agli atti), e all’aiuto

della sorella e della figlia (consid. H). Se egli

avesse percepito la rendita AVS, v’è da presumere che tale aiuto non sarebbe stato

dato e ad ogni modo né la figlia né la sorella erano (e sono) tenute a

procurarlo (nel senso dell’art. 328 CC) dal momento ch’egli avrebbe potuto

sopperire alle proprie necessità grazie alle rendite AVS e LAINF. Il debito

accumulato nei loro confronti esclude che la parte del capitale AVS

corrispondente al minimo di base e alle pigioni possa considerarsi risparmiata.

D’altronde, con la rendita AVS il ricorrente avrebbe verosimilmente pagato

anche i premi dell’assicu­razione malattie obbligatoria, o perlomeno l’UE

avrebbe potuto pagarli direttamente alla cassa malati con il provento della

trattenuta (sentenza della CEF 15.2009.140 del 14 gennaio 2010, RtiD

2010 II 718 n. 61c consid. 3.2).

b) Ciò

posto, a fronte di un minimo esistenziale di fr. 120'900.– complessivi per

il periodo dal 1° agosto 2011 al 31 ottobre 2016 ([fr. 1'200.– + fr. 750.–]

x 62 mesi), le entrate dell’escusso ammontano a fr. 158'093.80, pari alla

somma del capitale AVS di fr. 104'811.– e delle

rendite LAINF di fr. 859.40 mensili (di cui egli beneficia già dal 2009), pari

a totali fr. 53'282.80 per il medesimo periodo (fr. 859.40 x 62

mesi). L’eccedenza pignorabile (ovvero risparmiata) ascende a fr. 37'193.80

(fr. 158'093.80 ./. fr. 120'900.–), che deve quindi rimanere

pignorata a favore dei creditori procedenti, fermo restando che prima di

ripartirla tra di loro, l’UE tratterrà dall’eccedenza a favore dell’__________

la somma necessaria a pagare le esecuzioni, in corso o terminate con il

rilascio di un attestato di carenza beni, volte al­l’incasso dei premi della

cassa malattie obbligatoria riferiti al periodo

dal 1° agosto 2011 al 31 ottobre 2016. La rimanenza del ca­pitale AVS pignorato, indicativamente di fr. 28'806.20 (fr. 66’000.–

./. fr. 37'193.80), andrà invece liberata a favore di

RI 1. In tale misura il ricorso merita accoglimento.

6. Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto.

1.1 Di conseguenza il

pignoramento (supercautelare) di credito eseguito il 26 ottobre 2016 presso la Postfinance

è limitato a fr. 37'193.80. Prima della ripartizione tra i

creditori procedenti, l’UE di Locarno preleverà da tale

somma e verserà all’__________ la somma necessaria a

pagare le esecuzioni, in corso o terminate con il rilascio di un attestato di carenza

beni, volte all’incasso dei premi della cassa malattie obbligatoria riferiti al

periodo dal 1° agosto 2011 al 31 ottobre 2016.

1.2 Il saldo residuo

dell’importo pignorato presso la Postfinance dev’essere liberato a favore di RI

1.

Considerandi

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

–;

–,.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Locarno.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.