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Decisione

15.2016.104

Ricorso contro il pignoramento di una rendita. Minimo esistenziale. Divieto della reformatio in peius. Spese d’elettricità, di allacciamento televisivo via cavo, di telefono. Spese connesse al veicolo

4 settembre 2017Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

I. Preso

atto che la ricorrente non aveva dato seguito all’ordinanza del 6 febbraio 2017

e reso nota l’acquisizione d’ufficio dalla PI 5 di __________ degli estratti dei movimenti dei conti della ricorrente relativi al

periodo dal 1° gennaio 2016 al 4 luglio 2017, con ordinanza del 7 luglio 2017

il presidente ha chiuso l’istruttoria. Il 27 luglio 2017, RI 1 ha postulato l’accertamento

della nullità del decreto del 7 luglio 2017, previo accertamento della nullità

assoluta del decreto del 6 febbraio 2017 e della decisione del 26 luglio 2016,

la sospensione del procedimento e la ricusa del presidente della Camera. Un

ricorso da lei interposto contro l’ordinanza di chiusura dell’istruttoria è

stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con decisione del 7

agosto 2017 (inc.5A_564/2017).

Considerato

in diritto: 1. Interposti all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni rispettivamente dalla conoscenza

(tramite l’PI 4) della notificazione del pignoramento e dalla notifica del

verbale di pignoramento impugnato, i ricorsi sono in linea di principio

ricevibili (art. 17 LEF).

2. La ricorrente chiede in via principale di accertare la nullità della sentenza 28

luglio 2016 di questa Camera (inc. 15.2016.57), "perché viola il divieto di reformatio in peius", e di conseguenza di ripristinare la precedente decisione dell’UE con

cui aveva emanato otto attestati di carenza di beni.

2.1 Sennonché

RI 1 non ha ricorso contro tale sentenza entro il termine di dieci giorni (art.

100 cpv. 2 lett. a LTF) menzionato in fondo alla stessa. Ormai passata in

giudicato essa non può più essere modificata. Non potrebbe neppure essere considerata

nulla poiché il divieto della reformatio

in peius (art. 20a cpv. 2 n. 3 LEF e 22 LPR)

non è prescritto nell’interesse pubblico o di persone che non sono parte nel

procedimento (art. 22 cpv. 1 LEF) e ad ogni modo la Camera si è limitata ad

accogliere la domanda di annullamento degli attestati di carenza di beni formulata

nel ricorso e a ordinare all’UE di eseguire nuovamente il pignoramento previa

audizione dell’escussa, come da lei richiesto, e dandole l’occasione di

sdebitarsi come da lei medesima offerto in sede di ricorso.

2.2 Nel

suo scritto del 27 luglio 2017, oltre all’accertamento della nullità della

sentenza del 26 luglio 2016 la ricorrente postula anche l’accertamento della

nullità assoluta delle ordinanze del 6 febbraio e del 7 luglio 2017. Si lamenta

pure in questi casi di una violazione del divieto della reformatio in peius.

a) Per

quanto riguarda la prima ordinanza, RI 1 rimprovera al giudice istruttore di

averla emessa come “rappresaglia

e ritorsione vendicativa” perché essa non aveva

prodotto l’estratto del suo conto risparmio, a un momento in cui le decisioni

fiscali erano ancora oggetto di un ricorso pendente al Tribunale federale, e di

avere “allargato

sproporzionalmente e a dismisura le sue richieste di nuovi documenti e prove

cartacee, inasprendo di nuovo quella che era la [sua] situazione al momento del

primo decreto”, in particolare estendendo il periodo

temporale dell’estratto del conto risparmio richiesto con l’ordinanza del 23

novembre 2016 e contravvenendo al segreto bancario.

In

realtà, l’ordinanza del 6 febbraio 2017 ripropone quelle stesse richieste dell’ordinanza

del 23 novembre 2016, cui la ricorrente non aveva dato riscontro né fino ad

allora contestato (copia del­l’ultima perizia assunta dall’assicurazione

invalidità; rapporto medico specialistico recente relativo alle difficoltà di

deambulazione della ricorrente; allegati al contratto di leasing dell’automo­­bile;

estratti dettagliati relativi al periodo dal 1° gennaio 2016 a oggi di tutti i suoi conti presso la PI 5 di __________,

compreso il conto risparmio). L’unica differenza consisteva nel­l’estensione

temporale dei dati richiesti sui conti, passata dagli

ultimi due mesi (ottobre e novembre 2016) all’intero anno 2016. E ciò

semplicemente perché passando completamente sotto silenzio la prima richiesta,

la ricorrente aveva dato l’impressione di volere nascondere informazioni,

giustificando così una verifica più approfondita della questione. Tale

estensione non viola d’al­­tronde il divieto della reformatio in peius, che

concerne solo le sentenze di merito (art. 22 LPR, inserito nel titolo

“Sentenze”, art. 21 segg.) e non le ordinanze (art. 24a LPR).

Contrariamente

a quanto poi obietta la ricorrente nello scritto del 27 luglio 2017, le

richieste del 6 febbraio 2017 sono fondate su una base legale sufficiente,

ricordato come giusta gli art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF e 19 cpv. 1 e 2 LPR l’autorità

di vigilanza accerta d’ufficio i fatti determinanti e può chiedere la

collaborazione delle parti. In particolare essa può chiedere la produzione di

documenti da parte di terzi (art. 160 cpv. 1 lett. b CPC per il rinvio dell’art.

20 cpv. 2 LPR), i quali hanno peraltro lo stesso obbligo d’infor­­mazione del

debitore (art. 91 cpv. 4 LEF), segnatamente sono tenuti a indicare tutti i suoi

beni sino a concorrenza di quanto sia necessario per un sufficiente

pignoramento (art. 91 cpv. n. 2 LEF) e non possono trincerarsi dietro al

segreto bancario (art. 47 cpv. 5 LB; sentenza del Tribunale federale 7B.113/2005

del 12 ottobre 2005 consid. 2.2). La richiesta d’informazione sui conti della

debitrice era anche proporzionata allo scopo perseguito dalla Camera, ossia

verificare se la ricorrente disponesse di risparmi (meno indispensabili delle

sue rendite nel senso dell’art. 95 cpv. 1 LEF) sufficienti a tacitare i

creditori, rendendo così senza oggetto il ricorso. Non avesse, del resto,

interamente consumato i fr. 30'000.– girati dal suo conto corrente sul

conto risparmio l’8 luglio 2016 (due giorni dopo aver effettuato un altro

bonifico di fr. 32'000.– che non menziona il beneficiario), specie tramite

un prelevamento di fr. 10'000.– a contanti il 15 dicembre 2016 (il giorno

in cui ha spedito parte della documentazione richiesta con il decreto del 23

novembre 2016), la ricorrente avrebbe potuto pagare i crediti (di complessivi fr. 15'600.–

circa) del gruppo a favore del quale è stato eseguito il

pignoramento contestato.

Infine,

la pendenza dei ricorsi al Tribunale federale circa alcuni dei debiti posti in

esecuzione non impediva alla Camera d’istruire il ricorso in esame (v. sotto

consid. 3.1) e il termine fissato nel­l’ordinanza del 6 febbraio 2017 per produrre la documentazione supplementare è stato

sospeso con l’ordinanza del 16 marzo

2017 (dispositivo n. 3) solo “fino

alla decisione sulla ricusa”, ovvero fino al 9 maggio 2017 (sopra ad H). Nulla ostava quindi, al 3 luglio 2017, all’assunzione d’ufficio

degli estratti conto richiesti senza successo con le

ordinanze 23 novembre 2016 e 6 febbraio 2017.

b) Quanto

all’ordinanza di chiusura dell’istruttoria del 7 luglio 2017, RI 1 ne invoca la

nullità quale conseguenza della nullità della sentenza del 26 luglio 2016 e

dell’ordinanza del 6 febbraio 2017. Solo che respinte le censure rivolte a

queste ultime due decisioni (sopra consid. 2.1 e 2.2/a), cade anche quella relativa

all’ordinanza del 7 luglio 2017. Infondata è altresì l’allegazio­­ne secondo

cui la Camera non avrebbe potuto chiudere un’istrut­­toria che non è mai stata

aperta, poiché avrebbe negato alla ricorrente il diritto a un’equa e pubblica

udienza con una procedura probatoria completa. Infatti, con l’ordinanza del 16

novembre 2016 è stata offerta alla ricorrente la possibilità di

specificare le proprie spese e di produrre i relativi giustificativi, e in due

ordinanze successive la Camera ha indicato le prove da essa ritenute necessarie

per poter statuire sul ricorso. Accertato che la ricorrente non aveva dato

seguito all’ultima, null’altro restava che chiudere l’istruttoria e informarne

le parti onde permettere loro di eventualmente esprimersi sull’intera

procedura, ciò che RI 1 non ha mancato di fare con un allegato di ben 16

pagine. Il suo diritto di essere sentita è quindi stato ampiamente garantito.

Non ha d’altronde mai chiesto formalmente la tenuta di un’u­­dienza pubblica,

sicché si può considerare vi abbia rinunciato (DTF 134 I 333 consid. 2.3),

giacché la legge sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e

fallimento prescrive in linea di massima la forma scritta (art. 9 e 12 LPR). L’art. 6 n. 1 CEDU è del resto di dubbia applicabilità nella procedura

in rassegna, ove non si tratta (più) di statuire – nel merito – sulla

fondatezza delle pretese (già esaminate con decisioni di rigetto definitivo

dell’op­­posizione) poste in esecuzione (v. DTF 141 I 100 consid. 5.1).

Censurando

la pretesa carente motivazione dell’ordinanza in questione, la

ricorrente misconosce che la chiusura dell’istrutto­­ria è stata ordinata

poiché essa “non ha dato seguito all’ordinanza

del 6 febbraio 2017”. E quest’ultimo atto rinvia all’ordinanza del

23 novembre 2016, che è sommariamente motivata per quanto attiene alla

documentazione relativa alle spese fatte valere dalla ricorrente in relazione

al suo autoveicolo. A prescindere dal fatto che le ordinanze istruttorie non

devono di principio essere motivate per

scritto (v. per analogia: Messaggio del Consiglio federale relativo al CPC,

FF 2006, 6750 ad art. 318 e 319; Leu

in: Brunner/Gasser/Schwander (curatori), Schweizerische

ZPO, Kommen­tar, 2a ed. 2016, vol. I, n. 73-174 ad art. 154

CPC con rinvii), specie quando, come nel caso concreto, non

causano alle parti un pregiudizio irreparabile (nel senso dell’art. 93 cpv. 1

lett. a LTF citato in tutte le ordinanze della Camera), la ragione per cui il

giudice istruttore ha chiesto l’estratto del conto risparmio figura nella

decisione 9 maggio 2017 sull’istanza di ricusa (consid. 9) e, comunque sia, RI

1 non ha impugnato alcuna delle tre ordinanze in questione. Non occorre quindi

approfondire il tema.

3. In

via subordinata la ricorrente chiede di vedersi concessa "la sospensione sino all’esito dei

ricorsi avanti il TF delle esecuzioni attinenti le imposte sul capitale LPP,

conto tenuto anche del fatto che il Comune di __________ [le] ha concesso la rateizzazione". Ribadisce la richiesta nel suo scritto del 27 luglio 2017, producendo

un’istanza di revisione della tassazione degli anni dal 2008 al 2014 da lei inoltrata

all’Ufficio circondariale di tassazione di __________ il

31 maggio 2017, con cui chiede di correggere un errore riguardante la

compilazione delle proprie dichiarazioni fiscali, che non le ha permesso di

ottenere la deduzione del 60% previste dagli art. 21 cpv. 3 LT e 22 cpv. 3 LIFD

per le rendite vitalizie percepite dal­l’PI 4, e di esentare una quota annua di

fr. 6'000.– della sua rendita AVS. La questione va esaminata prima di

quella attinente al calcolo del minimo esistenziale perché una sospensione

della trattenuta renderebbe, almeno temporaneamente, superflua la sua esatta

definizione.

3.1 A

sostegno della sua prima domanda di sospensione, la ricorrente riproduce la

fotocopia di un brano troncato di un commentario senza citarne la fonte. Fatta

la necessaria ricerca, si avvera trattarsi del commento di Richard Calame all’art. 387 (n. 13) del Codice

di procedura penale (CPP, RS 312.0) nel Commentaire romand (2011). Ora, l’art.

387 CPP stabilisce che il ricorso penale in linea di massima non ha effetto

sospensivo. L’autore menzionato precisa unicamente l’esistenza di una specie di

effetto sospensivo per legge attaccato al termine di ricorso, che quindi scade

con lo stesso, mentre per l’art. 387 CPP il ricorso penale non ha effetto

sospensivo automatico, sicché la decisione impugnata è esecutiva finché chi

dirige la procedura di ricorso non ne abbia espressamente sospesa l’esecutività

(Calame, op. cit., n. 1 e 13 ad

art. 387).

La

questione è del resto priva di rilevanza nella fattispecie, perché i crediti

posti in esecuzione non hanno carattere penale, bensì fiscale o (per l’esecuzione

n. __________) amministrativo (canoni radiotelevisivi). D’altronde solo tre

delle otto esecuzioni (n. __________, __________ e __________) riguardano le

imposte sul capitale LPP, in merito alle quali RI 1 ha interposto ricorso in

materia costituzionale al Tribunale federale contro la decisione 7 settembre

2016 di questa Camera (inc. 14.2015.211-213), che ha confermato il rigetto

definitivo delle opposizioni da lei interposte. E RI 1 non prova che il

Tribunale federale abbia conferito effetto sospensivo ai suoi ricorsi, che non

sono automaticamente sospensivi (art. 103 cpv. 1 e 117 LTF). Sia come sia, il

Tribunale federale li ha ad ogni modo respinti con sentenze dell’8 dicembre

2016 (5D_70-72/2016). La domanda di sospensione non può così ch’essere

respinta.

3.2 È

anche irrilevante ai fini del giudizio odierno il fatto che il Comune di __________abbia

concesso alla ricorrente una rateazione delle imposte comunali per gli anni dal

2012 al 2014. Quelle in esame in questa sede, infatti, si riferiscono all’imposta

del 2008 sulla liquidazione della previdenza professionale (esecuzione n. __________) e all’imposta del 2011 (es. n. __________).

3.3 Per quanto attiene infine

alla domanda di revisione, la ricorrente non dimostra – e invero neppure allega

– di avere ottenuto la sospensione dell’esecutività delle decisioni fiscali di

cui chiede la revisione, sospensione che non interviene d’ufficio per legge

(art. 234 cpv. 2 e 4, 244 cpv. 3 LT e 149 cpv. 2, 165 cpv. 3 LIFD). D’al­tronde

una sospensione fondata sull’art. 126 CPC non entra in considerazione, non solo

perché il Codice di procedura civile non si applica alla procedura di ricorso

all’autorità di vigilanza (DTF 141 III 171 consid. 3), ma anche perché per la sua stessa natura

esclusivamente procedurale la decisione odierna non può

entrare in contraddizione con una decisione di merito (cfr. sentenza della

CEF 14.2016.296 del 15 febbraio 2017 consid. 8). Se in futuro le decisioni fiscali dovessero

essere sospese o modificate, la ricorrente potrà chiedere la sospensione dell’esecuzione

(art. 85 o 85a LEF) o la restituzione degli importi pagati in troppo

(non riguarda ad ogni modo le esecuzioni n. __________, relativa a una multa fiscale,

e n. __________ attinente al canone radiotelevisivo dal 1° febbraio 2014 al 31

gennaio 2015). In ogni caso, le rimane sempre la possibilità di pagare

volontariamente gli importi posti in esecuzione, con conseguente estinzione

delle relative esecuzioni (art. 12 cpv. 2 LEF). Con la decisione odierna, che

respinge la richiesta di sospensione, diventa anche senza oggetto la censura di

diniego di giustizia, formulata per la prima volta con lo scritto del 27 luglio

2017.

4. Sempre in via subordinata la ricorrente

chiede che il pignoramento sia nuovamente eseguito previa sua citazione. In

conformità dei principi di celerità e di economia di procedura il 16, il 23 novembre

2016 e il 6 febbraio 2017

il presidente della Camera ha offerto alla ricorrente la facoltà di specificare

le proprie spese non computate dall’UE nel calcolo del suo minimo esistenziale

ch’ella ritiene indispensabili nel senso dell’art. 93 LEF e di produrre i relativi

giustificativi, ciò che ha fatto con scritti del 16 novembre e del 15 dicembre

2016. Si è inoltre diffusa ampiamente sull’intera procedura con lo scritto 27

luglio 2017. La domanda è così diventata senza oggetto.

5. Sempre sul piano

formale, con lo scritto 27 luglio 2017 RI 1 postula la ricusazione del

presidente della Camera “per motivi nuovi e diversi da quelli censurati con l’istanza

del 24 febbraio 2017”.

Se non che nel punto specifico del suo allegato (pag. 16 in alto) essa si

limita a rinviare a “tutti i motivi innanzi esporti in ordine alle nuove arbitrarie e

pregiudizievole condotte del giudice Jaques”, senza specificare quali e senza spiegare quale

rilevanza tali condotte rivestono dal profilo della ricusazione, ricordato che eventuali errori vanno censurati con i mezzi di impugnazione previsti

dall’ordinamento giuridico e soltanto sbagli particolarmente grossolani o ripetuti,

tali da configurare violazioni gravi dei doveri di funzione, possono destare

oggettivi sospetti di parzialità (decisione del 9 maggio 2017 sulla prima

istanza di ricusa, consid. 8 con rinvii). Insufficientemente motivata, la nuova

istanza di ricusazione è irricevibile.

6. Giusta l’art. 93

LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell’Ufficiale

non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua

famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono

determinare il reddito globale netto dell’escusso, deducendo dal totale dei

suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito.

Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento del debitore e della

sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del

minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito “Tabella”) allegata

alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale

n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere

accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro

(DTF 112 III 19 consid. 2d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del Tribunale

federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle

successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto

mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid.

4).

6.1 Nella

fattispecie il 5 ottobre 2016 l’UE di Lugano ha stabilito il minimo vitale dell’escussa in fr. 1'712.25 mensili

(v. verbale di pignoramento pag. 3) sulla base del seguente computo:

Redditi

PI 4 LAINF

fr.

2'674.00

Invalidità LAINF

Cassa cantonale di

compensazione AVS

fr.

1'816.00

Pensionata AVS

Totale

fr.

4'490.00

Minimo

d’esistenza

Minimo base

fr.

1'200.00

Affitto

fr.

1'883.00

Assicurazione malattia

fr.

445.25

Totale

fr.

3'528.25

Riduzione minimo ./.

d’esistenza

fr.

1'816.00

Motivazione: la rendita AVS è

impignorabile a norma di legge

Minimo determinante*

fr.

1'712.75

*L’indicazione “salario/reddito

mensile pignorabile di fr. 2'777.75” è errata.

6.2 La

ricorrente sostiene invece che il suo minimo vitale sia, oltre al minimo di

base di fr. 1'200.–, di fr. 4'027.– sulla

base del seguente computo:

1-Affitto

fr.

1'800.00

2-Cassa malattia

fr.

408.45

3-Leasing auto

fr.

777.65

4-Imposte Comune __________

fr.

400.00

5-Abbonamento via cavo

fr.

32.00

6-Telefono mobile

fr.

95.00

7-Telefono fisso internet

fr.

82.00

8-AIL Fr. 194.–/trim.

acconto circa

fr.

65.00

9-__________ass. auto fr. 1'613.20/12­

fr.

135.00

10-Partecip. spese malattia

fr.

75.00

11-Associazione inquilini 85.–/12

12-Costi auto: TCS/assista

+ costi manutenzione 500/12

(13-gomme neve Fr.1300.–/12

14-Aiuto domestico (pagato in nero)

fr.

fr.

fr.

fr.

7.10

41.70

108.30)

200.00

Spesa ancora da fare

Totale

fr.

4'027.00

[recte: 4'227.20]­

6.3 Secondo

il punto I della Tabella nel minimo vitale di base, stabilito in fr. 1'200.–

mensili per una persona sola, rientrano "le spese di sostentamento,

abbigliamento e biancheria, igiene e salute, manutenzione delle apparecchiature

e dell’arredamento domestico, assicurazioni private, cultura, così come le

spese di elettricità e/o gas per la luce e la cucina, ecc." Le spese d’elettricità

della ricorrente (n. 8) sono quindi già comprese nel minimo di fr. 1'200.–.

L’enumerazione non è d’altronde esaustiva. Nell’im­­porto di base vanno anche

incluse le spese di telecomunicazioni indispensabili non professionali (Vonder Mühll in: Basler Kommentar,

SchKG I, 2a ed. 2010, n. 24 ad art. 93 LEF; sentenza della CEF

15.2014.64 del 28 agosto 2014 consid. 5) come pure quelle riferite all’allacciamento

televisivo via cavo (sentenza della CEF 15.2005.139 del 21 giugno 2006, consid.

3/c), quelle non indispensabili non dovendosi comunque considerare dal profilo

dell’art. 93 LEF. Le poste n. 5-7 fatte valere dalla ricorrente non possono

quindi essere computate e ciò vale anche per le imposte (n. 4) in virtù della

giurisprudenza federale (DTF 140 III 339 consid. 4.3 con rinvii; cifra III

della Tabella).

Non

sono poi esistenziali né l’adesione all’associazione inquilini (n. 11) né l’aiuto

domestico (n. 14), il cui costo, in quanto pagato "in nero", non può comunque

essere comprovato dalla ricorrente, la quale del resto pare averlo scartato dal

totale rivendicato.

6.4 Secondo

il punto II/8 della Tabella, l’Ufficio deve riconoscere al­l’escusso un importo

medio mensile per spese legate alla salute (spese mediche, dentistiche,

farmaceutiche e ospedaliere) che l’escusso o i suoi famigliari sopportano o

sopporteranno durante il periodo di validità del pignoramento, nella misura in

cui le stesse sono imminenti (o comunque prevedibili) al momento del pignoramento

e indipendentemente dal loro importo, ritenuto che solo le spese di

automedicazione sono da considerare incluse nel minimo vitale di base (DTF 129

III 244 seg., consid. 4.2 e 4.3; Ochsner, Commentaire

romand de la LP, 2005, n. 144 ad art. 93 LEF). Anche

l’ammontare della franchigia e delle aliquote percentuali (partecipazioni),

ossia di quella parte di costi medici integralmente a carico dell’assicurato (cfr. art.

64 LAMal.), può essere incluso nel minimo vitale quando è certo che durante il

pignoramento il debitore dovrà assumersi dei costi medici che superano l’ammontare

della franchigia, ad esempio a causa di una malattia cronica (DTF 129 III 244 seg.; sentenza della

CEF, 15.2010.2 del 14 gennaio 2010, consid. 2.1; Ochsner, op. cit., n. 144 e 145 ad art. 93). Possono però

essere prese in considerazione solo le spese indispensabili il cui pagamento

effettivo e regolare è dimostrato (cfr. DTF 121 III 22, consid. 3/a).

Nel

caso specifico, la ricorrente paga attualmente un premio mensile per la cassa

malattia obbligatoria di fr. 386.50 (doc. 1 ad 2) – che da gennaio 2017 è

aumentato a fr. 408.45 (doc. 2) – e risulta pagare partecipazioni per

circa fr. 75.– mensili in media (doc. 2.2-2.7). Vanno quindi computati nel

suo minimo esistenziale fr. 483.45 per i costi della salute anziché i fr. 445.25

computati dall’UE.

6.5 È

principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e

correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza

del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile in virtù dell’art.

92 cpv. 1 n. 3 LEF, in particolare se il veicolo è necessario al debitore per l’esercizio

della sua professione (v. DTF 119 III 13 consid. 2/a; 117 III 22 consid. 2).

Anche l’automobile di un invalido può costituire un bene impignorabile quando

egli non può, senza pericolo per la sua salute o senza difficoltà

straordinarie, utilizzare un mezzo di trasporto più economico e senza tale

veicolo non potrebbe seguire un trattamento medico indispensabile o stabilire

un minimo di contatti con il mondo esterno e altre persone. Se l’automobile è

un bene impignorabile, anche le spese cagionate da tale veicolo devono es­sere

incluse nel suo minimo di esistenza (sentenza del Tribunale federale 7B.161/2004

del 21 settembre 2004, consid. 5). Non è il caso se l’escusso abita a 5 minuti

dal centro città e non prova di aver bisogno dell’automobile per motivi medici

(sentenza della CEF 15.2011.49 del 23 maggio 2011, RtiD 2012 I 898 n. 58c [massima]).

a) Nel caso in

esame la ricorrente postula l’inclusione nel proprio minimo esistenziale delle

spese connesse all’uso del suo veicolo per complessivi fr. 1'062.65

(3-leasing fr. 777.65, 9-assicura­zione fr. 135.–, 12-TCS +

manutenzione fr. 41.70, 13-gomme neve fr. 108.30).

b) Ora,

RI 1 non ha dimostrato di essere afflitta da difficoltà di deambulazione tali

da impedirle l’uso dei trasporti pubblici per fare la spesa o recarsi dal

medico o dal fisioterapista. Non ha infatti prodotto né l’ultima

perizia dell’assicurazione invalidità (che la decisione di rendita da lei

trasmessa non può supplire siccome non contiene alcuna descrizione della sua

invalidità), né soprattutto il rapporto medico specialistico richiesto, al

quale non può assurgere il semplice “certificato medico per il rilascio del contrassegno di parcheggio per

persone disabili” rilasciato il 16 dicembre 2016 dal direttore sanitario

della Croce Verde di __________,

dott. med. __________ (accluso allo scritto 15 dicembre 2016 della ricorrente, act. VI). Dallo stesso di evince invero che la capacità

deambulatoria dell’escussa senza mezzi ausiliari (in concreto senza bastone) è

stata solo “stimata” (in 50 metri) e che l’interes­­sata non è stata sottoposta

a visita specialistica e a controllo tecnico. Come già rilevato nell’ordinanza

del 6 febbraio 2017, sono pure prive di sufficiente

rilievo ai fini del giudizio odierno sia la decisione di rendita AI del

14 novembre 2007, la quale non contiene alcuna indicazione sul tipo d’invalidità

riconosciuta, sia la sentenza 31 luglio 2008 del Tribunale cantonale delle

assicurazioni, la quale, anzi, ipotizzava un miglioramento sensibile delle sue

condizioni di salute con il provvedimento terapeutico proposta allora dagli

specialisti (pag. 10). Non può infine tenersi conto della perizia

del medico dell’PI 4, che la ricorrente afferma di avere ricevuto il 23 marzo

2017 (scritto del 27 luglio 2017 a pag. 7), poiché non l’ha prodotta.

c) Orbene,

le parti interessate alla procedura esecutiva sono tenute a collaborare all’accertamento dei fatti, in

particolare quando han­no adito l’autorità di vigilanza nel proprio

interesse (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF). Se, sollecitata, la parte rifiuta

di collaborare, l’autori­tà di vigilanza non è tenuta ad accertare fatti che

non risultano dall’incarto (DTF 123 III 329 consid. 3; sentenza del Tribunale

federale 5A_187/2011 del 13 maggio 2011, consid. 2.1). Nel caso concreto, avendo

la ricorrente, senza motivo oggettivo, rifiutato di produrre un rapporto

medico specialistico recente relativo alle sue difficoltà di deambulazione

o una perizia equivalente, non possono essere inserite nel suo minimo

esistenziale le spese connesse alla sua macchina, ma tenuto conto della sua età

(è nata nel 1943) e del suo domicilio (__________, in via __________, a 350

metri dalla fermata del bus “__________”),

discosto dal centro città, occorre aggiungervi il costo mensile di un abbonamento “Arcobaleno” ai Trasporti Pubblici

Luganesi (zona 10), ossia fr. 35.25

(fr. 423.– diviso 12, www.arcobaleno.ch/content/2-chi-sia­mo/it_interno_2017.pdf).

d) Può così essere lasciata aperta la questione di sapere se la rata

mensile di leasing di fr. 1'062.65 pagata dalla ricorrente, relativa

a un’Audi Q3 __________ di un valore di 53'100.–, non sia eccessiva in rapporto

alla sua situazione finanziaria e se sia ipotizzabile una sua sostituzione con

un veicolo meno caro nel senso del­l’art. 92 cpv. 3 LEF prima della fine del

contratto stabilita per il 29 marzo 2019, ciò che la copia incompleta del

contratto di leasing da lei prodotta comunque non consente di verificare.

6.6 Riassumendo,

i ricorsi vanno parzialmente accolti nel senso che il minimo vitale della ricorrente, fissato dall’UE

in fr. 1'712.25 mensili, va aumentato a fr. 1'785.70 sulla base del seguente

computo:

Minimo d’esistenza

Minimo base

fr.

1'200.00

Affitto

fr.

1'883.00

Assicurazione malattia

Abbonamento Arcobaleno

fr.

fr.

483.45

35.25

v. sopra consid. 6.4

v. sopra consid. 6.5/c

Totale

fr.

3'601.70

Riduzione minimo ./.

d’esistenza

fr.

1'816.00

Motivazione: la rendita AVS è

impignorabile a norma di legge

Minimo vitale determinante

fr.

1'785.70

7. Stante

il divieto della reformatio in peius, non spetta a questa Camera bensì

all’UE di Lugano determinarsi sulla pignorabilità della rendita mensile di fr. 2'131.–

percepita dalla PI 6 (v. estratto del conto privato PI 5). Incomberà invece all’autorità

penale, cui la Camera rivolgerà una denuncia, stabilire se i prelievi dal conto

risparmio effettuati da RI 1 durante la procedura di ricorso, specie quello del

15 dicembre 2016 di fr. 10'000.–, tacendo di percepire una rendita di fr. 2'131.–

non computata dall’UE, costituisca reato di diminuzione dell’attivo in danno

dei creditori giusta l’art. 164 cpv. 1 CP, o perlomeno che il suo comportamento

configuri reato di frode nel pignoramento giusta l’art. 163 cpv. 1 CP

(occultamento di attivi). Valuterà anche se l’allegato aiuto domestico “pagato in nero” (sopra

consid. 6.2) non sia punibile in virtù dell’art. 87 LAVS.

8. Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui sono ammissibili, i ricorsi sono parzialmente

accolti nel senso che il minimo esistenziale di RI 1, dedotta la rendita AVS di

fr. 1'816.–, è stabilito in fr. 1'785.70.

Considerandi

2.

Le

domande di sospensione delle esecuzioni e della procedura di ricorso sono

respinte.

3.

L’istanza

di ricusazione del giudice Jaques è irricevibile.

4.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

5.

Notificazione a:

– ;

;

.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.