15.2016.104
Ricorso contro il pignoramento di una rendita. Minimo esistenziale. Divieto della reformatio in peius. Spese d’elettricità, di allacciamento televisivo via cavo, di telefono. Spese connesse al veicolo
4 settembre 2017Italiano28 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2016.104
Lugano
4 settembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sui ricorsi 6 e 8 novembre 2016 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
o meglio contro la notificazione 5 ottobre 2016 all’PI 4 del pignoramento della
rendita d’invalidità LAINF dovuta alla ricorrente, rispettivamente contro il
verbale 4 novembre 2016 del pignoramento eseguito a favore del gruppo di otto
esecuzioni n. __________ (es. __________ ecc.) promosse nei confronti della
ricorrente da
Comune di __________, __________
(rappr. dall’Ufficio contribuzioni, __________)
Stato del Canton Ticino, Bellinzona
Confederazione Svizzera, Berna
(rappresentati dall’Ufficio esazione e
condoni, Bellinzona)
ritenuto
in fatto: A. Il 14 giugno 2016 l’Ufficio di esecuzione
(UE) di Lugano ha emesso nei confronti di RI 1 otto verbali di pignoramento da
valere come attestati di carenza di beni a favore del gruppo n. __________ formato delle esecuzioni n. __________, __________,
__________, __________, __________, __________, __________ e __________ promosse dal Comune
di __________ (per le
due prime), dallo Stato del Canton Ticino (per le quattro successive) e dalla
Confederazione Svizzera (per le ultime due), per una somma complessiva di fr. 15'766.10.
B. Con
ricorso del 27 giugno 2016 l’escussa ha chiesto, previo conferimento dell’effetto
sospensivo, l’annullamento degli otto atti appena menzionati e la concessione
di una sospensione “sino all’esito
del TF delle esecuzioni attinenti le imposte sul capitale LPP” e per le altre esecuzioni l’assegnazione di un nuovo termine “per sdebitarsi”. Con
sentenza del 28 luglio 2016 (inc. 15.2016.57), questa Camera ha parzialmente
accolto il ricorso nel senso che gli otto attestati di carenza di beni
impugnati sono stati annullati e l’incarto è stato retrocesso all’UE perché
procedesse a nuovamente eseguire il pignoramento previa citazione dell’escussa
e riesame della questione della pignorabilità della rendita d’invalidità
versatale dall’PI 4.
C. Il
5 ottobre 2016, l’UE ha notificato all’PI
4 il pignoramento da subito dell’importo della rendita d’invalidità LAINF
dovuta alla ricorrente (di fr. 2'674.–) eccedente il suo minimo esistenziale
stabilito in fr. 1'712.25 mensili (ossia fr. 961.– arrotondati) e il 4 novembre 2016 ha emesso il nuovo verbale di pignoramento a favore del noto gruppo di esecuzioni.
D. Con
ricorso del 6 novembre 2016 diretto contro la notificazione di pignoramento del
5 ottobre 2016, RI 1 chiede in via principale, previo conferimento dell’effetto
sospensivo, di accertare la nullità della sentenza 28 luglio 2016 di questa
Camera, "perché viola il
divieto di reformatio in
peius", e di conseguenza di ripristinare la
precedente decisione dell’UE con cui ha emanato gli otto attestati di carenza
di beni e di annullare l’ordine dell’UE all’PI 4 di decurtare la rendita d’invalidità.
In via subordinata, in caso di conferma della validità della sentenza 28 luglio
2016, la ricorrente postula in ogni caso l’annullamento dell’ordine dell’UE all’PI
4, con rinvio all’UE perché proceda a nuovamente eseguire il pignoramento
previa citazione dell’escussa e riesame della questione della pignorabilità
della rendita d’invalidità versata dall’PI 4. La ricorrente domanda inoltre di
potere pagare la somma, "nel denegato caso
ve ne sia una",
direttamente all’UE senza "illegali sequestri preventivi e
pregiudiziali" eseguiti senza sentirla, e di
vedersi concessa "la
sospensione sino all’esito dei ricorsi avanti il TF delle esecuzioni attinenti
le imposte sul capitale LPP, conto tenuto anche del fatto che il Comune di __________ [le] ha concesso la rateizzazione".
L’8
novembre, RI 1 ha inoltrato un altro ricorso contro il verbale di pignoramento
del 4 novembre 2016, motivato allo stesso modo di quello del 6 novembre e
corredato delle stesse conclusioni, cui ha solo aggiunto la richiesta di
annullamento del verbale impugnato.
E. Con
ordinanza del 16 novembre 2016, il presidente della Camera ha assegnato alla
ricorrente un termine di dieci giorni per specificare le proprie spese
ch’ella ritiene indispensabili nel senso dell’art. 93 LEF e per produrre i
relativi giustificativi, ritenuto che, sulla
base del riscontro ricevuto dalla ricorrente, si sarebbe poi potuto statuire
sulla domanda d’effetto sospensivo e, previa eventuale istruttoria
complementare, sui ricorsi. Il 18 novembre 2016 la ricorrente ha prodotto
alcuni giustificativi e la distinta delle spese
da lei ritenute indispensabili, quantificate in fr. 4'027.– mensili
oltre al minimo vitale di base di fr. 1'200.–.
F. Preso
atto di tale risposta, con ulteriore ordinanza del 23 novembre
2016 il presidente della Camera ha concesso ai ricorsi effetto sospensivo fino
al 12 dicembre 2016 e impartito alla ricorrente un termine di quindici giorni
per produrre copia dell’ultima perizia assunta dall’assicurazione invalidità,
un rapporto medico specialistico recente relativo alle sue difficoltà di
deambulazione, copie del contratto leasing dell’automobile e del contratto di locazione
e l’estratto dei mesi di ottobre e novembre 2016 di un conto menzionato sull’estratto
del conto presso la PI 5 accluso allo scritto del 18 novembre.
G. Entro il termine prorogato con ordinanza del 12 dicembre 2016, la
ricorrente ha esibito il 15 dicembre solo parte della documentazione richiesta.
Di conseguenza il presidente della Camera ha assegnato il 6 febbraio 2017 un
ultimo termine fino al 28 febbraio per produrre copia dell’ultima perizia
assunta dall’AI, un rapporto medico specialistico recente relativo alle sue difficoltà
di deambulazione, gli allegati al contratto di leasing dell’automobile (condizioni
generali e calcolo della capacità creditizia) e gli estratti, dal 1° gennaio
2016, di tutti i suoi conti presso la Banca __________ di __________ (compreso il conto __________).
H. Con
istanza – anticipata per fax – del 27 febbraio 2017 RI 1 ha chiesto nella causa
in rassegna come pure in “tutti gli altri
incarti che vedono il nome RI 1” la ricusa del presidente della
Camera come pure l’accertamento della nullità del decreto del 6 febbraio 2017. Nella misura della sua ricevibilità, l’istanza di ricusa è stata
respinta dalla Camera con decisione del 9 maggio 2017. Le domande di effetto
sospensivo e di accertamento della nullità dell’ordinanza del 6 febbraio 2017
sono state ritenute senza oggetto (consid. 11). Il ricorso in materia civile
interposto da RI 1 al Tribunale federale è stato dichiarato inammissibile con
sentenza dell’8 giugno 2017 (inc.5A_407/2017).
Fatti
I. Preso
atto che la ricorrente non aveva dato seguito all’ordinanza del 6 febbraio 2017
e reso nota l’acquisizione d’ufficio dalla PI 5 di __________ degli estratti dei movimenti dei conti della ricorrente relativi al
periodo dal 1° gennaio 2016 al 4 luglio 2017, con ordinanza del 7 luglio 2017
il presidente ha chiuso l’istruttoria. Il 27 luglio 2017, RI 1 ha postulato l’accertamento
della nullità del decreto del 7 luglio 2017, previo accertamento della nullità
assoluta del decreto del 6 febbraio 2017 e della decisione del 26 luglio 2016,
la sospensione del procedimento e la ricusa del presidente della Camera. Un
ricorso da lei interposto contro l’ordinanza di chiusura dell’istruttoria è
stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con decisione del 7
agosto 2017 (inc.5A_564/2017).
Considerato
in diritto: 1. Interposti all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni rispettivamente dalla conoscenza
(tramite l’PI 4) della notificazione del pignoramento e dalla notifica del
verbale di pignoramento impugnato, i ricorsi sono in linea di principio
ricevibili (art. 17 LEF).
2. La ricorrente chiede in via principale di accertare la nullità della sentenza 28
luglio 2016 di questa Camera (inc. 15.2016.57), "perché viola il divieto di reformatio in peius", e di conseguenza di ripristinare la precedente decisione dell’UE con
cui aveva emanato otto attestati di carenza di beni.
2.1 Sennonché
RI 1 non ha ricorso contro tale sentenza entro il termine di dieci giorni (art.
100 cpv. 2 lett. a LTF) menzionato in fondo alla stessa. Ormai passata in
giudicato essa non può più essere modificata. Non potrebbe neppure essere considerata
nulla poiché il divieto della reformatio
in peius (art. 20a cpv. 2 n. 3 LEF e 22 LPR)
non è prescritto nell’interesse pubblico o di persone che non sono parte nel
procedimento (art. 22 cpv. 1 LEF) e ad ogni modo la Camera si è limitata ad
accogliere la domanda di annullamento degli attestati di carenza di beni formulata
nel ricorso e a ordinare all’UE di eseguire nuovamente il pignoramento previa
audizione dell’escussa, come da lei richiesto, e dandole l’occasione di
sdebitarsi come da lei medesima offerto in sede di ricorso.
2.2 Nel
suo scritto del 27 luglio 2017, oltre all’accertamento della nullità della
sentenza del 26 luglio 2016 la ricorrente postula anche l’accertamento della
nullità assoluta delle ordinanze del 6 febbraio e del 7 luglio 2017. Si lamenta
pure in questi casi di una violazione del divieto della reformatio in peius.
a) Per
quanto riguarda la prima ordinanza, RI 1 rimprovera al giudice istruttore di
averla emessa come “rappresaglia
e ritorsione vendicativa” perché essa non aveva
prodotto l’estratto del suo conto risparmio, a un momento in cui le decisioni
fiscali erano ancora oggetto di un ricorso pendente al Tribunale federale, e di
avere “allargato
sproporzionalmente e a dismisura le sue richieste di nuovi documenti e prove
cartacee, inasprendo di nuovo quella che era la [sua] situazione al momento del
primo decreto”, in particolare estendendo il periodo
temporale dell’estratto del conto risparmio richiesto con l’ordinanza del 23
novembre 2016 e contravvenendo al segreto bancario.
In
realtà, l’ordinanza del 6 febbraio 2017 ripropone quelle stesse richieste dell’ordinanza
del 23 novembre 2016, cui la ricorrente non aveva dato riscontro né fino ad
allora contestato (copia dell’ultima perizia assunta dall’assicurazione
invalidità; rapporto medico specialistico recente relativo alle difficoltà di
deambulazione della ricorrente; allegati al contratto di leasing dell’automobile;
estratti dettagliati relativi al periodo dal 1° gennaio 2016 a oggi di tutti i suoi conti presso la PI 5 di __________,
compreso il conto risparmio). L’unica differenza consisteva nell’estensione
temporale dei dati richiesti sui conti, passata dagli
ultimi due mesi (ottobre e novembre 2016) all’intero anno 2016. E ciò
semplicemente perché passando completamente sotto silenzio la prima richiesta,
la ricorrente aveva dato l’impressione di volere nascondere informazioni,
giustificando così una verifica più approfondita della questione. Tale
estensione non viola d’altronde il divieto della reformatio in peius, che
concerne solo le sentenze di merito (art. 22 LPR, inserito nel titolo
“Sentenze”, art. 21 segg.) e non le ordinanze (art. 24a LPR).
Contrariamente
a quanto poi obietta la ricorrente nello scritto del 27 luglio 2017, le
richieste del 6 febbraio 2017 sono fondate su una base legale sufficiente,
ricordato come giusta gli art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF e 19 cpv. 1 e 2 LPR l’autorità
di vigilanza accerta d’ufficio i fatti determinanti e può chiedere la
collaborazione delle parti. In particolare essa può chiedere la produzione di
documenti da parte di terzi (art. 160 cpv. 1 lett. b CPC per il rinvio dell’art.
20 cpv. 2 LPR), i quali hanno peraltro lo stesso obbligo d’informazione del
debitore (art. 91 cpv. 4 LEF), segnatamente sono tenuti a indicare tutti i suoi
beni sino a concorrenza di quanto sia necessario per un sufficiente
pignoramento (art. 91 cpv. n. 2 LEF) e non possono trincerarsi dietro al
segreto bancario (art. 47 cpv. 5 LB; sentenza del Tribunale federale 7B.113/2005
del 12 ottobre 2005 consid. 2.2). La richiesta d’informazione sui conti della
debitrice era anche proporzionata allo scopo perseguito dalla Camera, ossia
verificare se la ricorrente disponesse di risparmi (meno indispensabili delle
sue rendite nel senso dell’art. 95 cpv. 1 LEF) sufficienti a tacitare i
creditori, rendendo così senza oggetto il ricorso. Non avesse, del resto,
interamente consumato i fr. 30'000.– girati dal suo conto corrente sul
conto risparmio l’8 luglio 2016 (due giorni dopo aver effettuato un altro
bonifico di fr. 32'000.– che non menziona il beneficiario), specie tramite
un prelevamento di fr. 10'000.– a contanti il 15 dicembre 2016 (il giorno
in cui ha spedito parte della documentazione richiesta con il decreto del 23
novembre 2016), la ricorrente avrebbe potuto pagare i crediti (di complessivi fr. 15'600.–
circa) del gruppo a favore del quale è stato eseguito il
pignoramento contestato.
Infine,
la pendenza dei ricorsi al Tribunale federale circa alcuni dei debiti posti in
esecuzione non impediva alla Camera d’istruire il ricorso in esame (v. sotto
consid. 3.1) e il termine fissato nell’ordinanza del 6 febbraio 2017 per produrre la documentazione supplementare è stato
sospeso con l’ordinanza del 16 marzo
2017 (dispositivo n. 3) solo “fino
alla decisione sulla ricusa”, ovvero fino al 9 maggio 2017 (sopra ad H). Nulla ostava quindi, al 3 luglio 2017, all’assunzione d’ufficio
degli estratti conto richiesti senza successo con le
ordinanze 23 novembre 2016 e 6 febbraio 2017.
b) Quanto
all’ordinanza di chiusura dell’istruttoria del 7 luglio 2017, RI 1 ne invoca la
nullità quale conseguenza della nullità della sentenza del 26 luglio 2016 e
dell’ordinanza del 6 febbraio 2017. Solo che respinte le censure rivolte a
queste ultime due decisioni (sopra consid. 2.1 e 2.2/a), cade anche quella relativa
all’ordinanza del 7 luglio 2017. Infondata è altresì l’allegazione secondo
cui la Camera non avrebbe potuto chiudere un’istruttoria che non è mai stata
aperta, poiché avrebbe negato alla ricorrente il diritto a un’equa e pubblica
udienza con una procedura probatoria completa. Infatti, con l’ordinanza del 16
novembre 2016 è stata offerta alla ricorrente la possibilità di
specificare le proprie spese e di produrre i relativi giustificativi, e in due
ordinanze successive la Camera ha indicato le prove da essa ritenute necessarie
per poter statuire sul ricorso. Accertato che la ricorrente non aveva dato
seguito all’ultima, null’altro restava che chiudere l’istruttoria e informarne
le parti onde permettere loro di eventualmente esprimersi sull’intera
procedura, ciò che RI 1 non ha mancato di fare con un allegato di ben 16
pagine. Il suo diritto di essere sentita è quindi stato ampiamente garantito.
Non ha d’altronde mai chiesto formalmente la tenuta di un’udienza pubblica,
sicché si può considerare vi abbia rinunciato (DTF 134 I 333 consid. 2.3),
giacché la legge sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e
fallimento prescrive in linea di massima la forma scritta (art. 9 e 12 LPR). L’art. 6 n. 1 CEDU è del resto di dubbia applicabilità nella procedura
in rassegna, ove non si tratta (più) di statuire – nel merito – sulla
fondatezza delle pretese (già esaminate con decisioni di rigetto definitivo
dell’opposizione) poste in esecuzione (v. DTF 141 I 100 consid. 5.1).
Censurando
la pretesa carente motivazione dell’ordinanza in questione, la
ricorrente misconosce che la chiusura dell’istruttoria è stata ordinata
poiché essa “non ha dato seguito all’ordinanza
del 6 febbraio 2017”. E quest’ultimo atto rinvia all’ordinanza del
23 novembre 2016, che è sommariamente motivata per quanto attiene alla
documentazione relativa alle spese fatte valere dalla ricorrente in relazione
al suo autoveicolo. A prescindere dal fatto che le ordinanze istruttorie non
devono di principio essere motivate per
scritto (v. per analogia: Messaggio del Consiglio federale relativo al CPC,
FF 2006, 6750 ad art. 318 e 319; Leu
in: Brunner/Gasser/Schwander (curatori), Schweizerische
ZPO, Kommentar, 2a ed. 2016, vol. I, n. 73-174 ad art. 154
CPC con rinvii), specie quando, come nel caso concreto, non
causano alle parti un pregiudizio irreparabile (nel senso dell’art. 93 cpv. 1
lett. a LTF citato in tutte le ordinanze della Camera), la ragione per cui il
giudice istruttore ha chiesto l’estratto del conto risparmio figura nella
decisione 9 maggio 2017 sull’istanza di ricusa (consid. 9) e, comunque sia, RI
1 non ha impugnato alcuna delle tre ordinanze in questione. Non occorre quindi
approfondire il tema.
3. In
via subordinata la ricorrente chiede di vedersi concessa "la sospensione sino all’esito dei
ricorsi avanti il TF delle esecuzioni attinenti le imposte sul capitale LPP,
conto tenuto anche del fatto che il Comune di __________ [le] ha concesso la rateizzazione". Ribadisce la richiesta nel suo scritto del 27 luglio 2017, producendo
un’istanza di revisione della tassazione degli anni dal 2008 al 2014 da lei inoltrata
all’Ufficio circondariale di tassazione di __________ il
31 maggio 2017, con cui chiede di correggere un errore riguardante la
compilazione delle proprie dichiarazioni fiscali, che non le ha permesso di
ottenere la deduzione del 60% previste dagli art. 21 cpv. 3 LT e 22 cpv. 3 LIFD
per le rendite vitalizie percepite dall’PI 4, e di esentare una quota annua di
fr. 6'000.– della sua rendita AVS. La questione va esaminata prima di
quella attinente al calcolo del minimo esistenziale perché una sospensione
della trattenuta renderebbe, almeno temporaneamente, superflua la sua esatta
definizione.
3.1 A
sostegno della sua prima domanda di sospensione, la ricorrente riproduce la
fotocopia di un brano troncato di un commentario senza citarne la fonte. Fatta
la necessaria ricerca, si avvera trattarsi del commento di Richard Calame all’art. 387 (n. 13) del Codice
di procedura penale (CPP, RS 312.0) nel Commentaire romand (2011). Ora, l’art.
387 CPP stabilisce che il ricorso penale in linea di massima non ha effetto
sospensivo. L’autore menzionato precisa unicamente l’esistenza di una specie di
effetto sospensivo per legge attaccato al termine di ricorso, che quindi scade
con lo stesso, mentre per l’art. 387 CPP il ricorso penale non ha effetto
sospensivo automatico, sicché la decisione impugnata è esecutiva finché chi
dirige la procedura di ricorso non ne abbia espressamente sospesa l’esecutività
(Calame, op. cit., n. 1 e 13 ad
art. 387).
La
questione è del resto priva di rilevanza nella fattispecie, perché i crediti
posti in esecuzione non hanno carattere penale, bensì fiscale o (per l’esecuzione
n. __________) amministrativo (canoni radiotelevisivi). D’altronde solo tre
delle otto esecuzioni (n. __________, __________ e __________) riguardano le
imposte sul capitale LPP, in merito alle quali RI 1 ha interposto ricorso in
materia costituzionale al Tribunale federale contro la decisione 7 settembre
2016 di questa Camera (inc. 14.2015.211-213), che ha confermato il rigetto
definitivo delle opposizioni da lei interposte. E RI 1 non prova che il
Tribunale federale abbia conferito effetto sospensivo ai suoi ricorsi, che non
sono automaticamente sospensivi (art. 103 cpv. 1 e 117 LTF). Sia come sia, il
Tribunale federale li ha ad ogni modo respinti con sentenze dell’8 dicembre
2016 (5D_70-72/2016). La domanda di sospensione non può così ch’essere
respinta.
3.2 È
anche irrilevante ai fini del giudizio odierno il fatto che il Comune di __________abbia
concesso alla ricorrente una rateazione delle imposte comunali per gli anni dal
2012 al 2014. Quelle in esame in questa sede, infatti, si riferiscono all’imposta
del 2008 sulla liquidazione della previdenza professionale (esecuzione n. __________) e all’imposta del 2011 (es. n. __________).
3.3 Per quanto attiene infine
alla domanda di revisione, la ricorrente non dimostra – e invero neppure allega
– di avere ottenuto la sospensione dell’esecutività delle decisioni fiscali di
cui chiede la revisione, sospensione che non interviene d’ufficio per legge
(art. 234 cpv. 2 e 4, 244 cpv. 3 LT e 149 cpv. 2, 165 cpv. 3 LIFD). D’altronde
una sospensione fondata sull’art. 126 CPC non entra in considerazione, non solo
perché il Codice di procedura civile non si applica alla procedura di ricorso
all’autorità di vigilanza (DTF 141 III 171 consid. 3), ma anche perché per la sua stessa natura
esclusivamente procedurale la decisione odierna non può
entrare in contraddizione con una decisione di merito (cfr. sentenza della
CEF 14.2016.296 del 15 febbraio 2017 consid. 8). Se in futuro le decisioni fiscali dovessero
essere sospese o modificate, la ricorrente potrà chiedere la sospensione dell’esecuzione
(art. 85 o 85a LEF) o la restituzione degli importi pagati in troppo
(non riguarda ad ogni modo le esecuzioni n. __________, relativa a una multa fiscale,
e n. __________ attinente al canone radiotelevisivo dal 1° febbraio 2014 al 31
gennaio 2015). In ogni caso, le rimane sempre la possibilità di pagare
volontariamente gli importi posti in esecuzione, con conseguente estinzione
delle relative esecuzioni (art. 12 cpv. 2 LEF). Con la decisione odierna, che
respinge la richiesta di sospensione, diventa anche senza oggetto la censura di
diniego di giustizia, formulata per la prima volta con lo scritto del 27 luglio
2017.
4. Sempre in via subordinata la ricorrente
chiede che il pignoramento sia nuovamente eseguito previa sua citazione. In
conformità dei principi di celerità e di economia di procedura il 16, il 23 novembre
2016 e il 6 febbraio 2017
il presidente della Camera ha offerto alla ricorrente la facoltà di specificare
le proprie spese non computate dall’UE nel calcolo del suo minimo esistenziale
ch’ella ritiene indispensabili nel senso dell’art. 93 LEF e di produrre i relativi
giustificativi, ciò che ha fatto con scritti del 16 novembre e del 15 dicembre
2016. Si è inoltre diffusa ampiamente sull’intera procedura con lo scritto 27
luglio 2017. La domanda è così diventata senza oggetto.
5. Sempre sul piano
formale, con lo scritto 27 luglio 2017 RI 1 postula la ricusazione del
presidente della Camera “per motivi nuovi e diversi da quelli censurati con l’istanza
del 24 febbraio 2017”.
Se non che nel punto specifico del suo allegato (pag. 16 in alto) essa si
limita a rinviare a “tutti i motivi innanzi esporti in ordine alle nuove arbitrarie e
pregiudizievole condotte del giudice Jaques”, senza specificare quali e senza spiegare quale
rilevanza tali condotte rivestono dal profilo della ricusazione, ricordato che eventuali errori vanno censurati con i mezzi di impugnazione previsti
dall’ordinamento giuridico e soltanto sbagli particolarmente grossolani o ripetuti,
tali da configurare violazioni gravi dei doveri di funzione, possono destare
oggettivi sospetti di parzialità (decisione del 9 maggio 2017 sulla prima
istanza di ricusa, consid. 8 con rinvii). Insufficientemente motivata, la nuova
istanza di ricusazione è irricevibile.
6. Giusta l’art. 93
LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell’Ufficiale
non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua
famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono
determinare il reddito globale netto dell’escusso, deducendo dal totale dei
suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito.
Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento del debitore e della
sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del
minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito “Tabella”) allegata
alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale
n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere
accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro
(DTF 112 III 19 consid. 2d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del Tribunale
federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle
successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto
mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid.
4).
6.1 Nella
fattispecie il 5 ottobre 2016 l’UE di Lugano ha stabilito il minimo vitale dell’escussa in fr. 1'712.25 mensili
(v. verbale di pignoramento pag. 3) sulla base del seguente computo:
Redditi
PI 4 LAINF
fr.
2'674.00
Invalidità LAINF
Cassa cantonale di
compensazione AVS
fr.
1'816.00
Pensionata AVS
Totale
fr.
4'490.00
Minimo
d’esistenza
Minimo base
fr.
1'200.00
Affitto
fr.
1'883.00
Assicurazione malattia
fr.
445.25
Totale
fr.
3'528.25
Riduzione minimo ./.
d’esistenza
fr.
1'816.00
Motivazione: la rendita AVS è
impignorabile a norma di legge
Minimo determinante*
fr.
1'712.75
*L’indicazione “salario/reddito
mensile pignorabile di fr. 2'777.75” è errata.
6.2 La
ricorrente sostiene invece che il suo minimo vitale sia, oltre al minimo di
base di fr. 1'200.–, di fr. 4'027.– sulla
base del seguente computo:
1-Affitto
fr.
1'800.00
2-Cassa malattia
fr.
408.45
3-Leasing auto
fr.
777.65
4-Imposte Comune __________
fr.
400.00
5-Abbonamento via cavo
fr.
32.00
6-Telefono mobile
fr.
95.00
7-Telefono fisso internet
fr.
82.00
8-AIL Fr. 194.–/trim.
acconto circa
fr.
65.00
9-__________ass. auto fr. 1'613.20/12
fr.
135.00
10-Partecip. spese malattia
fr.
75.00
11-Associazione inquilini 85.–/12
12-Costi auto: TCS/assista
+ costi manutenzione 500/12
(13-gomme neve Fr.1300.–/12
14-Aiuto domestico (pagato in nero)
fr.
fr.
fr.
fr.
7.10
41.70
108.30)
200.00
Spesa ancora da fare
Totale
fr.
4'027.00
[recte: 4'227.20]
6.3 Secondo
il punto I della Tabella nel minimo vitale di base, stabilito in fr. 1'200.–
mensili per una persona sola, rientrano "le spese di sostentamento,
abbigliamento e biancheria, igiene e salute, manutenzione delle apparecchiature
e dell’arredamento domestico, assicurazioni private, cultura, così come le
spese di elettricità e/o gas per la luce e la cucina, ecc." Le spese d’elettricità
della ricorrente (n. 8) sono quindi già comprese nel minimo di fr. 1'200.–.
L’enumerazione non è d’altronde esaustiva. Nell’importo di base vanno anche
incluse le spese di telecomunicazioni indispensabili non professionali (Vonder Mühll in: Basler Kommentar,
SchKG I, 2a ed. 2010, n. 24 ad art. 93 LEF; sentenza della CEF
15.2014.64 del 28 agosto 2014 consid. 5) come pure quelle riferite all’allacciamento
televisivo via cavo (sentenza della CEF 15.2005.139 del 21 giugno 2006, consid.
3/c), quelle non indispensabili non dovendosi comunque considerare dal profilo
dell’art. 93 LEF. Le poste n. 5-7 fatte valere dalla ricorrente non possono
quindi essere computate e ciò vale anche per le imposte (n. 4) in virtù della
giurisprudenza federale (DTF 140 III 339 consid. 4.3 con rinvii; cifra III
della Tabella).
Non
sono poi esistenziali né l’adesione all’associazione inquilini (n. 11) né l’aiuto
domestico (n. 14), il cui costo, in quanto pagato "in nero", non può comunque
essere comprovato dalla ricorrente, la quale del resto pare averlo scartato dal
totale rivendicato.
6.4 Secondo
il punto II/8 della Tabella, l’Ufficio deve riconoscere all’escusso un importo
medio mensile per spese legate alla salute (spese mediche, dentistiche,
farmaceutiche e ospedaliere) che l’escusso o i suoi famigliari sopportano o
sopporteranno durante il periodo di validità del pignoramento, nella misura in
cui le stesse sono imminenti (o comunque prevedibili) al momento del pignoramento
e indipendentemente dal loro importo, ritenuto che solo le spese di
automedicazione sono da considerare incluse nel minimo vitale di base (DTF 129
III 244 seg., consid. 4.2 e 4.3; Ochsner, Commentaire
romand de la LP, 2005, n. 144 ad art. 93 LEF). Anche
l’ammontare della franchigia e delle aliquote percentuali (partecipazioni),
ossia di quella parte di costi medici integralmente a carico dell’assicurato (cfr. art.
64 LAMal.), può essere incluso nel minimo vitale quando è certo che durante il
pignoramento il debitore dovrà assumersi dei costi medici che superano l’ammontare
della franchigia, ad esempio a causa di una malattia cronica (DTF 129 III 244 seg.; sentenza della
CEF, 15.2010.2 del 14 gennaio 2010, consid. 2.1; Ochsner, op. cit., n. 144 e 145 ad art. 93). Possono però
essere prese in considerazione solo le spese indispensabili il cui pagamento
effettivo e regolare è dimostrato (cfr. DTF 121 III 22, consid. 3/a).
Nel
caso specifico, la ricorrente paga attualmente un premio mensile per la cassa
malattia obbligatoria di fr. 386.50 (doc. 1 ad 2) – che da gennaio 2017 è
aumentato a fr. 408.45 (doc. 2) – e risulta pagare partecipazioni per
circa fr. 75.– mensili in media (doc. 2.2-2.7). Vanno quindi computati nel
suo minimo esistenziale fr. 483.45 per i costi della salute anziché i fr. 445.25
computati dall’UE.
6.5 È
principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e
correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza
del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile in virtù dell’art.
92 cpv. 1 n. 3 LEF, in particolare se il veicolo è necessario al debitore per l’esercizio
della sua professione (v. DTF 119 III 13 consid. 2/a; 117 III 22 consid. 2).
Anche l’automobile di un invalido può costituire un bene impignorabile quando
egli non può, senza pericolo per la sua salute o senza difficoltà
straordinarie, utilizzare un mezzo di trasporto più economico e senza tale
veicolo non potrebbe seguire un trattamento medico indispensabile o stabilire
un minimo di contatti con il mondo esterno e altre persone. Se l’automobile è
un bene impignorabile, anche le spese cagionate da tale veicolo devono essere
incluse nel suo minimo di esistenza (sentenza del Tribunale federale 7B.161/2004
del 21 settembre 2004, consid. 5). Non è il caso se l’escusso abita a 5 minuti
dal centro città e non prova di aver bisogno dell’automobile per motivi medici
(sentenza della CEF 15.2011.49 del 23 maggio 2011, RtiD 2012 I 898 n. 58c [massima]).
a) Nel caso in
esame la ricorrente postula l’inclusione nel proprio minimo esistenziale delle
spese connesse all’uso del suo veicolo per complessivi fr. 1'062.65
(3-leasing fr. 777.65, 9-assicurazione fr. 135.–, 12-TCS +
manutenzione fr. 41.70, 13-gomme neve fr. 108.30).
b) Ora,
RI 1 non ha dimostrato di essere afflitta da difficoltà di deambulazione tali
da impedirle l’uso dei trasporti pubblici per fare la spesa o recarsi dal
medico o dal fisioterapista. Non ha infatti prodotto né l’ultima
perizia dell’assicurazione invalidità (che la decisione di rendita da lei
trasmessa non può supplire siccome non contiene alcuna descrizione della sua
invalidità), né soprattutto il rapporto medico specialistico richiesto, al
quale non può assurgere il semplice “certificato medico per il rilascio del contrassegno di parcheggio per
persone disabili” rilasciato il 16 dicembre 2016 dal direttore sanitario
della Croce Verde di __________,
dott. med. __________ (accluso allo scritto 15 dicembre 2016 della ricorrente, act. VI). Dallo stesso di evince invero che la capacità
deambulatoria dell’escussa senza mezzi ausiliari (in concreto senza bastone) è
stata solo “stimata” (in 50 metri) e che l’interessata non è stata sottoposta
a visita specialistica e a controllo tecnico. Come già rilevato nell’ordinanza
del 6 febbraio 2017, sono pure prive di sufficiente
rilievo ai fini del giudizio odierno sia la decisione di rendita AI del
14 novembre 2007, la quale non contiene alcuna indicazione sul tipo d’invalidità
riconosciuta, sia la sentenza 31 luglio 2008 del Tribunale cantonale delle
assicurazioni, la quale, anzi, ipotizzava un miglioramento sensibile delle sue
condizioni di salute con il provvedimento terapeutico proposta allora dagli
specialisti (pag. 10). Non può infine tenersi conto della perizia
del medico dell’PI 4, che la ricorrente afferma di avere ricevuto il 23 marzo
2017 (scritto del 27 luglio 2017 a pag. 7), poiché non l’ha prodotta.
c) Orbene,
le parti interessate alla procedura esecutiva sono tenute a collaborare all’accertamento dei fatti, in
particolare quando hanno adito l’autorità di vigilanza nel proprio
interesse (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF). Se, sollecitata, la parte rifiuta
di collaborare, l’autorità di vigilanza non è tenuta ad accertare fatti che
non risultano dall’incarto (DTF 123 III 329 consid. 3; sentenza del Tribunale
federale 5A_187/2011 del 13 maggio 2011, consid. 2.1). Nel caso concreto, avendo
la ricorrente, senza motivo oggettivo, rifiutato di produrre un rapporto
medico specialistico recente relativo alle sue difficoltà di deambulazione
o una perizia equivalente, non possono essere inserite nel suo minimo
esistenziale le spese connesse alla sua macchina, ma tenuto conto della sua età
(è nata nel 1943) e del suo domicilio (__________, in via __________, a 350
metri dalla fermata del bus “__________”),
discosto dal centro città, occorre aggiungervi il costo mensile di un abbonamento “Arcobaleno” ai Trasporti Pubblici
Luganesi (zona 10), ossia fr. 35.25
(fr. 423.– diviso 12, www.arcobaleno.ch/content/2-chi-siamo/it_interno_2017.pdf).
d) Può così essere lasciata aperta la questione di sapere se la rata
mensile di leasing di fr. 1'062.65 pagata dalla ricorrente, relativa
a un’Audi Q3 __________ di un valore di 53'100.–, non sia eccessiva in rapporto
alla sua situazione finanziaria e se sia ipotizzabile una sua sostituzione con
un veicolo meno caro nel senso dell’art. 92 cpv. 3 LEF prima della fine del
contratto stabilita per il 29 marzo 2019, ciò che la copia incompleta del
contratto di leasing da lei prodotta comunque non consente di verificare.
6.6 Riassumendo,
i ricorsi vanno parzialmente accolti nel senso che il minimo vitale della ricorrente, fissato dall’UE
in fr. 1'712.25 mensili, va aumentato a fr. 1'785.70 sulla base del seguente
computo:
Minimo d’esistenza
Minimo base
fr.
1'200.00
Affitto
fr.
1'883.00
Assicurazione malattia
Abbonamento Arcobaleno
fr.
fr.
483.45
35.25
v. sopra consid. 6.4
v. sopra consid. 6.5/c
Totale
fr.
3'601.70
Riduzione minimo ./.
d’esistenza
fr.
1'816.00
Motivazione: la rendita AVS è
impignorabile a norma di legge
Minimo vitale determinante
fr.
1'785.70
7. Stante
il divieto della reformatio in peius, non spetta a questa Camera bensì
all’UE di Lugano determinarsi sulla pignorabilità della rendita mensile di fr. 2'131.–
percepita dalla PI 6 (v. estratto del conto privato PI 5). Incomberà invece all’autorità
penale, cui la Camera rivolgerà una denuncia, stabilire se i prelievi dal conto
risparmio effettuati da RI 1 durante la procedura di ricorso, specie quello del
15 dicembre 2016 di fr. 10'000.–, tacendo di percepire una rendita di fr. 2'131.–
non computata dall’UE, costituisca reato di diminuzione dell’attivo in danno
dei creditori giusta l’art. 164 cpv. 1 CP, o perlomeno che il suo comportamento
configuri reato di frode nel pignoramento giusta l’art. 163 cpv. 1 CP
(occultamento di attivi). Valuterà anche se l’allegato aiuto domestico “pagato in nero” (sopra
consid. 6.2) non sia punibile in virtù dell’art. 87 LAVS.
8. Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui sono ammissibili, i ricorsi sono parzialmente
accolti nel senso che il minimo esistenziale di RI 1, dedotta la rendita AVS di
fr. 1'816.–, è stabilito in fr. 1'785.70.
Considerandi
2.
Le
domande di sospensione delle esecuzioni e della procedura di ricorso sono
respinte.
3.
L’istanza
di ricusazione del giudice Jaques è irricevibile.
4.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
5.
Notificazione a:
– ;
–
;
–
.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.