15.2016.105
Ricorso contro la graduatoria e rivendicazione nel fallimento. Competenze della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (CEF)
14 novembre 2016Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
15.2016.105
Lugano
14 novembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul “ricorso” 9 novembre 2016 di
RI 1
contro
l’operato
dell’Ufficio dei fallimenti di Mendrisio, in particolare contro le decisioni
del 20 ottobre 2016 sulle insinuazioni n. 1, 11, 14 e 15 del ricorrente nel
fallimento di
PI 1 (I)
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che nel fallimento di PI 1 (titolare della ditta individuale E__________
di PI 1) aperto il 19 maggio 2015, il 20 ottobre 2016 l’Ufficio dei fallimenti
(UF) di Mendrisio ha notificato al patrocinatore di RI 1 di contestare
integralmente le quattro insinuazioni di credito inoltrate da quest’ultimo;
che
con il ricorso “ex art. 250
LEF” in esame RI 1 chiede il “riconoscimento” delle sue
insinuazioni, ovvero, a quanto pare di capire, la loro ammissione nella
graduatoria;
che,
orbene, le azioni di contestazione della graduatoria nel senso dell’art. 250
LEF vanno promosse avanti al giudice del foro del fallimento, ossia nel Cantone
Ticino dinanzi al Pretore ove il valore litigioso superi fr. 5'000.– (art.
37 cpv. 1 LOG) e dinanzi al giudice di pace negli altri casi (art. 31
cpv. 1 lett. c LOG), fermo restando che il
valore litigioso non corrisponde all’importo nominale del credito contestato,
bensì al dividendo stimato dall’amministrazione del fallimento o dai
liquidatori per quella pretesa (sentenza della Camera di esecuzione e
fallimenti [CEF] 14.2014.138 del 17 novembre 2014 consid. 1.1);
che
la CEF è invece competente in tale materia solo come autorità di ricorso contro
le sentenze dei giudici di pace o dei Pretori (art. 48 lett. e n. 1 LOG);
che
in assenza di una decisione di prima istanza sull’azione che RI 1 si propone di
promuovere contro la graduatoria depositata nel fallimento di PI 1, il suo “ricorso” è inammissibile;
che
neppure entra in considerazione una competenza della Camera quale autorità di
vigilanza (art. 17 LEF e 10 cpv. 1 LALEF), siccome RI 1 non invoca errori
formali o procedurali dell’amministrazione del fallimento nell’allestimento della
graduatoria (uniche censure ricevibili nell’ambito di un ricorso fondato sull’art.
Considerandi
17.
LEF, come già ricordatogli in una procedura da lui promossa in un altro
fallimento: sentenza della CEF 15.2009.135 del 19 gennaio 2009 consid. 1), ma
pretende di far riconoscere l’esistenza delle proprie pretese sulla base dell’art.
250.
LEF;
ch’egli
chiede inoltre la “restituzione
della sostanza e del patrimonio della E__________ di PI 1 al 31.05.2014”, che allega essere suoi;
che
le rivendicazioni di beni inventariati in un fallimento che erano in possesso
del fallito al momento dell’apertura devono essere inoltrate all’amministrazione
del fallimento, la quale decide se restituirli al rivendicante o impartirgli un
termine di venti giorni per promuovere azione di rivendicazione avanti al
giudice del foro del fallimento (art. 242 cpv. 1 e 2 LEF), ovvero nel Ticino il
giudice di pace o il Pretore;
che
anche questa questione esula quindi dalla competenza della Camera, onde ancora
una volta l’irricevibilità della domanda del ricorrente;
che
RI 1 postula poi la “restituzione”
di due conti correnti presso __________ e la Banca __________
presumibilmente intestati al fallito;
che
pure questa domanda rientra nella competenza del giudice civile (nel Ticino il
giudice di pace o il Pretore) e non in quella della CEF (sentenza 15.2011.73
del 6 settembre 2011, RtiD 2012 I 969 n. 41c [massima], consid. 1);
che
infine il ricorrente chiede la cancellazione della ditta E__________ di PI 1 e
la sua iscrizione come E__________ di RI 1 dal 31 maggio 2014;
che
tecnicamente le cancellazioni e iscrizioni di società sono eseguite dall’Ufficio
del registro di commercio mentre l’ordine di cancellare o d’iscrivere una
società può essere dato solo dal giudice civile, ma ad ogni modo mai dalla CEF;
che
il “ricorso” è di conseguenza integralmente irricevibile;
che
ancora una volta va ricordato che la CEF non ha altre competenze all’infuori
della vigilanza cantonale sugli uffici di esecuzione e fallimenti ticinesi
(art. 3 LPR e 10 cpv. 1 LALEF) e dell’esame dei reclami e
degli appelli nelle cause proposte a norma della legge federale sulla
esecuzione e sul fallimento, escluse quelle di disconoscimento del debito (art.
83.
cpv. 2 LEF) e di accertamento dell’inesistenza del debito (art. 85a LEF), come
pure dei reclami in materia di riconoscimento di decreti stranieri di
fallimento e di concordato (art. 48 lett. e n. 1 LOG);
che per legge non si preleva la tassa di giustizia
e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett.
a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS
281.
]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il “ricorso” è irricevibile.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione ad RI 1
.
Comunicazione
all’Ufficio dei fallimenti, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.