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Decisione

15.2016.105

Ricorso contro la graduatoria e rivendicazione nel fallimento. Competenze della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (CEF)

14 novembre 2016Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

15.2016.105

Lugano

14 novembre 2016

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul “ricorso” 9 novembre 2016 di

RI 1

contro

l’operato

dell’Ufficio dei fallimenti di Mendrisio, in particolare contro le decisioni

del 20 ottobre 2016 sulle insinuazioni n. 1, 11, 14 e 15 del ricorrente nel

fallimento di

PI 1 (I)

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che nel fallimento di PI 1 (titolare della ditta individuale E__________

di PI 1) aperto il 19 maggio 2015, il 20 ottobre 2016 l’Ufficio dei fallimenti

(UF) di Mendrisio ha notificato al patrocinatore di RI 1 di contestare

integralmente le quattro insinuazioni di credito inoltrate da quest’ultimo;

che

con il ricorso “ex art. 250

LEF” in esame RI 1 chiede il “riconoscimento” delle sue

insinuazioni, ovvero, a quanto pare di capire, la loro ammissione nella

graduatoria;

che,

orbene, le azioni di contestazione della graduatoria nel senso dell’art. 250

LEF vanno promosse avanti al giudice del foro del fallimento, ossia nel Cantone

Ticino dinanzi al Pretore ove il valore litigioso superi fr. 5'000.– (art.

37 cpv. 1 LOG) e dinanzi al giudice di pace negli altri casi (art. 31

cpv. 1 lett. c LOG), fermo restando che il

valore litigioso non corrisponde all’importo nominale del credito contestato,

bensì al dividendo stimato dall’ammi­nistrazione del fallimento o dai

liquidatori per quella pretesa (sen­tenza della Camera di esecuzione e

fallimenti [CEF] 14.2014.138 del 17 novembre 2014 consid. 1.1);

che

la CEF è invece competente in tale materia solo come autorità di ricorso contro

le sentenze dei giudici di pace o dei Pretori (art. 48 lett. e n. 1 LOG);

che

in assenza di una decisione di prima istanza sull’azione che RI 1 si propone di

promuovere contro la graduatoria depositata nel fallimento di PI 1, il suo “ricorso” è inammissibile;

che

neppure entra in considerazione una competenza della Camera quale autorità di

vigilanza (art. 17 LEF e 10 cpv. 1 LALEF), siccome RI 1 non invoca errori

formali o procedurali dell’amministrazione del fallimento nell’allestimento della

graduatoria (uniche censure ricevibili nell’ambito di un ricorso fondato sull’art.

Considerandi

17.

LEF, come già ricordatogli in una procedura da lui promossa in un altro

fallimento: sentenza della CEF 15.2009.135 del 19 gennaio 2009 consid. 1), ma

pretende di far riconoscere l’esistenza delle proprie pretese sulla base dell’art.

250.

LEF;

ch’egli

chiede inoltre la “restituzione

della sostanza e del patrimonio della E__________ di PI 1 al 31.05.2014”, che allega essere suoi;

che

le rivendicazioni di beni inventariati in un fallimento che erano in possesso

del fallito al momento dell’apertura devono essere inoltrate all’amministrazione

del fallimento, la quale decide se restituirli al rivendicante o impartirgli un

termine di venti giorni per promuovere azione di rivendicazione avanti al

giudice del foro del fallimento (art. 242 cpv. 1 e 2 LEF), ovvero nel Ticino il

giudice di pace o il Pretore;

che

anche questa questione esula quindi dalla competenza della Camera, onde ancora

una volta l’irricevibilità della domanda del ricorrente;

che

RI 1 postula poi la “restituzione”

di due conti correnti presso __________ e la Banca __________

presumibilmente intestati al fallito;

che

pure questa domanda rientra nella competenza del giudice civile (nel Ticino il

giudice di pace o il Pretore) e non in quella della CEF (sentenza 15.2011.73

del 6 settembre 2011, RtiD 2012 I 969 n. 41c [massima], consid. 1);

che

infine il ricorrente chiede la cancellazione della ditta E__________ di PI 1 e

la sua iscrizione come E__________ di RI 1 dal 31 maggio 2014;

che

tecnicamente le cancellazioni e iscrizioni di società sono eseguite dall’Ufficio

del registro di commercio mentre l’ordine di cancellare o d’iscrivere una

società può essere dato solo dal giudice civile, ma ad ogni modo mai dalla CEF;

che

il “ricorso” è di conseguenza integralmente irricevibile;

che

ancora una volta va ricordato che la CEF non ha altre competenze all’infuori

della vigilanza cantonale sugli uffici di esecuzione e fallimenti ticinesi

(art. 3 LPR e 10 cpv. 1 LALEF) e dell’esame dei reclami e

degli appelli nelle cause proposte a norma della legge federale sulla

esecuzione e sul fallimento, escluse quelle di disconoscimento del debito (art.

83.

cpv. 2 LEF) e di accertamento dell’inesistenza del debito (art. 85a LEF), come

pure dei reclami in materia di riconoscimento di decreti stranieri di

fallimento e di concordato (art. 48 lett. e n. 1 LOG);

che per legge non si preleva la tassa di giustizia

e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett.

a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS

281.

]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il “ricorso” è irricevibile.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione ad RI 1

.

Comunicazione

all’Ufficio dei fallimenti, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.