Lexipedia

Decisione

15.2016.106

Ricorso contro l’avviso di pignoramento. Nullità in seguito alla mancata valida notifica della convocazione all’udienza di conciliazione e della proposta di giudizio che rigetta l’opposizione

6 febbraio 2017Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il

20 giugno 2016 PI 1 ha presentato al Giudice di pace del circolo di Lugano Est

un’istanza di conciliazione intesa a ottenere da RI 1 il pagamento del suo

credito e il rigetto dell’opposizione. Il 18 agosto 2016 il Giudice di pace si

è avvalso della facoltà concessagli dall’art. 210 CPC per proporre alle parti

la seguente proposta di giudizio:

1.

L’istanza è accolta.

La parte convenuta RI 1 è condannata a pagare

all’istante, PI 1, l’importo di fr. 2'104.40 più interessi, accessori e

spese.

Conseguentemente l’opposizione interposta

dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’ufficio di esecuzione

di Lugano è respinta in via definitiva per di fr. 2'104.40 più interessi,

accessori e spese.

C. Sulla

scorta di tale proposta di giudizio, cui la convenuta non si è opposta, e della

relativa attestazione di passaggio in giudicato, il 12 ottobre 2016 la

creditrice ha chiesto il proseguimento dell’e­­secuzione

per fr. 2'104.40, oltre a fr. 473.60 per interessi fino al 6 maggio

2016, a fr. 326.– per spese di mora, a fr. 98.– per spese esecutive

precedenti, a fr. 73.30 per spese del precetto esecutivo, a fr. 150.–

per spese processuali precedenti, a fr. 50.– per spese delle parti, indennità

ripetibili ed esborsi precedenti e a fr. 10.– per verifica della

solvibilità. Il 25 ottobre 2016 l’Ufficio ha emesso l’avviso di pignoramento

per fr. 3'383.10, spese e interessi compresi.

D. Con

ricorso del 7 novembre 2016, RI 1 ha chiesto di annullare l’avviso di

pignoramento. Con decreto dell’11 no­vembre 2016 il presidente della Camera ha

concesso al ricorso effetto sospensivo al massimo fino al 15 dicembre

2016, poi prorogato il 7 dicembre fino al termine dell’istruttoria.

E. La PI 1 non ha presentato osservazioni,

men­tre l’UE si è rimesso al giudizio della Camera con

osservazione del 9 dicembre 2016, cui è seguita il 15 dicembre 2016 una replica

spontanea di RI 1.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la

Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato

emesso il 25 ottobre 2016 dall’UE di Lugano, il ricorso è in linea di principio

ricevibile (art. 17 LEF).

Considerandi

2.

La

ricorrente si duole di non aver ricevuto la notifica dell’istanza di

conciliazione, la citazione all’udienza di conciliazione prevista per il 13

luglio 2016 né la proposta di giudizio formulata dal Giudice di pace. Essa

precisa che, dopo aver ricevuto l’avviso di pignoramento, ha contattato l’UE

tramite il proprio patrocinatore per avere informazioni in merito all’atto, il

quale ufficio, il 2 novembre 2016, le ha trasmesso a mezzo posta elettronica la

proposta di giudizio del 18 agosto 2016. La ricorrente fa inoltre valere che il

credito posto in esecuzione, al cui pagamento la proposta di giudizio la

condanna, ammonta solo a fr. 2'104.40 e non a fr. 3'012.– come invece

indicato nel conteggio inviatole unitamente all’avviso di pignoramento.

3.

Prima che si dia seguito a una domanda di

proseguimento dell’e­­secuzione (art. 88 LEF), l’ufficio d’esecuzione, e in

caso di ricorso l’autorità di vigilanza, devono d’ufficio verificare che un’eventuale

opposizione al precetto esecutivo sia stata rigettata, con decisione esecutiva,

o sia stata ritirata dall’escusso, pena la nullità dei successivi atti

esecutivi giusta l’art. 22 LEF (tra altre:

sentenze della CEF 15.2015.78

del 22 febbraio 2016 consid. 3,

15.2015.32

del 25 agosto 2015 consid. 2 e 15.2001.232/290 del 23 gennaio 2002,

confermata dal Tribunale federale il 14 marzo 2002 nella decisione 7B.29/2002,

consid. 2/c). Le autorità di esecuzione devono quindi, sempre d’ufficio,

respingere la domanda di prosecuzione dell’esecuzione allorquando constatano l’esistenza

di un grave vizio della procedura di rigetto – come l’assenza di un dispositivo

chiaro o un’insufficiente designazione delle parti (DTF 131 I 63 consid. 2.2) –

tale da determinare la nullità della decisione di rigetto. In particolare, esse devono considerare inopponibile

all’escusso la decisione che non gli

fosse stata notificata (tra altre:

sentenze della CEF 15.2015.78

del 22 febbraio 2016 consid. 3,

15.2015.32

del 25 agosto 2015 consid. 2, 15.2004.5 del 29 marzo 2004 consid.

1.1

e 15.2007.11 del 16 aprile 2007 consid. 2).

4.

La notificazione di citazioni, ordinanze e

decisioni giudiziarie è fat­ta mediante invio postale raccomandato o in altro

modo contro ri­cevuta (art. 138 cpv. 1 CPC). Dandosi un invio postale raccoman­dato non ritirato, la notificazione si considera avvenuta il settimo giorno

dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse

aspettarsi una notificazione (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC). Tale finzione presuppone quindi che la parte sia già a conoscenza dell’esistenza

di una procedura giudiziaria in corso a suo carico (DTF 138 III 227 consid.

3.

; 130 III 399 consid. 1.2.3; sentenze della CEF 15.2015.78

del 22 febbraio 2016 consid. 4, 14.2014.205 dell’11 febbraio 2015

consid. 4).

4.1

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, l’escusso che ha interposto opposizione

al precetto esecutivo non deve aspettarsi necessariamente la notifica di un’istanza

di rigetto dell’op­­posizione, sicché la finzione di notifica alla scadenza del

termine di giacenza postale non gli è opponibile (DTF 138 III 228 consid. 3.1; sentenze

della CEF 15.2015.78 del 22 febbraio 2016 consid. 4,

14.2013.74

del 31 maggio 2013, 14.2012.122 dell’11 settembre 2012 e 14.2012.121

del 7 agosto 2012).

4.2

Nel

caso concreto, come emerge dalla proposta giudizio del 18 agosto 2016, la

reclamante non ha ritirato la citazione per l’udi­­enza di conciliazione

prevista per il 13 luglio 2016 intimatale tramite raccomandata. Medesimo

destino è toccato alla successiva proposta di giudizio (v. tracciamento dell’invio

postale riferito alla raccomandata n. __________ del 18 agosto 2016). E, come visto, dal semplice fatto che l’escussa

ha ricevuto il precetto esecutivo non si può ancora presumere ch’essa dovesse

aspettarsi la notifica dell’istanza di conciliazione né, pertanto, di una decisione di rigetto o una proposta

di giudizio. Le notifiche in questione vanno quindi considerate

non avvenute. Ne discende l’inopponibilità

della decisione del Giudice di pace e la

conseguente nullità dell’avviso di pignoramento. Su questo punto il ricorso si

rivela fondato e da accogliere.

5.

La ricorrente non può

invece essere seguita laddove postula l’as­­segnazione in questa sede di un’indennità a suo favore. Per legge

infatti nell’ambito della procura di ricorso all’autorità di vigilanza

cantonale non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità

(art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e di conseguenza è annullato l’avviso di

pignoramento emesso il 25 ottobre 2016 dall’Ufficio di esecuzione

di Lugano nell’esecuzione n. __________.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.