15.2016.106
Ricorso contro l’avviso di pignoramento. Nullità in seguito alla mancata valida notifica della convocazione all’udienza di conciliazione e della proposta di giudizio che rigetta l’opposizione
6 febbraio 2017Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2016.106
Lugano
6 febbraio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 7 novembre 2016 di
RI 1
(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 25 ottobre 2016 nell’esecuzione
n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da
PI 1, __________
(rappresentata dall’RA 1, __________)
ritenuto
in fatto: A. Sulla
scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 23 maggio 2016 dall’Ufficio
di esecuzione (UE) di Lugano, la PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso di fr. 3'011.40
oltre agli interessi del 5% dal 7 maggio 2016, di fr. 473.–, di fr. 326.–,
di fr. 98.– e di fr. 10.–. Al precetto esecutivo l’escussa ha
interposto opposizione.
Fatti
B. Il
20 giugno 2016 PI 1 ha presentato al Giudice di pace del circolo di Lugano Est
un’istanza di conciliazione intesa a ottenere da RI 1 il pagamento del suo
credito e il rigetto dell’opposizione. Il 18 agosto 2016 il Giudice di pace si
è avvalso della facoltà concessagli dall’art. 210 CPC per proporre alle parti
la seguente proposta di giudizio:
1.
L’istanza è accolta.
La parte convenuta RI 1 è condannata a pagare
all’istante, PI 1, l’importo di fr. 2'104.40 più interessi, accessori e
spese.
Conseguentemente l’opposizione interposta
dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’ufficio di esecuzione
di Lugano è respinta in via definitiva per di fr. 2'104.40 più interessi,
accessori e spese.
C. Sulla
scorta di tale proposta di giudizio, cui la convenuta non si è opposta, e della
relativa attestazione di passaggio in giudicato, il 12 ottobre 2016 la
creditrice ha chiesto il proseguimento dell’esecuzione
per fr. 2'104.40, oltre a fr. 473.60 per interessi fino al 6 maggio
2016, a fr. 326.– per spese di mora, a fr. 98.– per spese esecutive
precedenti, a fr. 73.30 per spese del precetto esecutivo, a fr. 150.–
per spese processuali precedenti, a fr. 50.– per spese delle parti, indennità
ripetibili ed esborsi precedenti e a fr. 10.– per verifica della
solvibilità. Il 25 ottobre 2016 l’Ufficio ha emesso l’avviso di pignoramento
per fr. 3'383.10, spese e interessi compresi.
D. Con
ricorso del 7 novembre 2016, RI 1 ha chiesto di annullare l’avviso di
pignoramento. Con decreto dell’11 novembre 2016 il presidente della Camera ha
concesso al ricorso effetto sospensivo al massimo fino al 15 dicembre
2016, poi prorogato il 7 dicembre fino al termine dell’istruttoria.
E. La PI 1 non ha presentato osservazioni,
mentre l’UE si è rimesso al giudizio della Camera con
osservazione del 9 dicembre 2016, cui è seguita il 15 dicembre 2016 una replica
spontanea di RI 1.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la
Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato
emesso il 25 ottobre 2016 dall’UE di Lugano, il ricorso è in linea di principio
ricevibile (art. 17 LEF).
Considerandi
2.
La
ricorrente si duole di non aver ricevuto la notifica dell’istanza di
conciliazione, la citazione all’udienza di conciliazione prevista per il 13
luglio 2016 né la proposta di giudizio formulata dal Giudice di pace. Essa
precisa che, dopo aver ricevuto l’avviso di pignoramento, ha contattato l’UE
tramite il proprio patrocinatore per avere informazioni in merito all’atto, il
quale ufficio, il 2 novembre 2016, le ha trasmesso a mezzo posta elettronica la
proposta di giudizio del 18 agosto 2016. La ricorrente fa inoltre valere che il
credito posto in esecuzione, al cui pagamento la proposta di giudizio la
condanna, ammonta solo a fr. 2'104.40 e non a fr. 3'012.– come invece
indicato nel conteggio inviatole unitamente all’avviso di pignoramento.
3.
Prima che si dia seguito a una domanda di
proseguimento dell’esecuzione (art. 88 LEF), l’ufficio d’esecuzione, e in
caso di ricorso l’autorità di vigilanza, devono d’ufficio verificare che un’eventuale
opposizione al precetto esecutivo sia stata rigettata, con decisione esecutiva,
o sia stata ritirata dall’escusso, pena la nullità dei successivi atti
esecutivi giusta l’art. 22 LEF (tra altre:
sentenze della CEF 15.2015.78
del 22 febbraio 2016 consid. 3,
15.2015.32
del 25 agosto 2015 consid. 2 e 15.2001.232/290 del 23 gennaio 2002,
confermata dal Tribunale federale il 14 marzo 2002 nella decisione 7B.29/2002,
consid. 2/c). Le autorità di esecuzione devono quindi, sempre d’ufficio,
respingere la domanda di prosecuzione dell’esecuzione allorquando constatano l’esistenza
di un grave vizio della procedura di rigetto – come l’assenza di un dispositivo
chiaro o un’insufficiente designazione delle parti (DTF 131 I 63 consid. 2.2) –
tale da determinare la nullità della decisione di rigetto. In particolare, esse devono considerare inopponibile
all’escusso la decisione che non gli
fosse stata notificata (tra altre:
sentenze della CEF 15.2015.78
del 22 febbraio 2016 consid. 3,
15.2015.32
del 25 agosto 2015 consid. 2, 15.2004.5 del 29 marzo 2004 consid.
1.1
e 15.2007.11 del 16 aprile 2007 consid. 2).
4.
La notificazione di citazioni, ordinanze e
decisioni giudiziarie è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro
modo contro ricevuta (art. 138 cpv. 1 CPC). Dandosi un invio postale raccomandato non ritirato, la notificazione si considera avvenuta il settimo giorno
dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse
aspettarsi una notificazione (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC). Tale finzione presuppone quindi che la parte sia già a conoscenza dell’esistenza
di una procedura giudiziaria in corso a suo carico (DTF 138 III 227 consid.
3.
; 130 III 399 consid. 1.2.3; sentenze della CEF 15.2015.78
del 22 febbraio 2016 consid. 4, 14.2014.205 dell’11 febbraio 2015
consid. 4).
4.1
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, l’escusso che ha interposto opposizione
al precetto esecutivo non deve aspettarsi necessariamente la notifica di un’istanza
di rigetto dell’opposizione, sicché la finzione di notifica alla scadenza del
termine di giacenza postale non gli è opponibile (DTF 138 III 228 consid. 3.1; sentenze
della CEF 15.2015.78 del 22 febbraio 2016 consid. 4,
14.2013.74
del 31 maggio 2013, 14.2012.122 dell’11 settembre 2012 e 14.2012.121
del 7 agosto 2012).
4.2
Nel
caso concreto, come emerge dalla proposta giudizio del 18 agosto 2016, la
reclamante non ha ritirato la citazione per l’udienza di conciliazione
prevista per il 13 luglio 2016 intimatale tramite raccomandata. Medesimo
destino è toccato alla successiva proposta di giudizio (v. tracciamento dell’invio
postale riferito alla raccomandata n. __________ del 18 agosto 2016). E, come visto, dal semplice fatto che l’escussa
ha ricevuto il precetto esecutivo non si può ancora presumere ch’essa dovesse
aspettarsi la notifica dell’istanza di conciliazione né, pertanto, di una decisione di rigetto o una proposta
di giudizio. Le notifiche in questione vanno quindi considerate
non avvenute. Ne discende l’inopponibilità
della decisione del Giudice di pace e la
conseguente nullità dell’avviso di pignoramento. Su questo punto il ricorso si
rivela fondato e da accogliere.
5.
La ricorrente non può
invece essere seguita laddove postula l’assegnazione in questa sede di un’indennità a suo favore. Per legge
infatti nell’ambito della procura di ricorso all’autorità di vigilanza
cantonale non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità
(art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e di conseguenza è annullato l’avviso di
pignoramento emesso il 25 ottobre 2016 dall’Ufficio di esecuzione
di Lugano nell’esecuzione n. __________.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.