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Decisione

15.2016.108

Annullamento di un precetto esecutivo manifestamente abusivo

10 maggio 2017Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i propri interessi (art. 85, 85a e 86 LEF; azione di accertamento dell’inesistenza

di un credito: DTF 125 III 149 ss.), l’abuso di diritto

manifesto (art. 2 cpv. 2 CC) è praticamente escluso (DTF 113 III 4 e 102 III

5), a meno che il creditore persegua in modo evidente altri fini che non l’incasso

di un credito, ad esempio quando promuova

diverse esecuzioni fon­date sulla stessa causale e per importi elevati

senza mai chiedere il rigetto dell’opposizione né l’accertamento giudiziario

del cre­dito, porti offesa al credito o alla reputazione dell’escusso per mezzo

di ripetute esecuzioni vessatorie oppure riconosca, davanti all’ufficio d’esecuzione o all’escusso stesso, che non sta pro­cedendo

nei confronti del vero debitore (sentenza del Tribunale federale 5A_595/2012

del 24 ottobre 2012; SJ 2013 I 190, consid. 4). È pure abusivo l’avvio di un’esecuzione

che contraddice le aspettative che l’escusso poteva legittimamente fondare sul comportamento adottato in precedenza dall’escutente

(venire con­tra factum proprium, DTF 140 III 483 consid.

2.3.2-2.3.3). La censura di abuso di diritto è pertanto ricevibile qualora sia

diretta contro l’uso stesso dei mezzi offerti dal diritto esecutivo e non

contro la pretesa litigiosa in sé (sentenza del Tribunale federale 5A_768/2014 del

2 novembre 2015 consid. 4.3.2; BlSchK 2012, 173, consid. 3.1; SJ 2013 I 190,

consid. 4; sentenza della CEF 15.2016.68/69 del 19 settembre

2016, consid. 4).

4. Nel

caso in rassegna l’insorgente fa notare che la causale del

credito posto in esecuzione nei suoi riguardi è totalmente stravagante,

soprattutto se si considera l’importo di fr. 10'000'000.– per il quale è

stato fatto spiccare il precetto. Osserva in proposito di non aver mai sporto alcuna

denuncia penale contro l’PI 1 e di non aver mai ricevuto alcuna fattura o

richiesta di risarcimento da tale società, con la quale egli spiega di non aver

peraltro mai avuto nulla a che fare, né di averla mai sentita nominare prima di

ricevere il precetto esecutivo in questione. A ulteriore comprova dell’assoluta

abusività dell’esecuzione, osserva l’avv. RI 1, l’escutente non ha prodotto

alcun mezzo di prova concernente la pretesa, nonostante la sua richiesta in tal

senso, giusta l’art. 73 cpv. 1 LEF.

4.1 Ora,

oltre all’ammontare considerevole per una pretesa del genere di quella dedotta

in esecuzione, anche la causale indicata dalla società escussa appare

effettivamente alquanto insolita, per non dire fantasiosa, vista la rarità dei

procedimenti penali avviati contro persone giuridiche (159 nel 2016, www.bfs.admin.ch/bfs/ fr/home/statistiques/criminalite-droit-penal.assetdetail.2260436.html) e il tipo di danni (“reputazionali, d’immagine, morali e materiali”) lamentati dalla procedente, ricollegabili solitamente

a persone fisiche. Motivo per cui la Camera ha chiesto all’PI 1 di specificare i procedimenti penali e la fattura

cui si riferisce nel noto precetto esecutivo (sopra ad G), di cui il ricorrente

nega l’esistenza senza poterlo dimostrare trattandosi di fatti negativi. Dal

silenzio della società si può dedurre, in virtù dell’art. 19 cpv. 4 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e

fallimento (LPR, RL 3.5.1.2), che i procedimenti penali

accennati nel precetto esecutivo in realtà non esistono. Difettando ogni relazione

giuridica tra la società escutente e l’escusso ed essendo il credito posto in

esecuzione sprovvisto di ogni plausibilità, risulta manifesto che l’esecuzione

Considerandi

in esame non persegue l’incasso di un

credito (all’evidenza inesistente) bensì altri fini estranei al­l’esecuzione

per debiti disciplinata dalla LEF. Onde la sua nullità (in tal senso: Thomas Engler, Die nichtige Betreibung, ZZZ

2016.

pagg. 43 seg., e i rinvii alla giurisprudenza dell’Obergericht zurighese).

4.2

Tale

conclusione è rafforzata dal fatto che la società ha promosso l’esecuzione poco

dopo che la sua amministratrice unica, PI 2, aveva chiesto senza successo all’avv.

RI 1 di ritirare una querela penale sporta contro di lei (v. doc. 2 accluso al

ricorso), ciò che lascia pensare a una ripicca. Del resto la causale menzionata

sul precetto esecutivo è già stata usata dall’avv. PI 2 in modo analogo in

precedenti esecuzioni poi dichiarate abusive da questa Camera (mediante sentenze

15.2014

/109 e 15.2014.103/124 entrambe del 12 febbraio 2015), e altre esecuzioni

promosse da lei contro colleghi avvocati sono state annullate per lo stesso

motivo (sentenze 15.2015.2, 15.2015.4 e 15.2015.42/49 tutte del 24 giugno

2016). Pure tre procedimenti esecutivi inoltrati in precedenza dall’avv. PI 2

contro lo stesso avv. RI 1 (n. __________, __________ e __________ dell’UE di Lugano) sono stati annullati il 30 dicembre

2014.

nell’ambito di una causa di accertamento negativo. Nelle predette

circostanze, l’esecuzione di cui è chiesto l’annullamento non può avere altra

spiegazione se non un tentativo di PI 2 di fare abusivamente

capo alla sua posizione di amministratrice unica dell’PI 1, nascondendosi

dietro la società, per angariare nuovamente l’avv. RI 1, limitando il rischio

di vedere l’esecuzione dichiarata abusiva per il suo carattere recidivo e di essere

coinvolta personalmente nella vertenza, segnatamente con una (ulteriore)

segnalazione alla commissione disciplinare degli avvocati. Manifestamente

abusiva l’esecuzione n. __________ va di conseguenza dichiarata nulla.

5.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza l’esecuzione n. __________ del­l’Ufficio

di esecuzione di Lugano è dichiarata nulla ed è fatto ordine all’Ufficio di

registrarne la nullità nel suo registro.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– c/o __________,

__________;

.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria

(art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine

non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2

LTF.