15.2016.108
Annullamento di un precetto esecutivo manifestamente abusivo
10 maggio 2017Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2016.108
Lugano
10 maggio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 3 ottobre
2016 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano
nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dalla
PI 1,
(rappresentata dall’amministratrice unica PI
2,)
ritenuto
in fatto: A. Così
come richiesto dall’PI 1, il 30 maggio 2016 l’Ufficio di esecuzione (UE) di
Lugano ha emesso nei confronti dell’avv. RI 1 il precetto esecutivo n. __________
per l’incasso di fr. 10'000'000.– oltre agli interessi del 5% dal 1°
gennaio 2012, menzionando quale titolo del credito: “Danni reputazionali, d’immagine, morali e
materiali per i calunniosi procedimenti penali + fattura per costi”.
B. Il
precetto esecutivo è stato notificato il 1° giugno 2016 all’avv. RI 1, il quale
ha interposto opposizione il 3 giugno successivo. Lo stesso giorno l’escusso ha
chiesto all’Ufficio d’invitare la procedente, in virtù dell’art. 73 cpv. 1 LEF,
a produrre i mezzi di prova concernenti la pretesa entro il termine di
opposizione, invito cui però l’PI 1 non ha dato seguito.
C. Con
scritto del 17 agosto 2016 l’escusso ha chiesto all’UE di annullare il precetto
in questione, sostenendo che è manifestamente abusivo.
D. Il
24 settembre 2016 l’Ufficio ha respinto la richiesta appena menzionata,
ritenendo che non vi fossero indizi concreti per considerare l’esecuzione
manifestamente abusiva.
E. Con
ricorso del 3 ottobre 2016 l’avv. RI 1 si aggrava contro il predetto
provvedimento, chiedendo a questa Camera di ordinare all’UE di annullare il
noto precetto esecutivo.
F. Con osservazioni del 14 novembre 2016 l’Ufficio
conferma le proprie motivazioni, rimettendosi comunque al
giudizio della Camera. Stante l’esito del giudizio odierno, si rivela inutile
statuire sulla richiesta 24
ottobre 2016 con cui l’amministratrice unica dell’PI 1,
per motivi di salute, ha postulato una proroga del termine per presentare
osservazioni al ricorso.
G. Con
ordinanza del 6 aprile 2017, all’PI 1 è stato assegnato un termine di dieci
giorni per specificare a quali procedimenti penali e a quale fattura si riferisse
la causale del noto precetto esecutivo e per produrre i documenti in suo possesso
relativi a quei procedimenti e a quella fattura. Essa è stata resa attenta che sarebbe
stato tenuto conto del suo comportamento processuale, in particolare di un suo
eventuale rifiuto di dare seguito alle domande poste. L’PI 1 è rimasta silente.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato
emesso il 24 settembre 2016 dall’UE di Lugano, il ricorso è in linea di
principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. Il
ricorrente sostiene che PI 2, amministratrice unica della PI 1, ha promosso l’esecuzione
in questione con l’unico scopo di cagionargli un danno. Spiega al riguardo che PI
2 non è nuova a questo genere d’iniziative nei suoi confronti, avendo in
passato già fatto spiccare tre precetti esecutivi contro di lui per un importo
complessivo di fr. 693'000.–, esecuzioni che il Pretore di Lugano ha poi
annullato nell’ambito di una causa di accertamento negativo. Nonostante l’PI 1
sia un soggetto giuridico diverso da PI 2, egli rileva, i fatti dimostrano la
perfetta sovrapponibilità tra la prima e la seconda, ritenuto che l’PI 1 ha la
propria sede presso lo studio legale dell’avv. PI 2, la quale ne è
amministratrice unica e ha allestito la domanda di esecuzione. Il ricorrente è
quindi del parere che le azioni dell’PI 1 sono il risultato di decisioni
assunte esclusivamente dall’avv. PI 2 e che la nota esecuzione, il cui avvio è
successivo di qualche settimana al rifiuto del ricorrente di ritirare una
querela penale sporta nei confronti di PI 2 personalmente, è così manifestamente
abusiva e da annullare.
3. La
legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) permette l’inoltro di
una procedura esecutiva senza che il procedente abbia a dimostrare l’esistenza
della propria pretesa. Un precetto esecutivo può essere fatto spiccare contro
chiunque, indipendentemente dalla reale esistenza del credito (sentenza 5A.476/2008 del 7 agosto 2009 consid. 4.1; DTF
113 III 2 consid. 2/b; 125 III 149 consid. 2/a). Non spetta né all’ufficio
d’esecuzione né all’autorità di vigilanza di decidere sulla fondatezza della
pretesa dedotta in esecuzione (DTF 140 III 483 consid. 2.3.1). Tuttavia, è
nulla l’esecuzione manifestamente abusiva, ossia che
persegue scopi che non hanno la minima relazione con l’istituto dell’esecuzione,
in specie per angariare deliberatamente l’escusso o per frivolezza (sentenza 5A.476/2008 precitata, consid. 4.2; DTF
115 III 21, consid. 3/b; Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 36 ad art. 8a
LEF). L’ufficio d’esecuzione non può – e non deve – sostituirsi al giudice,
potendo intervenire solo in casi “del tutto eccezionali”, senza facoltà d’indagare
sull’origine del credito (DTF 115 III 21, consid. 3/b e
3/c) e neppure su presunti tentativi dell’escusso di porre il proprio
patrimonio al riparo di pignoramenti con atti revocabili giusta gli art. 285
segg. LEF (sentenza del Tribunale federale 5A_471/2013 del 17 marzo 2014,
consid. 3.2.2).
Per
il fatto che il precetto esecutivo viene emesso senza esame della pretesa
dedotta in esecuzione e che l’escusso dispone di mezzi di diritto per difendere
Fatti
i propri interessi (art. 85, 85a e 86 LEF; azione di accertamento dell’inesistenza
di un credito: DTF 125 III 149 ss.), l’abuso di diritto
manifesto (art. 2 cpv. 2 CC) è praticamente escluso (DTF 113 III 4 e 102 III
5), a meno che il creditore persegua in modo evidente altri fini che non l’incasso
di un credito, ad esempio quando promuova
diverse esecuzioni fondate sulla stessa causale e per importi elevati
senza mai chiedere il rigetto dell’opposizione né l’accertamento giudiziario
del credito, porti offesa al credito o alla reputazione dell’escusso per mezzo
di ripetute esecuzioni vessatorie oppure riconosca, davanti all’ufficio d’esecuzione o all’escusso stesso, che non sta procedendo
nei confronti del vero debitore (sentenza del Tribunale federale 5A_595/2012
del 24 ottobre 2012; SJ 2013 I 190, consid. 4). È pure abusivo l’avvio di un’esecuzione
che contraddice le aspettative che l’escusso poteva legittimamente fondare sul comportamento adottato in precedenza dall’escutente
(venire contra factum proprium, DTF 140 III 483 consid.
2.3.2-2.3.3). La censura di abuso di diritto è pertanto ricevibile qualora sia
diretta contro l’uso stesso dei mezzi offerti dal diritto esecutivo e non
contro la pretesa litigiosa in sé (sentenza del Tribunale federale 5A_768/2014 del
2 novembre 2015 consid. 4.3.2; BlSchK 2012, 173, consid. 3.1; SJ 2013 I 190,
consid. 4; sentenza della CEF 15.2016.68/69 del 19 settembre
2016, consid. 4).
4. Nel
caso in rassegna l’insorgente fa notare che la causale del
credito posto in esecuzione nei suoi riguardi è totalmente stravagante,
soprattutto se si considera l’importo di fr. 10'000'000.– per il quale è
stato fatto spiccare il precetto. Osserva in proposito di non aver mai sporto alcuna
denuncia penale contro l’PI 1 e di non aver mai ricevuto alcuna fattura o
richiesta di risarcimento da tale società, con la quale egli spiega di non aver
peraltro mai avuto nulla a che fare, né di averla mai sentita nominare prima di
ricevere il precetto esecutivo in questione. A ulteriore comprova dell’assoluta
abusività dell’esecuzione, osserva l’avv. RI 1, l’escutente non ha prodotto
alcun mezzo di prova concernente la pretesa, nonostante la sua richiesta in tal
senso, giusta l’art. 73 cpv. 1 LEF.
4.1 Ora,
oltre all’ammontare considerevole per una pretesa del genere di quella dedotta
in esecuzione, anche la causale indicata dalla società escussa appare
effettivamente alquanto insolita, per non dire fantasiosa, vista la rarità dei
procedimenti penali avviati contro persone giuridiche (159 nel 2016, www.bfs.admin.ch/bfs/ fr/home/statistiques/criminalite-droit-penal.assetdetail.2260436.html) e il tipo di danni (“reputazionali, d’immagine, morali e materiali”) lamentati dalla procedente, ricollegabili solitamente
a persone fisiche. Motivo per cui la Camera ha chiesto all’PI 1 di specificare i procedimenti penali e la fattura
cui si riferisce nel noto precetto esecutivo (sopra ad G), di cui il ricorrente
nega l’esistenza senza poterlo dimostrare trattandosi di fatti negativi. Dal
silenzio della società si può dedurre, in virtù dell’art. 19 cpv. 4 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e
fallimento (LPR, RL 3.5.1.2), che i procedimenti penali
accennati nel precetto esecutivo in realtà non esistono. Difettando ogni relazione
giuridica tra la società escutente e l’escusso ed essendo il credito posto in
esecuzione sprovvisto di ogni plausibilità, risulta manifesto che l’esecuzione
Considerandi
in esame non persegue l’incasso di un
credito (all’evidenza inesistente) bensì altri fini estranei all’esecuzione
per debiti disciplinata dalla LEF. Onde la sua nullità (in tal senso: Thomas Engler, Die nichtige Betreibung, ZZZ
2016.
pagg. 43 seg., e i rinvii alla giurisprudenza dell’Obergericht zurighese).
4.2
Tale
conclusione è rafforzata dal fatto che la società ha promosso l’esecuzione poco
dopo che la sua amministratrice unica, PI 2, aveva chiesto senza successo all’avv.
RI 1 di ritirare una querela penale sporta contro di lei (v. doc. 2 accluso al
ricorso), ciò che lascia pensare a una ripicca. Del resto la causale menzionata
sul precetto esecutivo è già stata usata dall’avv. PI 2 in modo analogo in
precedenti esecuzioni poi dichiarate abusive da questa Camera (mediante sentenze
15.2014
/109 e 15.2014.103/124 entrambe del 12 febbraio 2015), e altre esecuzioni
promosse da lei contro colleghi avvocati sono state annullate per lo stesso
motivo (sentenze 15.2015.2, 15.2015.4 e 15.2015.42/49 tutte del 24 giugno
2016). Pure tre procedimenti esecutivi inoltrati in precedenza dall’avv. PI 2
contro lo stesso avv. RI 1 (n. __________, __________ e __________ dell’UE di Lugano) sono stati annullati il 30 dicembre
2014.
nell’ambito di una causa di accertamento negativo. Nelle predette
circostanze, l’esecuzione di cui è chiesto l’annullamento non può avere altra
spiegazione se non un tentativo di PI 2 di fare abusivamente
capo alla sua posizione di amministratrice unica dell’PI 1, nascondendosi
dietro la società, per angariare nuovamente l’avv. RI 1, limitando il rischio
di vedere l’esecuzione dichiarata abusiva per il suo carattere recidivo e di essere
coinvolta personalmente nella vertenza, segnatamente con una (ulteriore)
segnalazione alla commissione disciplinare degli avvocati. Manifestamente
abusiva l’esecuzione n. __________ va di conseguenza dichiarata nulla.
5.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza l’esecuzione n. __________ dell’Ufficio
di esecuzione di Lugano è dichiarata nulla ed è fatto ordine all’Ufficio di
registrarne la nullità nel suo registro.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– c/o __________,
__________;
–
.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria
(art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine
non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2
LTF.