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Decisione

15.2016.109

Ricorso contro una convenzione di utilizzo dell’inventario fallimentare

2 dicembre 2016Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

1

Incarto n.

15.2016.109

Lugano

Considerandi

2.

dicembre 2016

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 20 ottobre 2016 di

RI 1

(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)

contro

l’operato dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano,

o meglio contro la convenzione di utilizzo dell’inventario fallimentare firmata

il 10 ottobre 2016 con la

PI 2, __________

(patrocinata dall’avv. PA 2, __________)

nel

fallimento della società di cui il ricorrente era l’amministratore unico,

ovvero la

PI 1, __________

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che accogliendo l’istanza della PI 2, con decreto del 13 luglio 2016

il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha pronunciato il fallimento

senza preventiva esecuzione della PI 1 a far tempo dal giorno successivo;

che

con pubblicazione del 26 agosto 2016 l’Ufficio dei fallimenti (UF) di Lugano ha

comunicato l’apertura del fallimento in procedura sommaria e fissato la scadenza

del termine d’insinuazione dei crediti nel fallimento al 26 settembre 2016;

che

il 23 settembre 2016 RI 1 ha insinuato un credito di fr. 3'505.92 a titolo

d’indennità quale amministratore unico della fallita dall’8 marzo al 14 luglio

2016.

e una pretesa di fr. 824'000.– quale credito correntista;

che

il 10 ottobre 2016 l’UF, quale rappresentante della massa fallimentare, ha

concluso con la PI 2 una convenzione con cui quest’ultima è stata autorizzata a

utilizzare l’integralità dei beni della fallita presenti nel ristorante “__________”

di __________ (in seguito “l’inventario”) dal 1° novembre 2016 dietro un corrispettivo

di fr. 500.– mensili;

che

le parti hanno convenuto che la convenzione terminerà in caso di parere

sfavorevole dei creditori o di accoglimento di un loro ricorso da parte dell’autorità

di vigilanza, oppure alla scadenza di un anno a contare dalla firma della convenzione,

fatta salva una proroga, nonché in caso di vendita dell’inventario ad asta

pubblica o a trattative private, di riconoscimento definitivo della rivendicazione

di proprietà formulata dalla PI 2 sull’inventario oppure di mancato ossequio da

parte di quest’ultima di una sola mensilità o di un’altra condizione contrattuale;

che

la PI 2 si è inoltre impegnata a versare fr. 3'000.– contemporaneamente

alla firma della convenzione quale prezzo di vendita della merce deperibile

presente nell’esercizio pubblico “__________” e immediatamente realizzabile nel

senso dell’art. 243 cpv. 2 LEF;

che

con ricorso del 20 ottobre 2016, RI 1 chiede l’annul­­lamento della convenzione

con effetto ex tunc, l’allestimento di una stima peritale del valore dell’inventario e del

deprezzamento consecutivo al suo utilizzo, l’emissione di una decisione in

merito alla rivendicazione di proprietà della PI 2 e il divieto di ogni iniziativa dell’UF volta a concedere

l’utilizzo o il noleggio del­l’inventario fino al

passaggio in giudicato della decisione sulla rivendicazione;

che

con osservazioni rispettivamente del 4 e del 17 novembre 2016 sia la PI 2 sia l’UF

hanno concluso per la reiezione del ricorso, mentre il Comune di Lugano, il 28

ottobre, si è rimesso al giudizio della Camera;

che

gli atti giuridici compiuti dagli organi d’esecuzione forzata senza far uso del

loro potere pubblico, come ad esempio la conclusione di contratti (DTF 129 III

400, consid. 1.2; 108 III 2; sentenza del Tribunale federale 5A_142/2008 del 3

novembre 2008 consid. 4; sentenze della CEF 15.2012.6 del 19 gennaio 2012, RtiD

2012.

II 893 n. 51c [massima], 15.2011.19 del 5 maggio 2011 consid. 4) o di

transazioni (DTF 103 III 23 seg.), oppure l’e­­sercizio di un diritto di

ricupera (DTF 86 III 110), non sono provvedimenti impugnabili con un ricorso

all’autorità di vigilanza cantonale (Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit,

2000, n. 63-64 ad art. 17 LEF);

che

la prima conclusione del ricorrente è pertanto inammissibile;

che

nulla muta al proposito la clausola del contratto che conferisce alla Camera il

potere di statuire su eventuali “pareri

sfavorevoli dei creditori” (n. 3 primo capoverso) e su

“qualsiasi controversia” relativa alla convenzione (n. 10), la sua competenza non rientrando

nel potere di disposizione delle parti, ma essendo disciplinata imperativamente

dalla legge;

che

le controversie tra le parti della convenzione soggiacciono al diritto civile e

alla giurisdizione dei tribunali civili, mentre eventuali pregiudizi causati ai

creditori possono determinare la responsabilità dello Stato se ricorrono i presupposti

di legge (art. 5 LEF);

che

nella procedura di liquidazione sommaria l’inventario è depositato con la

graduatoria (art. 231 cpv. 3 n. 3 LEF), ossia in linea di massima entro

sessanta giorni dallo scadere del termine per le insinuazioni (art. 247 cpv. 1

LEF);

che

nel caso specifico l’inventario non è ancora stato depositato sicché la domanda

di allestimento di una stima peritale del valore dell’inventario e del deprezzamento

consecutivo al suo utilizzo risulta prematura, e dunque inammissibile, specie

perché le spese legate a una siffatta misura risulterebbero inutili qualora la

rivendicazione della PI 2 dovesse essere definitivamente accolta;

che

secondo gli art. 242 LEF e 45 RUF l’amministrazione del fallimento deve statuire

sulla restituzione delle cose detenute dalla massa e rivendicate da terzi dopo

decorso il termine per l’insi­­nuazione dei crediti, ovvero nella fattispecie

dopo il 26 settembre 2016;

che

nelle sue osservazioni al ricorso l’Ufficio ha confermato che una decisione in

merito alla rivendicazione di proprietà della PI 2 verrà presa a brevissimo termine;

che

non ricorrono gli estremi di una ritardata giustizia, già per il fatto che la

ricorrente non risulta avere richiamato l’Ufficio dopo il 26 settembre 2016 e

prima d’inoltrare il ricorso (e neppure nel suo scritto del 24 agosto 2016,

doc. I);

che

la concessione dell’uso dell’inventario o il suo noleggio a titolo oneroso rientra

nelle competenze dell’amministrazione del fallimento, la quale cura gli interessi

della massa (art. 240 e 231 cpv. 3 LEF) e dispone al riguardo di un ampio

potere d’ap­­prezzamento volto alla massimizzazione del ricavo dell’attivo fallimentare;

che

la convenzione con la PI 2 non è quindi illegale né appare inopportuna, ove

appena si consideri che non risultano esservi altri interessati a noleggiare l’inventario

a condizioni più favorevoli per la massa di quelle accettate dalla PI 2, ciò

che il ricorrente neppure tenta di confutare;

che

la richiesta di vietare ogni iniziativa dell’Ufficio volta a concedere l’utilizzo

o il noleggio dell’inventario fino al passaggio in giudicato della decisione

sulla rivendicazione va così respinta;

che,

infine, anche il modo e le condizioni di realizzazione dei beni della massa

rientrano nell’ampio potere d’apprezzamento del­l’amministrazione del

fallimento (art. 231 cpv. 3 n. 2 LEF; Vouil­loz

in:

Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 33 ad art. 231 LEF), la quale non è tenuta a interpellare i creditori neppure in caso di

vendita a trattative private (l’art. 231 cpv. 3 n. 2 non rinvia all’art. 256

cpv. 1 LEF; Lustenberger in: Basler Kom­mentar, SchKG II, 2a ed. 2010, n. 35 ad art.

231.

LEF), tranne se si tratta di fondi o – ma non è il

caso nella fattispecie dei beni deperibili dell’inventario, stimati dall’UF in fr. 3'945.–

(inventario accluso alle osservazioni dell’UF quale doc. II) – di beni di cospicuo

valore nel senso dell’art. 256 cpv. 3 LEF (Lustenberger,

op. cit., n. 36 ad art. 231 e Foëx

in:

Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 16 ad art. 256 LEF, che stabiliscono

il valore soglia rispettivamente in almeno fr. 50'000.– e 20'000.–);

che

pure in questo frangente il ricorrente non allude all’esistenza di offerte migliori

né sostanzia minimamente la sua stima dei beni deperibili di fr. 20'000.–

a fr. 25'000.–, ricordato che il valore di stima determinante non è quello

commerciale al momento del­l’apertura del fallimento, bensì il presumibile

prezzo di vendita in un’asta pubblica, da cui occorre detrarre le spese di

deposito dei beni mobili da realizzare fino all’asta qualora si valuti

l’opportuni­tà di una vendita d’urgenza a trattative private;

che

la domanda di effetto sospensivo diventa senza oggetto con l’emanazione dell’odierno

giudizio;

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

;

.

Comunicazione

all’Ufficio dei fallimenti, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.