15.2016.109
Ricorso contro una convenzione di utilizzo dell’inventario fallimentare
2 dicembre 2016Italiano8 min
Source ti.ch
Fatti
1
Incarto n.
15.2016.109
Lugano
Considerandi
2.
dicembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 20 ottobre 2016 di
RI 1
(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano,
o meglio contro la convenzione di utilizzo dell’inventario fallimentare firmata
il 10 ottobre 2016 con la
PI 2, __________
(patrocinata dall’avv. PA 2, __________)
nel
fallimento della società di cui il ricorrente era l’amministratore unico,
ovvero la
PI 1, __________
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che accogliendo l’istanza della PI 2, con decreto del 13 luglio 2016
il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha pronunciato il fallimento
senza preventiva esecuzione della PI 1 a far tempo dal giorno successivo;
che
con pubblicazione del 26 agosto 2016 l’Ufficio dei fallimenti (UF) di Lugano ha
comunicato l’apertura del fallimento in procedura sommaria e fissato la scadenza
del termine d’insinuazione dei crediti nel fallimento al 26 settembre 2016;
che
il 23 settembre 2016 RI 1 ha insinuato un credito di fr. 3'505.92 a titolo
d’indennità quale amministratore unico della fallita dall’8 marzo al 14 luglio
2016.
e una pretesa di fr. 824'000.– quale credito correntista;
che
il 10 ottobre 2016 l’UF, quale rappresentante della massa fallimentare, ha
concluso con la PI 2 una convenzione con cui quest’ultima è stata autorizzata a
utilizzare l’integralità dei beni della fallita presenti nel ristorante “__________”
di __________ (in seguito “l’inventario”) dal 1° novembre 2016 dietro un corrispettivo
di fr. 500.– mensili;
che
le parti hanno convenuto che la convenzione terminerà in caso di parere
sfavorevole dei creditori o di accoglimento di un loro ricorso da parte dell’autorità
di vigilanza, oppure alla scadenza di un anno a contare dalla firma della convenzione,
fatta salva una proroga, nonché in caso di vendita dell’inventario ad asta
pubblica o a trattative private, di riconoscimento definitivo della rivendicazione
di proprietà formulata dalla PI 2 sull’inventario oppure di mancato ossequio da
parte di quest’ultima di una sola mensilità o di un’altra condizione contrattuale;
che
la PI 2 si è inoltre impegnata a versare fr. 3'000.– contemporaneamente
alla firma della convenzione quale prezzo di vendita della merce deperibile
presente nell’esercizio pubblico “__________” e immediatamente realizzabile nel
senso dell’art. 243 cpv. 2 LEF;
che
con ricorso del 20 ottobre 2016, RI 1 chiede l’annullamento della convenzione
con effetto ex tunc, l’allestimento di una stima peritale del valore dell’inventario e del
deprezzamento consecutivo al suo utilizzo, l’emissione di una decisione in
merito alla rivendicazione di proprietà della PI 2 e il divieto di ogni iniziativa dell’UF volta a concedere
l’utilizzo o il noleggio dell’inventario fino al
passaggio in giudicato della decisione sulla rivendicazione;
che
con osservazioni rispettivamente del 4 e del 17 novembre 2016 sia la PI 2 sia l’UF
hanno concluso per la reiezione del ricorso, mentre il Comune di Lugano, il 28
ottobre, si è rimesso al giudizio della Camera;
che
gli atti giuridici compiuti dagli organi d’esecuzione forzata senza far uso del
loro potere pubblico, come ad esempio la conclusione di contratti (DTF 129 III
400, consid. 1.2; 108 III 2; sentenza del Tribunale federale 5A_142/2008 del 3
novembre 2008 consid. 4; sentenze della CEF 15.2012.6 del 19 gennaio 2012, RtiD
2012.
II 893 n. 51c [massima], 15.2011.19 del 5 maggio 2011 consid. 4) o di
transazioni (DTF 103 III 23 seg.), oppure l’esercizio di un diritto di
ricupera (DTF 86 III 110), non sono provvedimenti impugnabili con un ricorso
all’autorità di vigilanza cantonale (Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit,
2000, n. 63-64 ad art. 17 LEF);
che
la prima conclusione del ricorrente è pertanto inammissibile;
che
nulla muta al proposito la clausola del contratto che conferisce alla Camera il
potere di statuire su eventuali “pareri
sfavorevoli dei creditori” (n. 3 primo capoverso) e su
“qualsiasi controversia” relativa alla convenzione (n. 10), la sua competenza non rientrando
nel potere di disposizione delle parti, ma essendo disciplinata imperativamente
dalla legge;
che
le controversie tra le parti della convenzione soggiacciono al diritto civile e
alla giurisdizione dei tribunali civili, mentre eventuali pregiudizi causati ai
creditori possono determinare la responsabilità dello Stato se ricorrono i presupposti
di legge (art. 5 LEF);
che
nella procedura di liquidazione sommaria l’inventario è depositato con la
graduatoria (art. 231 cpv. 3 n. 3 LEF), ossia in linea di massima entro
sessanta giorni dallo scadere del termine per le insinuazioni (art. 247 cpv. 1
LEF);
che
nel caso specifico l’inventario non è ancora stato depositato sicché la domanda
di allestimento di una stima peritale del valore dell’inventario e del deprezzamento
consecutivo al suo utilizzo risulta prematura, e dunque inammissibile, specie
perché le spese legate a una siffatta misura risulterebbero inutili qualora la
rivendicazione della PI 2 dovesse essere definitivamente accolta;
che
secondo gli art. 242 LEF e 45 RUF l’amministrazione del fallimento deve statuire
sulla restituzione delle cose detenute dalla massa e rivendicate da terzi dopo
decorso il termine per l’insinuazione dei crediti, ovvero nella fattispecie
dopo il 26 settembre 2016;
che
nelle sue osservazioni al ricorso l’Ufficio ha confermato che una decisione in
merito alla rivendicazione di proprietà della PI 2 verrà presa a brevissimo termine;
che
non ricorrono gli estremi di una ritardata giustizia, già per il fatto che la
ricorrente non risulta avere richiamato l’Ufficio dopo il 26 settembre 2016 e
prima d’inoltrare il ricorso (e neppure nel suo scritto del 24 agosto 2016,
doc. I);
che
la concessione dell’uso dell’inventario o il suo noleggio a titolo oneroso rientra
nelle competenze dell’amministrazione del fallimento, la quale cura gli interessi
della massa (art. 240 e 231 cpv. 3 LEF) e dispone al riguardo di un ampio
potere d’apprezzamento volto alla massimizzazione del ricavo dell’attivo fallimentare;
che
la convenzione con la PI 2 non è quindi illegale né appare inopportuna, ove
appena si consideri che non risultano esservi altri interessati a noleggiare l’inventario
a condizioni più favorevoli per la massa di quelle accettate dalla PI 2, ciò
che il ricorrente neppure tenta di confutare;
che
la richiesta di vietare ogni iniziativa dell’Ufficio volta a concedere l’utilizzo
o il noleggio dell’inventario fino al passaggio in giudicato della decisione
sulla rivendicazione va così respinta;
che,
infine, anche il modo e le condizioni di realizzazione dei beni della massa
rientrano nell’ampio potere d’apprezzamento dell’amministrazione del
fallimento (art. 231 cpv. 3 n. 2 LEF; Vouilloz
in:
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 33 ad art. 231 LEF), la quale non è tenuta a interpellare i creditori neppure in caso di
vendita a trattative private (l’art. 231 cpv. 3 n. 2 non rinvia all’art. 256
cpv. 1 LEF; Lustenberger in: Basler Kommentar, SchKG II, 2a ed. 2010, n. 35 ad art.
231.
LEF), tranne se si tratta di fondi o – ma non è il
caso nella fattispecie dei beni deperibili dell’inventario, stimati dall’UF in fr. 3'945.–
(inventario accluso alle osservazioni dell’UF quale doc. II) – di beni di cospicuo
valore nel senso dell’art. 256 cpv. 3 LEF (Lustenberger,
op. cit., n. 36 ad art. 231 e Foëx
in:
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 16 ad art. 256 LEF, che stabiliscono
il valore soglia rispettivamente in almeno fr. 50'000.– e 20'000.–);
che
pure in questo frangente il ricorrente non allude all’esistenza di offerte migliori
né sostanzia minimamente la sua stima dei beni deperibili di fr. 20'000.–
a fr. 25'000.–, ricordato che il valore di stima determinante non è quello
commerciale al momento dell’apertura del fallimento, bensì il presumibile
prezzo di vendita in un’asta pubblica, da cui occorre detrarre le spese di
deposito dei beni mobili da realizzare fino all’asta qualora si valuti
l’opportunità di una vendita d’urgenza a trattative private;
che
la domanda di effetto sospensivo diventa senza oggetto con l’emanazione dell’odierno
giudizio;
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione
all’Ufficio dei fallimenti, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.