15.2016.112
Notifica edittale irregolare del precetto esecutivo. Annullamento dell’avviso di pignoramento in seguito a riconsiderazione. Ricorso del creditore. Termine se l’atto è inviato dall’estero
12 gennaio 2017Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2016.112
Lugano
12 gennaio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 24 novembre 2016 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
o meglio contro la decisione di
riconsiderazione del 31 ottobre 2016 con cui è stato annullato l’avviso di
pignoramento emesso nell’esecuzione
n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di
PI 1, __________
Ritenuto
in fatto: A. Sulla scorta del
precetto esecutivo n. __________ emesso il 7 dicembre 2015 dall’Ufficio di
esecuzione (UE) di Lugano, RI 1 ha escusso PI 1 per l’incasso di fr. 10'805.60 oltre ad accessori per titolo di salari arretrati da febbraio a luglio
2015.
Fatti
B. Dopo
che la notifica in via postale e due ulteriori tentativi di notificazione
tramite la cancelleria comunale e la convocazione dell’escusso presso l’ufficio
non erano andati a buon fine, l’UE ha pubblicato il precetto esecutivo sul
Foglio ufficiale cantonale il 15 marzo 2016.
C. Avendo
RI 1 presentato la domanda di proseguimento dell’esecuzione, il 21 luglio 2016
l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento per il 31 agosto.
D. Il
7 settembre 2016 PI 1 ha chiesto a questa Camera, previo conferimento dell’effetto
sospensivo, di accertare la nullità della notifica del precetto esecutivo e di
ammettere la sua opposizione all’esecuzione, facendo valere di essere stato
spesso assente dal proprio domicilio per motivi di cure, anche in Italia, e di
avere dovuto lasciare la sua abitazione a fine del 2015 dopo la scadenza del
suo diritto di compera, ragione per cui ha sostenuto di non avere avuto modo d’interporre
opposizione al precetto esecutivo. Il 26 settembre il presidente della Camera
ha concesso effetto sospensivo al ricorso.
E. Con
decisione di riconsiderazione del 31 ottobre 2016 l’UE ha annullato l’avviso di
pignoramento, dopo aver accertato che la notificazione del precetto esecutivo
in via edittale non era avvenuta correttamente.
F. Con
sentenza del 22 novembre 2016 la Camera ha dichiarato il ricorso di PI 1 senza
oggetto e stralciato la causa dal ruolo.
G. Con
il ricorso in esame, inoltrato il 25 novembre 2016, RI 1 si oppone all’annullamento
dell’avviso di pignoramento, facendo valere un errore d’apprezzamento dell’UE,
nella misura in cui non ha considerato che le visite e le cure mediche allegate
da PI 1 non sono, a parere della ricorrente, “incompatibili con la conoscenza delle notifiche”, di cui egli “si è colpevolmente
disinteressato”.
Considerandi
in diritto: 1. Il ricorso all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – dev’essere presentato entro dieci giorni da quello in
cui il ricorrente ha avuto notizia del provvedimento (art. 17 cpv. 2 LEF).
Nella fattispecie, la decisione di riconsiderazione del 31 agosto 2016 oggetto
del ricorso è stata consegnata a RI 1 il 18 novembre 2016 al suo domicilio di __________
in Italia (avviso di ricevimento __________). Da quel luogo la procedente ha
inviato il ricorso il 25 novembre 2016, ma esso è pervenuto alla posta svizzera
solo il 30 novembre (tracciamento dell’invio __________). Orbene, gli atti
scritti delle parti devono essere consegnati al tribunale oppure, all’indirizzo
di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare
svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 143 cpv. 1 CPC, cui
rinvia l’art. 31 LEF). E nel caso specifico il termine di ricorso era già
scaduto – il 28 novembre 2016 (art. 142 cpv. 1 CPC per il rinvio dell’art. 31
LEF) – quando il ricorso è giunto in Svizzera. V’è però da chiedersi se, come
deciso dal Tribunale federale delle assicurazioni sulla base dell’art. 21 PA
(DTF 125 V 67 consid. 4), l’atto depositato tempestivamente presso un ufficio
postale estero ma pervenuto tardivamente in Svizzera può essere dichiarato
irricevibile solo se l’attenzione del destinatario all’estero della decisione
impugnata è stata attirata su questo punto. Stante la diversità del quadro
normativo è invero dubbio che tale giurisprudenza possa essere trasposta in campo civile ed esecutivo (così: Tappy in: CPC commenté, 2011, n. 13
ad art. 143 CPC). La questione, lasciata aperta dal
Tribunale federale (sentenza 2C_986/2015 del 2 marzo 2016 consid. 2.5), può ad
ogni modo rimanere irrisolta nel caso specifico, poiché il ricorso è infondato
nel merito, come risulta dalle considerazioni che seguono.
2.
I
precetti esecutivi devono in linea di principio essere consegnati nelle mani
del destinatario (art. 72 cpv. 2 LEF). La notificazione edittale è la
soluzione estrema (DTF 136 III 573 consid. 5; 112 III 6 consid. 4;
sentenza della CEF 15.2015.6 del 13 aprile 2015, consid. 2.1). È in particolare
possibile procedervi quando il debitore persiste a sottrarsi alla notificazione
(art. 66 cpv. 4 n. 2 LEF). Ciò presuppone non solo ripetuti tentativi
infruttuosi di consegnare l’atto al debitore o a una persona autorizzata, ma
pure indizi che il debitore si è sottratto intenzionalmente alla notifica. L’ufficio
deve quindi assicurarsi che i tentativi infruttuosi non siano dovuti
semplicemente a caso fortuito o a negligenza (sentenza del Tribunale federale 5A_542/2014 del
18.
settembre 2014, consid. 5.1.2 e riferimenti citati; sentenza della CEF
15.2016.9
del 26 aprile 2016, consid. 2.1) bensì a un atteggiamento consapevole
e ostruzionistico dell’escusso (sentenze della CEF 15.2012.74 del 10 agosto
2012.
e 15.2016.48 del 31 ottobre 2016 consid. 2.1; cfr. anche Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n.
64.
ad art. 66 LEF).
2.1
Nel
caso in rassegna non si evince dagli atti che l’escusso si è sottratto alla
notificazione del precetto esecutivo, siccome né l’Ufficio né la procedente
sono in grado di dimostrare che i tentativi di notifica hanno raggiunto l’escusso:
anzi entrambi ammettono ch’egli si sia assentato dal proprio domicilio per
motivi di cure e risulta anche avere cambiato domicilio, trasferendosi da __________
al suo indirizzo attuale di __________ (in via __________). Ora, spetta all’autorità
esecutiva di comprovare che i presupposti per la notificazione in via edittale
sono riuniti, ovvero nel caso di specie che l’escusso abbia persistito a
sottrarsi alla notificazione, ciò che nella fattispecie non è però stato
dimostrato. Va altresì rilevato che, come emerge dall’art. 72 cpv. 2 LEF,
neppure si può applicare alla notifica del precetto esecutivo la finzione della
notificazione allo scadere del termine di giacenza postale prevista dall’art.
138.
cpv. 3 lett. a CPC, evenienza che, in ogni caso, presuppone che “il
destinatario dovesse aspettarsi una notificazione”. Ora, in linea di massima ciò
non può verificarsi con l’atto introduttivo di causa, in particolare con il
precetto esecutivo, che costituisce il primo atto della procedura esecutiva (sentenza
della CEF 15.2012.74 del 10 agosto 2012 e riferimenti citati). Che poi PI 1 “si [sia] colpevolmente disinteressato” delle notifiche è una semplice allegazione della ricorrente che non
trova riscontri oggettivi nell’incarto. In tali condizioni, non si può considerare
che l’escusso si sia sottratto volontariamente alla notificazione del precetto
esecutivo, motivo per cui la sua pubblicazione sul foglio ufficiale risulta irregolare.
2.2
Non
è neppure possibile stabilire con certezza quando PI 1 ha ricevuto l’avviso di
pignoramento, dal momento che tale atto non gli è stato intimato per
raccomandata. In tali circostanze, l’opposizione all’esecuzione da lui formulata
con il suo ricorso del 7 settembre 2016 è da ritenere tempestiva, l’organo
esecutivo non essendo in grado di dimostrare che PI 1 ha avuto conoscenza degli
elementi essenziali del precetto esecutivo più di dieci giorni prima del
ricorso. La decisione di riconsiderazione impugnata, con cui l’UE ha annullato
l’avviso di pignoramento e registrato l’opposizione, si avvera così fondata e
il ricorso da respingere. Contrariamente a quanto RI 1 afferma, ciò non
comporta un grave pregiudizio alle sue ragioni creditorie, ma la obbliga solo a
procedere giudizialmente
contro PI 1 per far rigettare la sua opposizione. Ed egli deve ora, in buona
fede, aspettarsi la notifica di atti giudiziari o esecutivi e sopportarne le conseguenze
se non li ritira.
3.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.