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Decisione

15.2016.112

Notifica edittale irregolare del precetto esecutivo. Annullamento dell’avviso di pignoramento in seguito a riconsiderazione. Ricorso del creditore. Termine se l’atto è inviato dall’estero

12 gennaio 2017Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B. Dopo

che la notifica in via postale e due ulteriori tentativi di notificazione

tramite la cancelleria comunale e la convocazione del­l’escusso presso l’ufficio

non erano andati a buon fine, l’UE ha pubblicato il precetto esecutivo sul

Foglio ufficiale cantonale il 15 marzo 2016.

C. Avendo

RI 1 presentato la domanda di proseguimento dell’esecuzione, il 21 luglio 2016

l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento per il 31 agosto.

D. Il

7 settembre 2016 PI 1 ha chiesto a questa Camera, previo conferimento dell’effetto

sospensivo, di accertare la nullità della notifica del precetto esecutivo e di

ammettere la sua opposizione all’esecuzione, facendo valere di essere stato

spesso assente dal proprio domicilio per motivi di cure, anche in Italia, e di

avere dovuto lasciare la sua abitazione a fine del 2015 dopo la scadenza del

suo diritto di compera, ragione per cui ha sostenuto di non avere avuto modo d’interporre

opposizione al precetto esecutivo. Il 26 settembre il presidente della Camera

ha concesso effetto sospensivo al ricorso.

E. Con

decisione di riconsiderazione del 31 ottobre 2016 l’UE ha annullato l’avviso di

pignoramento, dopo aver accertato che la notificazione del precetto esecutivo

in via edittale non era avvenuta correttamente.

F. Con

sentenza del 22 novembre 2016 la Camera ha dichiarato il ricorso di PI 1 senza

oggetto e stralciato la causa dal ruolo.

G. Con

il ricorso in esame, inoltrato il 25 novembre 2016, RI 1 si oppone all’annullamento

dell’avviso di pignoramento, facendo valere un errore d’apprezzamento dell’UE,

nella misura in cui non ha considerato che le visite e le cure mediche allegate

da PI 1 non sono, a parere della ricorrente, “incompatibili con la conoscenza delle notifiche”, di cui egli “si è colpevolmente

disinteressato”.

Considerandi

in diritto: 1. Il ricorso all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – dev’essere presentato entro dieci giorni da quello in

cui il ricorrente ha avuto notizia del provvedimento (art. 17 cpv. 2 LEF).

Nella fattispecie, la decisione di riconsiderazione del 31 agosto 2016 oggetto

del ricorso è stata consegnata a RI 1 il 18 novembre 2016 al suo domicilio di __________

in Italia (avviso di ricevimento __________). Da quel luogo la procedente ha

inviato il ricorso il 25 novembre 2016, ma esso è pervenuto alla posta svizzera

solo il 30 novembre (tracciamento dell’invio __________). Orbene, gli atti

scritti delle parti devono essere consegnati al tribunale oppure, all’indirizzo

di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare

svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 143 cpv. 1 CPC, cui

rinvia l’art. 31 LEF). E nel caso specifico il termine di ricorso era già

scaduto – il 28 novembre 2016 (art. 142 cpv. 1 CPC per il rinvio dell’art. 31

LEF) – quando il ricorso è giunto in Svizzera. V’è però da chiedersi se, come

deciso dal Tribunale federale delle assicurazioni sulla base dell’art. 21 PA

(DTF 125 V 67 consid. 4), l’atto depositato tempestivamente presso un ufficio

postale estero ma pervenuto tardivamente in Svizzera può essere dichiarato

irricevibile solo se l’attenzione del destinatario all’estero della decisione

impugnata è stata attirata su questo punto. Stante la diversità del quadro

normativo è invero dubbio che tale giurisprudenza possa essere trasposta in campo civile ed esecutivo (così: Tappy in: CPC commenté, 2011, n. 13

ad art. 143 CPC). La questione, lasciata aperta dal

Tribunale federale (sentenza 2C_986/2015 del 2 marzo 2016 consid. 2.5), può ad

ogni modo rimanere irrisolta nel caso specifico, poiché il ricorso è infondato

nel merito, come risulta dalle considerazioni che seguono.

2.

I

precetti esecutivi devono in linea di principio essere consegnati nelle mani

del destinatario (art. 72 cpv. 2 LEF). La notificazione edittale è la

soluzione estrema (DTF 136 III 573 consid. 5; 112 III 6 consid. 4;

sentenza della CEF 15.2015.6 del 13 aprile 2015, consid. 2.1). È in particolare

possibile procedervi quando il debitore persiste a sottrarsi alla notificazione

(art. 66 cpv. 4 n. 2 LEF). Ciò presuppone non solo ripetuti tentativi

infruttuosi di consegnare l’atto al debitore o a una persona autorizzata, ma

pure indizi che il debitore si è sottratto intenzionalmente alla notifica. L’ufficio

deve quindi assicurarsi che i tentativi infruttuosi non siano dovuti

semplicemente a caso fortuito o a negligenza (sentenza del Tribunale federale 5A_542/2014 del

18.

settembre 2014, consid. 5.1.2 e riferimenti citati; sentenza della CEF

15.2016.9

del 26 aprile 2016, consid. 2.1) bensì a un atteggiamento consapevole

e ostruzionistico dell’escusso (sentenze della CEF 15.2012.74 del 10 agosto

2012.

e 15.2016.48 del 31 ottobre 2016 consid. 2.1; cfr. anche Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n.

64.

ad art. 66 LEF).

2.1

Nel

caso in rassegna non si evince dagli atti che l’escusso si è sottratto alla

notificazione del precetto esecutivo, siccome né l’Ufficio né la procedente

sono in grado di dimostrare che i tentativi di notifica hanno raggiunto l’escusso:

anzi entrambi ammettono ch’egli si sia assentato dal proprio domicilio per

motivi di cure e risulta anche avere cambiato domicilio, trasferendosi da __________

al suo indirizzo attuale di __________ (in via __________). Ora, spetta all’autorità

esecutiva di comprovare che i presupposti per la notificazione in via edittale

sono riuniti, ovvero nel caso di specie che l’escusso abbia persistito a

sottrarsi alla notificazione, ciò che nella fattispecie non è però stato

dimostrato. Va altresì rilevato che, come emerge dall’art. 72 cpv. 2 LEF,

neppure si può applicare alla notifica del precetto esecutivo la finzione della

notificazione allo scadere del termine di giacenza postale prevista dall’art.

138.

cpv. 3 lett. a CPC, evenienza che, in ogni caso, presuppone che “il

destinatario dovesse aspettarsi una notificazione”. Ora, in linea di massima ciò

non può verificarsi con l’atto introduttivo di causa, in particolare con il

precetto esecutivo, che costituisce il primo atto della procedura esecutiva (sentenza

della CEF 15.2012.74 del 10 agosto 2012 e riferimenti citati). Che poi PI 1 “si [sia] colpevolmente disinteressato” delle notifiche è una semplice allegazione della ricorrente che non

trova riscontri oggettivi nell’incarto. In tali condizioni, non si può considerare

che l’escusso si sia sottratto volontariamente alla notificazione del precetto

esecutivo, motivo per cui la sua pubblicazione sul foglio ufficiale risulta irregolare.

2.2

Non

è neppure possibile stabilire con certezza quando PI 1 ha ricevuto l’avviso di

pignoramento, dal momento che tale atto non gli è stato intimato per

raccomandata. In tali circostanze, l’opposizione all’esecuzione da lui formulata

con il suo ricorso del 7 settembre 2016 è da ritenere tempestiva, l’organo

esecutivo non essendo in grado di dimostrare che PI 1 ha avuto conoscenza degli

elementi essenziali del precetto esecutivo più di dieci giorni prima del

ricorso. La decisione di riconsiderazione impugnata, con cui l’UE ha annullato

l’avviso di pignoramento e registrato l’opposizione, si avvera così fondata e

il ricorso da respingere. Contrariamente a quanto RI 1 afferma, ciò non

comporta un grave pregiudizio alle sue ragioni creditorie, ma la obbliga solo a

procedere giudizialmente

contro PI 1 per far rigettare la sua opposizione. Ed egli deve ora, in buona

fede, aspettarsi la notifica di atti giudiziari o esecutivi e sopportarne le conseguenze

se non li ritira.

3.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.