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Decisione

15.2016.113

Domanda d’esecuzione volta all’incasso del compenso e delle spese del curatore dichiarata irricevibile per carente personalità giuridica della parte escussa (Autorità regionale di protezione)

12 dicembre 2016Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

i Cantoni emanano le disposizioni d’esecuzione e disciplinano il compenso e il

rimborso delle spese per i casi in cui gli stessi non possano essere pagati con

i beni dell’interessato (art. 404 cpv. 3 CC);

che

nel Ticino è demandato al Consiglio di Stato il compito di concretizzare quanto

previsto all’art. 404 CC (art. 49 LPMA);

che

secondo l’art. 3 cpv. 3 del Regolamento della legge sull’or­­ganizzazione e la

procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (ROPMA, RL

4.1.2.2.1), le spese della misura di protezione, quando anticipate dall’autorità

regionale di protezione e non recuperate dall’interessato o da chi è tenuto al

suo sostentamento, sono a carico del comune di domicilio della persona interessata;

che

la decisione impugnata si rivela così del tutto corretta, anche nella sua parte

informativa, il pupillo risultando domiciliato nel Comune di Lugano;

che

a riprova dell’assenza di personalità giuridica delle ARP si può d’altronde citare

il regime di responsabilità per atti od omissioni nell’ambito di una misura di

protezione degli adulti, in cui responsabile primario è lo Stato (art. 454 cpv.

3 CC) e non le ARP, con facoltà di regresso sugli agenti degli organi di protezione

(art. 50 LPMA);

che

Considerandi

stante l’esito del giudizio odierno è superfluo impartire allo studio legale ricorrente

un termine per dimostrare la propria personalità giuridica e notificare il

ricorso all’ARP n. 3 per osservazioni;

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.