15.2016.113
Domanda d’esecuzione volta all’incasso del compenso e delle spese del curatore dichiarata irricevibile per carente personalità giuridica della parte escussa (Autorità regionale di protezione)
12 dicembre 2016Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2016.113
Lugano
12 dicembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 1° dicembre 2016 dello
RI 1
(patrocinato dall’__________ PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
o meglio contro la decisione d’irricevibilità del 28 novembre 2016 relativa
alla domanda d’esecuzione n. __________ formulata dal ricorrente nei confronti
di
Autorità regionale di protezione 3 di Lugano
Ovest, Breganzona
Ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che il 4 ottobre 2016 lo studio legale RI 1 ha presentato all’Ufficio
di esecuzione (UE) di Lugano una domanda d’esecuzione diretta contro l’Autorità
regionale di protezione 3 di Lugano Ovest volta all’incasso di fr. 4'296.60
oltre agli interessi del 5% dal 3 giugno 2015, indicando quale causale la “fattura per servizi di curatela (incarto __________)”;
che
il 28 novembre 2016 l’UE ha dichiarato tale domanda irricevibile adducendo
quale motivazione l’assenza di personalità giuridica della parte escussa, e ha
invitato l’escutente a intestare la sua domanda al Comune di Lugano;
che
con il ricorso in esame la parte escutente chiede alla Camera di annullare tale
decisione e di fare ordine all’UE di dare seguito alla sua domanda d’esecuzione
così come formulata;
che
il ricorrente sostiene l’indipendenza delle autorità regionali di protezione
(ARP) rispetto al Cantone e ai Comuni sul territorio dei quali esse esercitano
la propria giurisdizione, sicché tali autorità sarebbero enti autonomi a sé
stanti, come i Consorzi;
che
in realtà se la legge conferisce esplicitamente la personalità giuridica ai consorzi
(art. 1 cpv. 3 della legge sul consorziamento dei Comuni, RL 2.1.4.2), invece
né il Codice civile né la legge cantonale sull’organizzazione e la procedura in
materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA, RL 4.1.2.2) attribuiscono
questa qualità alle ARP, come ammette del resto lo stesso ricorrente;
che
a ben vedere la responsabilità per il pagamento della mercede dei curatori non
incombe alle ARP;
che,
infatti, il compenso adeguato e le spese del curatore sono in linea di massima
a carico del patrimonio del pupillo (art. 404 cpv. 1 CC);
che
Fatti
i Cantoni emanano le disposizioni d’esecuzione e disciplinano il compenso e il
rimborso delle spese per i casi in cui gli stessi non possano essere pagati con
i beni dell’interessato (art. 404 cpv. 3 CC);
che
nel Ticino è demandato al Consiglio di Stato il compito di concretizzare quanto
previsto all’art. 404 CC (art. 49 LPMA);
che
secondo l’art. 3 cpv. 3 del Regolamento della legge sull’organizzazione e la
procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (ROPMA, RL
4.1.2.2.1), le spese della misura di protezione, quando anticipate dall’autorità
regionale di protezione e non recuperate dall’interessato o da chi è tenuto al
suo sostentamento, sono a carico del comune di domicilio della persona interessata;
che
la decisione impugnata si rivela così del tutto corretta, anche nella sua parte
informativa, il pupillo risultando domiciliato nel Comune di Lugano;
che
a riprova dell’assenza di personalità giuridica delle ARP si può d’altronde citare
il regime di responsabilità per atti od omissioni nell’ambito di una misura di
protezione degli adulti, in cui responsabile primario è lo Stato (art. 454 cpv.
3 CC) e non le ARP, con facoltà di regresso sugli agenti degli organi di protezione
(art. 50 LPMA);
che
Considerandi
stante l’esito del giudizio odierno è superfluo impartire allo studio legale ricorrente
un termine per dimostrare la propria personalità giuridica e notificare il
ricorso all’ARP n. 3 per osservazioni;
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.