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Decisione

15.2016.115

Ricorso contro l’amministrazione coatta di fondi pignorati (o sequestrati). Pagamento degli interessi e ammortamenti ipotecari. Responsabilità dell’ufficio d’esecuzione. Revoca dell’amministrazione co

6 giugno 2017Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il 9 aprile 2015 l’Ufficio ha trasmesso agli inquilini l’avviso di versargli

da subito le pigioni dovute per la locazione delle particelle n. __________ e __________

RFD di __________, n. __________ RFD di __________ e n. __________ RFD di __________.

L’8 maggio 2015 l’Ufficio ha agito analogamente in riferimento alle pigioni relative

alle PPP di __________.

C. L’Ufficio

ha assegnato all’PI 3 l’incarico di amministrare la particella n. __________

RFD di __________ a partire dal 12 gennaio 2016, la n. __________ RFD di __________

a partire dal 19 gennaio 2016 così come le particelle e le PPP di __________ a

partire dal 5 aprile 2016.

D. Il 26 agosto 2016 la PI 4 ha disdetto per il 30 settembre 2016 i mutui ipotecari concessi a RI 1

e garantiti dai fondi pignorati, in quanto in arretrato con il pagamento d’interessi

e di rate di ammortamento.

E. Il

28 novembre 2016 __________ ha comunicato all’Ufficio, in nome e per conto di RI

1, che quest’ultimo era stato informato pochi giorni prima tramite email della PI

4 dell’avvenu­­ta disdetta dei mutui ipotecari. Egli ha chiesto all’Ufficio di

procedere al pagamento degli interessi dovuti fino al 30 settembre 2016 e ha riferito

che RI 1 si riteneva ripetutamente danneggiato dall’amministrazione coatta

gestita dall’PI 3 e dall’inchiesta fiscale condotta dalla Divisione affari

penali e inchieste (“DAPI”) nei suoi confronti.

F. Con

ricorso del 5 dicembre 2016, RI 1 postula che l’UE di Locarno sia ritenuto

responsabile per il danno causatogli dal­l’PI 3 nell’espletamento dell’amministrazione

coatta dei suoi beni immobili, chiede di ordinare all’Ufficio di produrre tutta

la documentazione inerente al conto speciale delle spese di am­ministrazione

(art. 20 RFF) e il conto corrente particolareggiato degli incassi e delle spese

(art. 21 RFF), alfine di far piena luce sull’operato dell’PI 3 e di revocare l’amministrazione coat­ta affidatale. Con decreto del 7 dicembre 2016 il presidente della Camera

ha dichiarato irricevibile la domanda di concessione del­l’effetto sospensivo

contenuta nel ricorso.

G. Con

osservazioni 23 dicembre 2016 l’UE si è opposto al ricorso, mentre PI 3 non ha

presentato osservazioni.

Considerato

in diritto: 1. Nella misura in cui RI 1 rimprovera all’UE, sebbene senza formulare

una domanda esplicita al riguardo, di non avere pagato gli interessi ipotecari

dovuti alla PI 4, il ricorso, interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera

esecuzione e fallimenti (CEF)

del Tribunale d’appello

(art. 3 LPR) – può considerarsi tempestivo, siccome l’UE

non risulta avere risposto allo scritto de 28 novembre 2016 (sopra ad E),

sicché la sua omissione può essere contestata per denegata giu­stizia in ogni

tempo (art. 17 cpv. 3 LEF). Il ricorso è invece irricevibile per quanto attiene

alle altre domande (sotto consid. 3-4) e alla disdetta del mutuo, che non è un

provvedimento dell’UE (bensì della banca) impugnabile in virtù dell’art. 17 LEF.

2. Il

ricorrente si duole che l’PI 3 non abbia pagato gli interessi e gli

ammortamenti ipotecari, allorquando il ricavo degli affitti appariva più che

sufficiente a coprirli e a finanziare tutte le misure necessarie per conservare i fondi pignorati

nella loro sostanza. A suo parere, l’ufficio incaricato dell’amministrazione

coat­ta di un fondo deve prendere in luogo del debitore le

misure necessarie onde garantire l’incasso delle pigioni e pagare col ricavo

delle stesse i contributi correnti (art. 94 cpv. 1 RFF). Ricordato che i fondi

sono stati sequestrati dalla Confederazione Svizzera, dallo Stato del Canton

Ticino e dal Comune di __________ sulla scorta di tre richieste di garanzia a

copertura delle imposte da lui dovute, il ricorrente ritiene che i

provvedimenti in questione non abbiano carattere ordinario, sicché il pagamento

degli interessi ipotecari scaduti durante l’amministrazione o anteriormente non

sarebbe escluso dall’art. 17 RFF, ma spetterebbe invece al­l’Ufficio e all’ausiliaria

PI 3 di prendere direttamente le misure adeguate e, trattandosi di un caso d’urgenza,

d’informare tempestivamente il debitore in virtù dell’art. 18 RFF.

2.1 Diversamente

da quanto afferma il ricorrente, i fondi di sua proprietà non sono stati solo

sequestrati a favore della Confederazione Svizzera, dello Stato del Canton

Ticino e del Comune di __________, ma il 16 marzo 2015 l’UE ne ha provveduto al

pignoramento sia nelle esecuzioni a convalida di quei sequestri sia in

esecuzioni promosse nei confronti del debitore da altri svariati creditori. Del

resto, le regole sull’esecuzione del pignoramento, e segnatamente l’art. 102

LEF e le relative norme del Regolamento del Tribunale federale

concernente la realizzazione forzata di fondi (RFF, RS 281.42), sono applicabili per analogia all’esecu­­zione del sequestro (art.

275 LEF; DTF 83 III 108; Marchand, La gérance d’immeubles, conventionnelle

et légale, in: 14e Séminaire sur le droit du bail, Neuchâtel 2006,

pag. 9 ad b).

2.2 Ora,

finché dura il pignoramento (o il sequestro) l’ufficio d’esecu­­zione provvede all’amministrazione del fondo (art. 102 cpv. 3

LEF e 16 cpv. 1 RFF) ed è autorizzato a delegare sotto la sua responsabilità

tale incombenza a terzi (art. 16 cpv. 3 RFF), come in concreto è avvenuto. All’ufficio

competono tutte le misure necessarie a

conservare il fondo pignorato (o sequestrato) nella sua sostanza e nella

sua rendita e a percepirne i frutti e gli altri redditi (art. 17 cpv. 1 RFF).

Per espressa norma di legge esso non può invece pagare gli interessi ipotecari

scaduti durante l’ammi­­nistrazione o anteriormente ad essa relativi a crediti

garantiti da pegno non posti in esecuzione (art. 17 cpv. 2 e 95 cpv. 1 RFF). Ne

consegue che non corrispondendo alla PI 4 gli interessi ipotecari e le quote di

Considerandi

ammortamento scaduti, che la banca non risulta avere posto in esecuzione, l’UE,

come l’PI 3 quale terzo incaricato dell’amministrazione,

si sono correttamente de­terminati.

2.3

Accanto

ai provvedimenti ordinari di amministrazione previsti al­l’art. 17 RFF,

l’ufficio è abilitato a prendere provvedimenti eccezionali, quale l’introduzione

di una causa o altri provvedimenti co­stosi, a condizione d’informarne

immediatamente creditori e debitore in caso d’urgenza (art. 18 cpv. 1 RFF)

oppure, ove non esista pericolo nel ritardo, di consultarli preventivamente sottoponendo

loro delle proposte concrete sui provvedimenti da prendersi e sul modo di

coprirne le spese (art. 18 cpv. 2 RFF). La delimitazione tra provvedimenti ordinari

e straordinari dipende essenzialmente dal

loro costo (Zopfi in: VZG-Kurzkommentar, 2011, n. 1 ad art. 18

RFF). Resta il fatto che ambedue i tipi di provvedimento hanno la stessa

natura, ovvero sono misure di “amministrazione e cultura del fondo pignorato

[...] necessarie per conservarlo nella sua sostanza e nella sua rendita e per

percepirne i frutti e gli altri redditi” (art. 17 RFF). Sono ambedue sottoposte

al principio della necessità (Marchand,

op. cit., pagg. 17 e 18, con riferimento alla DTF 120 III 153 consid. 2/c). Orbene,

il pagamento d’interessi ipotecari o di ammortamenti per mutui concessi prima

della gerenza legale all’evidenza non è idoneo a raggiungere tale scopo, poiché

non serve né alla manutenzione del fondo, né a finanziare migliorie suscettive

d’incre­mentarne i redditi.

Nulla

cambia al riguardo il riferimento del ricorrente all’articolo già citato di Marchand, secondo cui la gestione

straordinaria si estende alle pratiche intese all’accensione di crediti bancari

(op. cit., pag. 5 ad a), poiché l’autore

tratta in quel passo della gerenza convenzionale (titolo II/1), non legale. Il

provvedimento chiesto dal ricorrente non può quindi essere eseguito dall’UE

neppure sulla scorta dell’art. 18 RFF. Anche su questo punto il ricorso è

infondato.

3.

Il

ricorrente si lamenta che il mancato puntuale pagamento degli interessi e degli

ammortamenti ipotecari gli ha causato un danno economico importante ancora in

fase di quantificazione. Al riguardo egli postula che l’autorità di vigilanza richieda

all’Ufficio la documentazione inerente al conto speciale delle spese di amministrazione

(art. 20 RFF) e al conto corrente particolareggiato degli incassi e delle spese

(art. 21 RFF), alfine di far piena luce sull’operato dell’Assofide SA,

procedendo a una disamina critica volta a comprendere se sia stata eseguita una

gestione corretta dal profilo contabile e dal profilo delle priorità per

conservare il valore dei beni immobili e valutare eventuali estremi di

rilevanza penale.

3.1

Il

ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF all’autorità di vigilanza cantonale ha per

oggetto il provvedimento di un organo amministrativo. In particolare, il ricorso

deve servire al conseguimento di un fine pratico di procedura esecutiva – non

ottenibile in altro modo – e non alla semplice constatazione di un eventuale

errato comportamento dell’organo di esecuzione forzata in vista di una successiva

azione di responsabilità giusta l’art. 5 LEF (Gilliéron, Com­mentaire de

la LP, vol. I, 1999, n. 65 ad art. 17 LEF, con rif.). In

concreto, quindi, sia la richiesta di ritenere responsabile l’Ufficio per il

presunto danno causatogli dall’PI 3 sia la richiesta di far piena luce sull’operato

della stessa PI 3, proceden­do a una disamina critica della gestione dalla

stessa condotta, sono irricevibili, perché tendono alla constatazione

di eventuali errati comportamenti dell’UE e della propria ausiliaria e non

al conseguimento di un fine pratico di procedura esecutiva (sentenza della CEF

15.2005.58

del 25 ottobre 2005, RtiD 2006 I 739 n. 68c [massima], consid.

3.

/b).

3.2

Ad

ogni buon conto, l’unica critica concreta espressa nel ricorso – il mancato

pagamento degli interessi ipotecari – è come visto (sopra consid. 2) del tutto

infondata e di riflesso il comportamento dell’Ufficio corretto. Quanto a

eventuali altre mancanze, come già ricordato nel decreto emanato il 7 dicembre 2016 dal presidente della Camera, spettava al ricorrente,

e non alla Camera, di richiedere all’UE la consultazione della

documentazione inerente al conto speciale delle spese di amministrazione (art.

20.

RFF) e al conto corrente particolareggiato degli incassi e delle spese, così come di specificare e motivare le proprie contestazioni

(art. 7 cpv. 3 lett. a-b LPR). In mancanza di un’iniziativa del genere, difetta

del resto ogni provvedimento dell’Ufficio e ogni ritardata o denegata giustizia

che possano essere impugnati all’autorità di vigilanza nel senso dell’art. 17

LEF. Su questo punto il ricorso è quindi irricevibile oltre che infondato.

4.

Per

le stesse ragioni risulta pure irricevibile e infondata la richiesta formulata

per la prima volta all’autorità di vigilanza di revocare all’PI 3 l’amministrazione

coatta “per grave violazione di una norma di

diritto e un palese errore di apprezzamento”. Mancano infatti sia un

provvedimento impugnabile sia un valido motivo, quello cui accenna la

ricorrente essendo palesemente ingiustificato (sopra consid. 2).

5.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano

indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

[RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

–;

–;

;

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Locarno.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.