15.2016.115
Ricorso contro l’amministrazione coatta di fondi pignorati (o sequestrati). Pagamento degli interessi e ammortamenti ipotecari. Responsabilità dell’ufficio d’esecuzione. Revoca dell’amministrazione co
6 giugno 2017Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2016.115
Lugano
6 giugno 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cassina
statuendo sul ricorso 5 dicembre 2016 di
RI 1
(patrocinato dagli avv. PA 1,
__________)
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Locarno,
e meglio contro le modalità dell’amministrazione coatta di diversi fondi del
ricorrente pignorati in varie esecuzioni promosse nei suoi confronti da diversi
creditori
ritenuto
in
fatto: A. Nell’ambito
di varie esecuzioni promosse nei confronti di RI 1, il 16 marzo 2015 l’Ufficio
di esecuzione (UE) di Locarno ha pignorato le quote di proprietà per piani (PPP) n. __________, __________, __________, __________ e __________
gravanti la particella n. __________ RFD di __________, le particelle n. __________
e __________ RFD di __________, il fondo n. __________ RFD di __________, le PPP
n. __________ e n. __________ del fondo n. __________ RFD di __________, così come le PPP n. __________, __________ e
__________ del fondo n. __________
RFD di __________.
Fatti
B. Il 9 aprile 2015 l’Ufficio ha trasmesso agli inquilini l’avviso di versargli
da subito le pigioni dovute per la locazione delle particelle n. __________ e __________
RFD di __________, n. __________ RFD di __________ e n. __________ RFD di __________.
L’8 maggio 2015 l’Ufficio ha agito analogamente in riferimento alle pigioni relative
alle PPP di __________.
C. L’Ufficio
ha assegnato all’PI 3 l’incarico di amministrare la particella n. __________
RFD di __________ a partire dal 12 gennaio 2016, la n. __________ RFD di __________
a partire dal 19 gennaio 2016 così come le particelle e le PPP di __________ a
partire dal 5 aprile 2016.
D. Il 26 agosto 2016 la PI 4 ha disdetto per il 30 settembre 2016 i mutui ipotecari concessi a RI 1
e garantiti dai fondi pignorati, in quanto in arretrato con il pagamento d’interessi
e di rate di ammortamento.
E. Il
28 novembre 2016 __________ ha comunicato all’Ufficio, in nome e per conto di RI
1, che quest’ultimo era stato informato pochi giorni prima tramite email della PI
4 dell’avvenuta disdetta dei mutui ipotecari. Egli ha chiesto all’Ufficio di
procedere al pagamento degli interessi dovuti fino al 30 settembre 2016 e ha riferito
che RI 1 si riteneva ripetutamente danneggiato dall’amministrazione coatta
gestita dall’PI 3 e dall’inchiesta fiscale condotta dalla Divisione affari
penali e inchieste (“DAPI”) nei suoi confronti.
F. Con
ricorso del 5 dicembre 2016, RI 1 postula che l’UE di Locarno sia ritenuto
responsabile per il danno causatogli dall’PI 3 nell’espletamento dell’amministrazione
coatta dei suoi beni immobili, chiede di ordinare all’Ufficio di produrre tutta
la documentazione inerente al conto speciale delle spese di amministrazione
(art. 20 RFF) e il conto corrente particolareggiato degli incassi e delle spese
(art. 21 RFF), alfine di far piena luce sull’operato dell’PI 3 e di revocare l’amministrazione coatta affidatale. Con decreto del 7 dicembre 2016 il presidente della Camera
ha dichiarato irricevibile la domanda di concessione dell’effetto sospensivo
contenuta nel ricorso.
G. Con
osservazioni 23 dicembre 2016 l’UE si è opposto al ricorso, mentre PI 3 non ha
presentato osservazioni.
Considerato
in diritto: 1. Nella misura in cui RI 1 rimprovera all’UE, sebbene senza formulare
una domanda esplicita al riguardo, di non avere pagato gli interessi ipotecari
dovuti alla PI 4, il ricorso, interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera
esecuzione e fallimenti (CEF)
del Tribunale d’appello
(art. 3 LPR) – può considerarsi tempestivo, siccome l’UE
non risulta avere risposto allo scritto de 28 novembre 2016 (sopra ad E),
sicché la sua omissione può essere contestata per denegata giustizia in ogni
tempo (art. 17 cpv. 3 LEF). Il ricorso è invece irricevibile per quanto attiene
alle altre domande (sotto consid. 3-4) e alla disdetta del mutuo, che non è un
provvedimento dell’UE (bensì della banca) impugnabile in virtù dell’art. 17 LEF.
2. Il
ricorrente si duole che l’PI 3 non abbia pagato gli interessi e gli
ammortamenti ipotecari, allorquando il ricavo degli affitti appariva più che
sufficiente a coprirli e a finanziare tutte le misure necessarie per conservare i fondi pignorati
nella loro sostanza. A suo parere, l’ufficio incaricato dell’amministrazione
coatta di un fondo deve prendere in luogo del debitore le
misure necessarie onde garantire l’incasso delle pigioni e pagare col ricavo
delle stesse i contributi correnti (art. 94 cpv. 1 RFF). Ricordato che i fondi
sono stati sequestrati dalla Confederazione Svizzera, dallo Stato del Canton
Ticino e dal Comune di __________ sulla scorta di tre richieste di garanzia a
copertura delle imposte da lui dovute, il ricorrente ritiene che i
provvedimenti in questione non abbiano carattere ordinario, sicché il pagamento
degli interessi ipotecari scaduti durante l’amministrazione o anteriormente non
sarebbe escluso dall’art. 17 RFF, ma spetterebbe invece all’Ufficio e all’ausiliaria
PI 3 di prendere direttamente le misure adeguate e, trattandosi di un caso d’urgenza,
d’informare tempestivamente il debitore in virtù dell’art. 18 RFF.
2.1 Diversamente
da quanto afferma il ricorrente, i fondi di sua proprietà non sono stati solo
sequestrati a favore della Confederazione Svizzera, dello Stato del Canton
Ticino e del Comune di __________, ma il 16 marzo 2015 l’UE ne ha provveduto al
pignoramento sia nelle esecuzioni a convalida di quei sequestri sia in
esecuzioni promosse nei confronti del debitore da altri svariati creditori. Del
resto, le regole sull’esecuzione del pignoramento, e segnatamente l’art. 102
LEF e le relative norme del Regolamento del Tribunale federale
concernente la realizzazione forzata di fondi (RFF, RS 281.42), sono applicabili per analogia all’esecuzione del sequestro (art.
275 LEF; DTF 83 III 108; Marchand, La gérance d’immeubles, conventionnelle
et légale, in: 14e Séminaire sur le droit du bail, Neuchâtel 2006,
pag. 9 ad b).
2.2 Ora,
finché dura il pignoramento (o il sequestro) l’ufficio d’esecuzione provvede all’amministrazione del fondo (art. 102 cpv. 3
LEF e 16 cpv. 1 RFF) ed è autorizzato a delegare sotto la sua responsabilità
tale incombenza a terzi (art. 16 cpv. 3 RFF), come in concreto è avvenuto. All’ufficio
competono tutte le misure necessarie a
conservare il fondo pignorato (o sequestrato) nella sua sostanza e nella
sua rendita e a percepirne i frutti e gli altri redditi (art. 17 cpv. 1 RFF).
Per espressa norma di legge esso non può invece pagare gli interessi ipotecari
scaduti durante l’amministrazione o anteriormente ad essa relativi a crediti
garantiti da pegno non posti in esecuzione (art. 17 cpv. 2 e 95 cpv. 1 RFF). Ne
consegue che non corrispondendo alla PI 4 gli interessi ipotecari e le quote di
Considerandi
ammortamento scaduti, che la banca non risulta avere posto in esecuzione, l’UE,
come l’PI 3 quale terzo incaricato dell’amministrazione,
si sono correttamente determinati.
2.3
Accanto
ai provvedimenti ordinari di amministrazione previsti all’art. 17 RFF,
l’ufficio è abilitato a prendere provvedimenti eccezionali, quale l’introduzione
di una causa o altri provvedimenti costosi, a condizione d’informarne
immediatamente creditori e debitore in caso d’urgenza (art. 18 cpv. 1 RFF)
oppure, ove non esista pericolo nel ritardo, di consultarli preventivamente sottoponendo
loro delle proposte concrete sui provvedimenti da prendersi e sul modo di
coprirne le spese (art. 18 cpv. 2 RFF). La delimitazione tra provvedimenti ordinari
e straordinari dipende essenzialmente dal
loro costo (Zopfi in: VZG-Kurzkommentar, 2011, n. 1 ad art. 18
RFF). Resta il fatto che ambedue i tipi di provvedimento hanno la stessa
natura, ovvero sono misure di “amministrazione e cultura del fondo pignorato
[...] necessarie per conservarlo nella sua sostanza e nella sua rendita e per
percepirne i frutti e gli altri redditi” (art. 17 RFF). Sono ambedue sottoposte
al principio della necessità (Marchand,
op. cit., pagg. 17 e 18, con riferimento alla DTF 120 III 153 consid. 2/c). Orbene,
il pagamento d’interessi ipotecari o di ammortamenti per mutui concessi prima
della gerenza legale all’evidenza non è idoneo a raggiungere tale scopo, poiché
non serve né alla manutenzione del fondo, né a finanziare migliorie suscettive
d’incrementarne i redditi.
Nulla
cambia al riguardo il riferimento del ricorrente all’articolo già citato di Marchand, secondo cui la gestione
straordinaria si estende alle pratiche intese all’accensione di crediti bancari
(op. cit., pag. 5 ad a), poiché l’autore
tratta in quel passo della gerenza convenzionale (titolo II/1), non legale. Il
provvedimento chiesto dal ricorrente non può quindi essere eseguito dall’UE
neppure sulla scorta dell’art. 18 RFF. Anche su questo punto il ricorso è
infondato.
3.
Il
ricorrente si lamenta che il mancato puntuale pagamento degli interessi e degli
ammortamenti ipotecari gli ha causato un danno economico importante ancora in
fase di quantificazione. Al riguardo egli postula che l’autorità di vigilanza richieda
all’Ufficio la documentazione inerente al conto speciale delle spese di amministrazione
(art. 20 RFF) e al conto corrente particolareggiato degli incassi e delle spese
(art. 21 RFF), alfine di far piena luce sull’operato dell’Assofide SA,
procedendo a una disamina critica volta a comprendere se sia stata eseguita una
gestione corretta dal profilo contabile e dal profilo delle priorità per
conservare il valore dei beni immobili e valutare eventuali estremi di
rilevanza penale.
3.1
Il
ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF all’autorità di vigilanza cantonale ha per
oggetto il provvedimento di un organo amministrativo. In particolare, il ricorso
deve servire al conseguimento di un fine pratico di procedura esecutiva – non
ottenibile in altro modo – e non alla semplice constatazione di un eventuale
errato comportamento dell’organo di esecuzione forzata in vista di una successiva
azione di responsabilità giusta l’art. 5 LEF (Gilliéron, Commentaire de
la LP, vol. I, 1999, n. 65 ad art. 17 LEF, con rif.). In
concreto, quindi, sia la richiesta di ritenere responsabile l’Ufficio per il
presunto danno causatogli dall’PI 3 sia la richiesta di far piena luce sull’operato
della stessa PI 3, procedendo a una disamina critica della gestione dalla
stessa condotta, sono irricevibili, perché tendono alla constatazione
di eventuali errati comportamenti dell’UE e della propria ausiliaria e non
al conseguimento di un fine pratico di procedura esecutiva (sentenza della CEF
15.2005.58
del 25 ottobre 2005, RtiD 2006 I 739 n. 68c [massima], consid.
3.
/b).
3.2
Ad
ogni buon conto, l’unica critica concreta espressa nel ricorso – il mancato
pagamento degli interessi ipotecari – è come visto (sopra consid. 2) del tutto
infondata e di riflesso il comportamento dell’Ufficio corretto. Quanto a
eventuali altre mancanze, come già ricordato nel decreto emanato il 7 dicembre 2016 dal presidente della Camera, spettava al ricorrente,
e non alla Camera, di richiedere all’UE la consultazione della
documentazione inerente al conto speciale delle spese di amministrazione (art.
20.
RFF) e al conto corrente particolareggiato degli incassi e delle spese, così come di specificare e motivare le proprie contestazioni
(art. 7 cpv. 3 lett. a-b LPR). In mancanza di un’iniziativa del genere, difetta
del resto ogni provvedimento dell’Ufficio e ogni ritardata o denegata giustizia
che possano essere impugnati all’autorità di vigilanza nel senso dell’art. 17
LEF. Su questo punto il ricorso è quindi irricevibile oltre che infondato.
4.
Per
le stesse ragioni risulta pure irricevibile e infondata la richiesta formulata
per la prima volta all’autorità di vigilanza di revocare all’PI 3 l’amministrazione
coatta “per grave violazione di una norma di
diritto e un palese errore di apprezzamento”. Mancano infatti sia un
provvedimento impugnabile sia un valido motivo, quello cui accenna la
ricorrente essendo palesemente ingiustificato (sopra consid. 2).
5.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano
indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF
[RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
–;
–;
–
;
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.