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Decisione

15.2016.117

Minimo di esistenza. Compensazione della rendita AI versata all’escusso con i contributi personali da lui dovuti. Aumento dell’affitto. Revisione del calcolo del minimo esistenziale

22 febbraio 2017Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

15.2016.117

Lugano

22 febbraio 2017

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cassina

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso 8 novembre 2016 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,

o meglio contro il pignoramento di una rendita LPP eseguito il 22 settembre

2016 nelle esecuzioni promosse nei confronti del ricorrente da

PI 1, __________ (es. n. 2193061)

(rappr. dalla RA 1, __________)

Stato del Canton Ticino, Bellinzona (es. n. 2167953)

(rappr. dall’Ufficio esazione e condoni,

Bellinzona)

Kanton Basel-Stadt, Basilea (es. n. 2217595 e 2217599)

(rappr. dalla Steuerverwaltung Basel-Stadt,

Basel)

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che nelle esecuzioni appena citate l’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano ha pignorato la rendita d’invalidità LPP di fr. 1'863.– mensili versata dall’__________ a RI 1 a concorrenza dell’importo eccedente il

suo minimo esistenziale stabilito in fr. 1'686.– (dedotta la rendita AI di

fr. 863.–), secondo il seguente computo:

Redditi

Axa Winterthur Inkasso

fr.

1'863.00

Cassa Cantonale

di compensazione AVS

fr.

863.00

Totale

fr.

2'726.00

Minimo d’esistenza

Base mensile

fr.

1'200.00

Affitto

fr.

930.00

Affidamento dei minori

fr.

300.00

Diritto visita figli a Basilea

Spese mediche e dentali

fr.

50.00

Altri

fr.

69.00

Costi di trasferta abb. arcobaleno

Considerandi

Totale

fr.

2'549.00

che

con ricorso dell’8 dicembre 2016, RI 1 si duole che il pignoramento è stato eseguito senza il suo

consenso, chie­dendo di tenere conto della decurtazione di fr. 80.– della

sua rendita AI e di annullare “il pignoramento del salario pari a CHF 170.–”;

che gli

escutenti non si sono espressi sul ricorso mentre l’UE ne ha postulato la

reiezione nelle sue osservazioni del 9 dicembre 2016;

che interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la

Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’ap­­pello (art. 3 LPR) – solo l’8 novembre 2016 il ricorso appare tardivo (art.

17.

cpv. 2 LEF), siccome RI 1 afferma di avere ricevuto la decisione impugnata

già il 26 ottobre, ovvero 11 giorni prima d’inoltrare il ricorso;

che

la questione può ad ogni modo essere lasciata aperta, poiché il ricorso è

chiaramente infondato;

che,

infatti, la validità del pignoramento non dipende dall’accordo dell’escusso né

dalla firma da parte sua del verbale di pignoramento – trattandosi per l’appunto

di una misura di esecuzione forzata – bensì solo dalla comunicazione del

provvedimento al debitore, il quale nella fattispecie ammette di averne avuto

conoscenza;

che

la trattenuta mensile prospettata dalla Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nello

scritto 28 ottobre 2016 (doc. C accluso al ricorso) non era ancora effettiva al

momento dell’inoltro del ricorso, anche perché lo stesso ricorrente ha chiesto

alla Cassa di aspettare a incassare i contributi personali da lui dovuti

affinché egli potesse “risolvere

un po’ la [sua] situazione finanziaria” (scritto 7

novembre 2016, doc. D);

che

ove la Cassa dovesse concretamente compensare gli arretrati di contributi con

la rendita a concorrenza di fr. 80.– mensili, l’UE procederà a una

revisione del calcolo del suo minimo esistenziale (art. 93 cpv. 3 LEF) con

effetto da quel momento;

che

pure la questione dell’aumento delle spese di locazione, a contare dal marzo

del 2017, in seguito al trasloco dell’escusso in un appartamento più caro non

può essere presa in considerazione nel quadro del ricorso in esame, poiché si

tratta di un fatto nuovo, che anch’esso dovrà essere esaminato dall’UE come

istanza di revisione, verificando se la nuova pigione, di fr. 1'350.– con

le spese accessorie sia conforme all’uso locale per un alloggio del

quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze

concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione

adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF 104 III 38-41);

che

alla luce di quanto precede il ricorso va respinto;

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

–;

–;

;

–.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.