15.2016.117
Minimo di esistenza. Compensazione della rendita AI versata all’escusso con i contributi personali da lui dovuti. Aumento dell’affitto. Revisione del calcolo del minimo esistenziale
22 febbraio 2017Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
15.2016.117
Lugano
22 febbraio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 8 novembre 2016 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
o meglio contro il pignoramento di una rendita LPP eseguito il 22 settembre
2016 nelle esecuzioni promosse nei confronti del ricorrente da
PI 1, __________ (es. n. 2193061)
(rappr. dalla RA 1, __________)
Stato del Canton Ticino, Bellinzona (es. n. 2167953)
(rappr. dall’Ufficio esazione e condoni,
Bellinzona)
Kanton Basel-Stadt, Basilea (es. n. 2217595 e 2217599)
(rappr. dalla Steuerverwaltung Basel-Stadt,
Basel)
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che nelle esecuzioni appena citate l’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano ha pignorato la rendita d’invalidità LPP di fr. 1'863.– mensili versata dall’__________ a RI 1 a concorrenza dell’importo eccedente il
suo minimo esistenziale stabilito in fr. 1'686.– (dedotta la rendita AI di
fr. 863.–), secondo il seguente computo:
Redditi
Axa Winterthur Inkasso
fr.
1'863.00
Cassa Cantonale
di compensazione AVS
fr.
863.00
Totale
fr.
2'726.00
Minimo d’esistenza
Base mensile
fr.
1'200.00
Affitto
fr.
930.00
Affidamento dei minori
fr.
300.00
Diritto visita figli a Basilea
Spese mediche e dentali
fr.
50.00
Altri
fr.
69.00
Costi di trasferta abb. arcobaleno
Considerandi
Totale
fr.
2'549.00
che
con ricorso dell’8 dicembre 2016, RI 1 si duole che il pignoramento è stato eseguito senza il suo
consenso, chiedendo di tenere conto della decurtazione di fr. 80.– della
sua rendita AI e di annullare “il pignoramento del salario pari a CHF 170.–”;
che gli
escutenti non si sono espressi sul ricorso mentre l’UE ne ha postulato la
reiezione nelle sue osservazioni del 9 dicembre 2016;
che interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la
Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – solo l’8 novembre 2016 il ricorso appare tardivo (art.
17.
cpv. 2 LEF), siccome RI 1 afferma di avere ricevuto la decisione impugnata
già il 26 ottobre, ovvero 11 giorni prima d’inoltrare il ricorso;
che
la questione può ad ogni modo essere lasciata aperta, poiché il ricorso è
chiaramente infondato;
che,
infatti, la validità del pignoramento non dipende dall’accordo dell’escusso né
dalla firma da parte sua del verbale di pignoramento – trattandosi per l’appunto
di una misura di esecuzione forzata – bensì solo dalla comunicazione del
provvedimento al debitore, il quale nella fattispecie ammette di averne avuto
conoscenza;
che
la trattenuta mensile prospettata dalla Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nello
scritto 28 ottobre 2016 (doc. C accluso al ricorso) non era ancora effettiva al
momento dell’inoltro del ricorso, anche perché lo stesso ricorrente ha chiesto
alla Cassa di aspettare a incassare i contributi personali da lui dovuti
affinché egli potesse “risolvere
un po’ la [sua] situazione finanziaria” (scritto 7
novembre 2016, doc. D);
che
ove la Cassa dovesse concretamente compensare gli arretrati di contributi con
la rendita a concorrenza di fr. 80.– mensili, l’UE procederà a una
revisione del calcolo del suo minimo esistenziale (art. 93 cpv. 3 LEF) con
effetto da quel momento;
che
pure la questione dell’aumento delle spese di locazione, a contare dal marzo
del 2017, in seguito al trasloco dell’escusso in un appartamento più caro non
può essere presa in considerazione nel quadro del ricorso in esame, poiché si
tratta di un fatto nuovo, che anch’esso dovrà essere esaminato dall’UE come
istanza di revisione, verificando se la nuova pigione, di fr. 1'350.– con
le spese accessorie sia conforme all’uso locale per un alloggio del
quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze
concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione
adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF 104 III 38-41);
che
alla luce di quanto precede il ricorso va respinto;
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
–;
–;
–
;
–.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.