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Decisione

15.2016.118

Minimo di esistenza. Dovere d’indagine dell’Ufficio sull’estensione e la composizione del patrimonio del debitore. Dovere dell’Ufficio di recarsi al domicilio del debitore per effettuare il pignoramen

3 maggio 2017Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il

25 novembre 2016 l’UE ha determinato

la quota pignorabile dei redditi dell’escusso sulla base del seguente computo:

Redditi

Debitore AVS

fr.

3'830.00

Debitore consulenze

fr.

700.00

Totale

fr.

4'530.00

Minimo d’esistenza

Minimo base

fr.

1'700.00

Supplemento 1° figlio

fr.

600.00

Supplemento 2° figlio

fr.

400.00

Affitto

fr.

1'400.00

Cassa malati debitore

fr.

333.65

Cassa malati moglie

fr.

231.00

Cassa malati 1° figlio

fr.

75.00

Cassa malati 2° figlio

fr.

75.00

Totale

fr.

4'814.65

C. Accertata l’impignorabilità del reddito sulla base

del predetto com­puto e non avendo rinvenuto altri beni pignorabili, il 25

novembre 2016 l’Ufficio ha emesso il verbale di pignoramento e contestual­mente

l’attestato di carenza beni, motivando la propria decisione nel seguente modo:

“L’Ufficio non ha accertato presso il debitore la

presenza di beni pignorabili e non ha potuto procedere ad un pignoramento di

salario. Affitto fr. 1'400.– mensile, CM Lamal x tutta la famiglia fr. 714.65,

la moglie di 2° letto è casalinga, non versa alimenti alla moglie di 1° letto, rendita

AVS + rendita figli 3'830.– mensile + guadagno consulente in proprio fr. 700.–

mensile (impignorabile non raggiunge il minimo vitale)”.

D. Con ricorso del 7 dicembre 2016, l’RI 1

chie­de di far ordine all’Ufficio di procedere a un

accertamento approfondito del patrimonio del debitore e di redigere un nuovo

verbale di pignoramento.

E. Con

osservazioni 8 febbraio 2017 l’UE afferma di aver eseguito correttamente il

pignoramento e conferma di non avere accertato l’esistenza di beni da

pignorare, pur avendo provveduto, il 30 gennaio 2017, a nuovamente

interrogare l’escusso, il quale ha dichiarato che l’unica relazione bancaria da

lui detenuta è quella già nota all’Ufficio. Egli non ha

presentato osservazioni.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato

emesso il 25 novembre 2016 dall’UE di Lugano, il ricorso è in linea di principio

ricevibile (art. 17 LEF).

2. Giusta

l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a

giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del

debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le

autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,

deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di

acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al

sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima

sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta

in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul

Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e

fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del

pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2d; 108 III 12 consid. 3;

Considerandi

sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1),

ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto

conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108

III 12 consid. 4).

3.

Nel

caso di specie, la ricorrente osserva che l’escusso è iscritto nel registro di

commercio quale amministratore unico dell’__________, ma dagli atti non risulta

possibile stabilire se egli percepisca dalla società uno stipendio né in quale

misura. La ricorrente chiede quindi che il verbale di pignoramento sia

completato con l’indicazione anche delle fonti di reddito dell’atti­vità

lucrativa dipendente, oltre a quelle dell’attività indipendente già menzionate.

La ricorrente si duole inoltre che l’Ufficio non abbia accertato in modo

sufficientemente dettagliato se il debitore è proprietario di beni finanziari, benché

a mente sua vi siano “motivi

fondati” in tal senso. Nel verbale manca infatti

qualsiasi descrizione o elenco dei crediti, titoli, conti postali o bancari di

cui il debitore è titolare, così come manca l’accertamento che le cose mobili

rimaste in suo possesso, ad esempio quelle a domicilio o quelle necessarie

perlomeno alla sua attività indipendente, siano effettivamente impignorabili.

4.

Nell’ambito

del pignoramento l’escusso deve informare esaurientemente l’ufficio circa la

sua sostanza e il suo reddito, fintanto che questi non siano sufficienti a

coprire tutte le esecuzioni che partecipano al pignoramento (cfr. art 91

cpv. 1 n. 2 LEF; DTF 117 III 61

segg.; Lebrecht in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 9 ad art. 91 LEF). Gli uffici sono tenuti a verbalizzare le

dichiarazioni dell’escusso, che le deve sottoscrivere.

4.1

Nell’allestire

il verbale di pignoramento l’ufficio di esecuzione può di regola attenersi alle

indicazioni fornite dal debitore e non è tenuto a effettuare ulteriori ricerche

sulla base di semplici asserzioni del creditore (Lebrecht, op. cit., n. 12 e 13 ad art. 91). Tuttavia, quand’anche l’escusso risponda penalmente in caso di distrazione

(art. 169 CP) o d’inosservanza del suo dovere d’infor­­mazione (art. 323 n. 2

CP), l’ufficio d’esecuzione non può limitarsi a registrare acriticamente le sue

dichiarazioni, ma deve attivamente indagare sull’estensione e la composizione

del suo patrimonio e verificare le sue affermazioni qualora dalle informazioni

assunte autonomamente o fornite dall’escutente emergano fondati dubbi sulla

loro attendibilità o completezza (DTF 112 III 80; in ultimo luogo: sentenza

della CEF 15.2014.2 dell’8 maggio 2014

consid. 4.1 e i rimandi).

4.2

In concreto, la ricorrente pretende che il debitore

abbia altre fonti di reddito e disponga di mezzi finanziari (crediti, titoli,

conti postali e bancari) che non figurano nel verbale di pignoramento. Non

fornisce però alcun indizio in merito a tali presunti attivi. E da parte sua l’escusso,

reso attento alle conseguenze penali di una falsa dichiarazione, in sede di

pignoramento ha dichiarato di non percepire altre entrate oltre a quelle

dichiarate e di non possedere altri conti se non quello presso la Banca __________,

indicato all’Ufficio e sul quale confluisce la rendita AVS utilizzata per far

fronte alle spese riconosciute nel proprio mimino vitale. A fronte di tale

dichiarazione, e in assenza di elementi

concreti che facciano ritenere ch’egli possieda relazioni bancarie o altre

entrate che potrebbero essere sottoposte a pignoramento, l’ufficio, come visto,

non è tenuto a effettuare ulteriori ricerche e può attenersi alle indicazioni

fornitegli dal debitore. La censura della

ricorrente deve essere pertanto disattesa. Anche la circostanza che l’escusso

figurava iscritto nel registro di commercio quale amministratore unico con

diritto di firma individuale dell’A__________ non merita ulteriore approfondimento,

dal momento che la Pretura del Distretto di Lugano ne ha pronunciato il

fallimento a far tempo dal 25 novembre 2016. È pertanto di tutta evidenza che

da tale giorno egli non può (più) percepire dalla società retribuzione alcuna.

5.

Per

quanto attiene alla censura sull’assenza di accertamenti dei beni mobili dell’escusso,

in particolare quelli detenuti a casa, dal verbale interno delle operazioni di

pignoramento si evince che l’Ufficio ha eseguito il pignoramento presso la

propria sede (in presenza dell’escusso, contrariamente a quanto erroneamente

indicato sul verbale, ch’egli ha firmato) e pure l’interrogatorio successivo al

ricorso risulta essere stato fatto nei locali dell’Uf­ficio. Non emerge dagli

atti alcuna verifica sull’eventuale pignorabilità dei beni presenti al

domicilio dell’escusso né che una simile verifica sia stata effettuata in tempi

recenti in precedenti esecuzioni.

5.1

Orbene

l’ufficio d’esecuzione ha il dovere d’ispezionare il domicilio principale o secondario

dell’escusso, e, ove occorra, i locali in cui egli esercita l’attività

lucrativa, i suoi negozi, depositi, casseforti, veicoli, ecc. (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II,

2000, n. 13 ad art. 91 LEF; Lebrecht, op.

cit., n. 16 ad art. 89). Il funzionario (“cursore”) deve verificare personalmente, sul posto, i be­ni indicati dall’escusso o dall’escutente (Gilliéron,

op. cit., n. 17 ad art. 91; Lebrecht, op.

cit., n. 17 ad art. 89; sentenza dell’au­torità di vigilanza di Basilea-Città

del 10 febbraio 2009, BlSchK 2011, pag. 153 consid. 3.2), il contenuto del

verbale di pignoramento rivestendo al riguardo valore di prova a tenore dell’art.

9.

cpv. 1 CC solo per quanto accertato dal funzionario stesso (sentenza del

Tribunale federale 5A_698/2009 consid. 4.6). Può prescindere da un’ispezione

del domicilio solo se secondo precedenti esperienze si può escludere la

presenza di beni pignorabili, fermo restando che rimangono necessarie verifiche

in loco di tanto in tanto (Gilliéron,

op. cit. loc. cit.; cfr. pure sentenza della CEF 15.2009.95 del 16 novembre 2009 consid. 6.3).

5.2

Prima di rilasciare l’attestato di carenza beni l’UE

avrebbe dovuto pertanto accertare l’esistenza di eventuali mobili pignorabili

anche presso il domicilio dell’escusso, quali ad esempio gioielli, opere d’arte,

oggetti di arredamento e così via (sentenza della CEF 15.2003.159/160 del 22

gennaio 2004, RtiD 2004 II 744 n. 85c), ricorrendo se necessario all’assistenza

dell’autorità di polizia per farsi aprire i locali e i ripostigli in caso di

assenza o di renitenza dell’escusso (art. 91 cpv. 3 LEF; sentenza della CEF già

citata). Limitatamente a questo punto il ricorso merita di conseguenza

accoglimento.

6.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

1.1 È annullato il verbale

di pignoramento e attestato di carenza beni emesso il 25 novembre 2016 dall’Ufficio

di esecuzione di Lugano nell’esecuzione n. __________.

1.2 È

fatto ordine all’Ufficio di esecuzione di Lugano di ultimare le operazioni di

pignoramento procedendo a un’ispezione del domicilio di PI 1 e di allestire un

nuovo verbale di pignoramento, riportandovi il contenuto del verbale annullato,

completato con l’esito dei suoi accertamenti effettuati al domicilio dell’e­­scusso.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.