15.2016.118
Minimo di esistenza. Dovere d’indagine dell’Ufficio sull’estensione e la composizione del patrimonio del debitore. Dovere dell’Ufficio di recarsi al domicilio del debitore per effettuare il pignoramen
3 maggio 2017Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2016.118
Lugano
3 maggio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cassina
statuendo sul ricorso 7 dicembre 2016 della
RI 1
(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
o meglio contro il verbale di pignoramento e l’attestato di carenza di beni emesso
il 25 novembre 2016 nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei
confronti di
PI 1, __________
(patrocinato dall’avv. PA 2, __________)
ritenuto
in fatto: A. Sulla
scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso dall’CO 1 l’11 luglio 2016, RI
1 procede contro PI 1 per l’incasso del proprio credito di fr. 100'000.–
oltre agli accessori.
Fatti
B. Il
25 novembre 2016 l’UE ha determinato
la quota pignorabile dei redditi dell’escusso sulla base del seguente computo:
Redditi
Debitore AVS
fr.
3'830.00
Debitore consulenze
fr.
700.00
Totale
fr.
4'530.00
Minimo d’esistenza
Minimo base
fr.
1'700.00
Supplemento 1° figlio
fr.
600.00
Supplemento 2° figlio
fr.
400.00
Affitto
fr.
1'400.00
Cassa malati debitore
fr.
333.65
Cassa malati moglie
fr.
231.00
Cassa malati 1° figlio
fr.
75.00
Cassa malati 2° figlio
fr.
75.00
Totale
fr.
4'814.65
C. Accertata l’impignorabilità del reddito sulla base
del predetto computo e non avendo rinvenuto altri beni pignorabili, il 25
novembre 2016 l’Ufficio ha emesso il verbale di pignoramento e contestualmente
l’attestato di carenza beni, motivando la propria decisione nel seguente modo:
“L’Ufficio non ha accertato presso il debitore la
presenza di beni pignorabili e non ha potuto procedere ad un pignoramento di
salario. Affitto fr. 1'400.– mensile, CM Lamal x tutta la famiglia fr. 714.65,
la moglie di 2° letto è casalinga, non versa alimenti alla moglie di 1° letto, rendita
AVS + rendita figli 3'830.– mensile + guadagno consulente in proprio fr. 700.–
mensile (impignorabile non raggiunge il minimo vitale)”.
D. Con ricorso del 7 dicembre 2016, l’RI 1
chiede di far ordine all’Ufficio di procedere a un
accertamento approfondito del patrimonio del debitore e di redigere un nuovo
verbale di pignoramento.
E. Con
osservazioni 8 febbraio 2017 l’UE afferma di aver eseguito correttamente il
pignoramento e conferma di non avere accertato l’esistenza di beni da
pignorare, pur avendo provveduto, il 30 gennaio 2017, a nuovamente
interrogare l’escusso, il quale ha dichiarato che l’unica relazione bancaria da
lui detenuta è quella già nota all’Ufficio. Egli non ha
presentato osservazioni.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato
emesso il 25 novembre 2016 dall’UE di Lugano, il ricorso è in linea di principio
ricevibile (art. 17 LEF).
2. Giusta
l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a
giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del
debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le
autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,
deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di
acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al
sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima
sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta
in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul
Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e
fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del
pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2d; 108 III 12 consid. 3;
Considerandi
sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1),
ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto
conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108
III 12 consid. 4).
3.
Nel
caso di specie, la ricorrente osserva che l’escusso è iscritto nel registro di
commercio quale amministratore unico dell’__________, ma dagli atti non risulta
possibile stabilire se egli percepisca dalla società uno stipendio né in quale
misura. La ricorrente chiede quindi che il verbale di pignoramento sia
completato con l’indicazione anche delle fonti di reddito dell’attività
lucrativa dipendente, oltre a quelle dell’attività indipendente già menzionate.
La ricorrente si duole inoltre che l’Ufficio non abbia accertato in modo
sufficientemente dettagliato se il debitore è proprietario di beni finanziari, benché
a mente sua vi siano “motivi
fondati” in tal senso. Nel verbale manca infatti
qualsiasi descrizione o elenco dei crediti, titoli, conti postali o bancari di
cui il debitore è titolare, così come manca l’accertamento che le cose mobili
rimaste in suo possesso, ad esempio quelle a domicilio o quelle necessarie
perlomeno alla sua attività indipendente, siano effettivamente impignorabili.
4.
Nell’ambito
del pignoramento l’escusso deve informare esaurientemente l’ufficio circa la
sua sostanza e il suo reddito, fintanto che questi non siano sufficienti a
coprire tutte le esecuzioni che partecipano al pignoramento (cfr. art 91
cpv. 1 n. 2 LEF; DTF 117 III 61
segg.; Lebrecht in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 9 ad art. 91 LEF). Gli uffici sono tenuti a verbalizzare le
dichiarazioni dell’escusso, che le deve sottoscrivere.
4.1
Nell’allestire
il verbale di pignoramento l’ufficio di esecuzione può di regola attenersi alle
indicazioni fornite dal debitore e non è tenuto a effettuare ulteriori ricerche
sulla base di semplici asserzioni del creditore (Lebrecht, op. cit., n. 12 e 13 ad art. 91). Tuttavia, quand’anche l’escusso risponda penalmente in caso di distrazione
(art. 169 CP) o d’inosservanza del suo dovere d’informazione (art. 323 n. 2
CP), l’ufficio d’esecuzione non può limitarsi a registrare acriticamente le sue
dichiarazioni, ma deve attivamente indagare sull’estensione e la composizione
del suo patrimonio e verificare le sue affermazioni qualora dalle informazioni
assunte autonomamente o fornite dall’escutente emergano fondati dubbi sulla
loro attendibilità o completezza (DTF 112 III 80; in ultimo luogo: sentenza
della CEF 15.2014.2 dell’8 maggio 2014
consid. 4.1 e i rimandi).
4.2
In concreto, la ricorrente pretende che il debitore
abbia altre fonti di reddito e disponga di mezzi finanziari (crediti, titoli,
conti postali e bancari) che non figurano nel verbale di pignoramento. Non
fornisce però alcun indizio in merito a tali presunti attivi. E da parte sua l’escusso,
reso attento alle conseguenze penali di una falsa dichiarazione, in sede di
pignoramento ha dichiarato di non percepire altre entrate oltre a quelle
dichiarate e di non possedere altri conti se non quello presso la Banca __________,
indicato all’Ufficio e sul quale confluisce la rendita AVS utilizzata per far
fronte alle spese riconosciute nel proprio mimino vitale. A fronte di tale
dichiarazione, e in assenza di elementi
concreti che facciano ritenere ch’egli possieda relazioni bancarie o altre
entrate che potrebbero essere sottoposte a pignoramento, l’ufficio, come visto,
non è tenuto a effettuare ulteriori ricerche e può attenersi alle indicazioni
fornitegli dal debitore. La censura della
ricorrente deve essere pertanto disattesa. Anche la circostanza che l’escusso
figurava iscritto nel registro di commercio quale amministratore unico con
diritto di firma individuale dell’A__________ non merita ulteriore approfondimento,
dal momento che la Pretura del Distretto di Lugano ne ha pronunciato il
fallimento a far tempo dal 25 novembre 2016. È pertanto di tutta evidenza che
da tale giorno egli non può (più) percepire dalla società retribuzione alcuna.
5.
Per
quanto attiene alla censura sull’assenza di accertamenti dei beni mobili dell’escusso,
in particolare quelli detenuti a casa, dal verbale interno delle operazioni di
pignoramento si evince che l’Ufficio ha eseguito il pignoramento presso la
propria sede (in presenza dell’escusso, contrariamente a quanto erroneamente
indicato sul verbale, ch’egli ha firmato) e pure l’interrogatorio successivo al
ricorso risulta essere stato fatto nei locali dell’Ufficio. Non emerge dagli
atti alcuna verifica sull’eventuale pignorabilità dei beni presenti al
domicilio dell’escusso né che una simile verifica sia stata effettuata in tempi
recenti in precedenti esecuzioni.
5.1
Orbene
l’ufficio d’esecuzione ha il dovere d’ispezionare il domicilio principale o secondario
dell’escusso, e, ove occorra, i locali in cui egli esercita l’attività
lucrativa, i suoi negozi, depositi, casseforti, veicoli, ecc. (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II,
2000, n. 13 ad art. 91 LEF; Lebrecht, op.
cit., n. 16 ad art. 89). Il funzionario (“cursore”) deve verificare personalmente, sul posto, i beni indicati dall’escusso o dall’escutente (Gilliéron,
op. cit., n. 17 ad art. 91; Lebrecht, op.
cit., n. 17 ad art. 89; sentenza dell’autorità di vigilanza di Basilea-Città
del 10 febbraio 2009, BlSchK 2011, pag. 153 consid. 3.2), il contenuto del
verbale di pignoramento rivestendo al riguardo valore di prova a tenore dell’art.
9.
cpv. 1 CC solo per quanto accertato dal funzionario stesso (sentenza del
Tribunale federale 5A_698/2009 consid. 4.6). Può prescindere da un’ispezione
del domicilio solo se secondo precedenti esperienze si può escludere la
presenza di beni pignorabili, fermo restando che rimangono necessarie verifiche
in loco di tanto in tanto (Gilliéron,
op. cit. loc. cit.; cfr. pure sentenza della CEF 15.2009.95 del 16 novembre 2009 consid. 6.3).
5.2
Prima di rilasciare l’attestato di carenza beni l’UE
avrebbe dovuto pertanto accertare l’esistenza di eventuali mobili pignorabili
anche presso il domicilio dell’escusso, quali ad esempio gioielli, opere d’arte,
oggetti di arredamento e così via (sentenza della CEF 15.2003.159/160 del 22
gennaio 2004, RtiD 2004 II 744 n. 85c), ricorrendo se necessario all’assistenza
dell’autorità di polizia per farsi aprire i locali e i ripostigli in caso di
assenza o di renitenza dell’escusso (art. 91 cpv. 3 LEF; sentenza della CEF già
citata). Limitatamente a questo punto il ricorso merita di conseguenza
accoglimento.
6.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente
accolto.
1.1 È annullato il verbale
di pignoramento e attestato di carenza beni emesso il 25 novembre 2016 dall’Ufficio
di esecuzione di Lugano nell’esecuzione n. __________.
1.2 È
fatto ordine all’Ufficio di esecuzione di Lugano di ultimare le operazioni di
pignoramento procedendo a un’ispezione del domicilio di PI 1 e di allestire un
nuovo verbale di pignoramento, riportandovi il contenuto del verbale annullato,
completato con l’esito dei suoi accertamenti effettuati al domicilio dell’escusso.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.