15.2016.119
Minimo di esistenza. Competenza territoriale dell’Ufficio di esecuzione. Determinazione del domicilio dell’escusso. Spese di locazione quando l’escusso non può rientrare tutte le sere al domicilio
3 aprile 2017Italiano14 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2016.119
Lugano
3 aprile 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cassina
statuendo sul ricorso 12 ottobre 2016 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio,
o meglio
contro il verbale di pignoramento eseguito il 27
settembre 2016 nelle esecuzioni n. __________, __________, __________, __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________, __________, __________,
__________, __________ promosse nei confronti del ricorrente da
__________, __________
(rappr. dall’__________, dalla __________,
dall’__________, dall’__________ e dalla __________, tutti in __________)
__________, __________
(rappr. dalla Cassa Comunale, __________)
PI 1, __________
(rappr. dall’RA 1, __________, __________)
PI 2, __________
PI 3, __________
(rappr. da RA 2, __________)
__________, __________
(rappr. da RA 2, __________)
PI 4, __________
(rappr. dall’RA 3, __________)
__________, __________
Ritenuto
in fatto: A. Sulla
scorta dei precetti esecutivi appena citati emessi dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Mendrisio, i summenzionati
creditori procedono contro RI 1 per l’incasso dei propri crediti.
B. Il
27 settembre 2016, fondandosi sul verbale d’interrogatorio dell’Ufficio d’esecuzione
di Bonstetten (ZH) che valutava il minimo esistenziale mensile dell’escusso in fr. 6'745.–,
l’UE di Lugano ha determinato la
quota pignorabile dei suoi redditi sulla base del seguente computo:
Redditi
Debitore
fr.
6'000.00
Totale
fr.
6'000.00
Minimo d’esistenza
Minimo base
fr.
1'700.00
Suppl. per figli (__________)
fr.
600.00
Suppl. per figli __________)
fr.
600.00
Suppl. per figli (__________)
fr.
400.00
Suppl. per figli (__________)
fr.
400.00
Affitto
fr.
750.00
Pasti fuori domicilio
fr.
211.00
Trasferte
fr.
300.00
Totale
fr.
4'961.00
L’UE ha quindi pignorato presso la datrice
di lavoro dell’escusso, la __________ AG di DO 1, l’importo eccedente fr. 4'961.–
(indicativamente fr. 1'039.–) dal 27 settembre 2016.
C. Con
ricorso del 12 ottobre 2016, RI 1 ha chiesto il conteggio nel suo minimo vitale dell’importo di fr. 1'595.– per la locazione dell’appartamento
di M__________ dove risiede stabilmente la sua famiglia e
dove egli rientra ogni fine settimana.
D. La
PI 3, __________, da una parte, e l’CO 1 dall’altra, si sono opposti al ricorso
con osservazioni rispettivamente del 25 ottobre e del 20 dicembre 2016. Il PI 2,
l’PI 1 e l’RA 3 hanno invece comunicato di non avere osservazioni.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità
di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti
(CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni da quando
l’escusso ha avuto conoscenza dell’atto impugnato emesso il 27 settembre 2016
dall’UE di Mendrisio, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17
LEF).
2. Giusta
l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a
giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del
debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le
autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,
deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di
acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento
del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella
per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito
“Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio
ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni
devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o
del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del
Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che
delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto
mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid.
4).
3. Il
ricorrente si duole che nella determinazione del suo minimo vitale
non sia stato considerato l’importo di fr. 1'595.– per la locazione dell’appartamento
di DO 2 dove risiede la sua famiglia, dove i suoi figli vanno a scuola e dove egli rientra ogni fine settimana. Egli afferma che, benché
risieda a DO 3 per motivi di lavoro, il centro dei suoi interessi è a DO
2 e chiede di tenerne conto finché la sua famiglia non lasci definitivamente la
Svizzera. L’UE ritiene invece che non debba essere preso in considerazione un
canone di locazione che non deve più essere pagato in seguito all’ordine fatto
alla moglie e alla figlia maggiore di lasciare la Svizzera, tanto più che la
moglie, che non ha attività lucrativa, potrebbe raggiungere il marito in Svizzera
interna onde ridurre il costo mensile di locazione. RA 2 contesta, come
inopportuno, il diritto a una doppia deduzione per l’alloggio. In ogni caso la
pigione dell’appartamento in Ticino non potrebbe essere conteggiata poiché il
suo pagamento non è comprovato ed essa dovrebbe comunque essere ridotta
“proporzionalmente” e compensata con eventuali redditi o aiuti percepiti dalla
moglie o dai figli.
4. Come
emerge dalla decisione 30 novembre 2016 del Consiglio di Stato (incarto n.
5374) la moglie e i (allora) tre figli dell’escusso sono giunti in Svizzera
il 3 gennaio 2010 per vivere con lui, che a quel tempo era in possesso di un
permesso di dimora nel Canton San Gallo. La famiglia si è poi trasferita in
Ticino il 5 marzo 2011. Nel luglio o agosto del 2014 i coniugi si sono separati
e i figli sono stati affidati giudizialmente alla madre. Con decisione del 30
settembre 2015 alla moglie e alla figlia maggiore dell’escusso è stato fissato
un termine per lasciare il territorio elvetico, determinato successivamente per
il 30 giugno 2016, giacché la moglie non esercitava attività lucrativa, era
separata dal marito, percepiva aiuti sociali e aveva una situazione debitoria
importante. Il 16 agosto 2016 moglie e figlia maggiore hanno presentato istanza
di riesame, indicando che i coniugi si sono riconciliati nell’ottobre del 2015 –
producendo al riguardo uno scritto del 23 ottobre 2015 con il quale la moglie invitava
la Pretura a stralciare dai ruoli la lite – e che nel mese di maggio 2016 l’escusso
ha trovato un impiego, la cui retribuzione è sufficiente al sostentamento dell’intera
famiglia, la quale ha quindi potuto rinunciare agli aiuti sociali. Con
decisione del 6 ottobre 2016 la Sezione della popolazione non è entrata nel
merito dell’istanza e ha impartito un nuovo termine per lasciare la Svizzera
entro il 7 novembre 2016. Il ricorso contro questa decisione è stato respinto
dal Consiglio di Stato con la decisione del 30 novembre 2016. Da informazioni
assunte da questa Camera presso l’Ufficio della migrazione, il termine
impartito è stato prorogato fino al 30 giugno 2017.
5. Considerato
che RI 1 lavora a __________ e dispone di un appartamento a DO 3, mentre la
moglie e i quattro figli vivono a DO 2, in via preliminare deve essere
esaminata la questione della competenza territoriale dell’UE di Mendrisio,
in quanto, diversamente dal precetto esecutivo, che se spiccato da un ufficio territorialmente
incompetente non è nullo ma solamente annullabile a seguito di ricorso, un
avviso di pignoramento emesso da un ufficio incompetente e un pignoramento
eseguito da un ufficio incompetente sono nulli, poiché violano prescrizioni emanate nell’interesse di persone che
non sono parte nel procedimento (art. 22
LEF; DTF 118 III 6 consid. 2/a, 105 III 61 consid. 1; Cometta/Möckli in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 13 ad art. 22 LEF; Schmid, in: Basler Kommentar, SchKG I,
2a ed. 2010, n. 33 ad art. 46 LEF; sentenza della CEF 15.2013.31 del
19 giugno 2013).
5.1 Il
debitore dev’essere escusso al suo domicilio (art. 46 cpv. 1 LEF), ossia nel luogo
dove egli risiede con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente (art. 23 cpv. 1
CC) purché sia diventato in modo oggettivo e riconoscibile per terzi e autorità
il centro delle sue relazioni personali e dei suoi interessi. Normalmente il
domicilio si trova nel luogo dove si alloggia, si trascorre il tempo libero e
dove si trovano gli effetti personali, cioè il luogo dove vengono intrattenute
le relazioni familiari e sociali (Schmid,
op. cit., n. 40, 42 e 43 ad art. 46; sentenza della CEF 15.2013.31 del 19
giugno 2013). Per un debitore sposato, determinante è in linea di massima il
luogo dove vive la famiglia e non il luogo di lavoro (DTF 96 II 166; Schmid, op. cit., n. 49 ad art. 46;
sentenza della CEF 15.2011.65 del 14 settembre 2011 consid. 2.1).
5.2 Nel
caso specifico il ricorrente allega di essere domiciliato a DO 2. Sennonché secondo la banca dati dei movimenti della popolazione
[“Movpop”]) egli risulta partito il
1° maggio 2016 da DO 2 per DO 3. Nonostante ciò, secondo i principi sopra
menzionati il suo domicilio civile ed
esecutivo – a differenza di quello amministrativo – è oggettivamente DO 2,
dove risiedono la moglie e i quattro figli comuni, e con i quali l’escusso si
ricongiunge il fine settimana, perlomeno dall’ottobre del 2015 quando i coniugi
hanno posto fine alla separazione (v. sopra consid. 4). Non è al riguardo di
rilievo che alla moglie e alla figlia maggiore dell’escusso sia stato ordinato
di lasciare la Svizzera entro il 7 novembre 2016, atteso che le stesse risiedono
tutt’ora sul territorio elvetico a seguito della proroga loro concessa fino al
30 giugno 2017. Va del resto rilevato che anche per l’Ufficio d’esecuzione di Bonstetten, nel cui circondario RI 1 soggiorna durante la settimana,
il suo domicilio dal punto di vista esecutivo si trova in Ticino. La competenza
dell’UE di Mendrisio è pertanto data.
6. Nel
determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso
locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso e la sua
famiglia si accontentino nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico
di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle loro necessità e
possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; Guidicelli/ Piccirilli, Il pignoramento
di redditi ex art 93 LEF nella pratica ticinese, 2002, n. 126, pag. 40). L’importo
del canone va messo in relazione con il reddito dell’escusso (sentenza della
CEF 16 febbraio 1989 in re S. consid. 5/b). Egli non può essere costretto dalle
autorità di esecuzione a occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi
finanziari: tuttavia il canone dev’essere ridotto a una misura normale se l’escusso
vive in un’abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III
12-18 consid. 2 e 4). La decurtazione del quantum può però essere operante solo
nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III 73; Guidicelli/Piccirilli, op. cit., n. 130 pag. 41), salvo che siano eccessivamente
lunghi (DTF 129 III 526 segg.) o salvo che l’escusso si sia procurato
un alloggio troppo costoso mentre il pignoramento di reddito era in corso o imminente
(DTF 109 III 52 seg.; Ochsner in:
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 117 ad art.
93 LEF).
6.1 Nella
fattispecie RI 1, già per il suo obbligo di mantenere la famiglia, può quindi
pretendere che la pigione dell’appartamento di DO 2 sia computata nel suo minimo esistenziale, il suo
effettivo pagamento essendo stato accertato dall’UE di Bonstetten. Non è dato
di capire secondo quali criteri la pigione dovrebbe
essere ridotta “proporzionalmente” come
proposto da RA 2. Se con ciò s’intende una deduzione di eventuali redditi o
aiuti percepiti dalla moglie o dai figli la censura si rivela infondata.
Risulta infatti dalla decisione 30 novembre 2016 del Consiglio di Stato che la
moglie ha rinunciato agli aiuti sociali. Del resto, l’UE di Bonstetten ha
appurato che la moglie è casalinga e non ha entrate. Degli assegni per i figli
– fr 300.– mensili per ognuno di essi – si tiene conto per il fatto che sono
incorporati nel reddito del padre, fermo restando che sono comunque
impignorabili (v. sentenza della CEF 15.2005.120 del 7 dicembre 2006, RtiD 2007
II 768 n. 56c consid 6: nel caso concreto una loro deduzione dal minimo vitale
non è necessaria perché il loro importo non supera i supplementi per figli stabiliti
dalla Tabella).
6.2 L’UE
di Mendrisio rileva a ragione che la moglie, senza attività lucrativa, potrebbe
raggiungere il marito con i figli in Svizzera interna onde ridurre le spese di
locazione complessive. Sennonché la decurtazione del quantum può essere attuata
solo nel rispetto dei termini contrattuali di disdetta, nel caso concreto con
un preavviso di tre mesi per il 30 settembre 2017. Fino a quella data, ovvero
fino alla fine del periodo di pignoramento di un anno (art. 93 cpv. 2 LEF), vanno
pertanto aggiunti al minimo esistenziale di RI 1 fr. 1'595.– mensili a
titolo di pigione dell’appartamento di DO 2.
L’UE gli comunicherà l’importo totale massimo delle spese per alloggio che
potranno essere riconosciute dopo il 30 settembre 2017. Dovesse la situazione
mutare prima di tale data, in particolare se la famiglia dovesse lasciare la
Svizzera, l’UE di Mendrisio commisurerà il pignoramento alle mutate circostanze
(art. 93 cpv. 3 LEF).
7. Giusta
il punto II/4 della Tabella vanno computate nel minimo di esistenza dell’escusso
le spese indispensabili connesse
all’esercizio di una professione o di un mestiere, purché non siano già a carico del datore di lavoro.
Contrariamente a quanto sostiene RA 2, quindi, il debitore ha diritto a una “deduzione”
sia per l’alloggio della famiglia che per quello da lui occupato durante la
settimana ove sia indispensabile al conseguimento del suo reddito. Nel caso
concreto, RI 1 è professionalmente attivo a __________ mentre la famiglia vive
a oltre duecento chilometri di distanza a __________, sicché di tutta evidenza
egli non può rientrare al domicilio tutte le sere. Nella determinazione del
minimo vitale suo e della famiglia si giustifica pertanto di conteggiare sia i
costi della locazione afferenti all’appartamento di __________ sia quelli
dell’appartamento ch’egli occupa al luogo di lavoro.
8. Alla luce di quanto precede la decisione impugnata va rettificata nel senso di aggiungere
al minimo esistenziale dell’escusso un supplemento di fr. 1'595.– per “Affitto
DO 2”, sicché il totale è aumentato da fr. 4'961.– a fr. 6'556.– fino
al 30 settembre 2017. La trattenuta presso
la datrice di lavoro va modificata di conseguenza (non potendosi escludere del
tutto un’eccedenza visto che l’escusso lavora a ore). L’UE gli comunicherà l’importo totale massimo delle
spese per alloggio che potranno essere riconosciute in futuri pignoramenti.
9. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e
non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a
e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza la decisione
impugnata è così riformata:
1.1 Il minimo di
esistenza mensile di RI 1 è fissato in fr. 6'556.– fino al 30 settembre
2017 e il pignoramento presso la datrice
di lavoro dell’escusso è
modificato di conseguenza mediante nuova
comunicazione a cura dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio.
1.2 L’Ufficio
d’esecuzione di Mendrisio comunicherà a RI 1 l’importo totale massimo delle
spese per alloggio che potranno essere riconosciute in futuri pignoramenti per
Fatti
i periodi successivi al 30 settembre 2017.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
–;
–;
–;
–;
–;
– __________, __________;
– __________, __________;
– __________, __________;
– __________, __________;
– __________, __________;
Considerandi
– __________, Cassa Comunale, __________;
– __________, __________.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.