15.2016.12
Ricorso contro precetti esecutivi. Irricevibilità per tardività e carenza d’interesse giuridicamente protetto
24 febbraio 2016Italiano3 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2016.12
Lugano
24 febbraio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 18 febbraio 2016 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
o meglio contro i precetti esecutivi emessi il 12 e il 13 agosto 2015
rispettivamente nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse nei
confronti del ricorrente dallo
Stato del Canton Ticino, Bellinzona
(rappr. dall’Ufficio esazione e condoni,
Bellinzona)
Ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che sulla scorta dei precetti esecutivi n. __________
e n. __________ emessi il 12 e il 13 agosto 2015 dall’Ufficio di esecuzione
(UE) di Lugano, lo Stato del Canton Ticino procede contro RI 1 per l’incasso di
fr. 59'209.85 e di fr. 26'444.60 oltre agli accessori;
che
il 21 agosto 2015 l’escusso ha interposto opposizione a entrambi i precetti
esecutivi;
che
con “reclamo” del 18 febbraio 2016, RI 1 fa valere di non essere in grado di onorare
Fatti
i precetti in questione;
che
secondo l’art. 17 cpv. 2 LEF i ricorsi contro l’operato degli organi di
esecuzione forzata devono essere interposti all’autorità di vigilanza cantonale
– nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci
giorni da quello in cui il ricorrente ha avuto notizia dell’atto impugnato;
che
nella fattispecie RI 1 è venuto a conoscenza dei precetti esecutivi contestati
già il 21 agosto 2015, allorquando vi ha interposto opposizione;
che
il ricorso è pertanto ampiamente tardivo e di conseguenza irricevibile;
che
fosse anche tempestivo, il ricorso sarebbe comunque da considerare
inammissibile poiché senza interesse degno di protezione, le esecuzioni in
rassegna risultando già ora sospese da opposizione (art. 78 cpv. 1 LEF);
che
ove l’intento del ricorrente fosse quello di far cancellare le esecuzioni, va
ricordato che un’esecuzione può essere annullata solo se è formalmente carente
o se è manifestamente abusiva – ciò che nel caso in esame il ricorrente non
allega – mentre difficoltà finanziarie, lavorative o di salute non sono motivi
che secondo la legge giustificano l’annullamento dell’esecuzione, fermo
restando che se ne terrà conto, se del caso, in sede di pignoramento (cfr. art.
Considerandi
93.
LEF) o di realizzazione (cfr. art. 123 LEF);
che
visto l’esito del giudizio odierno, il ricorso non è stato intimato alla
controparte per osservazioni;
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano
indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF
[RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
–;
–
.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.