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Decisione

15.2016.12

Ricorso contro precetti esecutivi. Irricevibilità per tardività e carenza d’interesse giuridicamente protetto

24 febbraio 2016Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

i precetti in questione;

che

secondo l’art. 17 cpv. 2 LEF i ricorsi contro l’operato degli organi di

esecuzione forzata devono essere interposti all’autorità di vigilanza cantonale

– nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci

giorni da quello in cui il ricorrente ha avuto notizia dell’atto impugnato;

che

nella fattispecie RI 1 è venuto a conoscenza dei precetti esecutivi contestati

già il 21 agosto 2015, allorquando vi ha interposto opposizione;

che

il ricorso è pertanto ampiamente tardivo e di conseguenza irricevibile;

che

fosse anche tempestivo, il ricorso sarebbe comunque da considerare

inammissibile poiché senza interesse degno di protezione, le esecuzioni in

rassegna risultando già ora sospese da opposizione (art. 78 cpv. 1 LEF);

che

ove l’intento del ricorrente fosse quello di far cancellare le esecuzioni, va

ricordato che un’esecuzione può essere annullata solo se è formalmente carente

o se è manifestamente abusiva – ciò che nel caso in esame il ricorrente non

allega – mentre difficoltà finanziarie, lavorative o di salute non sono motivi

che secondo la legge giustificano l’annullamento dell’esecuzione, fermo

restando che se ne terrà conto, se del caso, in sede di pignoramento (cfr. art.

Considerandi

93.

LEF) o di realizzazione (cfr. art. 123 LEF);

che

visto l’esito del giudizio odierno, il ricorso non è stato intimato alla

controparte per osservazioni;

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano

indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

[RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

–;

.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.