15.2016.120
Pignoramento prestazioni della previdenza professionale. Minimo esistenziale. Spese bancarie, assicurazione protezione giuridica, elettricità, acqua potabile, malattia (franchigia) e alloggio con figl
21 marzo 2017Italiano16 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2016.120
Lugano
21 marzo 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cassina
statuendo sul ricorso 25 novembre 2016 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
o meglio
contro il verbale di pignoramento eseguito il 15 settembre 2016 nelle esecuzioni n. __________, __________ e __________ promosse
nei confronti del ricorrente da
PI 1, __________
PI 2, __________
(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
PI 3, __________
ritenuto
in fatto: A. Sulla
scorta dei precetti esecutivi appena citati emessi dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, l’PI 1, la PI
2, e l’PI 3 procedono contro RI 1 per l’incasso dei propri
crediti.
Fatti
B. Il 15 settembre 2016 l’UE ha
determinato la quota pignorabile dei redditi dell’escusso sulla base del
seguente computo:
Redditi (del debitore)
PI 4
fr.
1'926.30
Cassa cantonale di
compensazione AVS
fr.
2'350.00
Totale
fr.
4'276.30
Minimo
d’esistenza
Minimo base
fr.
1'200.00
La
moglie G____ P___ residente in
Italia
a P______
Affitto
fr.
675.00
Viene
considerato ½
Abita
con la figlia PI 7
Assicurazione malattia
fr.
352.50
Il
premio LCA di fr. 141.00 non vie-
ne
considerato
Spese mediche e dentali
fr.
217.45
Fr. 1'739.60
partecipazione ai costi
2016
(calcolato su 8 mesi)
Abbonamento arcobaleno
fr.
69.00
Abbonamento
2 zone
Franchigia cassa malati
fr.
208.35
Fr. 2'500.–
annui
Conguaglio riscaldamento
fr.
50.00
Conguaglio
riscaldamento
½
a carico della figlia PI 7)
Totale
fr.
2'772.30
Dall’importo
totale del minimo di esistenza di fr. 2'772.30, l’ufficio ha dedotto l’ammontare
della rendita AVS di fr. 2'350.–, pignorando la rendita presso la PI 4 per
la somma eccedente fr. 422.30.
C. Con
ricorso del 25 novembre 2016, RI 1 postula di riconoscere nella determinazione
del proprio minimo vitale tutte le spese mensili da lui sostenute, di sbloccare
la rendita percepita dalla PI 4 e di ordinare all’Ufficio di trasmettergli i
documenti da lui richiesti con raccomandate del 10 settembre e del 29 luglio 2016.
D. Il 19 dicembre 2016 RI 1 ha trasmesso all’UE
l’estratto per la dichiarazione d’imposta 2016 rilasciato
dall’PI 5.
E. Con
osservazioni rispettivamente del 5 e del 21 dicembre 2016, la PI 2 e l’UE di
Lugano si sono opposti al ricorso.
Considerato
in diritto: 1. Giusta l’art. 17 cpv. 2 LEF, il ricorso contro
un provvedimento dell’ufficio d’esecuzione dev’essere presentato entro dieci
giorni da quando il ricorrente ne ebbe notizia. Tuttavia, in virtù dell’art. 22
LEF, l’escusso può in ogni tempo contestare le decisioni che manifestamente
ledono il minimo di esistenza suo e/o della sua famiglia, ponendoli in una
situazione insopportabile (cfr. DTF 110 III 32; Vonder Mühll in: Basler Kommentar,
SchKG I, 2a ed. 2010, n. 66 ad art. 93 LEF). In
concreto, a prescindere dalla sua dubbia tempestività in considerazione del
fatto che l’atto impugnato è stato inviato alle parti già il 17 ottobre 2016 e l’inoltro
del ricorso risale solo al 25 novembre 2016, il gravame può nondimeno essere
esaminato sotto il profilo della nullità giusta l’art. 22 LEF.
2. Giusta
l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a
giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del
debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le
autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,
deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di
acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al
sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima
sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta
in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul
Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e
fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del
pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2d; 108 III 12 consid. 3;
sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1),
ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto
conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108
III 12 consid. 4).
3. Il
ricorrente si duole innanzitutto che metà della rendita erogata dalla S__________
è di pertinenza della moglie che vive in Italia. Inoltre poiché entrambe le
rendite che egli percepisce provengono da pregressa invalidità risalente al
2007/2008, esse risultano impignorabili. In merito alla determinazione del
minimo vitale egli pretende che vengano considerate le seguenti spese:
Affitto mensile fr. 1'350.–
./.partecipazione fr. 400.–
figlia PI 7
fr.
950.00
Conguaglio spese accessorie
fr.
100.00
Cassa malati
fr.
493.00
Franchigia cassa malati
fr.
208.35
Partecipazione ai costi del 10%
fr.
708.35
Luce e acque
fr.
70.00
Debito PI 9 fr. 3'000.00 all’anno
Debito __________ card fr. 3'500.00
all’anno
PI 6
fr.
100.00
Quota sindacale
fr.
22.00
Protezione giuridica __________
fr.
100.00
Quota leasing
fr.
420.00
Il 19 dicembre 2016 RI 1 ha trasmesso all’UE
l’estratto per la dichiarazione d’imposta 2016
rilasciato dall’PI 5, dal quale emerge che nel 2016 egli ha pagato fr. 4'230.–
per il premio dell’assicurazione di base, fr. 1'692.– per il premio dell’assicurazione
integrativa e fr. 3'333.10 per costi di malattia e infortunio.
4. Come
risulta dall’ordine di pagamento del 23 ottobre 2014 della PI 4 (doc. D),
persona assicurata e beneficiario delle prestazioni di vecchiaia è
esclusivamente RI 1, sul cui conto presso PI 9 esse sono versate, e non anche
la di lui moglie PI 8. Come (oggi) le prestazioni dell’AVS quelle della
previdenza professionale sono infatti individuali. Certo, il giudice del
divorzio può ordinare la divisione delle prestazioni di uscita (art. 122 CC),
ma non pare il caso nella fattispecie, i coniugi non risultando divorziati
seppure la moglie viva in Italia in un’economia domestica separata. Ad ogni
modo RI 1 non dimostra che la metà della rendita sia versata alla moglie. Per
questo motivo è corretto l’operato dell’Ufficio laddove ha computato l’intera
rendita della cassa pensione nel reddito mensile conseguito dal debitore.
5. Nel
caso di specie la rendita che RI 1 percepisce ora dalla PI 4 è una rendita di
vecchiaia e non d’invalidità. In ogni caso, anche se si trattasse di una
rendita d’invalidità, va ricordato al ricorrente che per l’art. 92 cpv. 1 n. 9a
LEF solo la rendita d’invalidità erogata giusta l’art. 50 della Legge federale
sull’assicurazione per l’invalidità (LAI, RS 831.20) è impignorabile. Infatti le
prestazioni della previdenza professionale, una volta esigibili – come nel caso
di specie –, sono invece limitatamente pignorabili come le altre rendite dell’art.
93 LEF, indipendentemente dal fatto che esse siano versate per vecchiaia, invalidità,
decesso o infortunio (DTF 120 III 71). Esse possono quindi essere pignorate
nella misura in cui eccedono il minimo vitale. La rendita pagata al debitore
dalla sua cassa pensione è quindi pignorabile nei limiti stabiliti dall’art. 93
LEF, come il salario che sostituisce (sentenze della CEF 15.2007.67/68 del 19
novembre 2007 consid. 6.2, 15.2006.108 del 25 ottobre 2006
consid. 3.7; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a
ed. 2013, n. 47 ad § 23).
6. È principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso
che le spese fisse e correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel
minimo di esistenza del debitore solo se il veicolo viene dichiarato
impignorabile in virtù dell’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF, perché gli è necessario
per conseguire il suo reddito nel senso dell’art. 93 LEF (DTF 119 III 13
consid. 2/a; 117 III 22 consid. 2). RI 1 è al beneficio di una rendita di vecchiaia
(dal 1° marzo 2015, doc. B) e, perlomeno da quanto emerge dagli atti di causa,
non esercita alcuna attività lucrativa. Per questo motivo non gli può essere
riconosciuta alcuna deduzione a titolo di spese connesse all’uso di un’autovettura,
quale in particolare il canone leasing.
7. Per
quanto riguarda il prospettato computo nella determinazione del minimo vitale
di fr. 3'000.– annui per il rimborso
di un debito presso la PI 9, di fr. 3'500.– annui per il rimborso di un
debito presso la c__________ e di fr. 100.– mensili per il pagamento della
protezione giuridica, va evidenziato che
perché si diano privilegi in diritto di determinati creditori occorre un’espressa
norma di legge in tale senso.
7.1 La
giurisprudenza del Tribunale federale ha attenuato il rigore di questo
principio stabilendo che determinati creditori sono privilegiati di fatto nel
senso che, in caso di pignoramento di salario e di redditi, il debitore è
autorizzato ad eseguire interamente le proprie obbligazioni nei loro confronti:
è questo il caso in particolare per il venditore di generi alimentari, per il
fornitore di beni indispensabili alla sopravvivenza o all’esercizio del lavoro
del debitore e per il locatore di locali indispensabili per l’esercizio dell’attività
lucrativa dell’escusso (DTF 112 III 18). Tale indirizzo giurisprudenziale
concretizza l’intento del legislatore di lasciare all’escusso e alla sua
famiglia quanto è assolutamente indispensabile in base agli articoli 92 e 93
LEF per soddisfare i bisogni più elementari.
7.2 È
di tutta evidenza che le deduzioni prospettate dal ricorrente per il rimborso di debiti bancari e per il pagamento
dell’assicurazione di protezione giuridica,
importi che l’escusso neppure pretende essere dovuti a creditori privilegiati,
non possono entrare in linea di conto per il calcolo del minimo vitale: alla
luce dei principi giurisprudenziali richiamati, nulla giustifica il privilegio
che il debitore pretende sia concesso agli istituti bancari e all’assicurazione.
Per abbondanza si rileva altresì che non vi sarebbe alcuna garanzia che gli
importi di cui il ricorrente chiede la deduzione vengano effettivamente versati
ai creditori.
8. In
merito alla pretesa deduzione di fr. 22.– mensili per la quota di adesione
al sindacato va evidenziato che, avendo RI 1 raggiunto l’età del pensionamento
e non esercitando più alcuna attività lavorativa, l’affiliazione non è
obbligatoria, sicché una tale deduzione non può essere inserita nel suo minimo
di esistenza.
9. Il ricorrente pretende che nel calcolo del suo minimo
di esistenza vengano considerati fr. 70.– per le spese dell’elettricità e
dell’acqua potabile. Sennonché l’importo base mensile di fr. 1'200.–
previsto dalla Tabella rappresenta un importo forfetario destinato a coprire
le spese per i bisogni vitali dell’escusso. Esso è pertanto comprensivo delle
spese per elettricità, spazzatura, acqua potabile, macchina da lavare, telefono
(Vonder Mühll, op. cit., n. 23 ad art. 93) come pure delle spese
riferite all’allacciamento televisivo via cavo, che per questo motivo non
possono essere ulteriormente aggiunte al minimo vitale dell’escusso.
10. RI
1 chiede il riconoscimento di fr. 493.– per i premi della cassa malati, di
fr. 208.35 per la franchigia della cassa malati, di fr. 708.35 per la
partecipazione ai costi di malattia e di fr. 100.– a favore dell’PI 6.
10.1 Secondo
la giurisprudenza, solo i premi dell’assicurazione
malattie obbligatoria possono essere presi in considerazione nel calcolo del
minimo vitale, ad esclusione dei premi dell’assicurazione malattie
complementare (DTF 134 III 325 consid. 3; Tabella ad II/3). In base al
punto II/8 della Tabella, l’Ufficio deve inoltre riconoscere all’escusso un
importo medio mensile per spese legate alla salute (spese mediche, dentistiche,
farmaceutiche e ospedaliere) che l’escusso o i suoi famigliari sopportano o
sopporteranno durante il periodo di validità del pignoramento, nella misura in
cui le stesse sono imminenti (o comunque prevedibili) al momento del
pignoramento. In ogni caso è sempre richiesta la produzione di documenti
giustificativi per le spese sostenute o da sostenere. Il debitore dovrà in
particolare dimostrare di pagare tali costi, producendo i relativi
giustificativi, e di continuare a doverli assumere anche in futuro, ad esempio
perché soffre di una malattia cronica, attestata da un medico (DTF 129 III 244
seg.; Ochsner in: Commentaire
romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 144 e 145 ad art. 93 LEF).
10.2 Nel
caso in rassegna, si evince dagli atti che il premio dell’assicurazione
malattie obbligatoria a carico dell’escusso corrisponde a fr. 352.50, come
correttamente determinato dall’UE (v. estratto per la dichiarazione d’imposta
2016 emesso dall’PI 5). A questa somma non può essere aggiunto, come erroneamente
crede il ricorrente, anche l’importo di fr. 141.– ch’egli paga per l’assicurazione
malattie complementare perché, come visto, solo i premi dell’assicurazione
malattie obbligatoria possono essere presi in considerazione nel calcolo del
minimo vitale e neppure quello di fr. 100.–, ch’egli pretende ma non documenta
corrispondere all’PI 6, in quanto nella copertura assicurativa di base presso l’PI
5 è anche compresa l’assicurazione infortuni (v. estratto per la dichiarazione
d’imposta 2016 emesso dall’PI 5).
10.3 Dall’estratto per la
dichiarazione d’imposta 2016 rilasciato dall’PI 5 emerge che per il 2016 RI 1 ha partecipato ai costi di malattia e d’infortunio
nella misura di fr. 3'333.10, ossia di fr. 278.– mensili. Questo
importo è comprensivo della franchigia della cassa malattia, delle spese non coperte dalla stessa e della
partecipazione dell’escusso alle spese assicurate.
Conteggiando nel minimo vitale dell’escusso l’importo complessivo di fr. 425.80
per spese mediche e dentali e per la franchigia della cassa malati, l’Ufficio ha
pertanto già riconosciuto ad RI 1 più di quanto egli avrebbe avuto diritto. E la
distinta dei medicamenti ch’egli indica di assumere e le attestazioni mediche
prodotte con il ricorso (doc. M) non dimostrano l’esistenza di spese mediche
supplementari rispetto a quelle risultanti dall’attestazione della cassa
malati. Anche su questo punto il ricorso si rivela così infondato.
11. Secondo il punto 5.2 della Tabella dev’essere
considerata una partecipazione appropriata alle spese di abitazione a carico dei
figli maggiorenni che vivono nell’economia domestica del debitore e dispongono
di un proprio reddito (sentenza del Tribunale federale 7B.225/2003 del 23 ottobre 2003, consid. 3.2; sentenza della CEF
15.2009.49 del 12 giugno 2009 consid. 2; Ochsner,
op. cit., n. 119 e 174 ad art. 93; vonder Mühll, op. cit., n. 35
ad art. 93; Guidicelli/Piccirilli,
Il pignoramento di redditi ex art 93 LEF nella pratica ticinese, 2002, pag. 71
n. 229-230).
11.1 Nel
caso concreto, l’Ufficio ha tenuto conto di una partecipazione della figlia maggiorenne
PI 7 alle spese di alloggio e di conguaglio riscaldamento nella misura del 50%,
che il ricorrente chiede di limitare a fr. 400.– mensili. Ora, il
Tribunale federale ha stabilito che nel minimo di esistenza va computato la
metà del canone di locazione, qualora l’escusso e il terzo, che non formano una
comunione domestica duratura (la fattispecie si riferiva alla convivenza tra
una madre e una figlia maggiorenne che esercitava un’attività lucrativa),
utilizzino l’alloggio nella stessa misura (DTF 132 III 486 consid. 5). Il
figlio maggiorenne deve però essere in grado di pagare effettivamente la metà
della pigione, altrimenti si può tenere conto solo di quanto si può concretamente
esigere da lui, fermo restando che nel minimo esistenziale del genitore potrà
essere computato al massimo un canone locatizio conforme all’uso locale per un
alloggio del quale si può pretendere ch’egli si accontenti nelle circostanze concrete
del caso in esame (sentenza della CEF 15.2009.49 del 12 giugno 2009 consid. 2.3-2.4;
pure: vonder Mühll, op. cit., n. 26
ad 93).
11.2 Nel caso di specie, risulta dai pignoramenti eseguiti contro
la figlia PI 7 (cui accenna l’UE nelle sue osservazioni) che la stessa
percepisce un salario di fr. 2'283.– mensili (secondo l’ultimo verbale del
3 marzo 2017) e che nel suo minimo esistenziale sono stati computati fr. 400.–
quale partecipazione alle spese dell’appartamento condiviso con il padre (e in
passato con la sorella PI 10). Orbene, tenuto conto del suo minimo di base (fr. 1'200.–),
del premio di assicurazione malattia (fr. 224.70), del costo dei pasti
fuori domicilio (fr. 211.–) e delle spese di trasferta fino al luogo di
lavoro (fr. 372.–), non si può esigere da lei che contribuisca al
pagamento della pigione per più di fr. 400.– mensili, spese accessorie
comprese. Come preteso dal ricorrente, la sua quota va così portata a fr. 950.–
oltre all’intero conguaglio per le spese accessorie pari a fr. 100.–, gli importi
in questione non eccedendo quanto si dovrebbe riconoscergli se vivesse da solo.
Di conseguenza il suo minimo esistenziale totale aumenta a fr. 3'097.30.
La decisione impugnata va così riformata nel senso che il pignoramento della
rendita presso la PI 4 è limitato alla somma eccedente fr. 747.30 (anziché
422.30).
11.3 Quanto
al fatto che l’altra figlia, PI 10, viva e lavori ora a Parigi, RI 1 non spiega
quale impatto ciò abbia sul proprio minimo esistenziale. Non motivata, la
censura è irricevibile (art. 7 cpv. 3 lett. b legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e
fallimento [LPR, RL 3.5.1.2)].
12. Il
ricorrente si lamenta infine che l’Ufficio non gli avrebbe trasmesso i
documenti agli atti da lui richiesti, postulando di far ordine
allo stesso di procedere in tal senso.
12.1 Per l’art. 8a cpv. 1 LEF chiunque renda
verosimile un interesse può consultare i verbali e i registri degli uffici di
esecuzione e degli uffici dei fallimenti, nonché chiederne estratti. Le parti
della procedura esecutiva hanno sempre un interesse degno di protezione (Peter in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed.
2010, n. 5 ad art. 8a LEF).
12.2 Nel
caso in esame RI 1 con scritto del 29 luglio 2016 ha chiesto all’Ufficio la
trasmissione di varia documentazione. L’11 agosto 2016 egli ha comunicato all’Ufficio
che sarebbe passato personalmente a ritirare i documenti. Non è dato di sapere se
lo abbia poi fatto. Fatto sta che il 10 settembre 2016 egli ha nuovamente
richiesto, in riferimento all’esecuzione n. __________, la trasmissione della
domanda di proseguimento dell’esecuzione, del suo certificato personale di
rendita e dell’estratto B__________ del 3 novembre 2014. Non risulta dagli atti
o dalle osservazioni dell’UE che sia stato dato seguito a quest’ultima
richiesta. Non potendosi negare al
ricorrente un interesse giuridico proprio a entrare
in possesso di tali documenti, seppure se li potesse procurare in altro modo,
va ordinato all’Ufficio di metterglieli a disposizione, fermo restando che per
tale prestazione potrà essere prelevata una tassa in virtù dell’ordinanza sulle
tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul
fallimento (OTLEF, RS 281.35), segnatamente degli art. 9 cpv. 3 e 12, e se del
caso chiesto un congruo anticipo (art. 68 LEF).
13. Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e di
conseguenza:
1.1 Il
minimo esistenziale mensile di RI 1 è aumentato a fr. 3'097.30, compresi fr. 950.–
quale supplemento per l’affitto e fr. 100.– per le spese accessorie. Il
pignoramento della sua rendita presso la PI 4 è quindi limitato alla somma
eccedente fr. 747.30.
1.2 È
fatto ordine all’Ufficio d’esecuzione di Lugano di determinarsi come al
considerando 12.2 di questa sentenza.
Considerandi
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– ;
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.