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Decisione

15.2016.120

Pignoramento prestazioni della previdenza professionale. Minimo esistenziale. Spese bancarie, assicurazione protezione giuridica, elettricità, acqua potabile, malattia (franchigia) e alloggio con figl

21 marzo 2017Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il 15 settembre 2016 l’UE ha

determinato la quota pignorabile dei redditi dell’escusso sulla base del

seguente computo:

Redditi (del debitore)

PI 4

fr.

1'926.30

Cassa cantonale di

compensazione AVS

fr.

2'350.00

Totale

fr.

4'276.30

Minimo

d’esistenza

Minimo base

fr.

1'200.00

La

moglie G____ P___ residente in

Italia

a P______

Affitto

fr.

675.00

Viene

considerato ½

Abita

con la figlia PI 7

Assicurazione malattia

fr.

352.50

Il

premio LCA di fr. 141.00 non vie-

ne

considerato

Spese mediche e dentali

fr.

217.45

Fr. 1'739.60

partecipazione ai costi

2016

(calcolato su 8 mesi)

Abbonamento arcobaleno

fr.

69.00

Abbonamento

2 zone

Franchigia cassa malati

fr.

208.35

Fr. 2'500.–

annui

Conguaglio riscaldamento

fr.

50.00

Conguaglio

riscaldamento

½

a carico della figlia PI 7)

Totale

fr.

2'772.30

Dall’importo

totale del minimo di esistenza di fr. 2'772.30, l’ufficio ha dedotto l’ammontare

della rendita AVS di fr. 2'350.–, pignorando la rendita presso la PI 4 per

la somma eccedente fr. 422.30.

C. Con

ricorso del 25 novembre 2016, RI 1 postula di riconoscere nella determinazione

del proprio minimo vitale tutte le spese mensili da lui sostenute, di sbloccare

la rendita percepita dalla PI 4 e di ordinare all’Ufficio di trasmettergli i

documenti da lui richiesti con raccomandate del 10 settembre e del 29 luglio 2016.

D. Il 19 dicembre 2016 RI 1 ha trasmesso all’UE

l’estrat­­to per la dichiarazione d’imposta 2016 rilasciato

dall’PI 5.

E. Con

osservazioni rispettivamente del 5 e del 21 dicembre 2016, la PI 2 e l’UE di

Lugano si sono opposti al ricorso.

Considerato

in diritto: 1. Giusta l’art. 17 cpv. 2 LEF, il ricorso contro

un provvedimento dell’ufficio d’esecuzione dev’essere presentato entro dieci

giorni da quando il ricorrente ne ebbe notizia. Tuttavia, in virtù dell’art. 22

LEF, l’escusso può in ogni tempo contestare le decisioni che manifestamente

ledono il minimo di esistenza suo e/o della sua famiglia, ponendoli in una

situazione insopportabile (cfr. DTF 110 III 32; Vonder Mühll in: Basler Kommentar,

SchKG I, 2a ed. 2010, n. 66 ad art. 93 LEF). In

concreto, a prescindere dalla sua dubbia tempestività in considerazione del

fatto che l’atto impugnato è stato inviato alle parti già il 17 ottobre 2016 e l’inoltro

del ricorso risale solo al 25 novembre 2016, il gravame può nondimeno essere

esaminato sotto il profilo della nullità giusta l’art. 22 LEF.

2. Giusta

l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a

giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del

debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le

autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,

deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di

acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al

sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima

sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta

in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul

Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e

fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del

pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2d; 108 III 12 consid. 3;

sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1),

ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto

conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108

III 12 consid. 4).

3. Il

ricorrente si duole innanzitutto che metà della rendita erogata dalla S__________

è di pertinenza della moglie che vive in Italia. Inoltre poiché entrambe le

rendite che egli percepisce provengono da pregressa invalidità risalente al

2007/2008, esse risultano impignorabili. In merito alla determinazione del

minimo vitale egli pretende che vengano considerate le seguenti spese:

Affitto mensile fr. 1'350.–

./.partecipazione fr. 400.–

figlia PI 7

fr.

950.00

Conguaglio spese accessorie

fr.

100.00

Cassa malati

fr.

493.00

Franchigia cassa malati

fr.

208.35

Partecipazione ai costi del 10%

fr.

708.35

Luce e acque

fr.

70.00

Debito PI 9 fr. 3'000.00 all’anno­

Debito __________ card fr. 3'500.00

all’anno­

PI 6

fr.

100.00

Quota sindacale

fr.

22.00

Protezione giuridica __________

fr.

100.00

Quota leasing

fr.

420.00

Il 19 dicembre 2016 RI 1 ha trasmesso all’UE

l’estrat­­to per la dichiarazione d’imposta 2016

rilasciato dall’PI 5, dal quale emerge che nel 2016 egli ha pagato fr. 4'230.–

per il premio dell’assicurazione di base, fr. 1'692.– per il premio dell’assicurazione

integrativa e fr. 3'333.10 per costi di malattia e infortunio.

4. Come

risulta dall’ordine di pagamento del 23 ottobre 2014 della PI 4 (doc. D),

persona assicurata e beneficiario delle prestazioni di vecchiaia è

esclusivamente RI 1, sul cui conto presso PI 9 esse sono versate, e non anche

la di lui moglie PI 8. Come (oggi) le prestazioni dell’AVS quelle della

previdenza professionale sono infatti individuali. Certo, il giudice del

divorzio può ordinare la divisione delle prestazioni di uscita (art. 122 CC),

ma non pare il caso nella fattispecie, i coniugi non risultando divorziati

seppure la moglie viva in Italia in un’economia domestica separata. Ad ogni

modo RI 1 non dimostra che la metà della rendita sia versata alla moglie. Per

questo motivo è corretto l’operato dell’Ufficio laddove ha computato l’intera

rendita della cassa pensione nel reddito mensile conseguito dal debitore.

5. Nel

caso di specie la rendita che RI 1 percepisce ora dalla PI 4 è una rendita di

vecchiaia e non d’invalidità. In ogni caso, anche se si trattasse di una

rendita d’invalidità, va ricordato al ricorrente che per l’art. 92 cpv. 1 n. 9a

LEF solo la rendita d’invalidità erogata giusta l’art. 50 della Legge federale

sull’assicurazione per l’invalidità (LAI, RS 831.20) è impignorabile. Infatti le

prestazioni della previdenza professionale, una volta esigibili – come nel caso

di specie –, sono invece limitatamente pignorabili come le altre rendite dell’art.

93 LEF, indipendentemente dal fatto che esse siano versate per vecchiaia, invalidità,

decesso o infortunio (DTF 120 III 71). Esse possono quindi essere pignorate

nella misura in cui eccedono il minimo vitale. La rendita pagata al debitore

dalla sua cassa pensione è quindi pignorabile nei limiti stabiliti dall’art. 93

LEF, come il salario che sostituisce (sentenze della CEF 15.2007.67/68 del 19

novembre 2007 consid. 6.2, 15.2006.108 del 25 ottobre 2006

consid. 3.7; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a

ed. 2013, n. 47 ad § 23).

6. È principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso

che le spese fisse e correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel

minimo di esistenza del debitore solo se il veicolo viene dichiarato

impignorabile in virtù dell’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF, perché gli è necessario

per conseguire il suo reddito nel senso dell’art. 93 LEF (DTF 119 III 13

consid. 2/a; 117 III 22 consid. 2). RI 1 è al beneficio di una rendita di vecchiaia

(dal 1° marzo 2015, doc. B) e, perlomeno da quanto emerge dagli atti di causa,

non esercita alcuna attività lucrativa. Per questo motivo non gli può essere

riconosciuta alcuna deduzione a titolo di spese connesse all’uso di un’autovettura,

quale in particolare il canone leasing.

7. Per

quanto riguarda il prospettato computo nella determinazione del minimo vitale

di fr. 3'000.– annui per il rimborso

di un debito presso la PI 9, di fr. 3'500.– annui per il rimborso di un

debito presso la c__________ e di fr. 100.– mensili per il pagamento della

protezione giuridica, va evidenziato che

perché si diano privilegi in diritto di determinati creditori occorre un’espres­­sa

norma di legge in tale senso.

7.1 La

giurisprudenza del Tribunale federale ha attenuato il rigore di questo

principio stabilendo che determinati creditori sono privilegiati di fatto nel

senso che, in caso di pignoramento di salario e di redditi, il debitore è

autorizzato ad eseguire interamente le proprie obbligazioni nei loro confronti:

è questo il caso in particolare per il venditore di generi alimentari, per il

fornitore di beni indispensabili alla sopravvivenza o all’esercizio del lavoro

del debitore e per il locatore di locali indispensabili per l’esercizio dell’at­­tività

lucrativa dell’escusso (DTF 112 III 18). Tale indirizzo giurisprudenziale

concretizza l’intento del legislatore di lasciare al­l’escusso e alla sua

famiglia quanto è assolutamente indispensabile in base agli articoli 92 e 93

LEF per soddisfare i bisogni più elementari.

7.2 È

di tutta evidenza che le deduzioni prospettate dal ricorrente per il rimborso di debiti bancari e per il pagamento

dell’assicura­­zione di protezione giuridica,

importi che l’escusso neppure pretende essere dovuti a creditori privilegiati,

non possono entrare in linea di conto per il calcolo del minimo vitale: alla

luce dei principi giurisprudenziali richiamati, nulla giustifica il privilegio

che il debitore pretende sia concesso agli istituti bancari e all’assicura­­zione.

Per abbondanza si rileva altresì che non vi sarebbe alcuna garanzia che gli

importi di cui il ricorrente chiede la deduzione vengano effettivamente versati

ai creditori.

8. In

merito alla pretesa deduzione di fr. 22.– mensili per la quota di adesione

al sindacato va evidenziato che, avendo RI 1 raggiunto l’età del pensionamento

e non esercitando più alcuna attività lavorativa, l’affiliazione non è

obbligatoria, sicché una tale deduzione non può essere inserita nel suo minimo

di esistenza.

9. Il ricorrente pretende che nel calcolo del suo minimo

di esistenza vengano considerati fr. 70.– per le spese dell’elettricità e

dell’ac­­qua potabile. Sennonché l’importo base mensile di fr. 1'200.–

previsto dalla Tabella rappresenta un importo forfetario destinato a coprire

le spese per i bisogni vitali dell’escusso. Esso è pertanto comprensivo delle

spese per elettricità, spazzatura, acqua potabile, macchina da lavare, telefono

(Vonder Mühll, op. cit., n. 23 ad art. 93) come pure delle spese

riferite all’allacciamento televisivo via cavo, che per questo motivo non

possono essere ulteriormente aggiunte al minimo vitale dell’escusso.

10. RI

1 chiede il riconoscimento di fr. 493.– per i premi della cassa malati, di

fr. 208.35 per la franchigia della cassa malati, di fr. 708.35 per la

partecipazione ai costi di malattia e di fr. 100.– a favore dell’PI 6.

10.1 Secondo

la giurisprudenza, solo i premi dell’assicurazione

malattie obbligatoria possono essere presi in considerazione nel calcolo del

minimo vitale, ad esclusione dei premi dell’assicurazione malattie

complementare (DTF 134 III 325 consid. 3; Tabella ad II/3). In base al

punto II/8 della Tabella, l’Ufficio deve inoltre riconoscere all’escusso un

importo medio mensile per spese legate alla salute (spese mediche, dentistiche,

farmaceutiche e ospedaliere) che l’escusso o i suoi famigliari sopportano o

sopporteranno durante il periodo di validità del pignoramento, nella misura in

cui le stesse sono imminenti (o comunque prevedibili) al momento del

pignoramento. In ogni caso è sempre richiesta la produzione di documenti

giustificativi per le spese sostenute o da sostenere. Il debitore dovrà in

particolare dimostrare di pagare tali costi, producendo i relativi

giustificativi, e di continuare a doverli assumere anche in futuro, ad esempio

perché soffre di una malattia cronica, attestata da un medico (DTF 129 III 244

seg.; Ochsner in: Commentaire

romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 144 e 145 ad art. 93 LEF).

10.2 Nel

caso in rassegna, si evince dagli atti che il premio dell’assi­­curazione

malattie obbligatoria a carico dell’escusso corrisponde a fr. 352.50, come

correttamente determinato dall’UE (v. estratto per la dichiarazione d’imposta

2016 emesso dall’PI 5). A questa somma non può essere aggiunto, come erroneamente

crede il ricorrente, anche l’importo di fr. 141.– ch’egli paga per l’assicurazione

malattie complementare perché, come visto, solo i premi dell’assicurazione

malattie obbligatoria possono essere presi in considerazione nel calcolo del

minimo vitale e neppure quello di fr. 100.–, ch’egli pretende ma non documenta

corrispondere all’PI 6, in quanto nella copertura assicurativa di base presso l’PI

5 è anche compresa l’assicurazione infortuni (v. estratto per la dichiarazione

d’imposta 2016 emesso dall’PI 5).

10.3 Dall’estratto per la

dichiarazione d’imposta 2016 rilasciato dall’PI 5 emerge che per il 2016 RI 1 ha partecipato ai costi di malattia e d’infortunio

nella misura di fr. 3'333.10, ossia di fr. 278.– mensili. Questo

importo è comprensivo della franchigia della cassa malattia, delle spese non coperte dalla stessa e della

partecipazione dell’escusso alle spese assicurate.

Conteggiando nel minimo vitale dell’escusso l’im­­porto complessivo di fr. 425.80

per spese mediche e dentali e per la franchigia della cassa malati, l’Ufficio ha

pertanto già riconosciuto ad RI 1 più di quanto egli avrebbe avuto diritto. E la

distinta dei medicamenti ch’egli indica di assumere e le attestazioni mediche

prodotte con il ricorso (doc. M) non dimostrano l’esistenza di spese mediche

supplementari rispetto a quelle risultanti dall’attestazione della cassa

malati. Anche su questo punto il ricorso si rivela così infondato.

11. Secondo il punto 5.2 della Tabella dev’essere

considerata una partecipazione appropriata alle spese di abitazione a carico dei

figli maggiorenni che vivono nell’economia domestica del debitore e dispongono

di un proprio reddito (sentenza del Tribunale federale 7B.225/2003 del 23 ottobre 2003, consid. 3.2; sentenza della CEF

15.2009.49 del 12 giugno 2009 consid. 2; Ochsner,

op. cit., n. 119 e 174 ad art. 93; vonder Mühll, op. cit., n. 35

ad art. 93; Guidicelli/Piccirilli,

Il pignoramento di redditi ex art 93 LEF nella pratica ticinese, 2002, pag. 71

n. 229-230).

11.1 Nel

caso concreto, l’Ufficio ha tenuto conto di una partecipazione della figlia maggiorenne

PI 7 alle spese di alloggio e di conguaglio riscaldamento nella misura del 50%,

che il ricorrente chiede di limitare a fr. 400.– mensili. Ora, il

Tribunale federale ha stabilito che nel minimo di esistenza va computato la

metà del canone di locazione, qualora l’escusso e il terzo, che non formano una

comunione domestica duratura (la fattispecie si riferiva alla convivenza tra

una madre e una figlia maggiorenne che esercitava un’attività lucrativa),

utilizzino l’alloggio nella stessa misura (DTF 132 III 486 consid. 5). Il

figlio maggiorenne deve però essere in grado di pagare effettivamente la metà

della pigione, altrimenti si può tenere conto solo di quanto si può concretamente

esigere da lui, fermo restando che nel minimo esistenziale del genitore potrà

essere computato al massimo un canone locatizio conforme all’uso locale per un

alloggio del quale si può pretendere ch’egli si accontenti nelle circostanze concrete

del caso in esame (sentenza della CEF 15.2009.49 del 12 giugno 2009 consid. 2.3-2.4;

pure: vonder Mühll, op. cit., n. 26

ad 93).

11.2 Nel caso di specie, risulta dai pignoramenti eseguiti contro

la figlia PI 7 (cui accenna l’UE nelle sue osservazioni) che la stessa

percepisce un salario di fr. 2'283.– mensili (secondo l’ultimo verbale del

3 marzo 2017) e che nel suo minimo esistenziale sono stati computati fr. 400.–

quale partecipazione alle spese dell’appartamento condiviso con il padre (e in

passato con la sorella PI 10). Orbene, tenuto conto del suo minimo di base (fr. 1'200.–),

del premio di assicurazione malattia (fr. 224.70), del costo dei pasti

fuori domicilio (fr. 211.–) e delle spese di trasferta fino al luogo di

lavoro (fr. 372.–), non si può esigere da lei che contribuisca al

pagamento della pigione per più di fr. 400.– mensili, spese accessorie

comprese. Come preteso dal ricorrente, la sua quota va così portata a fr. 950.–

oltre all’intero conguaglio per le spese accessorie pari a fr. 100.–, gli importi

in questione non eccedendo quanto si dovrebbe riconoscergli se vivesse da solo.

Di conseguenza il suo minimo esistenziale totale aumenta a fr. 3'097.30.

La decisione impugnata va così riformata nel senso che il pignoramento della

rendita presso la PI 4 è limitato alla somma eccedente fr. 747.30 (anziché

422.30).

11.3 Quanto

al fatto che l’altra figlia, PI 10, viva e lavori ora a Parigi, RI 1 non spiega

quale impatto ciò abbia sul proprio minimo esistenziale. Non motivata, la

censura è irricevibile (art. 7 cpv. 3 lett. b legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e

fallimento [LPR, RL 3.5.1.2)].

12. Il

ricorrente si lamenta infine che l’Ufficio non gli avrebbe trasmesso i

documenti agli atti da lui richiesti, postulando di far ordine

allo stesso di procedere in tal senso.

12.1 Per l’art. 8a cpv. 1 LEF chiunque renda

verosimile un interesse può consultare i verbali e i registri degli uffici di

esecuzione e degli uffici dei fallimenti, nonché chiederne estratti. Le parti

della procedura esecutiva hanno sempre un interesse degno di protezione (Peter in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed.

2010, n. 5 ad art. 8a LEF).

12.2 Nel

caso in esame RI 1 con scritto del 29 luglio 2016 ha chiesto all’Ufficio la

trasmissione di varia documentazione. L’11 agosto 2016 egli ha comunicato all’Ufficio

che sarebbe passato personalmente a ritirare i documenti. Non è dato di sapere se

lo abbia poi fatto. Fatto sta che il 10 settembre 2016 egli ha nuovamente

richiesto, in riferimento all’esecuzione n. __________, la trasmissione della

domanda di proseguimento dell’esecuzio­ne, del suo certificato personale di

rendita e dell’estratto B__________ del 3 novembre 2014. Non risulta dagli atti

o dalle osservazioni dell’UE che sia stato dato seguito a quest’ultima

richiesta. Non potendosi negare al

ricorrente un interesse giuridico proprio a entrare

in possesso di tali documenti, seppure se li potesse procurare in altro modo,

va ordinato all’Ufficio di metterglieli a disposizione, fermo restando che per

tale prestazione potrà essere prelevata una tassa in virtù dell’ordinanza sulle

tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul

fallimento (OTLEF, RS 281.35), segnatamente degli art. 9 cpv. 3 e 12, e se del

caso chiesto un congruo anticipo (art. 68 LEF).

13. Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e di

conseguenza:

1.1 Il

minimo esistenziale mensile di RI 1 è aumentato a fr. 3'097.30, compresi fr. 950.–

quale supplemento per l’affitto e fr. 100.– per le spese accessorie. Il

pignoramento della sua rendita presso la PI 4 è quindi limitato alla somma

eccedente fr. 747.30.

1.2 È

fatto ordine all’Ufficio d’esecuzione di Lugano di determinarsi come al

considerando 12.2 di questa sentenza.

Considerandi

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– ;

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.