15.2016.121
Ricorso contro il pignoramento di una quota di comproprietà. Tardività del ricorso
24 marzo 2017Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2016.121
Lugano
24
marzo 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 28 novembre 2016 di
RI 1
(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
o meglio contro i pignoramenti eseguiti il 12 maggio 2016 nelle esecuzioni n. __________
e __________ e il 25 ottobre 2016 nell’esecuzione n. __________ promosse da
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona (es. n. __________)
Confederazione Svizzera, Berna (es. n. __________)
(rappresentati dall’Ufficio esazione e
condoni, Bellinzona)
__________, __________ (es. n. __________)
(rappresentato dall’__________, __________)
nei confronti di
PI 1, __________
(patrocinato dall’avv. PA 2, __________)
ritenuto
in fatto: A. Sulla
scorta dei precetti esecutivi n. __________ e __________ emessi il 4 dicembre
2015 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, lo Stato del Cantone Ticino e
la Confederazione Svizzera procedono contro PI 1 per l’incasso di fr. 8'683.20
oltre agli accessori, rispettivamente di fr. 5'888.60 oltre agli accessori.
Non avendo l’escusso interposto opposizione, il 12 maggio 2016 l’Ufficio ha
pignorato la quota di comproprietà di un mezzo della particella n. __________
RFD di __________ di sua spettanza. L’UE ha comunicato l’avvenuto pignoramento alla moglie
dell’escusso, nella sua qualità di comproprietaria della particella gravata
dalla quota pignorata con scritto erroneamente datato 12 gennaio 2016.
Fatti
B. Sulla scorta del
precetto esecutivo n. __________ emesso il 12 maggio 2016
dall’UE di Lugano, il __________ procede contro PI 1 per l’incasso di fr. 4'046.35
oltre agli accessori. Non avendo l’escusso interposto opposizione neppure in questo
caso, il 25 ottobre 2016 l’Ufficio ha nuovamente pignorato la quota di
comproprietà di un mezzo della particella n. __________ RFD di __________ di
sua spettanza. Lo stesso giorno l’Ufficio ha comunicato l’avvenuto
pignoramento alla ricorrente.
C. Con
scritto dell’11 novembre 2016 all’attenzione dell’UE, RI 1 ha evidenziato che
gli immobili devono essere pignorati in ultimo luogo, ritenuto che prima si
deve procedere al pignoramento dei mobili e dei crediti, compreso lo stipendio.
Ella ha chiesto all’Ufficio di comunicarle “i passi precedentemente intrapresi a livello di
pignoramento nel rispetto dell’art. 95 LEF”.
D. Il 14 novembre 2016 l’Ufficio ha risposta
di aver pignorato la quota di comproprietà facendo uso
della facoltà prevista dall’art. 95 cpv. 4bis LEF.
E. Con
ricorso del 28 novembre 2016, RI 1 ha chiesto di annullare i pignoramenti della
quota di comproprietà di spettanza di PI 1 e di rinviare l’incarto all’UE
affinché proceda a pignorare una parte del salario dell’escusso. Con osservazioni
rispettivamente del 19 e 28 dicembre 2016 PI 1 e l’UE si sono opposti al
ricorso.
Considerato
in diritto: 1. Il ricorso dev’essere
interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera
esecuzione e fallimenti (CEF)
del Tribunale d’appello (art.
3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato (art. 17 LEF).
Nella fattispecie, RI 1 è già venuta a conoscenza del
primo pignoramento della nota quota di comproprietà il 27 maggio 2016, come da lei stessa ammesso nello scritto
Considerandi
inviato all’Ufficio l’11 novembre 2016, e del secondo
pignoramento il 27 ottobre 2016 (v. estratto relativo al tracciamento della
raccomanda n. __________). Di modo che quando ella ha scritto all’UE, l’11 novembre
2016, per chiedere ragguagli sul motivo del pignoramento della quota prima di
altri beni, i termini di ricorso erano già scaduti. Presentato poi a questa
Camera solo il 28 novembre 2016, il ricorso è (a fortiori) tardivo e pertanto
irricevibile, atteso che la risposta dell’UE del 14 novembre 2016 che conferma i
pregressi provvedimenti non ha fatto rinascere il termine di ricorso (DTF 113
III 29, consid. 1; Cometta/Möckli,
in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 22 ad art. 17 LEF; sentenza della CEF inc. n. 15.2013.7 del 18
febbraio 2013 consid. 1), non potendosi considerare una decisione ai sensi dell’art.
17.
LEF (cfr. pure Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 12 ad art. 17 LEF con rif.; Lorandi, Betreibungsrechtliche
Beschwerde und Nichtigkeit, 2000, n. 54 ad art. 17 LEF; sentenza della CEF 15.2013.7 del 18 febbraio 2013 consid. 1).
2.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile siccome tardivo.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
–
.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.