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Decisione

15.2016.121

Ricorso contro il pignoramento di una quota di comproprietà. Tardività del ricorso

24 marzo 2017Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

B. Sulla scorta del

precetto esecutivo n. __________ emesso il 12 mag­gio 2016

dall’UE di Lugano, il __________ procede contro PI 1 per l’incasso di fr. 4'046.35

oltre agli accessori. Non avendo l’escusso interposto opposizione neppure in questo

caso, il 25 ottobre 2016 l’Ufficio ha nuovamente pignorato la quota di

comproprietà di un mezzo della particella n. __________ RFD di __________ di

sua spettanza. Lo stesso giorno l’Ufficio ha co­municato l’avvenuto

pignoramento alla ricorrente.

C. Con

scritto dell’11 novembre 2016 all’attenzione dell’UE, RI 1 ha evidenziato che

gli immobili devono essere pignorati in ultimo luogo, ritenuto che prima si

deve procedere al pignoramento dei mobili e dei crediti, compreso lo stipendio.

Ella ha chiesto all’Ufficio di comunicarle “i passi precedentemente intrapresi a livello di

pignoramento nel rispetto dell’art. 95 LEF”.

D. Il 14 novembre 2016 l’Ufficio ha risposta

di aver pignorato la quo­ta di comproprietà facendo uso

della facoltà prevista dall’art. 95 cpv. 4bis LEF.

E. Con

ricorso del 28 novembre 2016, RI 1 ha chiesto di annullare i pignoramenti della

quota di comproprietà di spettanza di PI 1 e di rinviare l’incarto all’UE

affinché proceda a pignorare una parte del salario dell’escusso. Con osservazioni

rispettivamente del 19 e 28 dicembre 2016 PI 1 e l’UE si sono opposti al

ricorso.

Considerato

in diritto: 1. Il ricorso dev’essere

interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera

esecuzione e fallimenti (CEF)

del Tribunale d’appello (art.

3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica del­l’atto impugnato (art. 17 LEF).

Nella fattispecie, RI 1 è già venuta a conoscenza del

primo pignoramento della nota quota di comproprietà il 27 maggio 2016, come da lei stessa ammesso nello scritto

Considerandi

inviato all’Ufficio l’11 novembre 2016, e del secondo

pignoramento il 27 ottobre 2016 (v. estratto relativo al tracciamento della

raccomanda n. __________). Di modo che quando ella ha scritto all’UE, l’11 novembre

2016, per chiedere ragguagli sul motivo del pignoramento della quota prima di

altri beni, i termini di ricorso erano già scaduti. Presentato poi a questa

Camera solo il 28 novembre 2016, il ricorso è (a fortiori) tardivo e pertanto

irricevibile, atteso che la risposta dell’UE del 14 novembre 2016 che conferma i

pregressi provvedimenti non ha fatto rinascere il termine di ricorso (DTF 113

III 29, consid. 1; Cometta/Möckli,

in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 22 ad art. 17 LEF; sentenza della CEF inc. n. 15.2013.7 del 18

febbraio 2013 consid. 1), non potendosi considerare una decisione ai sensi dell’art.

17.

LEF (cfr. pure Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 12 ad art. 17 LEF con rif.; Lorandi, Betreibungsrechtliche

Beschwerde und Nichtigkeit, 2000, n. 54 ad art. 17 LEF; sentenza della CEF 15.2013.7 del 18 febbraio 2013 consid. 1).

2.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile siccome tardivo.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.