15.2016.13
Ricorso contro l’avviso di pignoramento fondato su mere censure di merito che esulano dal potere di cognizione dell’autorità di vigilanza
20 maggio 2016Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
15.2016.13
Lugano
20 maggio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 1° febbraio 2016 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 20 gennaio 2016 nell’esecuzione
n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da
PI 1,
(patrocinata dall’ PA 1,)
ritenuto
in fatto e considerato in diritto
che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 12
dicembre 2014 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, la PI 1 (in
seguito “PI 1”) procede nei confronti di RI 1 per l’incasso di
complessivi fr. 7'534.65 oltre ad accessori;
che con domanda 7 dicembre 2015 la PI 1 ha chiesto all’UE il proseguimento dell’esecuzione,
producendo la propria “disposizione di pagamento” (recte: decisione)
8 gennaio 2015 con cui ha “sospeso” (recte:
rigettato in via definitiva) l’opposizione che la debitrice aveva interposto al
precetto esecutivo il 19 dicembre 2014;
che
dando seguito alla predetta domanda, il 20 gennaio 2016 l’organo esecutivo ha
emesso l’avviso di pignoramento per il 19 febbraio 2016;
che con ricorso del 1° febbraio 2016, RI 1 si aggrava contro tale
provvedimento, chiedendo l’annullamento dell’esecuzione;
che
con rispettive osservazioni del 5 e 19 febbraio 2016 la PI 1 e l’UE postulano
la reiezione del ricorso;
che interposto all’autorità di vigilanza cantonale
– nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello
(art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato,
avvenuta al più presto il 21 gennaio 2016, il ricorso è in linea di principio
ricevibile (art. 17 LEF), l’ultimo giorno del termine essendo una domenica, per
cui la scadenza è stata riportata a lunedì 1° febbraio 2016 (art. 142 cpv. 3
Considerandi
CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF);
che
la ricorrente fa valere anzitutto che la sua opposizione “non è stata rigettata né
annullata, ritenuto che, salvo errore, PI 1 non mi ha mai notificato la
decisione di rigetto/annullamento dell’opposizione”;
che
al fine di accertare tale circostanza, con ordinanza del 4 maggio 2016 il
presidente di questa Camera ha impartito alla PI 1 un termine per produrre i
documenti comprovanti l’avvenuta notificazione della decisione di rigetto dell’opposizione
a RI 1, siccome agli atti era presente unicamente l’attestazione della posta
concernente il tracciamento dell’invio di una non meglio specificata
raccomandata (n. __________) spedita il 12 gennaio 2015 e ritirata a __________
il 14 gennaio 2015;
che
il 9 maggio 2016 l’escutente ha prodotto la copia del bollettino di consegna
della posta, da cui si evince effettivamente che il 14 gennaio 2015 RI 1 ha
ritirato la raccomandata in questione che la PI 1 le aveva inviato il 12
gennaio 2015;
che
la debitrice non ha sollevato obiezioni contro tale documento, sicché non v’è
motivo di dubitare ch’essa abbia regolarmente ricevuto la decisione di rigetto
dell’opposizione e pertanto, sotto questo profilo, il ricorso si rivela
infondato;
che,
d’altronde, l’insorgente sostiene altresì di aver stipulato un accordo con la PI
1, in base al quale – a suo parere – quest’ultima si è obbligata a ritirare l’esecuzione
in questione, aggiungendo, ad ogni modo, che la pretesa posta in esecuzione è
ormai prescritta;
che il ricorso dell’art. 17 LEF è un istituto di
natura amministrativa, il cui scopo è quello di controllare la legalità e la
proporzionalità dei provvedimenti emanati dagli organi amministrativi esecutivi
(solitamente gli uffici di esecuzione o di fallimento) e non di accertare con
giudizio di merito il diritto materiale posto a fondamento dell’esecuzione
forzata, ciò che compete esclusivamente al giudice (tra altre: sentenze della CEF 15.2015.102 del 4
marzo 2016 consid. 5 e 15.2009.133 del 19 gennaio 2010 consid. 2);
che
nel caso specifico la ricorrente non si confronta con il provvedimento
impugnato, ma fa valere mere questioni di merito, che, come detto, sfuggono
però al potere cognitivo di questa Camera, quale autorità di vigilanza, ragione
per cui il ricorso risulta manifestamente infondato anche su questo punto, se
non irricevibile;
che
RI 1 avrebbe dovuto sollevare le sue eccezioni con un’opposizione (nel senso
dell’art. 52 della legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali [LPGA, RS 830.1]) alla decisione 8 gennaio
2015.
con cui la PI 1 ha rigettato l’opposizione al precetto esecutivo, ciò che
è espressamente indicato in tale decisione, a dispetto delle sue carenze
terminologiche;
che
siccome ella non l’ha fatto entro il termine di 30 giorni stabilito dalla
legge, la decisione è diventata esecutiva (art. 54 cpv. 1 lett. a LPGA e
sentenza della CEF 15.2015.32 del 25 agosto 2015 consid. 4.2/a), sicché l’UE ha
giustamente dato seguito alla domanda di proseguimento dell’esecuzione
emettendo l’avviso di pignoramento impugnato (art. 88 e 89 LEF);
che
per legge non si preleva la tassa di
giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61
cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.