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Decisione

15.2016.13

Ricorso contro l’avviso di pignoramento fondato su mere censure di merito che esulano dal potere di cognizione dell’autorità di vigilanza

20 maggio 2016Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

15.2016.13

Lugano

20 maggio 2016

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso 1° febbraio 2016 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,

o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 20 gennaio 2016 nell’esecuzione

n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da

PI 1,

(patrocinata dall’ PA 1,)

ritenuto

in fatto e considerato in diritto

che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 12

dicembre 2014 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, la PI 1 (in

seguito “PI 1”) procede nei confronti di RI 1 per l’incasso di

complessivi fr. 7'534.65 oltre ad accessori;

che con domanda 7 dicembre 2015 la PI 1 ha chiesto all’UE il proseguimento dell’esecuzione,

producendo la propria “disposizione di pagamento” (recte: decisione)

8 gennaio 2015 con cui ha “sospeso” (recte:

rigettato in via definitiva) l’opposizione che la debitrice aveva interposto al

precetto esecutivo il 19 dicembre 2014;

che

dando seguito alla predetta domanda, il 20 gennaio 2016 l’organo esecutivo ha

emesso l’avviso di pignoramento per il 19 febbraio 2016;

che con ricorso del 1° febbraio 2016, RI 1 si aggrava contro tale

provvedimento, chiedendo l’annullamento dell’esecu­­zione;

che

con rispettive osservazioni del 5 e 19 febbraio 2016 la PI 1 e l’UE postulano

la reiezione del ricorso;

che interposto all’autorità di vigilanza cantonale

– nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’ap­­pello

(art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato,

avvenuta al più presto il 21 gennaio 2016, il ricorso è in linea di principio

ricevibile (art. 17 LEF), l’ultimo giorno del termine essendo una domenica, per

cui la scadenza è stata riportata a lunedì 1° febbraio 2016 (art. 142 cpv. 3

Considerandi

CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF);

che

la ricorrente fa valere anzitutto che la sua opposizione “non è stata rigettata né

annullata, ritenuto che, salvo errore, PI 1 non mi ha mai notificato la

decisione di rigetto/annullamento dell’opposizione”;

che

al fine di accertare tale circostanza, con ordinanza del 4 maggio 2016 il

presidente di questa Camera ha impartito alla PI 1 un termine per produrre i

documenti comprovanti l’avvenuta notificazione della decisione di rigetto dell’opposizione

a RI 1, siccome agli atti era presente unicamente l’attestazione della posta

concernente il tracciamento dell’invio di una non meglio specificata

raccomandata (n. __________) spedita il 12 gennaio 2015 e ritirata a __________

il 14 gennaio 2015;

che

il 9 maggio 2016 l’escutente ha prodotto la copia del bollettino di consegna

della posta, da cui si evince effettivamente che il 14 gennaio 2015 RI 1 ha

ritirato la raccomandata in questione che la PI 1 le aveva inviato il 12

gennaio 2015;

che

la debitrice non ha sollevato obiezioni contro tale documento, sicché non v’è

motivo di dubitare ch’essa abbia regolarmente ricevuto la decisione di rigetto

dell’opposizione e pertanto, sotto questo profilo, il ricorso si rivela

infondato;

che,

d’altronde, l’insorgente sostiene altresì di aver stipulato un accordo con la PI

1, in base al quale – a suo parere – quest’ulti­ma si è obbligata a ritirare l’esecuzione

in questione, aggiungendo, ad ogni modo, che la pretesa posta in esecuzione è

ormai prescritta;

che il ricorso dell’art. 17 LEF è un istituto di

natura amministrativa, il cui scopo è quello di controllare la legalità e la

proporzionalità dei provvedimenti emanati dagli organi amministrativi esecutivi

(solitamente gli uffici di esecuzione o di fallimento) e non di accertare con

giudizio di merito il diritto materiale posto a fondamento dell’esecuzione

forzata, ciò che compete esclusivamente al giudice (tra altre: sentenze della CEF 15.2015.102 del 4

marzo 2016 consid. 5 e 15.2009.133 del 19 gennaio 2010 consid. 2);

che

nel caso specifico la ricorrente non si confronta con il provvedimento

impugnato, ma fa valere mere questioni di merito, che, come detto, sfuggono

però al potere cognitivo di questa Camera, quale autorità di vigilanza, ragione

per cui il ricorso risulta manifestamente infondato anche su questo punto, se

non irricevibile;

che

RI 1 avrebbe dovuto sollevare le sue eccezioni con un’opposizione (nel senso

dell’art. 52 della legge federale sulla parte generale del diritto delle

assicurazioni sociali [LPGA, RS 830.1]) alla decisione 8 gennaio

2015.

con cui la PI 1 ha rigettato l’opposizione al precetto esecutivo, ciò che

è espressamente indicato in tale decisione, a dispetto delle sue carenze

terminologiche;

che

siccome ella non l’ha fatto entro il termine di 30 giorni stabilito dalla

legge, la decisione è diventata esecutiva (art. 54 cpv. 1 lett. a LPGA e

sentenza della CEF 15.2015.32 del 25 agosto 2015 consid. 4.2/a), sicché l’UE ha

giustamente dato seguito alla domanda di proseguimento dell’esecuzione

emettendo l’avviso di pignoramento impugnato (art. 88 e 89 LEF);

che

per legge non si preleva la tassa di

giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61

cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.