15.2016.15
Minimo di esistenza. Contributi alimentari a favore dell’ex moglie dell’escusso, la quale è anche l’escutente
13 maggio 2016Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
15.2016.15
Lugano
13 maggio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 26 febbraio 2016 di
RI 1
(patrocinata dall’__________ PA 1,)
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio,
o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 16 febbraio 2016 nell’esecuzione
n. __________, già n. __________, promossa dalla ricorrente nei confronti di
PI 1,
(patrocinato dall’ PA 2,)
ritenuto
in fatto e considerato in diritto
che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 5
maggio 2014 dall’Ufficio di esecuzione e fallimenti (UEF) di Mendrisio, RI 1,
ex moglie di PI 1, procede contro quest’ultimo per l’incasso di fr. 39'086.30
oltre agli accessori per contributi alimentari arretrati, tasse, spese e
ripetibili, dedotti fr. 33'960.05 per compensazione del conguaglio dovuto
dall’escutente per l’assegnazione in proprietà esclusiva dell’abitazione
coniugale;
che
in parziale accoglimento del ricorso interposto il 13 febbraio 2015 da RI 1
contro il verbale di pignoramento del 20 gennaio 2015 emesso nella medesima esecuzione,
con sentenza del 13 ottobre 2015 (inc. 15.2015.16) questa Camera ha ordinato
all’UEF, divenuto ormai l’Ufficio di esecuzione (UE) di Mendrisio, di pignorare
la quota di reddito di PI 1 eccedente il suo minimo d’esistenza fissato in fr. 2'997.–
mensili;
che
dando seguito alla predetta decisione, il 23 ottobre 2015 l’Ufficio ha diffidato
l’istituto previdenziale dell’escusso a versare la quota della rendita mensile che
eccede fr. 2'997.–;
che
con scritto del 23 dicembre 2015 PI 1 ha chiesto all’UE di rideterminare la
quota pignorabile in base alla decisione cautelare del 15 dicembre 2015 con cui
il Pretore aggiunto del Distretto di __________ aveva ridotto in fr. 785.–
il contributo alimentare ch’egli deve a RI 1 entro il 5 di ogni mese, la prima
volta entro il 5 gennaio 2016;
che
il 28 dicembre 2015 l’organo esecutivo ha quindi ordinato all’istituto
previdenziale del debitore di versare mensilmente la quota di rendita di quest’ultimo
eccedente fr. 3'782.–;
che
il 16 febbraio 2016 l’UE ha trasmesso alle parti il relativo verbale di
pignoramento, ove è menzionato il nuovo calcolo del minimo d’esistenza, che
tiene conto del contributo alimentare ridotto di fr. 785.–;
che
con ricorso del 26 febbraio 2016, RI 1 si aggrava contro il verbale appena
menzionato, chiedendo a questa Camera di annullarlo e di ordinare all’UE di
procedere a un nuovo pignoramento con la rapidità dovuta e la diligenza del
caso nell’accertamento del reddito mensile pignorabile e in accordo con la
decisione 13 ottobre 2015 della stessa Camera;
che
con rispettive osservazioni del 14 e 22 marzo 2016 PI 1 e l’Ufficio postulano
la reiezione del ricorso;
che
interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera
esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta
il 17 febbraio 2016, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17
LEF);
che
la ricorrente si duole che l’UE abbia considerato nel minimo d’esistenza di PI
1 l’importo di fr. 785.– a titolo di contributo alimentare a suo favore,
nonostante in occasione del pignoramento del 23 ottobre 2015 tale spesa non fosse
ancora esistente né ipotizzabile, visto che è entrata in vigore soltanto dal
gennaio del 2016;
ch’essa
rileva altresì che non può in ogni caso essere computato un contributo
alimentare nei confronti della stessa creditrice, oltretutto stabilito quasi
due anni dopo l’introduzione dell’esecuzione, e che peraltro il debitore neppure
ha versato, malgrado il verbale di pignoramento menzioni il contrario, ragione
per cui chiede che l’UE provveda alla correzione del calcolo del minimo esistenziale,
attenendosi scrupolosamente all’ordine impartitogli da questa Camera con la
nota sentenza del 13 ottobre 2015;
che,
tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dall’insorgente si evince dagli
atti che l’organo esecutivo si è attenuto alla precedente decisione di questa
Camera, diffidando il 23 ottobre 2015 l’istituto previdenziale dell’escusso a
versare la quota di rendita di quest’ultimo eccedente il suo minimo d’esistenza
fissato in fr. 2'997.– mensili;
che,
invero, il verbale impugnato non fa riferimento al pignoramento del 23 ottobre
2015, malgrado nel documento figuri (erroneamente) il contrario, bensì a quello
successivo del 28 dicembre 2015, allorquando l’UE ha dato seguito alla domanda
di revisione del calcolo del minimo d’esistenza presentata da PI 1 sulla scorta
della decisione cautelare emessa il 15 dicembre 2015 dal Pretore aggiunto del
Distretto di __________, invitando l’istituto previdenziale a versare la quota
di rendita eccedente il nuovo minimo d’esistenza stabilito in fr. 3'782.–;
che,
ad ogni modo, il nuovo pignoramento ha avuto effetto soltanto dal febbraio del
2016, l’ordine di pagamento alla banca (doc. 3/a), che l’escusso ha prodotto a
sostegno del versamento del contributo alimentare di fr. 785.– a favore di
RI 1, prevedendo invero il 3 febbraio 2016 quale prima data di esecuzione;
che
pertanto sino al gennaio del 2016 l’Ufficio ha applicato correttamente la
sentenza del 13 ottobre 2015 di questa Camera e l’escutente ha ottenuto,
mediante una ripartizione provvisoria del 1° marzo 2016, l’intero importo che
le spettava, sicché sotto questo profilo il ricorso si rivela manifestamente
infondato e comunque senza oggetto;
che
per quanto attiene all’ammissibilità del contributo alimentare nel calcolo del
minimo d’esistenza di PI 1 a partire dal febbraio del 2016, secondo consolidata
giurisprudenza, contributi di mantenimento o d’assistenza dovuti per
motivi giuridici a persone che vivono fuori dell’economia domestica del
debitore sono riconosciuti a condizione che siano indispensabili
al creditore degli alimenti ai sensi dell’art. 93 LEF e che l’escusso
provi di averli già versati prima del pignoramento e renda verosimile che li pagherà
anche per la durata del pignoramento (sentenza della CEF 15.2015.16 del 13 ottobre
2015, consid. 7.1 e riferimenti citati);
che
nel caso di specie, in virtù dell’art. 93 cpv. 3 LEF l’Ufficio ha commisurato
il minimo d’esistenza di PI 1 alla nuova circostanza verificatasi con l’emanazione
il 15 dicembre 2015 della decisione cautelare del Pretore aggiunto del
Distretto di __________ che ha ridotto il contributo alimentare a fr. 785.–,
ciò che, in principio, è conforme alla legge, le autorità esecutive potendo
generalmente attenersi all’importo fissato dal giudice civile (cfr. DTF 130 III 47 consid. 2), circostanza che peraltro la ricorrente non ha
contestato;
che l’organo
esecutivo si è inoltre basato su un altro fatto nuovo, ovvero l’ordine di
pagamento permanente del 30 dicembre 2015 (doc. 3a) dato dall’escusso alla sua
banca di procedere al versamento mensile del contributo alimentare a favore dell’ex
moglie a partire dal 3 febbraio 2016;
che
sebbene quest’ultimo documento non giustifichi ancora l’effettivo pagamento
del contributo, agli atti sono presenti anche gli estratti bancari di addebito
di tale importo sulla relazione bancaria di PI 1 a favore dell’ex moglie per il
periodo dal febbraio al maggio del 2016, sicché l’operato dell’UE si rivela
corretto e il ricorso va dunque respinto anche su questo punto;
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano
indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF
[RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
–;
–
.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.