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Decisione

15.2016.15

Minimo di esistenza. Contributi alimentari a favore dell’ex moglie dell’escusso, la quale è anche l’escutente

13 maggio 2016Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

15.2016.15

Lugano

13 maggio 2016

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso 26 febbraio 2016 di

RI 1

(patrocinata dall’__________ PA 1,)

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio,

o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 16 febbraio 2016 nell’esecuzione

n. __________, già n. __________, promossa dalla ricorrente nei confronti di

PI 1,

(patrocinato dall’ PA 2,)

ritenuto

in fatto e considerato in diritto

che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 5

maggio 2014 dall’Ufficio di esecuzione e fallimenti (UEF) di Mendrisio, RI 1,

ex moglie di PI 1, procede contro quest’ultimo per l’incasso di fr. 39'086.30

oltre agli accessori per contributi alimentari arretrati, tasse, spese e

ripetibili, dedotti fr. 33'960.05 per compensazione del conguaglio dovuto

dall’escutente per l’assegnazione in proprietà esclusiva dell’abitazione

coniugale;

che

in parziale accoglimento del ricorso interposto il 13 febbraio 2015 da RI 1

contro il verbale di pignoramento del 20 gennaio 2015 emesso nella medesima esecuzione,

con sentenza del 13 ottobre 2015 (inc. 15.2015.16) questa Camera ha ordinato

all’UEF, divenuto ormai l’Ufficio di esecuzione (UE) di Mendrisio, di pignorare

la quota di reddito di PI 1 eccedente il suo minimo d’esistenza fissato in fr. 2'997.–

mensili;

che

dando seguito alla predetta decisione, il 23 ottobre 2015 l’Uf­­ficio ha diffidato

l’istituto previdenziale dell’escusso a versare la quota della rendita mensile che

eccede fr. 2'997.–;

che

con scritto del 23 dicembre 2015 PI 1 ha chiesto all’UE di rideterminare la

quota pignorabile in base alla decisione cautelare del 15 dicembre 2015 con cui

il Pretore aggiunto del Distretto di __________ aveva ridotto in fr. 785.–

il contributo alimentare ch’egli deve a RI 1 entro il 5 di ogni mese, la prima

volta entro il 5 gennaio 2016;

che

il 28 dicembre 2015 l’organo esecutivo ha quindi ordinato al­l’istituto

previdenziale del debitore di versare mensilmente la quota di rendita di quest’ultimo

eccedente fr. 3'782.–;

che

il 16 febbraio 2016 l’UE ha trasmesso alle parti il relativo verbale di

pignoramento, ove è menzionato il nuovo calcolo del minimo d’esistenza, che

tiene conto del contributo alimentare ridotto di fr. 785.–;

che

con ricorso del 26 febbraio 2016, RI 1 si aggrava contro il verbale appena

menzionato, chiedendo a questa Camera di annullarlo e di ordinare all’UE di

procedere a un nuovo pignoramento con la rapidità dovuta e la diligenza del

caso nell’ac­­certamento del reddito mensile pignorabile e in accordo con la

decisione 13 ottobre 2015 della stessa Camera;

che

con rispettive osservazioni del 14 e 22 marzo 2016 PI 1 e l’Ufficio postulano

la reiezione del ricorso;

che

interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera

esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’ap­­pello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta

il 17 febbraio 2016, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17

LEF);

che

la ricorrente si duole che l’UE abbia considerato nel minimo d’esistenza di PI

1 l’importo di fr. 785.– a titolo di contributo alimentare a suo favore,

nonostante in occasione del pignoramento del 23 ottobre 2015 tale spesa non fosse

ancora esistente né ipotizzabile, visto che è entrata in vigore soltanto dal

gennaio del 2016;

ch’essa

rileva altresì che non può in ogni caso essere computato un contributo

alimentare nei confronti della stessa creditrice, oltretutto stabilito quasi

due anni dopo l’introduzione dell’esecu­­zione, e che peraltro il debitore neppure

ha versato, malgrado il verbale di pignoramento menzioni il contrario, ragione

per cui chiede che l’UE provveda alla correzione del calcolo del minimo esistenziale,

attenendosi scrupolosamente all’ordine impartitogli da questa Camera con la

nota sentenza del 13 ottobre 2015;

che,

tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dall’insorgente si evince dagli

atti che l’organo esecutivo si è attenuto alla precedente decisione di questa

Camera, diffidando il 23 ottobre 2015 l’istituto previdenziale dell’escusso a

versare la quota di rendita di quest’ultimo eccedente il suo minimo d’esistenza

fissato in fr. 2'997.– mensili;

che,

invero, il verbale impugnato non fa riferimento al pignoramento del 23 ottobre

2015, malgrado nel documento figuri (erroneamente) il contrario, bensì a quello

successivo del 28 dicembre 2015, allorquando l’UE ha dato seguito alla domanda

di revisione del calcolo del minimo d’esistenza presentata da PI 1 sulla scorta

della decisione cautelare emessa il 15 dicembre 2015 dal Pretore aggiunto del

Distretto di __________, invitando l’istituto previdenziale a versare la quota

di rendita eccedente il nuovo minimo d’esistenza stabilito in fr. 3'782.–;

che,

ad ogni modo, il nuovo pignoramento ha avuto effetto soltanto dal febbraio del

2016, l’ordine di pagamento alla banca (doc. 3/a), che l’escusso ha prodotto a

sostegno del versamento del contributo alimentare di fr. 785.– a favore di

RI 1, prevedendo invero il 3 febbraio 2016 quale prima data di esecuzione;

che

pertanto sino al gennaio del 2016 l’Ufficio ha applicato correttamente la

sentenza del 13 ottobre 2015 di questa Camera e l’escutente ha ottenuto,

mediante una ripartizione provvisoria del 1° marzo 2016, l’intero importo che

le spettava, sicché sotto que­sto profilo il ricorso si rivela manifestamente

infondato e comunque senza oggetto;

che

per quanto attiene all’ammissibilità del contributo alimentare nel calcolo del

minimo d’esistenza di PI 1 a partire dal febbraio del 2016, secondo consolidata

giurisprudenza, contributi di mantenimento o d’assistenza dovuti per

motivi giuridici a persone che vivono fuori dell’economia domestica del

debitore sono riconosciuti a condizione che siano indispensabili

al creditore degli alimenti ai sensi dell’art. 93 LEF e che l’escusso

provi di averli già versati prima del pignoramento e renda verosimile che li pagherà

anche per la durata del pignoramento (sentenza della CEF 15.2015.16 del 13 ottobre

2015, consid. 7.1 e riferimenti citati);

che

nel caso di specie, in virtù dell’art. 93 cpv. 3 LEF l’Ufficio ha commisurato

il minimo d’esistenza di PI 1 alla nuova circostanza verificatasi con l’emanazione

il 15 dicembre 2015 della decisione cautelare del Pretore aggiunto del

Distretto di __________ che ha ridotto il contributo alimentare a fr. 785.–,

ciò che, in principio, è conforme alla legge, le autorità esecutive potendo

generalmente attenersi all’importo fissato dal giudice civile (cfr. DTF 130 III 47 consid. 2), circostanza che peraltro la ricorrente non ha

contestato;

che l’organo

esecutivo si è inoltre basato su un altro fatto nuovo, ovvero l’ordine di

pagamento permanente del 30 dicembre 2015 (doc. 3a) dato dall’escusso alla sua

banca di procedere al versamento mensile del contributo alimentare a favore dell’ex

moglie a partire dal 3 febbraio 2016;

che

sebbene quest’ultimo documento non giustifichi ancora l’ef­­fettivo pagamento

del contributo, agli atti sono presenti anche gli estratti bancari di addebito

di tale importo sulla relazione bancaria di PI 1 a favore dell’ex moglie per il

periodo dal febbraio al maggio del 2016, sicché l’operato dell’UE si rivela

corretto e il ricorso va dunque respinto anche su questo punto;

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano

indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

[RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

–;

.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.