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Decisione

15.2016.16

Ricorso contro l’elenco oneri in una procedura di realizzazione di pegno; computo degli interessi correnti dei crediti garantiti da pegno

11 marzo 2016Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il

16 febbraio 2016, l’UE di Locarno ha depositato l’elenco

oneri relativo a tale proprietà per piani, iscrivendovi le

insinuazioni della RI 1 esattamente così come formulate

dalla banca il 5 novembre 2015, ovvero nel seguente modo:

1

Ipoteca a tasso fisso n. __________ di CHF 400'000.00,

composta come segue:

Capitale oltre interessi al 9.5% dal 01.01.2014

471'144.44

CHF 2'350.00 interessi ipotecari scaduti e non

pagati oltre interessi al 9.5% dal 01.04.2013

2'938.51

CHF 2'376.10 interessi ipotecari scaduti e non

pagati oltre interessi al 9.5% dal 01.07.2013

2'914.09

CHF 2'402.20 interessi ipotecari scaduti e non

pagati oltre interessi al 9.5% dal 01.10.2013

2'887.78

CHF 2'402.20 interessi ipotecari scaduti e non

pagati oltre interessi al 9.5% dal 01.01.2014

2'829.46

CHF 22'758.35 costi di disdetta anticipata del mutuo

oltre interessi al 9.5% dal 01.01.2014

26'806.18

CHF 500.00 spese di gestione oltre interessi al 9.5%

dal 01.01.2014

588.93

Spese, tasse, e notifica dei precetti esecutivi

1'460.60

CHF 4000.00 spese di realizzazione oltre interessi

al 9.5% dal 13.04.2015

4'218.50­

TOTALE

515'788.49

C. Con

ricorso del 29 febbraio 2016, la RI 1 chiede, previo conferimento dell’effetto

sospensivo, di modificare l’elenco oneri, aggiungendo sotto le summenzionate

iscrizioni la seguente frase: “Gli

interessi di cui sopra saranno calcolati fino al giorno dell’incanto del

fol. PPP __________ di cui al fondo base part. n. __________ RFD di __________,

per un credito complessivo (capitale e interessi capitalizzati) calcolato

prudenzialmente all’11.04.2016, come da tabella allegata quale doc. H.–, di CHF

532'538.50”.

D. Nella

sua comunicazione del 17 febbraio 2016, l’UE ha dichiarato di non opporsi alla

concessione dell’effetto sospensivo.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la

Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato alla

ricorrente, avvenuta il 17 febbraio 2016, il ricorso, interposto lunedì 29 febbraio

è in linea di principio ricevibile (art. 17 cpv. 2 e 31 LEF, combinati con l’art.

142 cpv. 3 CPC).

Considerandi

2.

La

ricorrente si duole che nell’elenco oneri l’UE ha riportato tali quali gli

importi da lei indicati nella sua insinuazione del 5 novembre 2015 (doc. G

accluso al ricorso), senza tenere conto che gli interessi di mora erano stati

calcolati, appunto, fino a quel 5 novembre 2015 e, quindi, senza aggiornarli

alla data dell’asta (fissata all’11 aprile 2016). A ragione. La somma netta

ricavata dall’aggiudicazione del fondo gravato va infatti distribuita ai creditori

pignoratizi sino a concorrenza dei loro crediti, “compresi gli interessi fino

al giorno dell’ultima realizzazione” e le spese d’ese­­cuzione (art. 157 cpv. 2

LEF; nello stesso senso: art. 48 cpv. 1 cui rinvia l’art. 102 del Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata

di fondi [RFF, RS 281.42]). L’UE avrebbe quindi dovuto

iscrivere i crediti insinuati dalla ricorrente per il loro importo in capitale

e interessi alla data dell’asta (l’11 aprile 2016) (v. Bernheim/Känzig in: Basler Kommentar,

SchKG I, 2a ed. 2010, n. 3 ad art. 157 LEF; Eduard

Brand, Die betreibungsrechtliche

Zwangsverwertung von Grundstücken im Pfandverwertungsverfahren, 2008, pag. 102 ad 4/g e l’esempio a pag. 117 n. 3).

3.

La

soluzione proposta dalla ricorrente nelle sue conclusioni, tuttavia, non è

quella corretta, poiché l’importo esatto dei crediti de­v’essere menzionato

nell’elenco oneri per un’informazione trasparente e completa degli interessati.

Occorre piuttosto ordinare all’UE di rettificare l’elenco oneri, iscrivendovi l’importo

dei crediti insinuati comprensivo degli interessi di mora computati fino alla

data dell’asta (che potrà essere quella già fissata se l’UE ritiene di poterla

mantenere oppure una nuova data). L’elenco oneri rettificato dovrà poi essere

nuovamente depositato e comunicato agli interessati, cui verrà fissato un nuovo

termine di contestazione di dieci giorni (art. 40 per il rinvio dell’art. 102

RFF). Poiché essi potranno quindi esprimersi in quell’occasione, si prescinde in

questa sede dal notificare loro il ricorso per eventuali osservazioni.

4.

La

domanda di concessione dell’effetto sospensivo diventa così senza oggetto.

5.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e, ad onta di

quanto richiesto dalla ricorrente, non si assegnano indennità (art. 20a

cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che è ordinato all’Uffi­cio

d’esecuzione di Locarno di rettificare l’elenco oneri secondo quanto indicato

al considerando 3 e di procedere di nuovo al suo deposito e alla sua

comunicazione agli interessati.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

;

–;

–.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Locarno.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.