15.2016.16
Ricorso contro l’elenco oneri in una procedura di realizzazione di pegno; computo degli interessi correnti dei crediti garantiti da pegno
11 marzo 2016Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2016.16
Lugano
11 marzo 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La
Camera di esecuzione e fallimenti
del
Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 29 febbraio 2016 di
RI 1
(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Locarno,
o meglio contro l’elenco oneri depositato il 16 febbraio 2016 nelle esecuzioni
n. __________ e __________ in via di realizzazione del pegno immobiliare
promosse dalla ricorrente nei confronti dei coniugi
PI 1, __________
PI 2, __________
ritenuto
in fatto: A. Nelle
esecuzioni n. __________ e __________ in realizzazione del pegno immobiliare
promosse all’Ufficio di esecuzione (UE) di Locarno contro i condebitori
solidali PI 1 e PI 2, il 26 gennaio 2015 la RI 1 ha chiesto la realizzazione
delle tre cartelle ipotecarie di cui è proprietaria che gravano nei tre primi
gradi la proprietà per piani n. __________, pari a 76/1000
della particella n. __________ RFD di __________, della
quale i debitori sono comproprietari in ragione di metà ciascuno.
Fatti
B. Il
16 febbraio 2016, l’UE di Locarno ha depositato l’elenco
oneri relativo a tale proprietà per piani, iscrivendovi le
insinuazioni della RI 1 esattamente così come formulate
dalla banca il 5 novembre 2015, ovvero nel seguente modo:
1
Ipoteca a tasso fisso n. __________ di CHF 400'000.00,
composta come segue:
Capitale oltre interessi al 9.5% dal 01.01.2014
471'144.44
CHF 2'350.00 interessi ipotecari scaduti e non
pagati oltre interessi al 9.5% dal 01.04.2013
2'938.51
CHF 2'376.10 interessi ipotecari scaduti e non
pagati oltre interessi al 9.5% dal 01.07.2013
2'914.09
CHF 2'402.20 interessi ipotecari scaduti e non
pagati oltre interessi al 9.5% dal 01.10.2013
2'887.78
CHF 2'402.20 interessi ipotecari scaduti e non
pagati oltre interessi al 9.5% dal 01.01.2014
2'829.46
CHF 22'758.35 costi di disdetta anticipata del mutuo
oltre interessi al 9.5% dal 01.01.2014
26'806.18
CHF 500.00 spese di gestione oltre interessi al 9.5%
dal 01.01.2014
588.93
Spese, tasse, e notifica dei precetti esecutivi
1'460.60
CHF 4000.00 spese di realizzazione oltre interessi
al 9.5% dal 13.04.2015
4'218.50
TOTALE
515'788.49
C. Con
ricorso del 29 febbraio 2016, la RI 1 chiede, previo conferimento dell’effetto
sospensivo, di modificare l’elenco oneri, aggiungendo sotto le summenzionate
iscrizioni la seguente frase: “Gli
interessi di cui sopra saranno calcolati fino al giorno dell’incanto del
fol. PPP __________ di cui al fondo base part. n. __________ RFD di __________,
per un credito complessivo (capitale e interessi capitalizzati) calcolato
prudenzialmente all’11.04.2016, come da tabella allegata quale doc. H.–, di CHF
532'538.50”.
D. Nella
sua comunicazione del 17 febbraio 2016, l’UE ha dichiarato di non opporsi alla
concessione dell’effetto sospensivo.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la
Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato alla
ricorrente, avvenuta il 17 febbraio 2016, il ricorso, interposto lunedì 29 febbraio
è in linea di principio ricevibile (art. 17 cpv. 2 e 31 LEF, combinati con l’art.
142 cpv. 3 CPC).
Considerandi
2.
La
ricorrente si duole che nell’elenco oneri l’UE ha riportato tali quali gli
importi da lei indicati nella sua insinuazione del 5 novembre 2015 (doc. G
accluso al ricorso), senza tenere conto che gli interessi di mora erano stati
calcolati, appunto, fino a quel 5 novembre 2015 e, quindi, senza aggiornarli
alla data dell’asta (fissata all’11 aprile 2016). A ragione. La somma netta
ricavata dall’aggiudicazione del fondo gravato va infatti distribuita ai creditori
pignoratizi sino a concorrenza dei loro crediti, “compresi gli interessi fino
al giorno dell’ultima realizzazione” e le spese d’esecuzione (art. 157 cpv. 2
LEF; nello stesso senso: art. 48 cpv. 1 cui rinvia l’art. 102 del Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata
di fondi [RFF, RS 281.42]). L’UE avrebbe quindi dovuto
iscrivere i crediti insinuati dalla ricorrente per il loro importo in capitale
e interessi alla data dell’asta (l’11 aprile 2016) (v. Bernheim/Känzig in: Basler Kommentar,
SchKG I, 2a ed. 2010, n. 3 ad art. 157 LEF; Eduard
Brand, Die betreibungsrechtliche
Zwangsverwertung von Grundstücken im Pfandverwertungsverfahren, 2008, pag. 102 ad 4/g e l’esempio a pag. 117 n. 3).
3.
La
soluzione proposta dalla ricorrente nelle sue conclusioni, tuttavia, non è
quella corretta, poiché l’importo esatto dei crediti dev’essere menzionato
nell’elenco oneri per un’informazione trasparente e completa degli interessati.
Occorre piuttosto ordinare all’UE di rettificare l’elenco oneri, iscrivendovi l’importo
dei crediti insinuati comprensivo degli interessi di mora computati fino alla
data dell’asta (che potrà essere quella già fissata se l’UE ritiene di poterla
mantenere oppure una nuova data). L’elenco oneri rettificato dovrà poi essere
nuovamente depositato e comunicato agli interessati, cui verrà fissato un nuovo
termine di contestazione di dieci giorni (art. 40 per il rinvio dell’art. 102
RFF). Poiché essi potranno quindi esprimersi in quell’occasione, si prescinde in
questa sede dal notificare loro il ricorso per eventuali osservazioni.
4.
La
domanda di concessione dell’effetto sospensivo diventa così senza oggetto.
5.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e, ad onta di
quanto richiesto dalla ricorrente, non si assegnano indennità (art. 20a
cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che è ordinato all’Ufficio
d’esecuzione di Locarno di rettificare l’elenco oneri secondo quanto indicato
al considerando 3 e di procedere di nuovo al suo deposito e alla sua
comunicazione agli interessati.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
–
;
–;
–.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.