15.2016.17
Ricorso contro l’avviso di pignoramento. Incompetenza dell’UE e della CEF ad esaminare questioni di merito (estinzione del credito posto in esecuzione in seguito a pagamento e legittimità delle spese)
19 maggio 2016Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2016.17
Lugano
19 maggio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cassina
statuendo sul ricorso 14 marzo 2016 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona,
o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 3 marzo 2016 quale proseguimento
dell’esecuzione n__________ promossa nei confronti della ricorrente dalla
PI 1, __________
(rappr. dall’RA 1, __________)
ritenuto
in fatto: A. Sulla
scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 12 ottobre 2015 dall’Ufficio
di esecuzione (UE) di Bellinzona, la PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso di fr. 109.70
oltre agli interessi del 5% dal 12 ottobre 2015 per costi di analisi di
laboratorio, di fr. 64.–
per “morosità”, di fr. 60.– per “spese varie” e di fr. 2.30 per interessi scaduti. L’escussa non ha interposto opposizione al precetto esecutivo.
Fatti
B. Il
10 dicembre 2015 la PI 1 ha presentato domanda di proseguimento dell’esecuzione
all’UE per l’importo complessivo indicato nel precetto esecutivo, dedotto un
acconto di fr. 94,70 versato dall’escussa il 22 ottobre 2015, indicando quale
domicilio dell’escussa la “Via ____________________”,
mentre dal 3 gennaio 2016 essa risulta domiciliata a __________ (informazione tratta
dall’elenco dei dati anagrafici “Movpop”). Dando seguito a questa domanda l’Ufficio
ha emesso il 3 marzo 2016 l’avviso di pignoramento.
C. Con
ricorso del 14 marzo 2016, RI 1 chiede di annullare l’avviso di pignoramento
facendo valere di avere pagato il credito posto in esecuzione. La domanda di concessione dell’effetto sospensivo contenuta nel ricorso è
stata accolta con decreto presidenziale il 16 marzo 2016.
D. Con
osservazioni 4 aprile 2016 l’UE si è opposto al ricorso, mentre la PI 1 non ha
presentato osservazioni.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato
emesso il 3 marzo 2016 dall’UE di Bellinzona, il ricorso è in linea di
principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. La
ricorrente si duole dell’emissione dell’avviso di pignoramento, affermando di
aver già pagato l’importo dedotto in esecuzione il 22 ottobre 2015, prima della
notifica del precetto esecutivo. Rileva che l’escutente le avrebbe garantito
telefonicamente che avrebbe ritirato l’esecuzione e contesta, qualificandole
come “furto”, le spese d’incasso di fr. 64.– e le altre spese varie di fr. 60.–
pretese dalla società d’incasso che procede per conto dell’escutente.
3. L’Ufficio
di esecuzione non è competente a esaminare l’esistenza o l’ammontare del
credito posto in esecuzione. Non lo è neppure l’autorità di vigilanza cantonale,
ricordato che il ricorso dell’art. 17 LEF è un istituto di natura
amministrativa, il cui scopo è quello di controllare la legalità e la proporzionalità
dei provvedimenti emanati dagli organi amministrativi esecutivi (solitamente
gli uffici di esecuzione o di fallimento) e non di accertare con giudizio di
merito il diritto materiale posto a fondamento dell’esecuzione forzata, ciò
che compete esclusivamente al giudice (tra
Considerandi
altre: sentenze della CEF 15.2015.102 del 4 marzo 2016 consid. 5, 15.2009.133 del 19 gennaio 2010 consid. 2; Cometta/Möckli in: Basler
Kommentar zum SchKG, vol. I, 2010, n. 1 segg. ad art. 17 LEF; Cometta, Commentario alla LPR, 1998, pag. 14 n. 3/c; DTF 109 III 100 consid. 2). L’escusso,
di conseguenza, è legittimato a opporsi, mediante ricorso, alla continuazione
dell’esecuzione solo quando il precetto esecutivo è scaduto, non è stata
fatta domanda di prosecuzione o l’opposizione non è stata rigettata in via
definitiva (tra altre: sentenze della CEF 15.2015.102
del 4 marzo 2016 consid. 5.1 e 15.2009.133
del 19 gennaio 2010 consid. 2).
3.1
Nella
fattispecie, dunque, né l’UE né questa Camera sono competenti a esaminare se le
spese fatte valere dall’escutente sono giustificate. Anche la contestazione relativa
al pagamento del capitale alla procedente il 22 ottobre 2015 concerne
una questione esclusivamente di merito, che come appena precisato è sottratta
al potere di cognizione di questa autorità di vigilanza. In effetti, soltanto i
pagamenti effettuati direttamente all’ufficio d’esecuzione estinguono
automaticamente l’esecuzione a concorrenza dell’importo versato (art. 12 cpv. 2
LEF), mentre di quelli eseguiti nelle mani del creditore l’ufficio può tenere
conto soltanto se glielo ordina un giudice oppure se il creditore li ha riconosciuti
e ne ha ammesso l’effetto estintivo (sentenze della CEF 15.2015.102 del 4 marzo 2016 consid. 5.2, 15.2010.92 del 10 settembre
2010), ciò che del resto la procedente ha fatto nel caso specifico, siccome ha
chiesto il proseguimento dell’esecuzione
per l’importo complessivo indicato nel precetto esecutivo dietro deduzione dell’acconto
di fr. 94.70 versato dall’escussa il 22 ottobre 2015.
3.2
Onde
proporre le sue censure (di merito), RI 1 avrebbe dovuto interporre opposizione
al precetto esecutivo, in modo tale, poi, da averle potuto semmai invocare
davanti al giudice del rigetto dell’opposizione (art. 82 cpv. 2 LEF), oppure avrebbe potuto – e invero potrebbe tuttora –
promuovere un’azione di annullamento dell’esecuzione al giudice
competente conformemente agli art. 85 o 85a LEF. Nella presente
procedura di ricorso, ad ogni modo, le censure sono invece irricevibili, motivo
per cui il ricorso va disatteso.
4.
A
scanso di equivoci va ricordato che dal 1° gennaio 2015 l’intero Cantone
Ticino costituisce un unico circondario di esecuzione (art. 1 cpv. 1 Legge
cantonale di applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento
[LALEF, RL 3.5.1.1]). Il fatto quindi che RI 1 abbia spostato il proprio domicilio
in un altro distretto prima della notifica dell’avviso di pignoramento non ha
alcuna incidenza sulla competenza dei funzionari della sede di Bellinzona dell’Ufficio
d’esecuzione, non verificandosi un cambiamento di foro esecutivo nel senso dell’art.
53.
LEF.
5.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione
a:
–RI 1, __________
__________;
–RA 1, __________.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.