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Decisione

15.2016.17

Ricorso contro l’avviso di pignoramento. Incompetenza dell’UE e della CEF ad esaminare questioni di merito (estinzione del credito posto in esecuzione in seguito a pagamento e legittimità delle spese)

19 maggio 2016Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il

10 dicembre 2015 la PI 1 ha presentato domanda di proseguimento dell’esecuzione

al­l’UE per l’importo complessivo indicato nel precetto esecutivo, dedotto un

acconto di fr. 94,70 versato dall’escussa il 22 ottobre 2015, indicando quale

domicilio dell’escussa la “Via ____________________”,

mentre dal 3 gennaio 2016 essa risulta domiciliata a __________ (informazione tratta

dall’elenco dei dati anagrafici “Movpop”). Dando seguito a questa domanda l’Ufficio

ha emesso il 3 marzo 2016 l’avviso di pignoramento.

C. Con

ricorso del 14 marzo 2016, RI 1 chiede di annullare l’avviso di pignoramento

facendo valere di avere pagato il credito posto in esecuzione. La domanda di concessione dell’effetto sospensivo contenuta nel ricorso è

stata accolta con decreto presidenziale il 16 marzo 2016.

D. Con

osservazioni 4 aprile 2016 l’UE si è opposto al ricorso, mentre la PI 1 non ha

presentato osservazioni.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato

emesso il 3 marzo 2016 dall’UE di Bellinzona, il ricorso è in linea di

principio ricevibile (art. 17 LEF).

2. La

ricorrente si duole dell’emissione dell’avviso di pignoramento, affermando di

aver già pagato l’importo dedotto in esecuzione il 22 ottobre 2015, prima della

notifica del precetto esecutivo. Rileva che l’escutente le avrebbe garantito

telefonicamente che avrebbe ritirato l’esecuzione e contesta, qualificandole

come “furto”, le spese d’incasso di fr. 64.– e le altre spese varie di fr. 60.–

pretese dalla società d’incasso che procede per conto dell’escu­tente.

3. L’Ufficio

di esecuzione non è competente a esaminare l’esisten­­za o l’ammontare del

credito posto in esecuzione. Non lo è neppure l’autorità di vigilanza cantonale,

ricordato che il ricorso dell’art. 17 LEF è un istituto di natura

amministrativa, il cui scopo è quello di controllare la legalità e la proporzionalità

dei provvedimenti emanati dagli organi amministrativi esecutivi (solitamente

gli uffici di esecuzione o di fallimento) e non di accertare con giudizio di

merito il diritto materiale posto a fondamento dell’ese­­cuzione forzata, ciò

che compete esclusivamente al giudice (tra

Considerandi

altre: sentenze della CEF 15.2015.102 del 4 marzo 2016 consid. 5, 15.2009.133 del 19 gennaio 2010 consid. 2; Cometta/Möckli in: Basler

Kommentar zum SchKG, vol. I, 2010, n. 1 segg. ad art. 17 LEF; Cometta, Commentario alla LPR, 1998, pag. 14 n. 3/c; DTF 109 III 100 consid. 2). L’escusso,

di conseguenza, è legittimato a opporsi, mediante ricorso, alla continuazione

dell’esecu­­zione solo quando il precetto esecutivo è scaduto, non è stata

fatta domanda di prosecuzione o l’opposizione non è stata rigettata in via

definitiva (tra altre: sentenze della CEF 15.2015.102

del 4 marzo 2016 consid. 5.1 e 15.2009.133

del 19 gennaio 2010 consid. 2).

3.1

Nella

fattispecie, dunque, né l’UE né questa Camera sono competenti a esaminare se le

spese fatte valere dall’escutente sono giustificate. Anche la contestazione relativa

al pagamento del capitale alla procedente il 22 ottobre 2015 concerne

una questione esclusivamente di merito, che come appena precisato è sottratta

al potere di cognizione di questa autorità di vigilanza. In effetti, soltanto i

pagamenti effettuati direttamente all’ufficio d’esecuzione estinguono

automaticamente l’esecuzione a concorrenza dell’importo versato (art. 12 cpv. 2

LEF), mentre di quelli eseguiti nelle mani del creditore l’ufficio può tenere

conto soltanto se glielo ordina un giudice oppure se il creditore li ha riconosciuti

e ne ha ammesso l’effetto estintivo (sentenze della CEF 15.2015.102 del 4 marzo 2016 consid. 5.2, 15.2010.92 del 10 settembre

2010), ciò che del resto la procedente ha fatto nel caso specifico, siccome ha

chiesto il proseguimento dell’esecu­­zione

per l’importo complessivo indicato nel precetto esecutivo dietro deduzione dell’acconto

di fr. 94.70 versato dall’escussa il 22 ottobre 2015.

3.2

Onde

proporre le sue censure (di merito), RI 1 avrebbe dovuto interporre opposizione

al precetto esecutivo, in modo tale, poi, da averle potuto semmai invocare

davanti al giudice del rigetto dell’opposizione (art. 82 cpv. 2 LEF), oppure avrebbe potuto – e invero potrebbe tuttora –

promuovere un’azio­­ne di annullamento dell’esecuzione al giudice

competente conformemente agli art. 85 o 85a LEF. Nella presente

procedura di ricorso, ad ogni modo, le censure sono invece irricevibili, motivo

per cui il ricorso va disatteso.

4.

A

scanso di equivoci va ricordato che dal 1° gennaio 2015 l’inte­­ro Cantone

Ticino costituisce un unico circondario di esecuzione (art. 1 cpv. 1 Legge

cantonale di applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento

[LALEF, RL 3.5.1.1]). Il fatto quindi che RI 1 abbia spostato il proprio domicilio

in un altro distretto prima della notifica dell’avviso di pignoramento non ha

alcuna incidenza sulla competenza dei funzionari della sede di Bellinzona dell’Ufficio

d’esecuzione, non verificandosi un cambiamento di foro esecutivo nel senso dell’art.

53.

LEF.

5.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione

a:

–RI 1, __________

__________;

–RA 1, __________.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.