15.2016.18
Ricorso contro l’avviso di pignoramento. Proseguimento dell’esecuzione contro la quale l’escusso non ha interposto opposizione nonostante la decisione sull’exequatur della decisione estera invocata da
15 giugno 2016Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2016.18
Lugano
15 giugno 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 14 marzo 2016 di
RI 1
(patrocinato dall’avv. dott. PA 1 )
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 3 marzo 2016 nell’esecuzione
n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dalle società
PI 1,
PI 2,
PI 3,
PI 4,
PI 5,
PI 6,
PI 7,
PI 8,
(tutte patrocinate dall’avv. PA
2 )
ritenuto
in fatto: A. Su
istanza formulata il 20 maggio 2015 nei confronti di RI 1 dalle (otto) società PI
1, PI 2, PI 3, PI 4, PI 5, PI 6, PI 7 e PI 8, con sentenza del 22 maggio 2015
il Pretore di Lugano, sezione 5, ha riconosciuto e dichiarato esecutiva in
Svizzera l’ordinanza di sequestro conservativo emessa il 20 febbraio 2015 dal
Tribunale di Milano (inc. SO.2015.2270). Quali provvedimenti conservativi nel
senso dell’art. 47 CLug il Pretore ha inoltre decretato tre sequestri, uno vertente
su un immobile, beni mobili, crediti e diritti situati a Lugano, il secondo su
fondi e usufrutti siti a __________ e il terzo su beni mobili, crediti e
diritti nei confronti di una società con sede a __________, il tutto a
concorrenza di fr. 127'155'000.–, pari alla “provvisionale” (nel senso
dell’art. 278 comma 2 c.p.c italiano) chiesta nella causa di merito in Italia
per risarcire il danno complessivo causato da RI 1 alle istanti, stabilito in €
121'770'000.– nella decisione di cui è chiesto l’exequatur. Il 5 giugno
2015 RI 1 ha interposto opposizione ai sequestri, che per i beni situati nel
suo circondario l’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano ha terminato di eseguire
l’11 giugno 2015, allestendo il relativo verbale (n. __________).
Fatti
B. Il
15 luglio 2015 RI 1 ha interposto reclamo contro la decisione d’exequatur alla
seconda Camera civile del Tribunale d’appello (inc. __________), chiedendo,
previa concessione dell’effetto sospensivo, la sospensione del procedimento
giusta l’art. 46 CLug fino all’evasione del reclamo presentato il 6 marzo 2015
in Italia avverso l’ordinanza di sequestro conservativo e il versamento di una
cauzione nel senso dell’art. 46 cpv. 3 CLug.
C. Il
20 luglio 2015 la Pretura di Lugano, sezione 5, ha sospeso la procedura di
opposizione ai sequestri in attesa della definizione della procedura di reclamo
contro l’exequatur.
D. Sulla
scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 27 gennaio 2016 dall’UE
di Lugano a convalida del sequestro appena menzionato, le otto società
sequestranti hanno proceduto contro RI 1 per la costituzione di una garanzia di
fr. 127'155'000.– oltre agli interessi dell’8.15% dal 20 febbraio 2015.
Quali titoli di credito le istanti hanno indicato l’ordinanza del Tribunale
ordinario di Milano del 20 febbraio 2015 e la decisione di exequatur
della Pretura di Lugano, sezione 5, del 22 maggio 2015.
E. Non
avendo l’escusso interposto opposizione, le società escutenti hanno chiesto la
prosecuzione dell’esecuzione, sicché il 3 marzo 2016 l’UE di Lugano ha emesso l’avviso
di pignoramento per il 5 aprile 2016.
F. Con
ricorso del 14 marzo 2016 RI 1 ha chiesto, previo conferimento dell’effetto
sospensivo, l’annullamento dell’avviso di pignoramento. Il 15 marzo 2016 il
presidente della Camera ha concesso al ricorso effetto sospensivo.
G. Con
osservazioni del 29 marzo 2016 le società escutenti si sono opposte al ricorso
e hanno postulato la revoca immediata dell’effetto sospensivo, mentre l’UE si è
rimesso al giudizio della Camera.
Considerato
in diritto: 1. In merito all’eccezione d’inammissibilità del ricorso sollevata dalle
procedenti occorre anzitutto rilevare che l’oggetto dell’impugnazione è l’avviso
di pignoramento emesso il 3 marzo 2016 dall’UE di Lugano,
ovvero un atto esecutivo contro il quale l’unico rimedio giuridico possibile è
il ricorso all’autorità di vigilanza nel senso dell’art. 17 LEF. Che i motivi d’impugnazione
rientrino eventualmente nella competenza di un’altra autorità – segnatamente
giudiziaria – non rende il ricorso inammissibile ma giustifica semmai la sua
reiezione. L’interesse di RI 1 a opporsi al pignoramento
dei propri beni è pure pacifico, a prescindere dal fondamento delle sue
ragioni, che è questione di merito e non di ricevibilità.
Interposto,
d’altronde, all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera
esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato
emesso il 3 marzo e ricevuto dal ricorrente al più presto il giorno successivo,
il ricorso è ricevibile (art. 17 LEF).
2. Nel
ricorso RI 1 ricorda che secondo l’art. 47 cpv. 3 della Convenzione
di Lugano del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il
riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
(CLug, RS 0275.12), fino all’adozione di una
decisione definitiva sul ricorso contro la dichiarazione di esecutività può
procedersi solo a provvedimenti conservativi e non a pignoramenti, come risulta
sia dal Messaggio del Consiglio federale relativo all’introduzione della nuova
Convenzione di Lugano sia dalla giurisprudenza della Seconda Camera civile e
della CEF. Siccome il suo reclamo contro l’exequatur è tuttora pendente,
egli chiede l’annullamento dell’avviso di pignoramento del 3 marzo 2016.
3. In
virtù dell’art. 47 cpv. 2 CLug la dichiarazione di esecutività implica l’autorizzazione
a procedere a provvedimenti cautelari, il cui genere e la cui esecuzione
sono disciplinati dal diritto interno dello Stato in cui essi devono essere
eseguiti (Messaggio del Consiglio federale concernente il decreto federale sull’approvazione
e l’attuazione della revisione della Convenzione di Lugano, in FF 2009 pag.
1474 ad 2.7.5.1; sentenza della seconda Camera civile del Tribunale d’appello [II
CCA] 12.2011.196/220 del 14 agosto 2012 consid. 6.1
con I rinvii). Contrariamente a quanto sostengono le
procedenti (osservazioni al ricorso, n. 36 segg.), il sequestro giusta
gli art. 271 segg. LEF è, in Svizzera, l’unico provvedimento cautelare ammesso
a garanzia delle pretese pecuniarie e in prestazione di garanzia (art. 38 cpv.
1 LEF e 269 lett. a CPC) ed è quindi anche, dal 1° gennaio 2011, l’unica misura
a disposizione del giudice giusta l’art. 47 n. 2 CLug, a esclusione del
pignoramento provvisorio, in caso di exequatur di una decisione estera
riferita a una pretesa pecuniaria o in prestazione di garanzia (FF 2009 pagg.
1474 seg. ad 2.7.5.2; sentenza della II CCA appena citata, consid. 6.2). In pendenza del termine per proporre il ricorso contro la
dichiarazione di esecutività e fino a quando non sia stata presa una decisione
in materia, può procedersi solo a provvedimenti conservativi – quindi in
Svizzera a sequestri – sui beni della parte contro cui è chiesta l’esecuzione
(art. 47 cpv. 3 CLug).
3.1 L’art.
47 cpv. 3 CLug vieta al giudice di porre in esecuzione la decisione estera
dichiarata esecutiva in prima istanza nello Stato in cui ne è chiesta l’esecuzione
prima che tale decisione sia definitiva. In Svizzera, dunque, fino a quel
momento è escluso il rigetto (definitivo) dell’opposizione sulla base della
decisione di exequatur che non è ancora definitiva e il successivo
pignoramento dei beni dell’escusso (FF 2009 pag. 1472 ad 2.7.3.2; sentenze
della CEF 14.2013.104 del 19 novembre 2013, RtiD 2014 II 908 n. 63c, consid.
5.3 e 15.2014.128 del 26 febbraio 2015 consid. 6 [massima in RtiD 2015 II 924
n. 69c]).
3.2 Diversa
è la situazione ove il debitore non abbia interposto opposizione all’esecuzione
promossa dal creditore per l’incasso del credito pecuniario o in prestazione di
garanzie fatto valere nella procedura giudiziaria avviata all’estero, la cui
esecutività è stata riconosciuta in Svizzera in prima istanza. In siffatta
ipotesi, infatti, non essendo l’esecuzione stata sospesa da opposizione o da
una decisione giudiziale, il creditore è abilitato a chiedere la prosecuzione
dell’esecuzione tosto trascorsi venti giorni dalla notificazione del precetto
esecutivo (art. 88 cpv. 1 LEF), senza riguardo all’esito di un’eventuale
ricorso contro la decisione di exequatur (Kren Kostkiewicz/Penon, Zur Arrestprosequierung im
nationalen und internationalen Kontext, BlSchK 2012 pag. 237 ad V/A; nello
stesso senso: Hofmann/Kunz in:
Basler Kommentar, Lugano-Übereinkommen, 2011, n. 306 ad art. 38 CLug). Non è necessario per lui aspettare che la decisione di exequatur
diventi definitiva, dal momento che non sussiste alcuna opposizione che debba
essere rigettata in via definitiva sulla scorta della decisione estera. Ciò
perché nella procedura esecutiva svizzera disciplinata dalla LEF una verifica
del titolo esecutivo o dell’esistenza del credito invocato dal creditore
avviene soltanto se l’escusso interpone opposizione all’esecuzione (DTF 125 III
150 consid. 2/a). E la Convenzione di Lugano non vieta l’esecuzione
forzata di pretese che non sono state preventivamente accertate con decisione,
l’art. 22 n. 5 CLug limitandosi a prescrivere una competenza giurisdizionale
esclusiva “in materia di esecuzione delle decisioni” (sentenza della CEF
15.2013.34 del 10 maggio 2013 RtiD 2014 I 818 a.i. n. 44c consid. 7). Poiché il titolo per l’emissione dell’avviso di pignoramento impugnato
è il precetto esecutivo non colpito da opposizione e non la decisione di sequestro
conservativo italiano, l’art. 47 cpv. 3 CLug non trova ad applicarsi nella
fattispecie in esame.
3.3 Non
si giunge a una conclusione diversa neppure sulla scorta dei riferimenti citati
dal reclamante al Messaggio del Consiglio federale e alla giurisprudenza di
questa Camera (menzionati sopra al consid. 3.1). Entrambe queste autorità
partono dall’ipotesi che l’esecuzione promossa in Svizzera dalla parte che
chiede l’exequatur è sospesa da opposizione e non può quindi essere
proseguita, mediante pignoramento, fintanto che la decisione d’exequatur
non è definitiva, siccome l’art. 47 cpv. 3 CLug ne vieta il rigetto definitivo.
Esse non si esprimono invece sull’ipotesi in cui l’escusso non ha interposto
opposizione. Quanto alla sentenza della II CCA del 14 agosto 2012 (inc.
12.2011.196/220 consid. 7.2/b), l’invocazione del principio dedotto dall’art.
47 cpv. 3 CLug si riferiva all’ordine del Pretore di dare immediato seguito all’ordinanza
italiana di sequestro conservativo e non al suo eventuale effetto su un’esecuzione
volta all’incasso del credito fatto valere nella procedura giudiziaria di
merito avviata all’estero, cui l’escusso non ha interposto opposizione. In
definitiva la decisione impugnata resiste alla critica.
4. Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– avv.
;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.