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Decisione

15.2016.18

Ricorso contro l’avviso di pignoramento. Proseguimento dell’esecuzione contro la quale l’escusso non ha interposto opposizione nonostante la decisione sull’exequatur della decisione estera invocata da

15 giugno 2016Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il

15 luglio 2015 RI 1 ha interposto reclamo contro la decisione d’exequatur alla

seconda Camera civile del Tribunale d’appello (inc. __________), chiedendo,

previa concessione dell’effetto sospensivo, la sospensione del procedimento

giusta l’art. 46 CLug fino all’evasione del reclamo presentato il 6 marzo 2015

in Italia avverso l’ordinanza di sequestro conservativo e il versamento di una

cauzione nel senso dell’art. 46 cpv. 3 CLug.

C. Il

20 luglio 2015 la Pretura di Lugano, sezione 5, ha sospeso la procedura di

opposizione ai sequestri in attesa della definizione della procedura di reclamo

contro l’exequatur.

D. Sulla

scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 27 gen­naio 2016 dall’UE

di Lugano a convalida del sequestro appena menzionato, le otto società

sequestranti hanno proceduto contro RI 1 per la costituzione di una garanzia di

fr. 127'155'000.– oltre agli interessi dell’8.15% dal 20 febbraio 2015.

Quali titoli di credito le istanti hanno indicato l’ordinanza del Tribunale

ordinario di Milano del 20 febbraio 2015 e la decisione di exequatur

della Pretura di Lugano, sezione 5, del 22 maggio 2015.

E. Non

avendo l’escusso interposto opposizione, le società escutenti hanno chiesto la

prosecuzione dell’esecuzione, sicché il 3 marzo 2016 l’UE di Lugano ha emesso l’avviso

di pignoramento per il 5 aprile 2016.

F. Con

ricorso del 14 marzo 2016 RI 1 ha chiesto, previo conferimento dell’effetto

sospensivo, l’annullamento del­l’avviso di pignoramento. Il 15 marzo 2016 il

presidente della Camera ha concesso al ricorso effetto sospensivo.

G. Con

osservazioni del 29 marzo 2016 le società escutenti si sono opposte al ricorso

e hanno postulato la revoca immediata dell’effetto sospensivo, mentre l’UE si è

rimesso al giudizio della Camera.

Considerato

in diritto: 1. In merito all’eccezione d’inammissibilità del ricorso sollevata dalle

procedenti occorre anzitutto rilevare che l’oggetto dell’impu­­gnazione è l’avviso

di pignoramento emesso il 3 marzo 2016 dall’UE di Lugano,

ovvero un atto esecutivo contro il quale l’uni­co rimedio giuridico possibile è

il ricorso all’autorità di vigilanza nel senso dell’art. 17 LEF. Che i motivi d’impugnazione

rientrino eventualmente nella competenza di un’altra autorità – segnatamente

giudiziaria – non rende il ricorso inammissibile ma giustifica semmai la sua

reiezione. L’interesse di RI 1 a opporsi al pignoramento

dei propri beni è pure pacifico, a prescindere dal fondamento delle sue

ragioni, che è questione di merito e non di ricevibilità.

Interposto,

d’altronde, all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera

esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato

emesso il 3 marzo e ricevuto dal ricorrente al più presto il giorno successivo,

il ricorso è ricevibile (art. 17 LEF).

2. Nel

ricorso RI 1 ricorda che secondo l’art. 47 cpv. 3 della Convenzione

di Lugano del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il

riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

(CLug, RS 0275.12), fino all’adozione di una

decisione definitiva sul ricorso contro la dichiarazione di esecutività può

procedersi solo a provvedimenti conservativi e non a pignoramenti, come risulta

sia dal Messaggio del Consiglio federale relativo all’introduzione della nuova

Convenzione di Lugano sia dalla giurisprudenza della Seconda Camera civile e

della CEF. Siccome il suo reclamo contro l’exequatur è tuttora pendente,

egli chiede l’annullamento dell’av­­viso di pignoramento del 3 marzo 2016.

3. In

virtù dell’art. 47 cpv. 2 CLug la dichiarazione di esecutività implica l’autorizzazione

a procedere a provvedimenti cautelari, il cui genere e la cui esecuzione

sono disciplinati dal diritto interno dello Stato in cui essi devono essere

eseguiti (Messaggio del Consiglio federale concernente il decreto federale sull’approvazi­­one

e l’attuazione della revisione della Convenzione di Lugano, in FF 2009 pag.

1474 ad 2.7.5.1; sentenza della seconda Camera civile del Tribunale d’appello [II

CCA] 12.2011.196/220 del 14 agosto 2012 consid. 6.1

con I rinvii). Contrariamente a quanto sostengono le

procedenti (osservazioni al ricorso, n. 36 segg.), il sequestro giusta

gli art. 271 segg. LEF è, in Svizzera, l’unico provvedimento cautelare ammesso

a garanzia delle pretese pecuniarie e in prestazione di garanzia (art. 38 cpv.

1 LEF e 269 lett. a CPC) ed è quindi anche, dal 1° gennaio 2011, l’unica misura

a disposizione del giudice giusta l’art. 47 n. 2 CLug, a esclu­sione del

pignoramento provvisorio, in caso di exequatur di una decisione estera

riferita a una pretesa pecuniaria o in prestazione di garanzia (FF 2009 pagg.

1474 seg. ad 2.7.5.2; sentenza della II CCA appena citata, consid. 6.2). In pendenza del termine per proporre il ricorso contro la

dichiarazione di esecutività e fino a quando non sia stata presa una decisione

in materia, può procedersi solo a provvedimenti conservativi – quindi in

Svizzera a sequestri – sui beni della parte contro cui è chiesta l’esecuzione

(art. 47 cpv. 3 CLug).

3.1 L’art.

47 cpv. 3 CLug vieta al giudice di porre in esecuzione la decisione estera

dichiarata esecutiva in prima istanza nello Stato in cui ne è chiesta l’esecuzione

prima che tale decisione sia definitiva. In Svizzera, dunque, fino a quel

momento è escluso il rigetto (definitivo) dell’opposizione sulla base della

decisione di exequatur che non è ancora definitiva e il successivo

pignoramento dei beni dell’escusso (FF 2009 pag. 1472 ad 2.7.3.2; sentenze

della CEF 14.2013.104 del 19 novembre 2013, RtiD 2014 II 908 n. 63c, consid.

5.3 e 15.2014.128 del 26 febbraio 2015 consid. 6 [massima in RtiD 2015 II 924

n. 69c]).

3.2 Diversa

è la situazione ove il debitore non abbia interposto opposizione all’esecuzione

promossa dal creditore per l’incasso del credito pecuniario o in prestazione di

garanzie fatto valere nella procedura giudiziaria avviata all’estero, la cui

esecutività è stata riconosciuta in Svizzera in prima istanza. In siffatta

ipotesi, infatti, non essendo l’esecuzione stata sospesa da opposizione o da

una decisione giudiziale, il creditore è abilitato a chiedere la prosecuzione

dell’esecuzione tosto trascorsi venti giorni dalla notificazione del precetto

esecutivo (art. 88 cpv. 1 LEF), senza riguardo all’esito di un’eventuale

ricorso contro la decisione di exequatur (Kren Kostkiewicz/Penon, Zur Arrestprosequierung im

nationalen und internationalen Kontext, BlSchK 2012 pag. 237 ad V/A; nello

stesso senso: Hofmann/Kunz in:

Basler Kommentar, Lugano-Übereinkommen, 2011, n. 306 ad art. 38 CLug). Non è necessario per lui aspettare che la decisione di exequatur

diventi definitiva, dal momento che non sussiste alcuna opposizione che debba

essere rigettata in via definitiva sulla scorta della decisione estera. Ciò

perché nella procedura esecutiva svizzera disciplinata dalla LEF una verifica

del titolo esecutivo o del­l’esistenza del credito invocato dal creditore

avviene soltanto se l’escusso interpone opposizione all’esecuzione (DTF 125 III

150 consid. 2/a). E la Convenzione di Lugano non vieta l’esecuzione

forzata di pretese che non sono state preventivamente accertate con decisione,

l’art. 22 n. 5 CLug limitandosi a prescrivere una competenza giurisdizionale

esclusiva “in materia di esecuzione delle decisioni” (sentenza della CEF

15.2013.34 del 10 maggio 2013 RtiD 2014 I 818 a.i. n. 44c consid. 7). Poiché il titolo per l’emissione dell’avviso di pignoramento impugnato

è il precetto esecutivo non colpito da opposizione e non la decisione di sequestro

conservativo italiano, l’art. 47 cpv. 3 CLug non trova ad applicarsi nella

fattispecie in esame.

3.3 Non

si giunge a una conclusione diversa neppure sulla scorta dei riferimenti citati

dal reclamante al Messaggio del Consiglio federale e alla giurisprudenza di

questa Camera (menzionati sopra al consid. 3.1). Entrambe queste autorità

partono dall’ipotesi che l’esecuzione promossa in Svizzera dalla parte che

chiede l’exequatur è sospesa da opposizione e non può quindi essere

proseguita, mediante pignoramento, fintanto che la decisione d’exequatur

non è definitiva, siccome l’art. 47 cpv. 3 CLug ne vieta il rigetto definitivo.

Esse non si esprimono invece sull’ipote­si in cui l’escusso non ha interposto

opposizione. Quanto alla sentenza della II CCA del 14 agosto 2012 (inc.

12.2011.196/220 consid. 7.2/b), l’invocazione del principio dedotto dall’art.

47 cpv. 3 CLug si riferiva all’ordine del Pretore di dare immediato seguito all’ordinanza

italiana di sequestro conservativo e non al suo eventuale effetto su un’esecuzione

volta all’incasso del credito fatto valere nella procedura giudiziaria di

merito avviata all’este­ro, cui l’escusso non ha interposto opposizione. In

definitiva la decisione impugnata resiste alla critica.

4. Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– avv.

;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.