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Decisione

15.2016.19

Ricorso contro il minimo esistenziale. Contributi di mantenimento a favore della suocera dell’escusso. Costi di trasferte professionali. Spese dentarie

15 giugno 2016Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i pasti. Tenuto conto di un numero medio di giorni lavorativi all’anno nel

Ticino di 230 (sentenza della CEF 15.2012.114 del 14 novembre 2012), pari a

19,16 giorni al mese, e quindi di circa 268 km/mese percorsi dall’escusso

per motivi professionali, il costo da prendere in considerazione

ammonta a fr. 145.– arrotondati. In questa misura il ricorso merita

accoglimento.

6. Per

quanto attiene alla richiesta della ricorrente di stralcio dei costi del

dentista, si osserva come la stessa non sia motivata (come invece imposto dall’art.

7 cpv. 3 lett. b LPR) e pertanto si riveli irricevibile.

6.1 Ad

ogni buon conto, in base al punto II/8 della Tabella, l’Ufficio deve inoltre

riconoscere all’escusso un importo medio mensile per spese legate alla salute

(spese mediche, dentistiche, farmaceutiche e ospedaliere) che l’escusso o i

suoi famigliari sopportano o sopporteranno durante il periodo di validità del

pignoramento, nella misura in cui le stesse sono imminenti (o comunque prevedibili)

al momento del pignoramento. In ogni caso è sempre richiesta la produzione di

documenti giustificativi per le spese sostenute o da sostenere. Il debitore

dovrà in particolare dimostrare di pagare tali costi, producendo i relativi

giustificativi, e di continuare a doverli assumere anche in futuro, ad esempio

perché soffre di una malattia cronica, attestata da un medico (DTF 129 III 244

seg.; Ochsner in: Commentaire

romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 144 e 145 ad art. 93 LEF).

6.2 Nel

caso in rassegna, per quanto attiene alle spese dentarie prese in

considerazione dall’organo esecutivo (fr. 150.–), esso ha fondato la sua

decisione sugli estratti conto 15 luglio 2015 dello Studio medico dentistico __________

di __________, attestanti cure in corso a favore dell’escusso per € 4'184.– e della moglie per € 1'768.–, parzialmente già eseguite e già

pagate a concorrenza di € 750.–. I

lavori preventivati appaiono necessari. Ne discende che la decisione dell’UE avrebbe resistito

alla (generica) critica della ricorrente.

7. Alla

luce dei motivi suesposti (consid. 4 e 6) il calcolo del minimo esistenziale

effettuato dall’UE il 28 gennaio 2016 va

Considerandi

rettificato nel seguente modo:

Nella

misura in cui è ricevibile il ricorso va di conseguenza parzialmente accolto

nel senso che il pignoramento del reddito mensile di PI 1 dovrà essere esteso

alla quota che eccede il suo minimo di esistenza, determinato in fr. 4'541.–

(anziché fr. 5'846.45), oltre alla tredicesima mensilità.

8.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile il ricorso è parzialmente

accolto. Di conseguenza è fatto ordine all’Ufficio di esecuzione di Locarno di pignorare

la quota di salario di PI 1 eccedente il suo minimo d’esistenza fissato in fr. 4'541.–

mensili.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– M__________, __________, __________;

– ;

– ;

– ;

;

– ;

–__________, __________;

– __________,

__________.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Locarno.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata

pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.