15.2016.19
Ricorso contro il minimo esistenziale. Contributi di mantenimento a favore della suocera dell’escusso. Costi di trasferte professionali. Spese dentarie
15 giugno 2016Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2016.19
Lugano
15 giugno 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La
Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cassina
statuendo sul ricorso 5 febbraio 2016 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Locarno,
o meglio contro il calcolo del minimo esistenziale emesso il 28 gennaio 2016 in
sostituzione di uno precedente del 5 agosto 2015 nelle varie esecuzioni
inserite nei gruppi n. 2 e n. 3 promosse nei confronti di
M__________, __________
da
PI 1, __________
(rappr. dalla RA 2, __________)
PI 2, __________
(rappr. dall’RA 3, __________)
PI 3, __________
(rappr. dall’RA 4, __________)
PI 4, __________
(rappr. dall’RA 5, __________
e dall’RA 4, __________)
PI 6, __________
RA 6, __________)
PI 7, __________
__________, __________
(rappr. dalla __________,
__________)
__________, __________
RI 1, __________
ritenuto
in
fatto: A. Nell’ambito delle varie esecuzioni promosse contro M__________, il 28 gennaio 2016 l’UE ha
allestito un nuovo calcolo del suo minimo di esistenza in sostituzione del
precedente del 5 agosto 2015, determinando la quota pignorabile del reddito dell’escusso
sulla base del seguente computo:
B. Con
ricorso del 5 febbraio 2016, la RI 1 chiede lo stralcio dal calcolo del minimo
di esistenza degli importi di fr. 1'200.– per contributi di assistenza, di
fr. 250.45 per i costi di trasferta e di fr. 150.– per le spese
mediche e dentali.
C. Con
osservazioni 14 marzo 2016 l’UE si è opposto al ricorso, mentre M__________ non
ha presentato osservazioni.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato,
emesso il 28 gennaio 2016 dall’CO 1Locarno e pervenuto alla RI 1 il giorno
successivo, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. Giusta
l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a
giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del
debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le
autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,
deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di
acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al
sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima
sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta
in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul
Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e
fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del
pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2d; 108 III 12 consid. 3;
sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1),
ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto
conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108
III 12 consid. 4).
3. La
ricorrente si duole che nella determinazione del minimo vitale dell’escusso
siano stati conteggiati fr. 1'200.– a titolo di contributi per il
mantenimento della suocera all’estero, perché tale spesa non può rientrare
negli importi assolutamente necessari al sostentamento del debitore e della sua
famiglia. La RI 1 ritiene ingiustificate anche le spese di trasferta di fr. 250.45,
in quanto il debitore abita ora a __________ e non più a __________ e chiede
senza motivazione lo stralcio dei costi del dentista.
4. Contributi
di mantenimento o d’assistenza dovuti per motivi giuridici a persone che vivono
fuori dell’economia domestica del debitore sono riconosciuti a condizione che l’escusso
provi di averli già versati prima del pignoramento e renda verosimile che li pagherà
anche per la durata del pignoramento (cfr. DTF 121 III 22 consid. 3/a;
Tabella, punto II/5). Qualora non siano stati accertati giudizialmente, gli
obblighi alimentari possono, in principio, entrare in linea di conto nel
computo del minimo esistenziale soltanto se l’escusso dimostra che ne sono
realizzati i presupposti di legge (vincolo matrimoniale, nesso di filiazione,
separazione effettiva, ecc.), se i contributi sono indispensabili al creditore
alimentare (p. es. coniuge e/o figli del debitore) ai sensi dell’art. 93 LEF e
se sono e saranno effettivamente pagati dal debitore durante l’intero periodo
del pignoramento (v. sentenze della CEF 15.2014.43 del 9 ottobre 2014 consid.
4.1, 15.2012.39 del 23 marzo 2012, consid. 5.2 e riferimenti citati).
4.1 Nella
fattispecie la beneficiaria dei versamenti di € 1'000.– mensili effettuati dall’escusso nei mesi di
novembre e dicembre del 2015 e nel gennaio del 2016 è __________, ossia la sua
suocera. Ora, M__________ non è tenuto a provvedere al sostentamento di lei né
per legge né in base a una decisione giudiziaria. Infatti per l’art. 328 cpv. 1
CC il dovere di mantenimento esiste unicamente tra i parenti in linea
ascendente e discendente senza riguardo al grado di parentela. L’elencazione
dei beneficiari è esaustiva e per altri parenti e affini (art. 21 CC), tra cui
figura anche la suocera, non vi è alcun obbligo di assistenza ai sensi degli
art. 328 e 329 CC (Koller in:
Basler Kommentar zum ZGB, vol. I, 5a ed. 2014, n. 6 ad art. 328/329
CC). Ne consegue che ciò che M__________ versa alla suocera non può essere computato
nel suo minimo di esistenza come spesa indispensabile giusta l’art. 93 LEF,
ricordato al riguardo che in linea di massima un eventuale mero obbligo morale
oggi non basta più (vonder Mühll in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010,
n. 29, 2° capoverso ad art. 93 LEF).
4.2 D’altronde
il debito alimentare di un coniuge nei confronti di un suo parente di norma non
fa parte del “debito mantenimento della famiglia” nel senso dell’art. 163 CC, a
meno che rientri tra gli obblighi per cui l’altro coniuge (non imparentato con
il creditore alimentare) è tenuto a prestare assistenza giusta l’art. 159 cpv.
3 CC (ad. es. Pichonnaz in:
Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 30 ad art. 163 CC, che rinvia in
particolare alla DTF 79 II 140 consid 3/b; Isenring/Kessler
in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5ª ed. 2014, n. 18-19 ad art. 163 CC). Il coniuge non imparentato non ha però alcun
obbligo diretto nei confronti del parente dell’altro, ma può solo essere tenuto
ad aumentare la propria quota del debito mantenimento della famiglia in modo da
permettere all’altro coniuge di assolvere il suo dovere di mantenimento (Schwander in:
Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5ª ed. 2014, n. 12 ad art. 159 CC; Deschenaux/Steinauer/Baddeley,
Les effets du mariage, Berna 2000, n. 468 e 464).
a) Nel
caso specifico l’escusso deve già sobbarcarsi l’intero debito mantenimento
della famiglia, siccome sua moglie non consegue redditi. È pertanto escluso ch’egli
possa aumentare la propria quota, sicché già per questo motivo non risulta
tenuto per legge a versare alla moglie i fondi necessari per contribuire al
mantenimento della suocera.
b) Oltretutto,
per stabilire se una persona viva “in condizioni agiate” tali da obbligarla
legalmente a contribuire al sostentamento di un suo parente nel senso dell’art.
328 cpv. 1 CC, occorre tenere conto solo dei propri redditi e attivi, e non
anche quelli del coniuge (v. DTF 65 II 128; Brunner
in: Hausheer/Spycher (editori), Handbuch des Unterhaltsrechts, 2a
ed. 2010, n. 07.73). Ne consegue che nel caso concreto la moglie dell’escusso
non è tenuta legalmente a mantenere la propria madre perché non consegue
redditi, per tacere del fatto che M__________ non ha provato e neppure reso verosimile che i contributi alla
suocera, per soli due mesi, le siano indispensabili, documentandone le spese effettive
mensili, la sostanza, i debiti e i redditi (v. sentenza della CEF ). Per questi
motivi nessuna deduzione può essergli riconosciuta a questo titolo.
5. Il ricorrente si duole anche dell’ammissione
per fr. 250.45 dei costi di trasferta sostenuti da MPI 1, che a suo parere
potevano semmai valere quando egli era ancora domiciliato a __________, ma non
più, o perlomeno non nella stessa misura, dopo ch’egli si è trasferito a __________.
5.1 È principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso
che le spese fisse e correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel
minimo di esistenza del debitore solo se il veicolo viene dichiarato
impignorabile in virtù dell’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF, perché gli è necessario
per conseguire il suo reddito nel senso dell’art. 93 LEF (DTF 119 III 13
consid. 2a; 117 III 22 consid. 2). Dal 1° dicembre 2015, nella misura in cui
non sono dettagliatamente comprovate, le spese di trasferta veicolare computabili nel minimo esistenziale del
debitore vanno calcolate conformemente
alla Circolare della CEF n. 39/2015 del 20 novembre 2015 sulla determinazione
delle spese di trasferta mediante un autoveicolo ai fini del calcolo del minimo
esistenziale (v. sito www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-civile/circolari/).
5.2 Nella
fattispecie, il veicolo privato dell’escusso gli è indispensabile per
raggiungere il posto di lavoro. Come emerge dal verbale interno delle
operazioni di pignoramento del 16 dicembre 2015, egli infatti lavora a turni e
non vi sono mezzi pubblici che collegano il suo domicilio di __________ al suo
luogo di lavoro a __________. La distanza tra queste due località
è di circa 7 km secondo il sito internet Googlemaps (www.google.it/maps) ed egli la
percorre due volte al giorno, non potendo rientrare al domicilio per consumare
Fatti
i pasti. Tenuto conto di un numero medio di giorni lavorativi all’anno nel
Ticino di 230 (sentenza della CEF 15.2012.114 del 14 novembre 2012), pari a
19,16 giorni al mese, e quindi di circa 268 km/mese percorsi dall’escusso
per motivi professionali, il costo da prendere in considerazione
ammonta a fr. 145.– arrotondati. In questa misura il ricorso merita
accoglimento.
6. Per
quanto attiene alla richiesta della ricorrente di stralcio dei costi del
dentista, si osserva come la stessa non sia motivata (come invece imposto dall’art.
7 cpv. 3 lett. b LPR) e pertanto si riveli irricevibile.
6.1 Ad
ogni buon conto, in base al punto II/8 della Tabella, l’Ufficio deve inoltre
riconoscere all’escusso un importo medio mensile per spese legate alla salute
(spese mediche, dentistiche, farmaceutiche e ospedaliere) che l’escusso o i
suoi famigliari sopportano o sopporteranno durante il periodo di validità del
pignoramento, nella misura in cui le stesse sono imminenti (o comunque prevedibili)
al momento del pignoramento. In ogni caso è sempre richiesta la produzione di
documenti giustificativi per le spese sostenute o da sostenere. Il debitore
dovrà in particolare dimostrare di pagare tali costi, producendo i relativi
giustificativi, e di continuare a doverli assumere anche in futuro, ad esempio
perché soffre di una malattia cronica, attestata da un medico (DTF 129 III 244
seg.; Ochsner in: Commentaire
romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 144 e 145 ad art. 93 LEF).
6.2 Nel
caso in rassegna, per quanto attiene alle spese dentarie prese in
considerazione dall’organo esecutivo (fr. 150.–), esso ha fondato la sua
decisione sugli estratti conto 15 luglio 2015 dello Studio medico dentistico __________
di __________, attestanti cure in corso a favore dell’escusso per € 4'184.– e della moglie per € 1'768.–, parzialmente già eseguite e già
pagate a concorrenza di € 750.–. I
lavori preventivati appaiono necessari. Ne discende che la decisione dell’UE avrebbe resistito
alla (generica) critica della ricorrente.
7. Alla
luce dei motivi suesposti (consid. 4 e 6) il calcolo del minimo esistenziale
effettuato dall’UE il 28 gennaio 2016 va
Considerandi
rettificato nel seguente modo:
Nella
misura in cui è ricevibile il ricorso va di conseguenza parzialmente accolto
nel senso che il pignoramento del reddito mensile di PI 1 dovrà essere esteso
alla quota che eccede il suo minimo di esistenza, determinato in fr. 4'541.–
(anziché fr. 5'846.45), oltre alla tredicesima mensilità.
8.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile il ricorso è parzialmente
accolto. Di conseguenza è fatto ordine all’Ufficio di esecuzione di Locarno di pignorare
la quota di salario di PI 1 eccedente il suo minimo d’esistenza fissato in fr. 4'541.–
mensili.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– M__________, __________, __________;
– ;
– ;
– ;
–
;
– ;
–
–__________, __________;
– __________,
__________.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.