15.2016.20
Procedimento disciplinare. Effetti della disdetta del rapporto di servizio. Accettazione di vantaggi. Relazione tra pena penale e sanzione disciplinare
24 febbraio 2017Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2016.20
Lugano
24 febbraio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente,
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sulla segnalazione 26 febbraio 2016 del
Ministero
pubblico del Cantone Ticino, Lugano
relativa all’apertura di un procedimento penale per
sospetto di reati di corruzione passiva e accettazione di vantaggi (art. 322quater
e segg. CP) nei confronti del caposervizio __________ dell’Ufficio di
esecuzione __________
DN
1
(patrocinato
dall’avv. PA 1 )
ritenuto
in fatto: A. Il
24 febbraio 2016 il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha segnalato a questa
Camera di aver aperto un procedimento penale nei confronti di DN 1,
caposervizio __________ dell’Ufficio di esecuzione (UE) __________, e PI 3 per
sospetto dei reati previsti dagli art. 322ter e segg. CP. Il Procuratore
generale ha quindi chiesto alla Camera di acquisire, nell’ambito delle funzioni
di vigilanza, copia degli atti relativi alle procedure esecutive e fallimentari
a carico di PI 1 e delle società a lui riconducibili, in ispecie della PI 2 e
della PI 3, onde verificare eventuali irregolarità o anomalie nel loro svolgimento
da parte del funzionario DN 1 e di trasmetterli ai fini della verifica del
fondamento dei reati ipotizzati.
Fatti
B. Dai
primi accertamenti svolti dall’ispettore della Camera sono emersi diversi
indizi che hanno corroborato le fattispecie segnalate dal Ministero pubblico,
sicché il 9 marzo 2016 la Camera ha aperto un procedimento disciplinare nei
confronti di DN 1, delegando l’istruttoria all’ispettore in collaborazione con
le autorità inquirenti penali e con l’autorità di nomina.
C. Il
17 marzo 2016 DN 1 è stato interrogato dal Procuratore Generale e dalla polizia.
In quelle occasioni, in presenza anche dell’ispettore della Camera, egli ha ammesso
in particolare di avere ricevuto favori da PI 1, pur contestando di averglieli
chiesti, e di avere dimostrato una “certa
flessibilità” nella gestione degli incarti esecutivi della PI 2,
tollerando “i ritardi dei versamenti”
(cfr. verbale d’interrogatorio della polizia 17 marzo 2016, pag. 8). Alla
luce di tali dichiarazioni e tenuto conto delle necessità d’istruzione della
causa disciplinare, il 18 marzo 2016 il presidente di questa Camera ha sospeso
provvisoriamente DN 1 dalla sua funzione, facendogli divieto di accedere all’UE
fino a nuova decisione. DN 1 è ancora stato interrogato dalla polizia lo stesso
18 marzo e l’8 aprile 2016.
D. Sentito
il 12 aprile 2016 da questa Camera, DN 1 non si è opposto al mantenimento della
sospensione cautelare, ritenuto che a quel momento era pure inabile al lavoro
per malattia. Con ordinanza del 14 aprile 2016 il presidente di questa Camera
ha quindi confermato la sospensione provvisoria fino al termine dell’istruzione
della causa disciplinare.
E. Il
6 giugno 2016 l’autorità di nomina di DN 1 ha comunicato al Presidente di
questa Camera che il denunciato avrebbe beneficiato del pensionamento
anticipato dal 1° settembre 2016 e che fino a quella data egli sarebbe stato
esonerato dagli obblighi di presenza derivanti dal rapporto d’impiego. Tale
autorità ha pure segnalato che, a seguito della fine del rapporto d’impiego,
non avrebbe adottato alcun provvedimento disciplinare nei confronti del
funzionario in questione.
F. Con
decreto del 16 dicembre 2016 il Procuratore generale ha messo in stato di
accusa DN 1 dinanzi alla Corte delle assise correzionali di Mendrisio, siccome
ritenuto colpevole di accettazione di vantaggi (art. 322sexies CP)
per avere a Lugano, tra il 2013 e il 2016, in qualità di caposervizio __________
dell’UE, accettato da PI 1, in considerazione dell’espletamento della sua
attività ufficiale, ovvero in relazione alle procedure esecutive a carico della
società PI 2, indebiti vantaggi, in ispecie l’uso gratuito di un parcheggio
privato nell’autorimessa della società per oltre 6 mesi, un contratto d’impiego
per il figlio __________ presso la società PI 3 e l’uso da parte del figlio di
una vettura VW Passat (con relative riparazioni) acquistata a un’asta diretta
dal denunciato il 10 giugno 2013. Non essendosi opposto al decreto d’accusa, ormai
passato in giudicato, DN 1 è stato condannato alla pena proposta di 120
aliquote giornaliere da fr. 160.– cadauna, sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di due anni, oltre a una multa di fr. 5'000.–.
Considerato
in diritto: 1. Giusta
l’art. 14 LEF, l’autorità cantonale di vigilanza esercita il potere
disciplinare su tutti gli organi d’esecuzione forzata (art. 11 della Legge
cantonale di applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul
fallimento [LALEF, RL 3.5.1.1]). Il procedimento disciplinare ha quale funzione
il mantenimento dell’ordine, così come la salvaguardia della considerazione nei
confronti delle autorità e la fiducia nelle stesse. Le misure disciplinari
mirano a garantire, dal punto di vista sia preventivo che repressivo, il corretto
adempimento dei rispettivi obblighi da parte degli organi sottoposti al potere
disciplinare (sentenza della CEF 15.2010.95 del 17 ottobre 2011, consid. 1 e
riferimenti citati).
2. Il procedimento disciplinare è retto nel
nostro Cantone dalla LPR (art. 11 cpv. 2 LALEF), tanto per i funzionari e gli
impiegati dello Stato (art. 2 cpv. 3 LALEF), quanto per gli organi di
esecuzione e fallimento non sottoposti alla LORD (art. 7 LALEF); può essere
promosso d’ufficio dall’autorità cantonale di vigilanza o su segnalazione/denuncia
Considerandi
di ogni interessato al corretto funzionamento del diritto esecutivo federale. Secondo
la giurisprudenza di questa Camera, il procedimento disciplinare può essere avviato
anche se il rapporto di lavoro con il funzionario sospettato è già stato
disdetto (sentenza della CEF 15.2010.95 del 17 ottobre 2011, consid. 2 e
riferimenti citati). Per la dottrina specialistica, invero, una misura
disciplinare può essere inflitta solo finché l’organo oggetto dell’inchiesta
disciplinare mantiene la propria mansione ufficiale (Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, 2000, n. 37 ad art. 14 LEF; Emmel in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a
ed. 2010, n. 7 i.f. ad art. 14 LEF). E a ben vedere nella decisione del 31
gennaio 2005 (BlSchK 2006, 67 segg.) sulla quale si fonda la giurisprudenza
ticinese, l’autorità di vigilanza grigionese ha statuito disciplinarmente sì
dopo la disdetta del rapporto di servizio con l‘ufficiale sanzionato ma prima
della fine effettiva di tale rapporto (consid. 1/d). Ciò nondimeno ci si può
chiedere, alla stregua dell’autorità grigionese, se le sanzioni disciplinari
non hanno anche quale scopo un certo effetto preventivo generale oltre alla salvaguardia della fiducia della popolazione
nell’amministrazione, che il
prevenuto non deve potere ostacolare rassegnando le dimissioni dopo l’apertura
della procedura disciplinare. La questione può tuttavia essere lasciata aperta
nella fattispecie visto l’esito del giudizio odierno.
3.
Secondo
l’art. 14 cpv. 2 LEF, nei confronti dell’ufficiale di esecuzione e fallimenti,
o di un funzionario possono essere prese le misure disciplinari seguenti: l’ammonimento,
la multa sino a 1'000 franchi, la sospensione dall’ufficio per una durata non
maggiore di sei mesi, la destituzione.
4.
Mentre
il catalogo delle misure disciplinari è puntuale ed esaustivo, i fatti
costitutivi di infrazione disciplinare non sono definiti nella legge. In senso
generale, è passibile di sanzione disciplinare ogni violazione dei doveri di
funzione (ancorché commessa fuori dagli orari di servizio) e ogni violazione
dei doveri particolari imposti da una corretta applicazione del diritto
esecutivo, comprese eventuali direttive impartite dall’autorità di vigilanza.
Nell’ambito disciplinare vige tuttavia il principio di opportunità, secondo cui
non ogni violazione dei doveri di funzione dev’essere sanzionata. Sebbene la
legge non lo precisi, la colpa è un presupposto essenziale dell’intervento
disciplinare. La sanzione disciplinare deve inoltre rispettare il principio
della proporzionalità, ciò che significa che, da una parte, deve essere idonea
a garantire l’osservanza dei doveri di servizio, la corretta ed efficace
esecuzione delle mansioni pubbliche, nonché la salvaguardia della fiducia nell’amministrazione,
e dall’altra, dev’essere commisurata alla gravità oggettiva dell’infrazione e
al grado di colpa dell’agente.
Occorre considerare eventuali altre sanzioni, in particolare di natura penale,
inflittegli per i medesimi fatti (sentenza
della CEF 15.2010.95 del 17 ottobre 2011, consid. 4 e riferimenti citati).
5.
Nel caso in rassegna, l’istruttoria condotta
dall’ispettore della Camera sia in
collaborazione con la polizia sia
in modo autonomo, in particolare per quanto attiene alla verifica dettagliata
degli incarti della PI 2 gestiti da DN 1,
non hanno evidenziato chiare infrazioni punibili disciplinarmente oltre a quelle
sanzionate sul piano penale.
5.1
In
particolare, la “flessibilità”
dimostrata dal segnalato nei confronti della PI 2 non può essere considerata
con certezza come un trattamento di favore, siccome una certa tolleranza rispetto
ai termini di realizzazione stabiliti dalla legge è prassi assai diffusa negli
UE, specialmente quando l’escusso paga, pure con ritardo, rate, acconti o
esecuzioni, e ciò anche nell’interesse e a volte con l’accordo tacito degli
stessi creditori. Anche l’annullamento della notifica del pignoramento del
credito della PI 2 contro l’__________ potrebbe spiegarsi con tale volontà di
conciliare gli interessi del debitore e dei creditori (peraltro contemplato all’art.
95.
cpv. 5 LEF). Lo stesso dicasi della consulenza fornita dal segnalato sulle
istanze di fallimento notificate alla società. Non è d’altronde stato identificato
il responsabile della mancata registrazione di talune domande di realizzazione
nel sistema informatico né accertato il carattere colposo di tale negligenza.
Infine, non è stato dimostrato che DN 1 abbia collaborato durante le ore di
lavoro alle pratiche gestite dalla moglie né di avere gestito incarti di
debitori di cui si occupava la moglie. Accertamenti più approfonditi sui fatti
appena esposti non appaiono poi opportuni, dal momento che il rapporto d’impiego
del segnalato è terminato il 1° settembre 2016 (sopra ad E), sicché eventuali
sanzioni disciplinari aggiuntive non potrebbero più avere alcun effetto preventivo.
5.2
L’accettazione
di vantaggi (art. 322sexies CP), invece, costituisce chiaramente un
comportamento di rilevanza anche disciplinare. Invero, dirigere l’asta di un
veicolo sapendo che sarebbe stato messo a disposizione del figlio contravviene
già di per sé al dovere di astenersi negli affari di parenti (art. 10 cpv. 1 n.
2bis LEF) a prescindere se ciò costituisca o no un vantaggio nel
senso dell’art. 322sexies CP. Ad ogni modo l’infrazione disciplinare
risulta assorbita dal reato per cui il segnalato è già stato punito sul piano
penale (sopra ad F). Non essendo, come visto, state riscontrate altre
violazioni dei doveri del funzionario esulanti dalle fattispecie che hanno
condotto alla condanna penale, occorre in definitiva rinunciare a infliggere al
denunciato una sanzione disciplinare (sopra consid. 4 in fine).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. In
considerazione delle sanzioni in cui DN 1 è già incorso per i medesimi fatti
sul piano penale, si prescinde dall’infliggergli una sanzione disciplinare.
2. Non
si prelevano spese.
3. Notificazione
a:
–
avv. , ;
–
;
–
, ,
(riservata);
–
, , (riservata).
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile
presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna (art.
72 e segg. LTF), entro 10 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 2 lett. a
LTF), con la limitazione di cui all’art. 93 LTF.