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Decisione

15.2016.20

Procedimento disciplinare. Effetti della disdetta del rapporto di servizio. Accettazione di vantaggi. Relazione tra pena penale e sanzione disciplinare

24 febbraio 2017Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

B. Dai

primi accertamenti svolti dall’ispettore della Camera sono emersi diversi

indizi che hanno corroborato le fattispecie segnalate dal Ministero pubblico,

sicché il 9 marzo 2016 la Camera ha aperto un procedimento disciplinare nei

confronti di DN 1, delegando l’istruttoria all’ispettore in collaborazione con

le autorità inquirenti penali e con l’autorità di nomina.

C. Il

17 marzo 2016 DN 1 è stato interrogato dal Procuratore Generale e dalla polizia.

In quelle occasioni, in presenza anche dell’ispettore della Camera, egli ha ammesso

in particolare di avere ricevuto favori da PI 1, pur contestando di averglieli

chiesti, e di avere dimostrato una “certa

flessibilità” nella gestione degli incarti esecutivi della PI 2,

tollerando “i ritardi dei versamenti”

(cfr. verbale d’interrogatorio della polizia 17 marzo 2016, pag. 8). Alla

luce di tali dichiarazioni e tenuto conto delle necessità d’istruzione della

causa disciplinare, il 18 marzo 2016 il presidente di questa Camera ha sospeso

provvisoriamente DN 1 dalla sua funzione, facendogli divieto di accedere all’UE

fino a nuova decisione. DN 1 è ancora stato interrogato dalla polizia lo stesso

18 marzo e l’8 aprile 2016.

D. Sentito

il 12 aprile 2016 da questa Camera, DN 1 non si è opposto al mantenimento della

sospensione cautelare, ritenuto che a quel momento era pure inabile al lavoro

per malattia. Con ordinanza del 14 aprile 2016 il presidente di questa Camera

ha quindi confermato la sospensione provvisoria fino al termine dell’istruzione

della causa disciplinare.

E. Il

6 giugno 2016 l’autorità di nomina di DN 1 ha comunicato al Presidente di

questa Camera che il denunciato avrebbe beneficiato del pensionamento

anticipato dal 1° settembre 2016 e che fino a quella data egli sarebbe stato

esonerato dagli obblighi di presenza derivanti dal rapporto d’impiego. Tale

autorità ha pure segnalato che, a seguito della fine del rapporto d’impiego,

non avrebbe adottato alcun provvedimento disciplinare nei confronti del

funzionario in questione.

F. Con

decreto del 16 dicembre 2016 il Procuratore generale ha messo in stato di

accusa DN 1 dinanzi alla Corte delle assise correzionali di Mendrisio, siccome

ritenuto colpevole di accettazione di vantaggi (art. 322sexies CP)

per avere a Lugano, tra il 2013 e il 2016, in qualità di caposervizio __________

del­l’UE, accettato da PI 1, in considerazione del­l’espletamento della sua

attività ufficiale, ovvero in relazione alle procedure esecutive a carico della

società PI 2, indebiti vantaggi, in ispecie l’uso gratuito di un parcheggio

privato nel­l’autorimessa della società per oltre 6 mesi, un contratto d’impie­­go

per il figlio __________ presso la società PI 3 e l’uso da parte del figlio di

una vettura VW Passat (con relative riparazioni) acquistata a un’asta diretta

dal denunciato il 10 giugno 2013. Non essendosi opposto al decreto d’ac­­cusa, ormai

passato in giudicato, DN 1 è stato condan­nato alla pena proposta di 120

aliquote giornaliere da fr. 160.– cadauna, sospesa condizionalmente per un

periodo di prova di due anni, oltre a una multa di fr. 5'000.–.

Considerato

in diritto: 1. Giusta

l’art. 14 LEF, l’autorità cantonale di vigilanza esercita il potere

disciplinare su tutti gli organi d’esecuzione forzata (art. 11 della Legge

cantonale di applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul

fallimento [LALEF, RL 3.5.1.1]). Il procedimento disciplinare ha quale funzione

il mantenimento dell’ordine, così come la salvaguardia della considerazione nei

confronti delle autorità e la fiducia nelle stesse. Le misure disciplinari

mirano a garantire, dal punto di vista sia preventivo che repressivo, il corretto

adempimento dei rispettivi obblighi da parte degli organi sottoposti al potere

disciplinare (sentenza della CEF 15.2010.95 del 17 ottobre 2011, consid. 1 e

riferimenti citati).

2. Il procedimento disciplinare è retto nel

nostro Cantone dalla LPR (art. 11 cpv. 2 LALEF), tanto per i funzionari e gli

impiegati dello Stato (art. 2 cpv. 3 LALEF), quanto per gli organi di

esecuzione e fallimento non sottoposti alla LORD (art. 7 LALEF); può essere

promosso d’ufficio dall’autorità cantonale di vigilanza o su segnalazione/denuncia

Considerandi

di ogni interessato al corretto funzionamento del diritto esecutivo federale. Secondo

la giurisprudenza di questa Camera, il procedimento disciplinare può essere avviato

anche se il rapporto di lavoro con il funzionario sospettato è già stato

disdetto (sentenza della CEF 15.2010.95 del 17 ottobre 2011, consid. 2 e

riferimenti citati). Per la dottrina specialistica, invero, una misura

disciplinare può essere inflitta solo finché l’organo oggetto dell’inchiesta

disciplinare mantiene la propria mansione ufficiale (Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, 2000, n. 37 ad art. 14 LEF; Emmel in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a

ed. 2010, n. 7 i.f. ad art. 14 LEF). E a ben vedere nella decisione del 31

gennaio 2005 (BlSchK 2006, 67 segg.) sulla quale si fonda la giurisprudenza

ticinese, l’autorità di vigilanza grigionese ha statuito disciplinarmente sì

dopo la di­sdetta del rapporto di servizio con l‘ufficiale sanzionato ma prima

della fine effettiva di tale rapporto (consid. 1/d). Ciò nondimeno ci si può

chiedere, alla stregua dell’autorità grigionese, se le sanzioni disciplinari

non hanno anche quale scopo un certo effetto preventivo generale oltre alla salvaguardia della fiducia della popolazione

nell’amministrazione, che il

prevenuto non deve potere ostacolare rassegnando le dimissioni dopo l’apertura

della procedura disciplinare. La questione può tuttavia essere lasciata aperta

nella fattispecie visto l’esito del giudizio odierno.

3.

Secondo

l’art. 14 cpv. 2 LEF, nei confronti dell’ufficiale di esecuzione e fallimenti,

o di un funzionario possono essere prese le misure disciplinari seguenti: l’ammonimento,

la multa sino a 1'000 franchi, la sospensione dall’ufficio per una durata non

maggiore di sei mesi, la destituzione.

4.

Mentre

il catalogo delle misure disciplinari è puntuale ed esaustivo, i fatti

costitutivi di infrazione disciplinare non sono definiti nella legge. In senso

generale, è passibile di sanzione disciplinare ogni violazione dei doveri di

funzione (ancorché commessa fuori dagli orari di servizio) e ogni violazione

dei doveri particolari imposti da una corretta applicazione del diritto

esecutivo, comprese eventuali direttive impartite dall’autorità di vigilanza.

Nell’ambito disciplinare vige tuttavia il principio di opportunità, secondo cui

non ogni violazione dei doveri di funzione dev’essere sanzionata. Sebbene la

legge non lo precisi, la colpa è un presupposto essenziale dell’intervento

disciplinare. La sanzione disciplinare deve inoltre rispettare il principio

della proporzionalità, ciò che significa che, da una parte, deve essere idonea

a garantire l’os­­servanza dei doveri di servizio, la corretta ed efficace

esecuzione delle mansioni pubbliche, nonché la salvaguardia della fiducia nell’amministrazione,

e dall’altra, dev’essere commisurata alla gravità oggettiva dell’infrazione e

al grado di colpa dell’agente.

Occorre considerare eventuali altre sanzioni, in particolare di natura penale,

inflittegli per i medesimi fatti (sentenza

della CEF 15.2010.95 del 17 ottobre 2011, consid. 4 e riferimenti citati).

5.

Nel caso in rassegna, l’istruttoria condotta

dall’ispettore della Ca­mera sia in

collaborazione con la polizia sia

in modo autonomo, in particolare per quanto attiene alla verifica dettagliata

degli incarti della PI 2 gestiti da DN 1,

non hanno evidenziato chiare infrazioni punibili disciplinarmente oltre a quelle

sanzionate sul piano penale.

5.1

In

particolare, la “flessibilità”

dimostrata dal segnalato nei confronti della PI 2 non può essere considerata

con certezza come un trattamento di favore, siccome una certa tolleranza rispetto

ai termini di realizzazione stabiliti dalla legge è prassi assai diffusa negli

UE, specialmente quando l’escusso paga, pure con ritardo, rate, acconti o

esecuzioni, e ciò anche nell’interesse e a volte con l’accordo tacito degli

stessi creditori. Anche l’annul­­lamento della notifica del pignoramento del

credito della PI 2 contro l’__________ potrebbe spiegarsi con tale volontà di

conciliare gli interessi del debitore e dei creditori (peraltro contemplato all’art.

95.

cpv. 5 LEF). Lo stesso dicasi della consulenza fornita dal segnalato sulle

istanze di fallimento notificate alla società. Non è d’altronde stato identificato

il responsabile della mancata registrazione di talune domande di realizzazione

nel sistema informatico né accertato il carattere colposo di tale negligenza.

Infine, non è stato dimostrato che DN 1 abbia collaborato durante le ore di

lavoro alle pratiche gestite dalla moglie né di avere gestito incarti di

debitori di cui si occupava la moglie. Accertamenti più approfonditi sui fatti

appena esposti non appaiono poi opportuni, dal momento che il rapporto d’im­­piego

del segnalato è terminato il 1° settembre 2016 (sopra ad E), sicché eventuali

sanzioni disciplinari aggiuntive non potrebbero più avere alcun effetto preventivo.

5.2

L’accettazione

di vantaggi (art. 322sexies CP), invece, costituisce chiaramente un

comportamento di rilevanza anche disciplinare. Invero, dirigere l’asta di un

veicolo sapendo che sarebbe stato messo a disposizione del figlio contravviene

già di per sé al dovere di astenersi negli affari di parenti (art. 10 cpv. 1 n.

2bis LEF) a prescindere se ciò costituisca o no un vantaggio nel

senso dell’art. 322sexies CP. Ad ogni modo l’infrazione disciplinare

risulta assorbita dal reato per cui il segnalato è già stato punito sul piano

penale (sopra ad F). Non essendo, come visto, state riscontrate altre

violazioni dei doveri del funzionario esulanti dalle fattispecie che hanno

condotto alla condanna penale, occorre in definitiva rinunciare a infliggere al

denunciato una sanzione disciplinare (sopra consid. 4 in fine).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. In

considerazione delle sanzioni in cui DN 1 è già incorso per i medesimi fatti

sul piano penale, si prescinde dall’in­­fliggergli una sanzione disciplinare.

2. Non

si prelevano spese.

3. Notificazione

a:

avv. , ;

;

, ,

(riservata);

, , (riservata).

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna (art.

72 e segg. LTF), entro 10 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 2 lett. a

LTF), con la limitazione di cui all’art. 93 LTF.