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Decisione

15.2016.22

Minimo di esistenza. Tempestività del ricorso in caso di notifica della decisione impugnata con invio semplice. Costi della locazione

5 luglio 2016Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

C. Con ricorso del 1° marzo 2016, la procedente RI 1 chiede che nella determinazione del minimo vitale dell’escusso venga

considerato quale importo massimo per i costi della locazione la somma di fr. 600.–

mensili.

D. Con

osservazioni 16 marzo 2016 l’UE si è opposto al ricorso, rimettendosi al

giudizio della Camera in merito alla sua tempestività, mentre PI 1 non si è

espresso.

E. Con

atto 18 maggio 2016 denominato “ricorso” – atto che in realtà non

è un nuovo ricorso, giacché si riferisce a uno scritto del 22 aprile 2016 con

cui il supplente ufficiale si limita a motivare la decisione del 29 gennaio

2016 di revisione del minimo esistenziale dell’escusso, ovvero proprio la

decisione oggetto del ricorso del 1° marzo 2016 – RI 1 chiede,

previa concessione dell’effetto sospensivo, che il costo della locazione venga

riconosciuto nella misura massima di fr. 600.– mensili. Con decreto 18

maggio 2016 il presidente della Camera ha concesso al ricorso effetto

sospensivo parziale nel senso che il minimo esistenziale di PI 1 è stato

fissato in via provvisoria in fr. 2'300.– durante la procedura di ricorso

e la ripartizione dell’eccedenza pignorata è stata sospesa fino all’emanazione

della decisione sul ricorso.

Considerato

in diritto: 1. Per quanto riguarda anzitutto la questione della tempestività

del ricorso, si osserva che l’UE, il 29 gennaio 2016, ha

trasmesso a RI 1 la decisione di revisione del pignoramento tramite invio

postale semplice. L’organo esecutivo non è così in grado di dimostrare quando

la ricorrente ha ritirato la decisione impugnata. Ora, secondo la

giurisprudenza l’onere della prova della notificazione di un atto ufficiale e

della sua data incombe all’autorità che intende trarne una conseguenza

giuridica (sentenza della CEF 15.2015.32 del 25 agosto 2015 consid. 4.2/a e i

rinvii). Nella fattispecie, l’UE non fornisce alcun elemento di prova al

riguardo. È giocoforza, in queste circostanze, ritenere il ricorso tempestivo e

pertanto ricevibile.

2. Giusta

l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a

giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del

debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le

autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,

deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di

acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al

sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima

sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta

in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul

Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e

fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del

pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2d; 108 III 12 consid. 3;

sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1),

ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto

conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108

III 12 consid. 4).

3. L’insorgente

si duole nel ricorso che nella determinazione del minimo vitale dell’escusso

siano stati conteggiati fr. 1'200.– a titolo di canone di locazione,

perché tale spesa è eccessiva considerata la situazione personale e famigliare

dell’escusso (persona sola senza figli a carico). A suo dire, infatti, è

notorio che un monolocale nella zona di Locarno può essere facilmente locato

per fr. 600.– mensili. Allo scritto del 18 maggio 2016 RI 1 allega i

risultati di una ricerca di monolocali e di appartamenti di 1½ locale nella regione di Locarno sui siti “tutti.ch” (doc. C) e

comparis.ch (doc. D), le cui pigioni mensili variano da fr. 580.– a fr. 1'100.–.

3.1 Nel

determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso

locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti

nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al

minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità

(DTF 129 II 527 consid. 2; 114 III 14 consid. 2a; 104 III 41 consid. 2;

sentenza della CEF 15.2013.58 del 29 luglio 2013 consid. 4.1/a). L’importo del

canone va messo in relazione con il reddito dell’e­­scusso (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III

207; sentenza della CEF 15.2013.30

del 6 maggio 2013 consid. 9.3). Il debitore non può essere costretto dalle

autorità di esecuzione a occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi

Considerandi

finanziari: tuttavia il canone dev’essere ridotto a una misura normale se l’escusso

utilizza un’abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12 consid. 2 e 4; sentenza

della CEF 15.2014.25 del 22 giugno

2014.

consid. 4.1). La decurtazione del quantum,

però, può di regola essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali

(DTF 128 III 337 consid. 3/b; 119

III 73 consid. 3/c; punto II/1.1 della Tabella), salvo che questi siano eccessivamente lunghi (DTF 129 III 528 consid. 3) o che l’escusso si sia

procurato un alloggio troppo costoso mentre il pignoramento di reddito era in

corso o imminente (DTF 109 III 52 seg.; sentenza della CEF 15.2014.72 del 16

settembre 2014 consid. 5).

3.2

Nella

fattispecie, il 22 ottobre 2015 l’UE ha proceduto al pignoramento del reddito

di PI 1, determinando i costi riferiti alla locazione in fr. 676.– mensili

in quanto all’epoca l’e­­scusso condivideva con altre due persone un appartamento

di 4½ locali a Locarno il cui affitto mensile, comprensivo dell’accon­­to spese

accessorie, assommava a complessivi fr. 2'030.–. A seguito di problematiche

personali intercorse con le coinquiline, PI 1 ha concluso un nuovo contratto di

locazione a decorrere dal 1° febbraio 2016, motivo per il quale il 29 gennaio

2016.

l’UE ha riconsiderato il minimo di esistenza del debitore, determinando in

fr. 1'200.– le spese di locazione.

a) Ogni

debitore ha diritto a vedersi riconoscere tra le spese vitali il costo di un

proprio alloggio appropriato alle circostanze locali e attuali così come alle

sue necessità e possibilità. Non si può quindi esigere da lui che condivida il

suo alloggio con terzi non tenuti per legge (in particolare in ragione di

legami di parentela) o per convenzione ad alloggiarlo. Appurata così la facoltà

di PI 1 di farsi riconoscere un proprio alloggio, va stabilito se la sua nuova sistemazione

corrisponde ai suoi mezzi finanziari e alla situazione del mercato immobiliare

locale.

b) Orbene,

il costo del nuovo alloggio, di fr. 1'200.– mensili, risulta

sproporzionato al suo reddito di soli fr. 2'855.–, ricordato che secondo l’esperienza

comune la pigione non dovrebbe di principio assorbire più del terzo delle

risorse del locatario. D’altronde, tale costo supera la pigione massima, di fr. 1'110.–

mensili, riconosciuta per una persona sola nel quadro dell’erogazione delle pre­stazioni

complementari all’AVS e all’AI (art. 10 cpv. 1 lett. b n. 1 LPC [RS 831.30]) e

delle prestazioni sociali cantonali (art. 9 cpv. 1 Laps [RL 6.4.1.2]). Già con

riferimento alla situazione personale dell’escusso il costo dell’alloggio

riconosciuto dall’UE risulta troppo elevato.

c) La

pigione in questione non appare neppure appropriata rispetto alla situazione

del mercato di riferimento. Dagli annunci relativi agli oggetti immobiliari in

locazione nella regione di Locarno prodotti dalla ricorrente con lo scritto 18 maggio 2016 – che sono confermati dalle verifiche effettuate

da questa Camera – emerge che attualmente i costi per la locazione e le spese

accessorie di monolocali, escludendo casi eccezionali che non possono essere

considerati ai fini di una valutazione oggettiva, varia da un minimo di

complessivi fr. 650.– a un massimo di fr. 1'100.– mensili. È però

notorio che, in virtù della legge dell’offerta e della domanda, gli

appartamenti con le pigioni più basse vengono solitamente dati in locazione a persone

solvibili mentre quelle con redditi limitati ed estratti esecutivi non vergini

sono spesso costrette a ripiegare su oggetti più costosi, che non hanno

riscontrato interesse. Nel caso concreto, pare tutto sommato adeguato ridurre a

fr. 1'000.– mensili l’importo riconosciuto nel minimo esistenziale di PI 1

a titolo di costi di alloggio, comprese le spese accessorie, come del resto già

deciso a titolo provvisionale (sopra ad E). Egli non ha infatti preteso né

dimostrato di avere provato e di non essere riuscito a trovare un appartamento

con una pigione inferiore a fr. 1'200.– mensili. Siccome egli ha sottoscritto

il (nuovo) contratto di locazione il 29 gennaio 2016 (con inizio al 1° febbraio

2016), ossia a un momento in cui egli era già oggetto di varie esecuzioni, la

riduzione ha effetto già dall’emanazione del provvedimento impugnato.

4.

Alla luce di quanto precede il calcolo del minimo

esistenziale effettuato dall’UE il 29 gennaio 2016 va

rettificato nel seguente modo:

Minimo d’esistenza

Minimo base

fr.

1'200.00

Affitto

fr.

1'000.00

Ricerca d’impiego­

fr.

100.00

Totale

fr.

2'300.00

100%

Il

ricorso va di conseguenza parzialmente accolto nel senso che il pignoramento

del reddito mensile di PI 1 dovrà essere esteso alla quota che eccede il suo minimo

di esistenza, determinato in fr. 2'300.– (anziché fr. 2'500.–), oltre ad

una eventuale tredicesima mensilità.

5.

Per

legge non si preleva la tassa di

giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61

cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso

è parzialmente accolto. Di conseguenza è fatto ordine all’Ufficio di esecuzione

di Locarno di pignorare la quota di salario di PI 1 eccedente il suo minimo d’esistenza

fissato in fr. 2'300.– mensili.

2. Non si prelevano spese né si assegnano

indennità.

3. Notificazione a:

– ;

– ;

– __________, __________;

– __________, __________;

– __________, __________.

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Locarno.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.