15.2016.22
Minimo di esistenza. Tempestività del ricorso in caso di notifica della decisione impugnata con invio semplice. Costi della locazione
5 luglio 2016Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2016.22
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cassina
statuendo sul ricorso 1° marzo 2016 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Locarno,
o meglio contro la revisione di pignoramento di salario effettuata il 29
gennaio 2016 nelle esecuzioni n. __________, __________, __________, __________,
__________, __________ e __________ promosse nei confronti di
PI 1, __________
oltre che dalla ricorrente anche da
__________, __________,
(rappr. __________, __________)
__________, __________,
(rappr. da__________)
__________, __________
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito
delle varie esecuzioni promosse contro PI 1, il 29 gennaio 2016 l’UE ha allestito un nuovo calcolo del suo minimo
di esistenza in sostituzione del precedente del 22 ottobre 2015, determinando
la quota pignorabile del reddito dell’escusso sulla base del seguente computo:
Redditi
Debitore
fr.
2'855.00
100%
Totale
fr.
2'855.00
100%
Minimo d’esistenza
Base mensile
fr.
1'200.00
Affitto
fr.
1'200.00
Ricerca d’impiego
fr.
100.00
Totale
fr.
2'500.00
100%
Salario/reddito
mensile
Pignorabile fr. 355.00
Fatti
C. Con ricorso del 1° marzo 2016, la procedente RI 1 chiede che nella determinazione del minimo vitale dell’escusso venga
considerato quale importo massimo per i costi della locazione la somma di fr. 600.–
mensili.
D. Con
osservazioni 16 marzo 2016 l’UE si è opposto al ricorso, rimettendosi al
giudizio della Camera in merito alla sua tempestività, mentre PI 1 non si è
espresso.
E. Con
atto 18 maggio 2016 denominato “ricorso” – atto che in realtà non
è un nuovo ricorso, giacché si riferisce a uno scritto del 22 aprile 2016 con
cui il supplente ufficiale si limita a motivare la decisione del 29 gennaio
2016 di revisione del minimo esistenziale dell’escusso, ovvero proprio la
decisione oggetto del ricorso del 1° marzo 2016 – RI 1 chiede,
previa concessione dell’effetto sospensivo, che il costo della locazione venga
riconosciuto nella misura massima di fr. 600.– mensili. Con decreto 18
maggio 2016 il presidente della Camera ha concesso al ricorso effetto
sospensivo parziale nel senso che il minimo esistenziale di PI 1 è stato
fissato in via provvisoria in fr. 2'300.– durante la procedura di ricorso
e la ripartizione dell’eccedenza pignorata è stata sospesa fino all’emanazione
della decisione sul ricorso.
Considerato
in diritto: 1. Per quanto riguarda anzitutto la questione della tempestività
del ricorso, si osserva che l’UE, il 29 gennaio 2016, ha
trasmesso a RI 1 la decisione di revisione del pignoramento tramite invio
postale semplice. L’organo esecutivo non è così in grado di dimostrare quando
la ricorrente ha ritirato la decisione impugnata. Ora, secondo la
giurisprudenza l’onere della prova della notificazione di un atto ufficiale e
della sua data incombe all’autorità che intende trarne una conseguenza
giuridica (sentenza della CEF 15.2015.32 del 25 agosto 2015 consid. 4.2/a e i
rinvii). Nella fattispecie, l’UE non fornisce alcun elemento di prova al
riguardo. È giocoforza, in queste circostanze, ritenere il ricorso tempestivo e
pertanto ricevibile.
2. Giusta
l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a
giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del
debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le
autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,
deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di
acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al
sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima
sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta
in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul
Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e
fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del
pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2d; 108 III 12 consid. 3;
sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1),
ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto
conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108
III 12 consid. 4).
3. L’insorgente
si duole nel ricorso che nella determinazione del minimo vitale dell’escusso
siano stati conteggiati fr. 1'200.– a titolo di canone di locazione,
perché tale spesa è eccessiva considerata la situazione personale e famigliare
dell’escusso (persona sola senza figli a carico). A suo dire, infatti, è
notorio che un monolocale nella zona di Locarno può essere facilmente locato
per fr. 600.– mensili. Allo scritto del 18 maggio 2016 RI 1 allega i
risultati di una ricerca di monolocali e di appartamenti di 1½ locale nella regione di Locarno sui siti “tutti.ch” (doc. C) e
comparis.ch (doc. D), le cui pigioni mensili variano da fr. 580.– a fr. 1'100.–.
3.1 Nel
determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso
locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti
nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al
minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità
(DTF 129 II 527 consid. 2; 114 III 14 consid. 2a; 104 III 41 consid. 2;
sentenza della CEF 15.2013.58 del 29 luglio 2013 consid. 4.1/a). L’importo del
canone va messo in relazione con il reddito dell’escusso (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III
207; sentenza della CEF 15.2013.30
del 6 maggio 2013 consid. 9.3). Il debitore non può essere costretto dalle
autorità di esecuzione a occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi
Considerandi
finanziari: tuttavia il canone dev’essere ridotto a una misura normale se l’escusso
utilizza un’abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12 consid. 2 e 4; sentenza
della CEF 15.2014.25 del 22 giugno
2014.
consid. 4.1). La decurtazione del quantum,
però, può di regola essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali
(DTF 128 III 337 consid. 3/b; 119
III 73 consid. 3/c; punto II/1.1 della Tabella), salvo che questi siano eccessivamente lunghi (DTF 129 III 528 consid. 3) o che l’escusso si sia
procurato un alloggio troppo costoso mentre il pignoramento di reddito era in
corso o imminente (DTF 109 III 52 seg.; sentenza della CEF 15.2014.72 del 16
settembre 2014 consid. 5).
3.2
Nella
fattispecie, il 22 ottobre 2015 l’UE ha proceduto al pignoramento del reddito
di PI 1, determinando i costi riferiti alla locazione in fr. 676.– mensili
in quanto all’epoca l’escusso condivideva con altre due persone un appartamento
di 4½ locali a Locarno il cui affitto mensile, comprensivo dell’acconto spese
accessorie, assommava a complessivi fr. 2'030.–. A seguito di problematiche
personali intercorse con le coinquiline, PI 1 ha concluso un nuovo contratto di
locazione a decorrere dal 1° febbraio 2016, motivo per il quale il 29 gennaio
2016.
l’UE ha riconsiderato il minimo di esistenza del debitore, determinando in
fr. 1'200.– le spese di locazione.
a) Ogni
debitore ha diritto a vedersi riconoscere tra le spese vitali il costo di un
proprio alloggio appropriato alle circostanze locali e attuali così come alle
sue necessità e possibilità. Non si può quindi esigere da lui che condivida il
suo alloggio con terzi non tenuti per legge (in particolare in ragione di
legami di parentela) o per convenzione ad alloggiarlo. Appurata così la facoltà
di PI 1 di farsi riconoscere un proprio alloggio, va stabilito se la sua nuova sistemazione
corrisponde ai suoi mezzi finanziari e alla situazione del mercato immobiliare
locale.
b) Orbene,
il costo del nuovo alloggio, di fr. 1'200.– mensili, risulta
sproporzionato al suo reddito di soli fr. 2'855.–, ricordato che secondo l’esperienza
comune la pigione non dovrebbe di principio assorbire più del terzo delle
risorse del locatario. D’altronde, tale costo supera la pigione massima, di fr. 1'110.–
mensili, riconosciuta per una persona sola nel quadro dell’erogazione delle prestazioni
complementari all’AVS e all’AI (art. 10 cpv. 1 lett. b n. 1 LPC [RS 831.30]) e
delle prestazioni sociali cantonali (art. 9 cpv. 1 Laps [RL 6.4.1.2]). Già con
riferimento alla situazione personale dell’escusso il costo dell’alloggio
riconosciuto dall’UE risulta troppo elevato.
c) La
pigione in questione non appare neppure appropriata rispetto alla situazione
del mercato di riferimento. Dagli annunci relativi agli oggetti immobiliari in
locazione nella regione di Locarno prodotti dalla ricorrente con lo scritto 18 maggio 2016 – che sono confermati dalle verifiche effettuate
da questa Camera – emerge che attualmente i costi per la locazione e le spese
accessorie di monolocali, escludendo casi eccezionali che non possono essere
considerati ai fini di una valutazione oggettiva, varia da un minimo di
complessivi fr. 650.– a un massimo di fr. 1'100.– mensili. È però
notorio che, in virtù della legge dell’offerta e della domanda, gli
appartamenti con le pigioni più basse vengono solitamente dati in locazione a persone
solvibili mentre quelle con redditi limitati ed estratti esecutivi non vergini
sono spesso costrette a ripiegare su oggetti più costosi, che non hanno
riscontrato interesse. Nel caso concreto, pare tutto sommato adeguato ridurre a
fr. 1'000.– mensili l’importo riconosciuto nel minimo esistenziale di PI 1
a titolo di costi di alloggio, comprese le spese accessorie, come del resto già
deciso a titolo provvisionale (sopra ad E). Egli non ha infatti preteso né
dimostrato di avere provato e di non essere riuscito a trovare un appartamento
con una pigione inferiore a fr. 1'200.– mensili. Siccome egli ha sottoscritto
il (nuovo) contratto di locazione il 29 gennaio 2016 (con inizio al 1° febbraio
2016), ossia a un momento in cui egli era già oggetto di varie esecuzioni, la
riduzione ha effetto già dall’emanazione del provvedimento impugnato.
4.
Alla luce di quanto precede il calcolo del minimo
esistenziale effettuato dall’UE il 29 gennaio 2016 va
rettificato nel seguente modo:
Minimo d’esistenza
Minimo base
fr.
1'200.00
Affitto
fr.
1'000.00
Ricerca d’impiego
fr.
100.00
Totale
fr.
2'300.00
100%
Il
ricorso va di conseguenza parzialmente accolto nel senso che il pignoramento
del reddito mensile di PI 1 dovrà essere esteso alla quota che eccede il suo minimo
di esistenza, determinato in fr. 2'300.– (anziché fr. 2'500.–), oltre ad
una eventuale tredicesima mensilità.
5.
Per
legge non si preleva la tassa di
giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61
cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso
è parzialmente accolto. Di conseguenza è fatto ordine all’Ufficio di esecuzione
di Locarno di pignorare la quota di salario di PI 1 eccedente il suo minimo d’esistenza
fissato in fr. 2'300.– mensili.
2. Non si prelevano spese né si assegnano
indennità.
3. Notificazione a:
– ;
– ;
– __________, __________;
– __________, __________;
– __________, __________.
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.