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Decisione

15.2016.23

Formazione dell’inventario nel fallimento. Pignorabilità di un conto postale. Equo soccorso giusta l’art. 229 cpv. 2 LEF

9 giugno 2016Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i beni contemplati dall’art. 93 LEF fanno parte della massa, ma soltanto nella

misura in cui non fossero impignorabili in virtù di quest’articolo (DTF 71 III

140).

Nel

caso in rassegna, emerge dagli atti che il saldo del conto postale del fallito di

fr. 109'992.93 inventariato dall’UF è il residuo del provento derivante

dalla vendita nel marzo 2015 della proprietà per piani n. __________ della particella n. __________ RFD __________ da parte di

RI 1 (v. verbale d’interrogatorio, pag. 3 e rogito del 13 marzo 2015, presenti

agli atti). Non si tratta quindi di un reddito da lavoro o da usufrutto né di

una rendita limitatamente pignorabile in virtù dell’art. 93 cpv. 1 LEF, e

neppure di un bene assolutamente impignorabile elencato all’art. 92 LEF. Stan­do

così le cose, la decisione dell’Ufficio di inventariare tale somma è corretta e

pertanto su tale punto il ricorso risulta infondato.

3. Non

va però dimenticato che con e-mail del 16 marzo 2016 il fallito aveva chiesto

all’UF un “supporto

esistenziale”. Tale domanda costituisce a ben vedere

un’istanza di equo soccorso nel senso dell’art. 229 cpv. 2 LEF, secondo cui l’amministrazione

del fallimento può assegnare al fallito un contributo di sostentamento, specialmente

quando lo obblighi a stare a sua disposizione e questi non sia più in grado di

realizzare un reddito a causa del fallimento (Amonn/Walther,

Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed. 2013, n. 91

ad § 44; Vouilloz, in: Commentaire romand, Poursuite et

faillite, 2005, n. 5 ad art. 229 LEF).

3.1 Nel caso di specie, non si evince però dagli atti che l’organo dei

fallimenti abbia esaminato la richiesta di RI 1 alla luce della predetta norma.

L’Ufficio non ha comunque proceduto ad alcun accertamento sull’eventuale necessità

del fallito di ottenere un contributo di sostentamento a titolo di equo soccorso,

determinando in particolare se e in che modo sia in grado di provvedere al

debito mantenimento suo e della sua famiglia durante il fallimento, ma si è

limitato a decidere di non liberare alcun importo a suo favore, perché in

sostanza la somma inventariata non è un bene impignorabile (art. 92 LEF) o

limitatamente pignorabile (art. 93 LEF) (v. osservazioni al ricorso, pag. 2). Sennonché

l’art. 229 cpv. 2 LEF è una disposizione particolare che non pregiudica l’applicazione

degli art. 92 (per il rinvio del­l’art. 224 LEF) e 93 LEF (DTF 71 III 143 i.f.)

e viceversa resta applicabile anche qualora i presupposti per l’applicazione

degli art. 92 e 93 LEF non siano riuniti, come nel caso presente. In altri

termini, non si può escludere che nella fattispecie siano date le condizioni

per la concessione di un equo soccorso, sebbene l’importo inventariato dall’Ufficio

sia interamente pignorabile.

3.2 La

causa non essendo matura per il giudizio in assenza dei menzionati accertamenti,

in parziale accoglimento del ricorso la decisione 17 marzo 2016 dell’UF va

Considerandi

parzialmente annullata nel senso che l’incarto gli va retrocesso affinché

esamini la richiesta del fallito di ottenere un “supporto esistenziale” alla

luce dell’art. 229 cpv. 2 LEF (art. 21 LEF e 21 cpv. 4 LPR; sulla ricevibilità

del ricorso: DTF 106 III 78 consid. 2).

a) A

tal uopo, l’Ufficio dovrà procedere a tutti i necessari accertamenti del caso,

al fine di stabilire se e in che modo (redditi da lavoro, rendita, …) RI 1 sia

in grado di provvedere al proprio sostentamento e a quello della sua famiglia

durante il fallimento e se abbia quindi bisogno o meno di un contributo a

titolo di equo soccorso. Nella prima ipotesi, ritenuto che non emerge dagli

atti che l’UF abbia obbligato il fallito a stare a sua disposizione (art. 229

cpv. 2 LEF i.f.), occorrerà verificare se sussistano altre ragioni

oggettive che gli impediscono di realizzare un reddito per mantenere sé stesso

e la propria famiglia. Va infatti ricordato che, ove il fallito non provveda al

proprio sostentamento, nonostante lo si possa esigere da lui, in particolare

per­ché non ha realmente cercato un posto di lavoro, l’amministra­zione del

fallimento ne deve tenere conto per decidere sull’e­ventuale concessione di un

contributo d’assistenza (Vouilloz,

op. cit., n. 6 ad art. 229 LEF). In tal senso, l’organo dei fallimenti dovrà

verificare in che modo il fallito abbia provveduto al proprio mantenimento dall’apertura

del fallimento sino ad ora.

b) Appurata

l’eventuale necessità per RI 1 di ottenere un equo soccorso, l’Ufficio

determinerà l’importo del contributo a suo favore, facendo capo al calcolo del

minimo d’esisten­za giusta l’art. 93 LEF (Amonn/Walther,

op. cit., n. 9 ad § 44; Vouilloz,

op. cit., n. 5 ad art. 229 LEF). L’eventuale contributo concesso sarà trattato,

infine, quale debito di massa ai sensi del­l’art. 262 cpv. 1 LEF (Amonn/Walther, ibidem;

Vouilloz, op. cit., n. 6 ad

art. 229).

4.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità

(art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza, la decisione 17

marzo 2016 dell’Ufficio dei fallimenti di Locarno è parzialmente

annullata nel senso che l’incarto gli è rinviato, affinché, previo compimento

dei necessari accertamenti, si determini nel senso del considerando 3.2 sull’istanza

di equo soccorso formulata da RI 1.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione ad .

Comunicazione

all’Ufficio dei fallimenti, Locarno.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata

pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.