15.2016.23
Formazione dell’inventario nel fallimento. Pignorabilità di un conto postale. Equo soccorso giusta l’art. 229 cpv. 2 LEF
9 giugno 2016Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2016.23
Lugano
9 giugno 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 29 marzo
2016 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio dei fallimenti di Locarno
nell’ambito della procedura fallimentare n. __________ aperta nei confronti del
ricorrente;
ritenuto
in fatto: A. Con decreto del 6 maggio 2015 il Pretore aggiunto della Giurisdizione
di Locarno-Campagna ha dichiarato il fallimento di RI 1 a far tempo dal 7
maggio 2015 alle ore 10:00.
B. Incaricato di procedere alla liquidazione del
fallimento, il 26 giugno 2015 l’Ufficio dei fallimenti (UF) di Locarno ha interrogato
RI 1, il quale ha dichiarato in particolare quanto segue:
“Possiedo unicamente il conto corrente postale,
di [cui] avete l’estratto, che uso per far fronte […] alle spese personali mie
e di mio figlio. Attualmente non avendo entrate viviamo grazie all’importo
presente sul conto che come risulta dall’estratto in vostro possesso ammonta a
CHF 110'000.00 ca.”
C. Il
21 settembre 2015 l’UF ha allestito l’inventario giusta l’art. 221 LEF in
presenza del fallito, indicandovi in particolare l’importo di fr. 109'932.93
depositato sul conto corrente postale appena menzionato. Quello stesso giorno RI
1 ha firmato l’inventario per approvazione.
D. Con
e-mail del 16 marzo 2016 il fallito ha sollecitato l’Ufficio a rispondere alla
sua richiesta verbale del giorno precedente di ottenere un “supporto esistenziale”, sostenendo che la sua situazione è davvero molto critica.
E. In
risposta a tale richiesta, il 17 marzo 2016 l’organo dei fallimenti ha
comunicato ad RI 1 di non poter “liberare
alcun importo a suo favore e che pertanto l’integralità della somma inventariata,
ammontante a CHF 109'932.93, e derivante dalla compravendita della sua
proprietà spetta alla massa fallimentare”.
F. Con
ricorso del 29 marzo 2016, inoltrato direttamente a questa Camera, RI 1 si
aggrava contro la “decisione
pres[a] al riguardo del ritiro del mio avere sul conto postale”, rilevando di non avere neanche il minimo esistenziale per vivere con
suo figlio dal giugno del 2015.
G. Con
osservazioni del 6 aprile 2016 l’UF postula la reiezione del gravame.
in diritto: 1. Va rilevato anzitutto che laddove si aggrava “contro la decisione pres[a] al riguardo del
ritiro del mio avere sul conto postale”, il ricorrente
contesta la decisione dell’UF d’inventariare il saldo del conto postale a lui intestato.
Sotto questo punto di vista il ricorso risulta però tardivo, poiché non è stato
presentato entro dieci giorni da quando l’insorgente ebbe notizia del predetto provvedimento
(art. 17 cpv. 2 LEF), vale a dire dal momento in cui ha sottoscritto
l’inventario il 21 settembre 2015 (v. DTF 106 III 77 consid. 1).
Il
gravame può comunque essere esaminato sotto il profilo della nullità giusta l’art. 22
LEF, in applicazione della giurisprudenza secondo cui il debitore può in ogni
tempo contestare le decisioni che manifestamente ledono il minimo di esistenza
suo e/o della sua famiglia, ponendoli in una situazione insopportabile (cfr. DTF
110 III 32; Vonder Mühll, in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 66 ad art. 93 LEF). L’art.
93 LEF è invero applicabile anche nell’ambito di una procedura di fallimento (Ochsner, in:
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 2 ad art. 93 LEF; Handschin/Hunkeler, in: Basler
Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 55 ad art. 197 LEF).
2. Giusta
l’art. 197 cpv. 1 LEF, tutti i beni pignorabili spettanti al debitore al
momento della dichiarazione di fallimento formano, ovunque si trovino, un’unica
massa destinata al comune soddisfacimento dei creditori. In particolare, anche
Fatti
i beni contemplati dall’art. 93 LEF fanno parte della massa, ma soltanto nella
misura in cui non fossero impignorabili in virtù di quest’articolo (DTF 71 III
140).
Nel
caso in rassegna, emerge dagli atti che il saldo del conto postale del fallito di
fr. 109'992.93 inventariato dall’UF è il residuo del provento derivante
dalla vendita nel marzo 2015 della proprietà per piani n. __________ della particella n. __________ RFD __________ da parte di
RI 1 (v. verbale d’interrogatorio, pag. 3 e rogito del 13 marzo 2015, presenti
agli atti). Non si tratta quindi di un reddito da lavoro o da usufrutto né di
una rendita limitatamente pignorabile in virtù dell’art. 93 cpv. 1 LEF, e
neppure di un bene assolutamente impignorabile elencato all’art. 92 LEF. Stando
così le cose, la decisione dell’Ufficio di inventariare tale somma è corretta e
pertanto su tale punto il ricorso risulta infondato.
3. Non
va però dimenticato che con e-mail del 16 marzo 2016 il fallito aveva chiesto
all’UF un “supporto
esistenziale”. Tale domanda costituisce a ben vedere
un’istanza di equo soccorso nel senso dell’art. 229 cpv. 2 LEF, secondo cui l’amministrazione
del fallimento può assegnare al fallito un contributo di sostentamento, specialmente
quando lo obblighi a stare a sua disposizione e questi non sia più in grado di
realizzare un reddito a causa del fallimento (Amonn/Walther,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed. 2013, n. 91
ad § 44; Vouilloz, in: Commentaire romand, Poursuite et
faillite, 2005, n. 5 ad art. 229 LEF).
3.1 Nel caso di specie, non si evince però dagli atti che l’organo dei
fallimenti abbia esaminato la richiesta di RI 1 alla luce della predetta norma.
L’Ufficio non ha comunque proceduto ad alcun accertamento sull’eventuale necessità
del fallito di ottenere un contributo di sostentamento a titolo di equo soccorso,
determinando in particolare se e in che modo sia in grado di provvedere al
debito mantenimento suo e della sua famiglia durante il fallimento, ma si è
limitato a decidere di non liberare alcun importo a suo favore, perché in
sostanza la somma inventariata non è un bene impignorabile (art. 92 LEF) o
limitatamente pignorabile (art. 93 LEF) (v. osservazioni al ricorso, pag. 2). Sennonché
l’art. 229 cpv. 2 LEF è una disposizione particolare che non pregiudica l’applicazione
degli art. 92 (per il rinvio dell’art. 224 LEF) e 93 LEF (DTF 71 III 143 i.f.)
e viceversa resta applicabile anche qualora i presupposti per l’applicazione
degli art. 92 e 93 LEF non siano riuniti, come nel caso presente. In altri
termini, non si può escludere che nella fattispecie siano date le condizioni
per la concessione di un equo soccorso, sebbene l’importo inventariato dall’Ufficio
sia interamente pignorabile.
3.2 La
causa non essendo matura per il giudizio in assenza dei menzionati accertamenti,
in parziale accoglimento del ricorso la decisione 17 marzo 2016 dell’UF va
Considerandi
parzialmente annullata nel senso che l’incarto gli va retrocesso affinché
esamini la richiesta del fallito di ottenere un “supporto esistenziale” alla
luce dell’art. 229 cpv. 2 LEF (art. 21 LEF e 21 cpv. 4 LPR; sulla ricevibilità
del ricorso: DTF 106 III 78 consid. 2).
a) A
tal uopo, l’Ufficio dovrà procedere a tutti i necessari accertamenti del caso,
al fine di stabilire se e in che modo (redditi da lavoro, rendita, …) RI 1 sia
in grado di provvedere al proprio sostentamento e a quello della sua famiglia
durante il fallimento e se abbia quindi bisogno o meno di un contributo a
titolo di equo soccorso. Nella prima ipotesi, ritenuto che non emerge dagli
atti che l’UF abbia obbligato il fallito a stare a sua disposizione (art. 229
cpv. 2 LEF i.f.), occorrerà verificare se sussistano altre ragioni
oggettive che gli impediscono di realizzare un reddito per mantenere sé stesso
e la propria famiglia. Va infatti ricordato che, ove il fallito non provveda al
proprio sostentamento, nonostante lo si possa esigere da lui, in particolare
perché non ha realmente cercato un posto di lavoro, l’amministrazione del
fallimento ne deve tenere conto per decidere sull’eventuale concessione di un
contributo d’assistenza (Vouilloz,
op. cit., n. 6 ad art. 229 LEF). In tal senso, l’organo dei fallimenti dovrà
verificare in che modo il fallito abbia provveduto al proprio mantenimento dall’apertura
del fallimento sino ad ora.
b) Appurata
l’eventuale necessità per RI 1 di ottenere un equo soccorso, l’Ufficio
determinerà l’importo del contributo a suo favore, facendo capo al calcolo del
minimo d’esistenza giusta l’art. 93 LEF (Amonn/Walther,
op. cit., n. 9 ad § 44; Vouilloz,
op. cit., n. 5 ad art. 229 LEF). L’eventuale contributo concesso sarà trattato,
infine, quale debito di massa ai sensi dell’art. 262 cpv. 1 LEF (Amonn/Walther, ibidem;
Vouilloz, op. cit., n. 6 ad
art. 229).
4.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità
(art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza, la decisione 17
marzo 2016 dell’Ufficio dei fallimenti di Locarno è parzialmente
annullata nel senso che l’incarto gli è rinviato, affinché, previo compimento
dei necessari accertamenti, si determini nel senso del considerando 3.2 sull’istanza
di equo soccorso formulata da RI 1.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione ad .
Comunicazione
all’Ufficio dei fallimenti, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.