15.2016.24
Attestato di carenza di beni. Ricorso firmato da una persona non abilitata a rappresentare il ricorrente. Irricevibilità senza sanatoria in ragione di un precedente avvertimento
15 aprile 2016Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
15.2016.24
Lugano
15 aprile 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 31 marzo 2016 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Locarno,
o meglio contro il verbale di pignoramento e attestato di carenza di beni
emesso il 17 marzo 2016 nell’esecuzione n. __________ promossa dal ricorrente
nei confronti di
PI 1,
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 12
gennaio 2016 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Locarno, RI 1 procede contro PI
1 per l’incasso di fr. 683.35 oltre agli accessori;
che
il 17 marzo 2016 l’UE ha accertato che il pignoramento era stato infruttuoso e
ha emesso un attestato di carenza di beni;
che
con ricorso del 31 marzo 2016, a nome di RI 1 PI 2 contesta l’attestato di
carenza di beni, facendo valere che l’autovettura dell’escusso non sarebbe
impignorabile come invece statuito dall’UE, che vanno pignorati i televisori “pagati (forse) diverse migliaia di franchi,
così come tutti gli atri apparecchi di valore (Notebook e computer Desktop,
Tablet, Impianti alta Fedeltà …” e che le spese di
trasferta devono essere suddivise a carico dei diversi creditori procedenti, le
spese postali ridotte a fr. 1.– (posta A) e l’indennità per le
informazioni aumentata di fr. 40.– per ogni mezz’ora supplementare;
che
il ricorso è firmato dal solo PI 2;
che
già in una procedura precedente, in cui egli aveva ricorso contro il mancato
pignoramento del veicolo dell’escusso in un’esecuzione promossa da RI 1, la
Camera aveva lasciato aperta la questione della legittimazione al patrocinio di
PI 2 (sentenza 15.2012.58 del 22 maggio 2012 consid. 3);
che
nell’ordinanza emessa il 23 maggio 2014 in una successiva procedura in cui PI 2
ancora pretendeva di rappresentare un creditore (inc. 15.2014.57), gli si è
ricordato che giusta l’art. 15 della legge
cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento
(LPR, RL 3.5.1.2), la rappresentanza legale nell’ambito di una procedura di
ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF davanti all’autorità di vigilanza ticinese è
riconosciuta a chi detiene una rappresentanza legale, agli avvocati ammessi al
libero esercizio della professione nel Cantone e ai loro praticanti, nonché ai
fiduciari (persone fisiche) con l’autorizzazione cantonale (sentenza della
CEF 15.2008.87 del 12 novembre 2008, consid. 1), ciò che non contrasta con il
diritto federale (art. 20a cpv. 3 e 27 LEF; DTF 138 III 398 consid. 3.2
e 3.3);
che
non essendo PI 2 iscritto nell’albo cantonale degli avvocati né in quello dei fiduciari,
il presidente della Camera gli aveva impartito un termine per far
firmare il ricorso dal ricorrente personalmente o da un suo rappresentato
autorizzato (art. 7 cpv. 5 LPR), avvertendolo che in futuro i
ricorsi da lui presentati quale mandatario professionale sarebbero d’acchito
stati dichiarati irricevibili senza ulteriore formalità;
che
il ricorso in esame va quindi considerato inammissibile senza necessità di avviare
una procedura di sanatoria;
che
l’impugnazione appare del resto irricevibile anche per altri motivi formali, poiché
il ricorrente non ha prodotto il provvedimento impugnato (come invece imposto
dall’art. 7 cpv. 4 lett. a LPR), non ha formulato domande (art. 7 cpv. 3 lett.
a LPR), né ha indicato e prodotto i mezzi di prova disponibili (art. 7 cpv. 3
lett c e cpv. 4 lett. c LPR) – in particolare per quanto attiene all’affermazione
secondo cui il veicolo dell’escusso sarebbe stato collaudato recentemente e il
suo valore sarebbe “certamente” sufficiente a coprire il suo credito – e neppure ha motivato a sufficienza
alcune delle sue censure (non specifica concretamente quali beni mobili dell’escusso
siano a suo parere pignorabili e perché, né quantifica le spese esecutive da
lui ritenute corrette);
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano
indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF
[RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
Considerandi
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
–;
–;
–.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.