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Decisione

15.2016.24

Attestato di carenza di beni. Ricorso firmato da una persona non abilitata a rappresentare il ricorrente. Irricevibilità senza sanatoria in ragione di un precedente avvertimento

15 aprile 2016Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

15.2016.24

Lugano

15 aprile 2016

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 31 marzo 2016 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Locarno,

o meglio contro il verbale di pignoramento e attestato di carenza di beni

emesso il 17 marzo 2016 nell’esecuzione n. __________ promossa dal ricorrente

nei confronti di

PI 1,

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 12

gennaio 2016 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Locarno, RI 1 procede contro PI

1 per l’incasso di fr. 683.35 oltre agli accessori;

che

il 17 marzo 2016 l’UE ha accertato che il pignoramento era stato infruttuoso e

ha emesso un attestato di carenza di beni;

che

con ricorso del 31 marzo 2016, a nome di RI 1 PI 2 contesta l’attestato di

carenza di beni, facendo valere che l’autovettura dell’escusso non sarebbe

impignorabile come invece statuito dall’UE, che vanno pignorati i televisori “pagati (forse) diverse migliaia di franchi,

così come tutti gli atri apparecchi di valore (Notebook e computer Desktop,

Tablet, Impianti alta Fedeltà …” e che le spese di

trasferta devono essere suddivise a carico dei diversi creditori procedenti, le

spese postali ridotte a fr. 1.– (posta A) e l’indennità per le

informazioni aumentata di fr. 40.– per ogni mezz’ora supplementare;

che

il ricorso è firmato dal solo PI 2;

che

già in una procedura precedente, in cui egli aveva ricorso contro il mancato

pignoramento del veicolo dell’escusso in un’e­secuzione promossa da RI 1, la

Camera aveva lasciato aperta la questione della legittimazione al patrocinio di

PI 2 (sentenza 15.2012.58 del 22 maggio 2012 consid. 3);

che

nell’ordinanza emessa il 23 maggio 2014 in una successiva procedura in cui PI 2

ancora pretendeva di rappresentare un creditore (inc. 15.2014.57), gli si è

ricordato che giusta l’art. 15 della legge

cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento

(LPR, RL 3.5.1.2), la rappresentanza legale nell’ambito di una procedura di

ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF davanti all’autorità di vigilanza ticinese è

riconosciuta a chi detiene una rappresentanza legale, agli avvocati ammessi al

libero esercizio della professione nel Cantone e ai loro praticanti, nonché ai

fiduciari (persone fisiche) con l’autorizza­­zione cantonale (sentenza della

CEF 15.2008.87 del 12 novembre 2008, consid. 1), ciò che non contrasta con il

diritto federale (art. 20a cpv. 3 e 27 LEF; DTF 138 III 398 consid. 3.2

e 3.3);

che

non essendo PI 2 iscritto nell’albo cantonale degli avvocati né in quello dei fiduciari,

il presidente della Camera gli aveva impartito un termine per far

firmare il ricorso dal ricorrente personalmente o da un suo rappresentato

autorizzato (art. 7 cpv. 5 LPR), avvertendolo che in futuro i

ricorsi da lui presentati quale mandatario professionale sarebbero d’acchito

stati dichiarati irricevibili senza ulteriore formalità;

che

il ricorso in esame va quindi considerato inammissibile senza necessità di avviare

una procedura di sanatoria;

che

l’impugnazione appare del resto irricevibile anche per altri motivi formali, poiché

il ricorrente non ha prodotto il provvedimento impugnato (come invece imposto

dall’art. 7 cpv. 4 lett. a LPR), non ha formulato domande (art. 7 cpv. 3 lett.

a LPR), né ha indicato e prodotto i mezzi di prova disponibili (art. 7 cpv. 3

lett c e cpv. 4 lett. c LPR) – in particolare per quanto attiene all’affermazione

secondo cui il veicolo dell’escusso sarebbe stato collaudato recentemente e il

suo valore sarebbe “certamente” sufficiente a coprire il suo credito – e neppure ha motivato a sufficienza

alcune delle sue censure (non specifica concretamente quali beni mobili dell’escusso

siano a suo parere pignorabili e perché, né quantifica le spese esecutive da

lui ritenute corrette);

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano

indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

[RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.

Considerandi

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

–;

–;

–.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Locarno.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.