15.2016.25
Tempestività del ricorso. Termine prorogato dalle ferie esecutive. Competenza territoriale dell’autorità di vigilanza. Annullamento dell’avviso di pignoramento emesso in un’esecuzione annullata poiché
3 novembre 2016Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2016.25
Lugano
3 novembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 5 aprile 2016 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio,
o meglio contro l’avviso pignoramento n. __________ emesso il 22 marzo 2016
nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dalla
PI 1,
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________
emesso l’8 ottobre 2015 dal Regionales Betreibungsamt __________, l’PI 1
procede contro RI 1, indicato come domiciliato in “____________________” (AG), per l’incasso di fr. 1'725.70 oltre
agli interessi del 6% dall’8 ottobre 2015, di fr. 491.65, di fr. 95.–
e di fr. 285.–.
Fatti
B. Non
essendo stata interposta opposizione al precetto esecutivo, PI 1 ha chiesto la
prosecuzione dell’esecuzione al Regionales Betreibungsamt __________, che
ha respinto la domanda l’11 gennaio 2016 perché l’escusso è sconosciuto a __________
e dalle indagini esperite è emerso ch’egli è regolarmente registrato a __________,
in __________.
C. Il 22
febbraio 2016 la creditrice ha quindi presentato la domanda di proseguimento
all’Ufficio di esecuzione(UE) di Mendrisio, che il 22 marzo 2016 ha emesso l’avviso
di pignoramento.
D. Con
ricorso del 5 aprile 2016 RI 1 chiede l’annullamento della procedura di
pignoramento. L’8 aprile il Presidente della Camera ha concesso all’impugnazione
effetto sospensivo.
E. PI
1 non ha presentato osservazioni, mentre l’UE si è rimesso al giudizio della
Camera, pur ritenendosi incompetente per annullare l’atto emesso da un altro
ufficio d’esecuzione e nutrendo dubbi sulla tempestività del ricorso.
F. Il
22 agosto 2016, la Camera ha trasmesso all’autorità di vigilanza inferiore del
Canton Argovia nel cui circondario il Regionales Betreibungsamt __________
ha la sede – il Bezirksgericht __________ – perché si determinasse sulla
validità del precetto esecutivo. Con sentenza 11 ottobre 2016 (inc. __________),
in accoglimento del ricorso detta autorità ha annullato l’esecuzione,
ritenendola avviata al foro sbagliato, l’escusso essendo già a quel momento
domiciliato in Ticino.
Considerato
in
diritto: 1. Il
ricorso deve essere interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton
Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto
impugnato (art. 17 LEF).
1.1 La Camera è competente per statuire sulla validità
dell’avviso di pignoramento, emesso da un ufficio d’esecuzione ticinese, mentre
nella misura in cui il ricorso verte sulla validità del precetto esecutivo, il
suo esame compete all’autorità di vigilanza nel cui circondario l’ufficio che
ha emesso il precetto – il Regionales Betreibungsamt __________ – ha la
sede, motivo per cui il ricorso è stato trasmesso al Bezirksgericht __________
(sopra ad F) (Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche
Beschwerde und Nichtigkeit, 2000, n. 283 ad art. 17 LEF).
1.2 Nel
ricorso interposto il 5 aprile 2016, RI 1 evidenza di aver ricevuto l’avviso
di pignoramento il 25 aprile 2016, con
ogni probabilità sbagliando nell’indicare il mese di aprile in luogo del mese di
marzo. Ricordato che l’atto impugnato è stato emanato il 22 marzo 2016, il
ricorso è da considerare tempestivo sia che l’atto sia stato notificato all’escusso
il giorno successivo, il 23 marzo, sia che lo sia stato il 25 marzo, come da
lui probabilmente inteso, poiché la notifica è comunque avvenuta durante le
ferie pasquali (art. 56 n. 2 LEF), sicché il termine di dieci giorni, iniziato il
primo giorno utile dopo le ferie (DTF 121 III 284), ovvero il 4 aprile, è
scaduto il 14 aprile 2016.
Considerandi
2.
Con
sentenza 11 ottobre 2016 (inc. __________), ora passata in giudicato, in
accoglimento del ricorso il Bezirksgericht __________ ha annullato l’esecuzione,
ritenendola avviata al foro sbagliato, l’escusso essendo già a quel momento
domiciliato in Ticino. Il ricorso deve pertanto essere accolto anche per quanto
concerne l’avviso di pignoramento, che a questo punto risulta essere stato
emesso senza che sia stato preventivamente notificato un valido precetto esecutivo.
3.
Per legge non si preleva la tassa di giustizia
e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett.
a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e di conseguenza l’avviso di pignoramento n. __________ emesso il 22 marzo 2016 dall’Ufficio
di esecuzione di Mendrisio è annullato.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna
14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.