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Decisione

15.2016.25

Tempestività del ricorso. Termine prorogato dalle ferie esecutive. Competenza territoriale dell’autorità di vigilanza. Annullamento dell’avviso di pignoramento emesso in un’esecuzione annullata poiché

3 novembre 2016Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

B. Non

essendo stata interposta opposizione al precetto esecutivo, PI 1 ha chiesto la

prosecuzione dell’esecuzione al Regionales Betreibungsamt __________, che

ha respinto la domanda l’11 gennaio 2016 perché l’escusso è sconosciuto a __________

e dalle indagini esperite è emerso ch’egli è regolarmente registrato a __________,

in __________.

C. Il 22

febbraio 2016 la creditrice ha quindi presentato la domanda di proseguimento

all’Ufficio di esecuzione(UE) di Mendrisio, che il 22 marzo 2016 ha emesso l’avviso

di pignoramento.

D. Con

ricorso del 5 aprile 2016 RI 1 chiede l’annul­­lamento della procedura di

pignoramento. L’8 aprile il Presidente della Camera ha concesso all’impugnazione

effetto sospensivo.

E. PI

1 non ha presentato osservazioni, mentre l’UE si è rimesso al giudizio della

Camera, pur ritenendosi incompetente per annullare l’atto emesso da un altro

ufficio d’esecuzione e nutrendo dubbi sulla tempestività del ricorso.

F. Il

22 agosto 2016, la Camera ha trasmesso all’autorità di vigilanza inferiore del

Canton Argovia nel cui circondario il Regionales Betreibungsamt __________

ha la sede – il Bezirksgericht __________ – perché si determinasse sulla

validità del precetto esecutivo. Con sentenza 11 ottobre 2016 (inc. __________),

in accoglimento del ricorso detta autorità ha annullato l’esecuzione,

ritenendola avviata al foro sbagliato, l’escusso essendo già a quel momento

domiciliato in Ticino.

Considerato

in

diritto: 1. Il

ricorso deve essere interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton

Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto

impugnato (art. 17 LEF).

1.1 La Camera è competente per statuire sulla validità

dell’avviso di pignoramento, emesso da un ufficio d’esecuzione ticinese, mentre

nella misura in cui il ricorso verte sulla validità del precetto esecutivo, il

suo esame compete all’autorità di vigilanza nel cui circondario l’ufficio che

ha emesso il precetto – il Regionales Betreibungsamt __________ – ha la

sede, motivo per cui il ricorso è stato trasmesso al Bezirksgericht __________

(sopra ad F) (Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche

Beschwerde und Nichtigkeit, 2000, n. 283 ad art. 17 LEF).

1.2 Nel

ricorso interposto il 5 aprile 2016, RI 1 evidenza di aver ricevuto l’avviso

di pignoramento il 25 aprile 2016, con

ogni probabilità sbagliando nell’indicare il mese di aprile in luogo del mese di

marzo. Ricordato che l’atto impugnato è stato emanato il 22 marzo 2016, il

ricorso è da considerare tempestivo sia che l’atto sia stato notificato all’escusso

il giorno successivo, il 23 marzo, sia che lo sia stato il 25 marzo, come da

lui probabilmente inteso, poiché la notifica è comunque avvenuta durante le

ferie pasquali (art. 56 n. 2 LEF), sicché il termine di dieci giorni, iniziato il

primo giorno utile dopo le ferie (DTF 121 III 284), ovvero il 4 aprile, è

scaduto il 14 aprile 2016.

Considerandi

2.

Con

sentenza 11 ottobre 2016 (inc. __________), ora passata in giudicato, in

accoglimento del ricorso il Bezirksgericht __________ ha annullato l’esecuzione,

ritenendola avviata al foro sbagliato, l’e­­scusso essendo già a quel momento

domiciliato in Ticino. Il ricorso deve pertanto essere accolto anche per quanto

concerne l’avviso di pignoramento, che a questo punto risulta essere stato

emesso senza che sia stato preventivamente notificato un valido precetto esecutivo.

3.

Per legge non si preleva la tassa di giustizia

e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett.

a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e di conseguenza l’avviso di pignoramento n. __________ emesso il 22 marzo 2016 dall’Ufficio

di esecuzione di Mendrisio è annullato.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.