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Decisione

15.2016.26

Ricorso contro la prevista vendita a trattative private. Richiesta del venditore di restituzione della cosa venduta ma non integralmente pagata dal fallito. Patto di riserva di proprietà non iscritta

20 aprile 2016Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

B. Alcuni

giorni prima, o meglio il 28 gennaio 2016, la società italiana RI 1 aveva

insinuato nel fallimento un credito di € 50'000.– quale residuo del prezzo di

vendita alla fallita di una macchina d’imbottigliamento lattine, facendo valere

su tale impianto una riserva di proprietà.

C. Il

2 marzo 2016 la RI 1 ha chiesto all’UF d’iscrive­­re nell’apposito registro la

riserva di proprietà prevista dal contratto di vendita dell’imbottigliatrice di

lattine concluso il 15 aprile 2015 con la fallita. Il 4 marzo 2016 l’UF ha

respinto tale richiesta, facendo valere che in seguito all’apertura del fallimento

l’impian­­to risultava di spettanza della massa fallimentare.

D. Con

scritto del 18 marzo 2016, la RI 1 ha notificato all’UF lo scioglimento del

contratto di compravendita del 15 aprile 2015 invocando il fatto che la fallita

non aveva adempiuto l’ob­bligo di pagare il prezzo di vendita e in virtù dell’art.

81 della Convenzione di Vienna sui contratti di compravendita internazionale di

merci del 1980 ha postulato la restituzione dell’imbotti­­gliatrice di lattine.

Il 29 marzo 2016 l’UF ha respinto anche tale domanda.

E. Con

circolare del 1° aprile 2016, l’UF ha comunicato a tutti i creditori e agli

offerenti la migliore offerta, di fr. 285'000.–, pervenutagli per l’acquisto

in blocco dell’intero inventario della fallita. Ai creditori e ai terzi

interessati è stato impartito un termine al 21 aprile 2016 per formulare

offerte pari o superiori, mentre un’e­­ventuale licitazione privata tra tutti

gli offerenti è stata fissata al 27 aprile 2016. L’UF si è ritenuto autorizzato

a concludere la vendita per fr. 285'000.– se entro l’11 aprile 2016 la

maggioranza dei creditori non vi si fosse opposta e se entro il 21 aprile 2016

non gli fossero pervenute nuove offerte.

F. Con

ricorso dell’11 aprile 2016, la RI 1 chiede, previo conferimento dell’effetto

sospensivo nel senso della sospensione della vendita a trattative private e

della licitazione privata, l’annullamento del provvedimento del 29 marzo 2016,

l’an­­nul­­lamento della vendita a trattative private dell’inventario della

fallita e la restituzione a suo favore della macchina d’imbottiglia­­men­­to

lattine. Con osservazioni scritte del 13 aprile 2016 l’UF ha auspicato la

reiezione della richiesta d’effetto sospensivo per il fatto che, oltre a motivi

di merito, il suo accoglimento determinerebbe l’immediato annullamento della

vendita a trattative private con il rischio che poi i creditori non possano più

beneficiare di un’offer­­ta così vantaggiosa. Visto l’esito del giudizio

odierno il ricorso non è stato notificato agli interessati per osservazioni.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la

Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato

emesso il 29 marzo 2016 dall’UF di Mendrisio, il ricorso è in linea di principio

ricevibile (art. 17 LEF).

2. La

ricorrente fonda la sua pretesa di restituzione della macchina d’imbottigliamento

lattine sull’art. 81 cpv. 2 della Convenzione di Vienna del 1980, che riconosce

tale facoltà al venditore in caso di violazione essenziale del contratto (internazionale)

di vendita, segnatamente ove l’acquirente, come nella fattispecie la fallita,

non abbia pagato interamente il prezzo di vendita o non abbia provveduto a

iscrivere la riserva di proprietà prevista dal contratto (art. 64 cpv. 1). A mente

della ricorrente l’obbligo di restituzione in natura prescritto dall’art. 81

cpv. 2 va interpretato in virtù dell’art. 7 cpv. 1 in modo uniforme e autonomo

rispetto a quanto disciplinato dal diritto materiale in vigore negli Stati

contraenti, in particolare dalla LEF. In via subordinata, la ricorrente invoca

l’art. 208 cpv. 1 CO a sostegno della propria pretesa di restituzione.

3. Il

venditore che prima della dichiarazione di fallimento avesse consegnato al

fallito la cosa vendutagli non può recedere dal contratto né rivendicare la

cosa quand’anche si fosse riservato tale diritto espressamente (art. 212 LEF). Quale lex specialis, la norma deroga all’art. 214 cpv. 3 CO (Jeanneret, in: Commentaire romand, Poursuite et

faillite, 2005, n. 3 ad art. 212 LEF), disposizione quest’ultima

a sua volta speciale rispetto all’art. 208 cpv. 1 CO citata dalla ricorrente. L’art. 212 LEF ha quale finalità d’interesse pubblico quella di

garantire la parità di trattamento tra i creditori del fallito (cfr. art.

219-220 LEF), evitando che il venditore, ove non abbia più il possesso della

cosa venduta bensì un semplice credito in pagamento del saldo del prezzo di

vendita, possa pagarsi, ai danni degli altri creditori, ottenendo la restituzione

della cosa, di cui peraltro il fallito non è più legittimato a disporre stante

l’art. 204 cpv. 1 LEF (v. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, 2001, n. 5 ad

art. 212 LEF; Jeanneret, op. cit., n.

4 ad art. 212). Il venditore può legittimamente

rivendicare la cosa solo se ne ha conservato il possesso o se è al beneficio di

un patto di riserva di proprietà regolarmente iscritto nell’apposito registro (Jeanneret, op. cit., n. 7

segg. ad art. 212), ipotesi che nella fattispecie per le stesse allegazioni

della ricorrente non sono realizzate. Sotto il profilo del diritto svizzero, il

ricorso è quindi infondato.

4. Rimane

da esaminare se la Convenzione delle Nazioni Unite sui

contratti di compravendita internazionale di merci conclusa a Vienna l’11

aprile 1980 (CVIM, RS 0.221.211.1) conferisca alla ricorrente, come afferma,

una pretesa di restituzione in deroga alla regola dell’art. 212 LEF.

Considerandi

4.1

La

Convenzione di Vienna è applicabile in particolare ai contratti di

compravendita di merci tra parti che hanno stabile organizzazione in Stati

contraenti, com’è il caso della Svizzera e dell’Italia. Vi è quindi sottoposto il “contratto di vendita

con riserva di proprietà” (doc. E annesso al ricorso) concluso il 15 aprile

2015.

tra la RI 1 (con sede in Italia) e la B__________ SA (con sede a Stabio)

relativo alla macchina di riempimento di lattine inventariata nel fallimento di

quest’ultima con il n. 27 (doc. C).

a) Invocando l’art. 64 cpv. 1 CVIM, la ricorrente ha significato all’UF lo

scioglimento del contratto di compravendita, motivandolo con il fatto che la

fallita non ha pagato il prezzo e non ha adempiuto il proprio obbligo di far

iscrivere la riserva di proprietà prevista dal contratto. Ora, in caso di

scioglimento la parte che ha adempiuto il contratto totalmente o parzialmente

può esigere dall’altra parte la restituzione di quanto essa ha fornito o pagato

in adempimento del contratto. Se

le due parti sono tenute a effettuare restituzioni, esse vi devono procedere

simultaneamente (art. 81 cpv. 2 CVIM). A parte il fatto

che la ricorrente non ha proposto di restituire gli acconti già ricevuti, tale

norma non risulta applicabile nella fattispecie per le seguenti ragioni.

b) L’obbligo

di restituzione prescritto dall’art. 81 cpv. 2 CVIM ha natura meramente contrattuale,

sicché non ha effetti sulla proprietà della merce venduta, questione che la

Convenzione non disciplina (art. 4 lett. b). Se la proprietà della merce è già

stata trasferita all’acquirente, il suo obbligo di ritrasferirla al venditore è

retto, quindi, non dalla Convenzione bensì dal diritto della proprietà

applicabile secondo le regole del diritto internazionale privato (Zuber in: Christoph Brunner (ed.)

UN-Kaufrecht – CISG, 2a ed. 2014, n. 2 ad art. 81 CVIM e nota 3071). Ciò vale segnatamente per la questione di

sapere se, in caso di fallimento dell’acquirente, il venditore può prevalersi

di un diritto di separazione (“Aussonderungsrecht”) sulla merce venduta ma non ancora integralmente

pagata (Zuber,

op. cit., n. 6 in fine ad art. 81): lo stabilisce il diritto nazionale

applicabile al fallimento (Hornung/Fountoulakis

in: Schlechtriem/Schwenzer (ed.), Kommentar zum UN-Kaufrecht, 5a ed.

2008, n. 4 ad art. 81-84 CVIM; Karl Neumayer/

Catherine Ming, Commentaire de la

Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises,

CEDIDAC n. 24, 1993, n. 5 ad art. 81 CVIM; sentenze dell’U.S.

District Court, Northern District of Illinois, e della Corte federale di Australia citate dalla CNUDCI in: Précis de

jurisprudence concernant la Convention des Nations Unies sur les

contrats de vente internationale de marchandises, ed. 2012, n. 9

ad art. 81 CVIM, pag. 438 e note 44-45, accessibile all’indirizzo www.uncitral.org/pdf/ french/clout/CISG-digest-2012-f.pdf; v. anche: Schlechtriem/ Schroe­ter in: Schlechtriem/Schwenzer (ed.), op. cit., n. 8

in fine ad art. 15 e n. 6 ad art. 17; Schnyder/Straub in: H. Honsell (ed.) Kommentar zum UN-Kaufrecht, 1997, n. 67 ad art.

14.

CVIM;), nel caso specifico la legge federale sulla

esecuzione e sul fallimento (LEF).

c) Nulla

muta al riguardo il brano dottrinale (di Hornung/Fountou­lakis

, op. cit., n. 10 in fine ad art. 81) citato nel reclamo (a pag. 9),

secondo cui l’esigenza d’interpretazione uniforme della Convenzione (art. 7

cpv. 1) impone che lo scioglimento del contratto di vendita segua un regime

autonomo indipendente da quelli previsti dai singoli diritti nazionali. Gli

autori, infatti, giungono alla conclusione, già evidenziata sopra (ad b), che l’art.

81.

cpv. 2 CVIM conferisce alla parte che ha dichiarato sciolto il contratto, a

prescindere dal tipo della sua pretesa (in rem o pecuniaria), un diritto

di restituzione unicamente contrattuale. Esso non incide pertanto sul regime della

proprietà, che rimane disciplinato dal diritto nazionale applicabile, anche per

quanto concerne un’even­­tuale riserva di proprietà (tra

altri: Ferrari in: Schlechtriem/ Schwenzer

(ed.), op. cit., n. 30 ad art. 4, e Hornung/Fountoula­kis,

op. cit., n. 4 ad art. 81-84).

4.2

Ne

consegue che l’art. 212 LEF si applica anche ai contratti di compravendita

subordinati alla Convenzione di Vienna. Ora, la norma si applica a tutti i

contratti di vendita, senza distinzione del loro carattere nazionale o

internazionale. L’interesse pubblico che la sottintende, infatti, ovvero la parità

di trattamento dei creditori (sopra consid. 3), ne impone un’applicazione

uniforme.

4.3

Non

si disconosce, invero, che le parti hanno convenuto una riserva di proprietà

sulla nota macchina, per cui l’acquirente ne avrebbe acquistato la proprietà

soltanto con il pagamento del prezzo totale (doc. E punto 5). Sennonché, a

prescindere dalla questione di sapere se la venditrice, malgrado la mancata

iscrizione nel registro svizzero prevista dal contratto, abbia conservato la

proprietà della merce in virtù del diritto italiano applicabile (v. art. 100

cpv. 1 LDIP), il patto di riserva di proprietà, proprio perché non è stato

iscritto nel registro della sede (svizzera) del­l’acquirente, è ad ogni modo

inopponibile in Svizzera ai terzi di buona fede (cfr. art. 715 cpv. 1 CC e

102.

cpv. 3 LDIP), in particolare ai suoi creditori nella procedura di

fallimento (DTF 93 III 100 segg. consid. 2, 106 II 197 segg.). La decisione

impugnata resiste quindi alla critica, ciò che comporta la reiezione del ricorso,

mentre la domanda di effetto sospensivo diventa senza oggetto.

5.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano

indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

[RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione all’avv.

Comunicazione

all’Ufficio dei fallimenti, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.