15.2016.26
Ricorso contro la prevista vendita a trattative private. Richiesta del venditore di restituzione della cosa venduta ma non integralmente pagata dal fallito. Patto di riserva di proprietà non iscritta
20 aprile 2016Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2016.26
Lugano
20 aprile 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 11 aprile 2016 di
RI 1
(patrocinata dall’avv. dott. PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio dei fallimenti di Mendrisio,
o meglio contro il provvedimento del 29 marzo 2016 che respinge la domanda
della ricorrente tendente alla restituzione di un impianto inventariato nel
fallimento aperto nei confronti di
B__________ SA in liquidazione, __________
ritenuto
in fatto: A. Il
__________ l’Ufficio dei fallimenti (UF) di Mendrisio ha pubblicato sui Fogli
ufficiali cantonale e svizzero di commercio l’apertura in procedura sommaria
del fallimento della società B__________ SA decretato il __________, avvertendo
che i beni mobili di spettanza della massa fallimentare sarebbero stati
realizzati, a giudizio dell’Ufficio, il più presto possibile, sia ad incanto
pubblico come a trattative private qualora la maggioranza dei creditori non vi
si fosse opposta entro il 28 marzo 2016.
Fatti
B. Alcuni
giorni prima, o meglio il 28 gennaio 2016, la società italiana RI 1 aveva
insinuato nel fallimento un credito di € 50'000.– quale residuo del prezzo di
vendita alla fallita di una macchina d’imbottigliamento lattine, facendo valere
su tale impianto una riserva di proprietà.
C. Il
2 marzo 2016 la RI 1 ha chiesto all’UF d’iscrivere nell’apposito registro la
riserva di proprietà prevista dal contratto di vendita dell’imbottigliatrice di
lattine concluso il 15 aprile 2015 con la fallita. Il 4 marzo 2016 l’UF ha
respinto tale richiesta, facendo valere che in seguito all’apertura del fallimento
l’impianto risultava di spettanza della massa fallimentare.
D. Con
scritto del 18 marzo 2016, la RI 1 ha notificato all’UF lo scioglimento del
contratto di compravendita del 15 aprile 2015 invocando il fatto che la fallita
non aveva adempiuto l’obbligo di pagare il prezzo di vendita e in virtù dell’art.
81 della Convenzione di Vienna sui contratti di compravendita internazionale di
merci del 1980 ha postulato la restituzione dell’imbottigliatrice di lattine.
Il 29 marzo 2016 l’UF ha respinto anche tale domanda.
E. Con
circolare del 1° aprile 2016, l’UF ha comunicato a tutti i creditori e agli
offerenti la migliore offerta, di fr. 285'000.–, pervenutagli per l’acquisto
in blocco dell’intero inventario della fallita. Ai creditori e ai terzi
interessati è stato impartito un termine al 21 aprile 2016 per formulare
offerte pari o superiori, mentre un’eventuale licitazione privata tra tutti
gli offerenti è stata fissata al 27 aprile 2016. L’UF si è ritenuto autorizzato
a concludere la vendita per fr. 285'000.– se entro l’11 aprile 2016 la
maggioranza dei creditori non vi si fosse opposta e se entro il 21 aprile 2016
non gli fossero pervenute nuove offerte.
F. Con
ricorso dell’11 aprile 2016, la RI 1 chiede, previo conferimento dell’effetto
sospensivo nel senso della sospensione della vendita a trattative private e
della licitazione privata, l’annullamento del provvedimento del 29 marzo 2016,
l’annullamento della vendita a trattative private dell’inventario della
fallita e la restituzione a suo favore della macchina d’imbottigliamento
lattine. Con osservazioni scritte del 13 aprile 2016 l’UF ha auspicato la
reiezione della richiesta d’effetto sospensivo per il fatto che, oltre a motivi
di merito, il suo accoglimento determinerebbe l’immediato annullamento della
vendita a trattative private con il rischio che poi i creditori non possano più
beneficiare di un’offerta così vantaggiosa. Visto l’esito del giudizio
odierno il ricorso non è stato notificato agli interessati per osservazioni.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la
Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato
emesso il 29 marzo 2016 dall’UF di Mendrisio, il ricorso è in linea di principio
ricevibile (art. 17 LEF).
2. La
ricorrente fonda la sua pretesa di restituzione della macchina d’imbottigliamento
lattine sull’art. 81 cpv. 2 della Convenzione di Vienna del 1980, che riconosce
tale facoltà al venditore in caso di violazione essenziale del contratto (internazionale)
di vendita, segnatamente ove l’acquirente, come nella fattispecie la fallita,
non abbia pagato interamente il prezzo di vendita o non abbia provveduto a
iscrivere la riserva di proprietà prevista dal contratto (art. 64 cpv. 1). A mente
della ricorrente l’obbligo di restituzione in natura prescritto dall’art. 81
cpv. 2 va interpretato in virtù dell’art. 7 cpv. 1 in modo uniforme e autonomo
rispetto a quanto disciplinato dal diritto materiale in vigore negli Stati
contraenti, in particolare dalla LEF. In via subordinata, la ricorrente invoca
l’art. 208 cpv. 1 CO a sostegno della propria pretesa di restituzione.
3. Il
venditore che prima della dichiarazione di fallimento avesse consegnato al
fallito la cosa vendutagli non può recedere dal contratto né rivendicare la
cosa quand’anche si fosse riservato tale diritto espressamente (art. 212 LEF). Quale lex specialis, la norma deroga all’art. 214 cpv. 3 CO (Jeanneret, in: Commentaire romand, Poursuite et
faillite, 2005, n. 3 ad art. 212 LEF), disposizione quest’ultima
a sua volta speciale rispetto all’art. 208 cpv. 1 CO citata dalla ricorrente. L’art. 212 LEF ha quale finalità d’interesse pubblico quella di
garantire la parità di trattamento tra i creditori del fallito (cfr. art.
219-220 LEF), evitando che il venditore, ove non abbia più il possesso della
cosa venduta bensì un semplice credito in pagamento del saldo del prezzo di
vendita, possa pagarsi, ai danni degli altri creditori, ottenendo la restituzione
della cosa, di cui peraltro il fallito non è più legittimato a disporre stante
l’art. 204 cpv. 1 LEF (v. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, 2001, n. 5 ad
art. 212 LEF; Jeanneret, op. cit., n.
4 ad art. 212). Il venditore può legittimamente
rivendicare la cosa solo se ne ha conservato il possesso o se è al beneficio di
un patto di riserva di proprietà regolarmente iscritto nell’apposito registro (Jeanneret, op. cit., n. 7
segg. ad art. 212), ipotesi che nella fattispecie per le stesse allegazioni
della ricorrente non sono realizzate. Sotto il profilo del diritto svizzero, il
ricorso è quindi infondato.
4. Rimane
da esaminare se la Convenzione delle Nazioni Unite sui
contratti di compravendita internazionale di merci conclusa a Vienna l’11
aprile 1980 (CVIM, RS 0.221.211.1) conferisca alla ricorrente, come afferma,
una pretesa di restituzione in deroga alla regola dell’art. 212 LEF.
Considerandi
4.1
La
Convenzione di Vienna è applicabile in particolare ai contratti di
compravendita di merci tra parti che hanno stabile organizzazione in Stati
contraenti, com’è il caso della Svizzera e dell’Italia. Vi è quindi sottoposto il “contratto di vendita
con riserva di proprietà” (doc. E annesso al ricorso) concluso il 15 aprile
2015.
tra la RI 1 (con sede in Italia) e la B__________ SA (con sede a Stabio)
relativo alla macchina di riempimento di lattine inventariata nel fallimento di
quest’ultima con il n. 27 (doc. C).
a) Invocando l’art. 64 cpv. 1 CVIM, la ricorrente ha significato all’UF lo
scioglimento del contratto di compravendita, motivandolo con il fatto che la
fallita non ha pagato il prezzo e non ha adempiuto il proprio obbligo di far
iscrivere la riserva di proprietà prevista dal contratto. Ora, in caso di
scioglimento la parte che ha adempiuto il contratto totalmente o parzialmente
può esigere dall’altra parte la restituzione di quanto essa ha fornito o pagato
in adempimento del contratto. Se
le due parti sono tenute a effettuare restituzioni, esse vi devono procedere
simultaneamente (art. 81 cpv. 2 CVIM). A parte il fatto
che la ricorrente non ha proposto di restituire gli acconti già ricevuti, tale
norma non risulta applicabile nella fattispecie per le seguenti ragioni.
b) L’obbligo
di restituzione prescritto dall’art. 81 cpv. 2 CVIM ha natura meramente contrattuale,
sicché non ha effetti sulla proprietà della merce venduta, questione che la
Convenzione non disciplina (art. 4 lett. b). Se la proprietà della merce è già
stata trasferita all’acquirente, il suo obbligo di ritrasferirla al venditore è
retto, quindi, non dalla Convenzione bensì dal diritto della proprietà
applicabile secondo le regole del diritto internazionale privato (Zuber in: Christoph Brunner (ed.)
UN-Kaufrecht – CISG, 2a ed. 2014, n. 2 ad art. 81 CVIM e nota 3071). Ciò vale segnatamente per la questione di
sapere se, in caso di fallimento dell’acquirente, il venditore può prevalersi
di un diritto di separazione (“Aussonderungsrecht”) sulla merce venduta ma non ancora integralmente
pagata (Zuber,
op. cit., n. 6 in fine ad art. 81): lo stabilisce il diritto nazionale
applicabile al fallimento (Hornung/Fountoulakis
in: Schlechtriem/Schwenzer (ed.), Kommentar zum UN-Kaufrecht, 5a ed.
2008, n. 4 ad art. 81-84 CVIM; Karl Neumayer/
Catherine Ming, Commentaire de la
Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises,
CEDIDAC n. 24, 1993, n. 5 ad art. 81 CVIM; sentenze dell’U.S.
District Court, Northern District of Illinois, e della Corte federale di Australia citate dalla CNUDCI in: Précis de
jurisprudence concernant la Convention des Nations Unies sur les
contrats de vente internationale de marchandises, ed. 2012, n. 9
ad art. 81 CVIM, pag. 438 e note 44-45, accessibile all’indirizzo www.uncitral.org/pdf/ french/clout/CISG-digest-2012-f.pdf; v. anche: Schlechtriem/ Schroeter in: Schlechtriem/Schwenzer (ed.), op. cit., n. 8
in fine ad art. 15 e n. 6 ad art. 17; Schnyder/Straub in: H. Honsell (ed.) Kommentar zum UN-Kaufrecht, 1997, n. 67 ad art.
14.
CVIM;), nel caso specifico la legge federale sulla
esecuzione e sul fallimento (LEF).
c) Nulla
muta al riguardo il brano dottrinale (di Hornung/Fountoulakis
, op. cit., n. 10 in fine ad art. 81) citato nel reclamo (a pag. 9),
secondo cui l’esigenza d’interpretazione uniforme della Convenzione (art. 7
cpv. 1) impone che lo scioglimento del contratto di vendita segua un regime
autonomo indipendente da quelli previsti dai singoli diritti nazionali. Gli
autori, infatti, giungono alla conclusione, già evidenziata sopra (ad b), che l’art.
81.
cpv. 2 CVIM conferisce alla parte che ha dichiarato sciolto il contratto, a
prescindere dal tipo della sua pretesa (in rem o pecuniaria), un diritto
di restituzione unicamente contrattuale. Esso non incide pertanto sul regime della
proprietà, che rimane disciplinato dal diritto nazionale applicabile, anche per
quanto concerne un’eventuale riserva di proprietà (tra
altri: Ferrari in: Schlechtriem/ Schwenzer
(ed.), op. cit., n. 30 ad art. 4, e Hornung/Fountoulakis,
op. cit., n. 4 ad art. 81-84).
4.2
Ne
consegue che l’art. 212 LEF si applica anche ai contratti di compravendita
subordinati alla Convenzione di Vienna. Ora, la norma si applica a tutti i
contratti di vendita, senza distinzione del loro carattere nazionale o
internazionale. L’interesse pubblico che la sottintende, infatti, ovvero la parità
di trattamento dei creditori (sopra consid. 3), ne impone un’applicazione
uniforme.
4.3
Non
si disconosce, invero, che le parti hanno convenuto una riserva di proprietà
sulla nota macchina, per cui l’acquirente ne avrebbe acquistato la proprietà
soltanto con il pagamento del prezzo totale (doc. E punto 5). Sennonché, a
prescindere dalla questione di sapere se la venditrice, malgrado la mancata
iscrizione nel registro svizzero prevista dal contratto, abbia conservato la
proprietà della merce in virtù del diritto italiano applicabile (v. art. 100
cpv. 1 LDIP), il patto di riserva di proprietà, proprio perché non è stato
iscritto nel registro della sede (svizzera) dell’acquirente, è ad ogni modo
inopponibile in Svizzera ai terzi di buona fede (cfr. art. 715 cpv. 1 CC e
102.
cpv. 3 LDIP), in particolare ai suoi creditori nella procedura di
fallimento (DTF 93 III 100 segg. consid. 2, 106 II 197 segg.). La decisione
impugnata resiste quindi alla critica, ciò che comporta la reiezione del ricorso,
mentre la domanda di effetto sospensivo diventa senza oggetto.
5.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano
indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF
[RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione all’avv.
Comunicazione
all’Ufficio dei fallimenti, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.