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Decisione

15.2016.27

Restituzione del termine d’opposizione

10 maggio 2016Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

15.2016.27

Lugano

10 maggio 2016

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sulla domanda di restituzione del termine d’opposizione

presentata il 12 aprile 2016 da

IS 1

nell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di

esecuzione di Mendrisio promossa nei confronti del ricorrente dalla

PI 1,

(patrocinata dall’avv. PA 1 )

Ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 9

novembre 2015 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Mendrisio, la PI 1 procede

contro IS 1 per l’incasso di fr. 50'000.– oltre agli interessi dell’ 8%

dal 15 aprile 2013, indicando quale titolo della sua pretesa: “debitore solidale. Rimborso mutuo concesso a __________

SA, __________. Contratto 15.04.2013”;

che

non avendo l’escusso interposto opposizione, a domanda della PI 1 l’UE ha

emesso il 30 marzo 2015 l’avviso di pignoramento per il 7 giugno 2016;

che

con richiesta pervenuta all’UE il 12 aprile 2016, IS 1 ha chiesto la

concessione in via eccezionale della facoltà d’interporre opposizione alfine di

avere la possibilità di “andare

in Tribunale per poter spiegare la situazione che mi ha portato a questo stato”;

che

il 12 aprile 2016 l’UE ha trasmesso la richiesta a questa Camera per

trattamento nel senso dell’art. 33 LEF;

che

in virtù dell’art. 33 cpv. 4 LEF, chi è stato impedito ad agire entro il

termine stabilito da un ostacolo non imputabile a sua colpa può chiedere all’autorità

di vigilanza o all’autorità giudiziaria competente la restituzione del termine;

ch’egli

deve, entro il medesimo termine dalla cessazione dell’im­pedimento, inoltrare

la richiesta motivata e compiere presso l’au­torità competente l’atto omesso;

che

per dottrina e costante giurisprudenza l’istanza di restituzione di un termine

Considerandi

può essere accolta se l’omissione dell’atto è dovuta a impossibilità oggettiva,

a causa di forza maggiore, a impossibilità personale non causata da colpa dell’escusso

o a un motivo di ritardo scusabile indipendente dalla sua volontà (sentenza della CEF 15.2015.81 del 6 ottobre 2014

consid. 4; Nord­mann in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a

ed. 2010, n. 9-10 ad art. 33 LEF e i riferimenti ivi citati);

che

nel caso concreto il ricorrente espone di avere scoperto il 1° luglio 2014 di

essere gravemente malato di cuore e di avere già subito quattro interventi;

che

afferma di essere stato particolarmente scosso nel periodo in cui ha ritirato

il precetto esecutivo poiché sarebbe dovuto essere nuovamente ricoverato per un

ulteriore intervento;

che

avendo passato anche la Pasqua al Cardiocentro di Lugano dice di essersi dimenticato

di gestire questa pratica interponendo opposizione;

che

tale dimenticanza, pur comprensibile dal profilo umano, per la stessa

ammissione del ricorrente non è dovuta tuttavia a impossibilità oggettiva, a

causa di forza maggiore, a impossibilità personale non causata da sua colpa o a

un motivo di ritardo scusabile indipendente dalla sua volontà;

che

la domanda di restituzione del termine d’opposizione va pertanto respinta;

che

la legge prevede però la facoltà per il debitore oggetto di un’esecuzione non

sospesa da opposizione di chiedere al giudice di annullarla, dimostrando che il

debito posto in esecuzione non esiste (art. 85a LEF);

che

nel caso specifico, tuttavia, IS 1 ammette la fondatezza del credito, ma

ritiene che la creditrice sia già in possesso dell’unico suo bene pignorabile,

le quote della società, mentre lui non sarebbe in grado di far fronte

immediatamente a un pagamento di fr. 60'000.–, avendo cessato la propria

attività lavorativa dalla prima operazione al cuore nel 2014;

che

delle sue necessità esistenziali l’UE terrà conto in sede di pignoramento (art.

92.

e 93 LEF);

che

se la PI 1 dovesse effettivamente incassare soldi dalla vendita delle azioni

della società IS 1 potrà sempre chiedere al giudice di ridurre il suo debito a

debita concorrenza (art. 85a LEF e 147 cpv. 1 CO);

che

per legge non si preleva la tassa di

giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61

cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35] per analogia).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. La domanda di restituzione del termine d’opposizione è respinta.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.