15.2016.27
Restituzione del termine d’opposizione
10 maggio 2016Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
15.2016.27
Lugano
10 maggio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sulla domanda di restituzione del termine d’opposizione
presentata il 12 aprile 2016 da
IS 1
nell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di
esecuzione di Mendrisio promossa nei confronti del ricorrente dalla
PI 1,
(patrocinata dall’avv. PA 1 )
Ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 9
novembre 2015 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Mendrisio, la PI 1 procede
contro IS 1 per l’incasso di fr. 50'000.– oltre agli interessi dell’ 8%
dal 15 aprile 2013, indicando quale titolo della sua pretesa: “debitore solidale. Rimborso mutuo concesso a __________
SA, __________. Contratto 15.04.2013”;
che
non avendo l’escusso interposto opposizione, a domanda della PI 1 l’UE ha
emesso il 30 marzo 2015 l’avviso di pignoramento per il 7 giugno 2016;
che
con richiesta pervenuta all’UE il 12 aprile 2016, IS 1 ha chiesto la
concessione in via eccezionale della facoltà d’interporre opposizione alfine di
avere la possibilità di “andare
in Tribunale per poter spiegare la situazione che mi ha portato a questo stato”;
che
il 12 aprile 2016 l’UE ha trasmesso la richiesta a questa Camera per
trattamento nel senso dell’art. 33 LEF;
che
in virtù dell’art. 33 cpv. 4 LEF, chi è stato impedito ad agire entro il
termine stabilito da un ostacolo non imputabile a sua colpa può chiedere all’autorità
di vigilanza o all’autorità giudiziaria competente la restituzione del termine;
ch’egli
deve, entro il medesimo termine dalla cessazione dell’impedimento, inoltrare
la richiesta motivata e compiere presso l’autorità competente l’atto omesso;
che
per dottrina e costante giurisprudenza l’istanza di restituzione di un termine
Considerandi
può essere accolta se l’omissione dell’atto è dovuta a impossibilità oggettiva,
a causa di forza maggiore, a impossibilità personale non causata da colpa dell’escusso
o a un motivo di ritardo scusabile indipendente dalla sua volontà (sentenza della CEF 15.2015.81 del 6 ottobre 2014
consid. 4; Nordmann in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a
ed. 2010, n. 9-10 ad art. 33 LEF e i riferimenti ivi citati);
che
nel caso concreto il ricorrente espone di avere scoperto il 1° luglio 2014 di
essere gravemente malato di cuore e di avere già subito quattro interventi;
che
afferma di essere stato particolarmente scosso nel periodo in cui ha ritirato
il precetto esecutivo poiché sarebbe dovuto essere nuovamente ricoverato per un
ulteriore intervento;
che
avendo passato anche la Pasqua al Cardiocentro di Lugano dice di essersi dimenticato
di gestire questa pratica interponendo opposizione;
che
tale dimenticanza, pur comprensibile dal profilo umano, per la stessa
ammissione del ricorrente non è dovuta tuttavia a impossibilità oggettiva, a
causa di forza maggiore, a impossibilità personale non causata da sua colpa o a
un motivo di ritardo scusabile indipendente dalla sua volontà;
che
la domanda di restituzione del termine d’opposizione va pertanto respinta;
che
la legge prevede però la facoltà per il debitore oggetto di un’esecuzione non
sospesa da opposizione di chiedere al giudice di annullarla, dimostrando che il
debito posto in esecuzione non esiste (art. 85a LEF);
che
nel caso specifico, tuttavia, IS 1 ammette la fondatezza del credito, ma
ritiene che la creditrice sia già in possesso dell’unico suo bene pignorabile,
le quote della società, mentre lui non sarebbe in grado di far fronte
immediatamente a un pagamento di fr. 60'000.–, avendo cessato la propria
attività lavorativa dalla prima operazione al cuore nel 2014;
che
delle sue necessità esistenziali l’UE terrà conto in sede di pignoramento (art.
92.
e 93 LEF);
che
se la PI 1 dovesse effettivamente incassare soldi dalla vendita delle azioni
della società IS 1 potrà sempre chiedere al giudice di ridurre il suo debito a
debita concorrenza (art. 85a LEF e 147 cpv. 1 CO);
che
per legge non si preleva la tassa di
giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61
cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35] per analogia).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. La domanda di restituzione del termine d’opposizione è respinta.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.