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Decisione

15.2016.28

Ricorso contro l’emissione di un precetto esecutivo sul quale è indicato l’indi-rizzo della sede svizzera della succursale della società escutente straniera

1 giugno 2016Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

ricorso del 16 marzo 2016, la RI 1 chiede di annullare e cancellare i precetti

esecutivi.

C. Con

osservazioni 23 marzo 2016 rispettivamente 13 aprile 2016 la creditrice e l’UE si

sono opposti al ricorso.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta

il 16 marzo 2016, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2. La

ricorrente si duole che quale parte escutente è stata indicata la succursale di

Losanna della PI 1. Considerato che le succursali non hanno personalità

giuridica propria, né un patrimonio proprio e nemmeno una sede nel senso

giuridico del termine, la stessa non può fungere da creditore. Essendo l’escutente

priva di personalità giuridica la ricorrente chiede l’annullamento dei precetti

esecutivi.

3. Nelle

sue osservazioni la creditrice chiede la reiezione del ricorso facendo valere

che la procedente è la PI 1, società francese dotata di personalità giuridica, che

come risulta dalle domande di esecuzione agisce per il tramite della sua

succursale svizzera di Losanna, in virtù dell’art. 12 del Codice di procedura

civile svizzero (CPC).

4. Contrariamente

alla filiale di una società, la succursale non dispone di una personalità

giuridica propria ma solo di un’indipen­denza economica (sentenza della CEF

15.2000.191 dell’8 gennaio 2001 consid. 6; Meier-Hayoz/Forstmoser,

Droit suisse des sociétés, 2015, n. 7, 10 e 12 ad § 24). Anche nei casi in cui un’a­­zine

è promossa al foro della sede della succursale giusta l’art. 12 CPC, la qualità

di parte appartiene quindi alla società e non alla succursale (DTF 120 III 13

consid. 1/a; Meier-Hayoz/Forst­moser,

op. cit., n. 21-22 ad § 24; Haldy in: CPC

commenté, 2011, n. 6 ad art. 12 CPC). Un’esecuzione richiesta da

un’entità sprovvista dalla capacità di essere parte, perché non ha personalità

giuridica, è in linea di massima nulla, ma se quale escutente è stata designata

Considerandi

una succursale la designazione manifestamente errata dev’essere rettificata d’ufficio

purché non abbia oggettivamente indotto l’escusso nell’errore (DTF 120 III 13

consid. 1/b; sentenza della CEF 15.2013.109 del 3 dicembre 2013).

4.1

Nella

fattispecie sui precetti esecutivi è indicata quale parte creditrice la “PI 1– France”, l’indicazione

“__________Lausanne” riferendosi invece solo all’indirizzo di corrispondenza postale (della

succursale) e non alla ragione sociale. Pertanto non vi è alcun dubbio che

creditrice ed escutente sia la PI 1, con sede

principale a __________ (Francia). La

validità delle esecuzioni è dunque fuor d’ogni dubbio né s’impone una rettifica

del nome dell’escu­­tente sugli atti esecutivi.

4.2

D’altronde, la menzione del domicilio dell’escutente sul precetto

esecutivo non è considerata come un elemento essenziale e quindi un errore non

determina la nullità dell’atto, a meno che sia di natura a trarre effettivamente

l’escusso in errore (sentenza della CEF 15.2015.70 del 6

novembre 2015 consid. 3 e 3.1). Nel caso specifico, però,

l’indirizzo della succursale svizzera non è per nulla ingannevole, anzi per gli

escutenti il cui domicilio o la cui sede è all’estero occorre proprio indicare

il domicilio eletto in Svizzera (art. 67 cpv. 1 n. 1 LEF; DTF 68 III 52), il

quale può ovviamente essere quello della succursale svizzera. Il ricorso

va dunque respinto.

5.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.