15.2016.28
Ricorso contro l’emissione di un precetto esecutivo sul quale è indicato l’indi-rizzo della sede svizzera della succursale della società escutente straniera
1 giugno 2016Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2016.28
Lugano
1° giugno 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 16 marzo 2016 di
RI 1
(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
o meglio contro l’emissione dei precetti esecutivi avvenuta il 14 marzo 2016
nelle esecuzioni n. __________, __________ e __________ promosse nei confronti
della ricorrente da
__________, __________ (Francia)
(patrocinata dall’avv. PA 2, __________)
ritenuto
in fatto: A. Sulla scorta dei precetti esecutivi n. __________,
__________ e __________ emessi il 14 marzo 2016 dall’Ufficio
di esecuzione (UE) di Lugano, la __________ (in seguito: PI 1) procede contro la
RI 1 per l’incasso di fr. 12'900.– oltre agli interessi del 5% dal 23
novembre 2015, di fr. 13'728.50 oltre agli interessi del 5% dal 9 maggio
2012 e di fr. 4'221.09 oltre agli interessi del 5% dal 1° gennaio 2013. I
precetti esecutivi sono stati notificati all’escussa il 14 marzo 2016.
Fatti
B. Con
ricorso del 16 marzo 2016, la RI 1 chiede di annullare e cancellare i precetti
esecutivi.
C. Con
osservazioni 23 marzo 2016 rispettivamente 13 aprile 2016 la creditrice e l’UE si
sono opposti al ricorso.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta
il 16 marzo 2016, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. La
ricorrente si duole che quale parte escutente è stata indicata la succursale di
Losanna della PI 1. Considerato che le succursali non hanno personalità
giuridica propria, né un patrimonio proprio e nemmeno una sede nel senso
giuridico del termine, la stessa non può fungere da creditore. Essendo l’escutente
priva di personalità giuridica la ricorrente chiede l’annullamento dei precetti
esecutivi.
3. Nelle
sue osservazioni la creditrice chiede la reiezione del ricorso facendo valere
che la procedente è la PI 1, società francese dotata di personalità giuridica, che
come risulta dalle domande di esecuzione agisce per il tramite della sua
succursale svizzera di Losanna, in virtù dell’art. 12 del Codice di procedura
civile svizzero (CPC).
4. Contrariamente
alla filiale di una società, la succursale non dispone di una personalità
giuridica propria ma solo di un’indipendenza economica (sentenza della CEF
15.2000.191 dell’8 gennaio 2001 consid. 6; Meier-Hayoz/Forstmoser,
Droit suisse des sociétés, 2015, n. 7, 10 e 12 ad § 24). Anche nei casi in cui un’azine
è promossa al foro della sede della succursale giusta l’art. 12 CPC, la qualità
di parte appartiene quindi alla società e non alla succursale (DTF 120 III 13
consid. 1/a; Meier-Hayoz/Forstmoser,
op. cit., n. 21-22 ad § 24; Haldy in: CPC
commenté, 2011, n. 6 ad art. 12 CPC). Un’esecuzione richiesta da
un’entità sprovvista dalla capacità di essere parte, perché non ha personalità
giuridica, è in linea di massima nulla, ma se quale escutente è stata designata
Considerandi
una succursale la designazione manifestamente errata dev’essere rettificata d’ufficio
purché non abbia oggettivamente indotto l’escusso nell’errore (DTF 120 III 13
consid. 1/b; sentenza della CEF 15.2013.109 del 3 dicembre 2013).
4.1
Nella
fattispecie sui precetti esecutivi è indicata quale parte creditrice la “PI 1– France”, l’indicazione
“__________Lausanne” riferendosi invece solo all’indirizzo di corrispondenza postale (della
succursale) e non alla ragione sociale. Pertanto non vi è alcun dubbio che
creditrice ed escutente sia la PI 1, con sede
principale a __________ (Francia). La
validità delle esecuzioni è dunque fuor d’ogni dubbio né s’impone una rettifica
del nome dell’escutente sugli atti esecutivi.
4.2
D’altronde, la menzione del domicilio dell’escutente sul precetto
esecutivo non è considerata come un elemento essenziale e quindi un errore non
determina la nullità dell’atto, a meno che sia di natura a trarre effettivamente
l’escusso in errore (sentenza della CEF 15.2015.70 del 6
novembre 2015 consid. 3 e 3.1). Nel caso specifico, però,
l’indirizzo della succursale svizzera non è per nulla ingannevole, anzi per gli
escutenti il cui domicilio o la cui sede è all’estero occorre proprio indicare
il domicilio eletto in Svizzera (art. 67 cpv. 1 n. 1 LEF; DTF 68 III 52), il
quale può ovviamente essere quello della succursale svizzera. Il ricorso
va dunque respinto.
5.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.