15.2016.30
Realizzazione di una quota in una comunione indivisa
29 aprile 2016Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2016.30
Lugano
29 aprile 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) nella procedura avviata con istanza 19
aprile 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, con cui chiede di
determinare il modo di realizzazione ai sensi dell’art. 132 LEF dell’interessenza
spettante a
PI
1
nell’eredità giacente, composta oltre che dall’escusso PI 1 di
PI
3
PI 4
PI 5
PI 6
nelle
varie esecuzioni promosse contro l’escusso da:
PI
7,
PI 8,
PI 9,
(rappr.
dall’RA 1, )
ritenuto
in fatto: A. Nelle
varie esecuzioni promosse nei confronti di PI 1, il 1° ottobre 2015 l’Ufficio
esecuzione (UE) di Mendrisio ha pignorato i “diritti spettanti al debitore
nella comunione ereditaria” composta oltre che da lui di PI 3, PI 4, PI 5 e
PI 6. In sede di pignoramento l’Ufficio ha indicato quale unico bene
appartenente alla comunione ereditaria la particella n. __________ RFD di __________
e ha quantificato il valore di stima dell’intera comunione in fr. 305'464.–.
Fatti
B. Avendo i creditori presentato le domande di vendita, l’UE ha
convocato tutti gli interessati a un’udienza tenutasi il 29
dicembre 2015 a norma dell’art. 9 del Regolamento del Tribunale federale
concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (RDC, RS
281.41), alla quale nessuno si è presentato, sicché non si è
potuto raggiungere alcuna conciliazione. Il 12 gennaio 2016, l’Ufficio ha
quindi assegnato agli interessati un termine di 10 giorni per presentare
eventuali proposte concrete per la realizzazione della quota ereditaria dell’escusso.
Nel termine impartito nessuna proposta è pervenuta all’Ufficio.
C. Il
19 aprile 2016 l’UE ha chiesto a questa Camera di determinare il modo di
realizzazione dei diritti in comunione spettanti ad PI 1, precisando di
attribuire all’interessenza del debitore, di un quinto, un valore di fr. 60'000.–
tenuto conto della stima di fr. 300'000.– del possibile ricavo dell’immobile.
Considerato
in
diritto: 1. Ricevuta
la domanda di vendita d’una parte in comunione, l’ufficio d’esecuzione
convoca tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1
RDC), dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione
(art. 10 cpv. 1 RDC). L’autorità di vigilanza deve determinare il modo di
realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF)
scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva
liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC), ritenuto che
giusta l’art. 10 cpv. 3 RDC la vendita
all’asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore
della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione
Considerandi
del pignoramento o delle trattative di conciliazione.
2.
Nel
caso di specie, in occasione del pignoramento l’Ufficio ha attribuito all’intera
comunione ereditaria un valore di fr. 305'464.–. Esso, tuttavia, ha omesso
sia nel verbale di pignoramento sia in sede di conciliazione d’indicare la
quota spettante all’escusso nella comunione e il suo valore. È solo con l’istanza
in esame che l’ufficio ha apoditticamente determinato in un quinto la quota
spettante ad PI 1. Esso non ha però menzionato i motivi che lo hanno portato a
tale conclusione. Dagli atti non emerge se la comunione ereditaria è sorta a
seguito del decesso del padre dell’escusso, di un altro parente oppure ancora
di un terzo che avrebbe indicato gli attuali membri della comunione ereditaria
quali suoi eredi testamentari. Vista la composizione della comunione ereditaria
– la madre, tre fratelli e una sorella – la prima ipotesi parrebbe la più
plausibile. Se così fosse l’accertamento dell’ufficio è errato. Infatti, in
questa ipotesi la quota parte di PI 1 nell’eredità indivisa sarebbe di un ottavo
anziché di un quinto, la quota parte di PI 4, quale coniuge del defunto,
essendo di un mezzo (art. 462 cpv. 1 cifra 1 CC), mentre la rimanente metà dovrebbe
essere divisa tra i quattro figli. Ma come detto non è dato di sapere, neppure
dall’estratto del registro fondiario relativo alla nota particella, chi sia la
persona il cui decesso ha dato origine alla comunione ereditaria composta di PI
1, PI 3, PI 4, PI 5 e PI 6. Non essendoci certezza che il valore di stima sia stato
correttamente accertato dall’ufficio come invece richiede l’art. 5 cpv. 3 RDC, ne
consegue che l’istanza va respinta e l’incarto retrocesso all’UE per i relativi
accertamenti.
3.
Al
riguardo l’ufficio procederà ad accertare
la quota parte di PI 1 nella comunione ereditaria e a stabilirne nuovamente il
valore di stima reale. Fatto ciò, l’UE comunicherà la quota di spettanza dell’escusso
e il valore di stima agli interessati, impartendo loro un nuovo termine per
presentare eventuali osservazioni o proposte sul modo di realizzazione (art. 10
cpv. 1 RDC).
4.
Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non
si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF per analogia).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L’istanza è respinta.
2. Gli atti sono retrocessi all’IS 1 affinché abbia a
determinarsi come al considerando 3 che precede.
3. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
4. Intimazione
all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio, e per il suo tramite a tutti gli
interessati.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna
14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.