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Decisione

15.2016.30

Realizzazione di una quota in una comunione indivisa

29 aprile 2016Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo i creditori presentato le domande di vendita, l’UE ha

convocato tutti gli interessati a un’udienza tenutasi il 29

dicembre 2015 a norma dell’art. 9 del Regolamento del Tribunale federale

concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (RDC, RS

281.41), alla quale nessuno si è presentato, sicché non si è

potuto raggiungere alcuna conciliazione. Il 12 gennaio 2016, l’Ufficio ha

quindi assegnato agli interessati un termine di 10 giorni per presentare

eventuali proposte concrete per la realizzazione della quota ereditaria dell’escusso.

Nel termine impartito nessuna proposta è pervenuta all’Ufficio.

C. Il

19 aprile 2016 l’UE ha chiesto a questa Camera di determinare il modo di

realizzazione dei diritti in comunione spettanti ad PI 1, precisando di

attribuire all’interessenza del debitore, di un quinto, un valore di fr. 60'000.–

tenuto conto della stima di fr. 300'000.– del possibile ricavo dell’immobile.

Considerato

in

diritto: 1. Ricevuta

la domanda di vendita d’una parte in comunione, l’uffi­­cio d’esecuzione

convoca tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1

RDC), dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione

(art. 10 cpv. 1 RDC). L’autorità di vigilanza deve determinare il modo di

realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF)

scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva

liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC), ritenuto che

giusta l’art. 10 cpv. 3 RDC la vendita

all’a­sta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore

della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione

Considerandi

del pignoramento o delle trattative di conciliazione.

2.

Nel

caso di specie, in occasione del pignoramento l’Ufficio ha attribuito all’intera

comunione ereditaria un valore di fr. 305'464.–. Esso, tuttavia, ha omesso

sia nel verbale di pignoramento sia in sede di conciliazione d’indicare la

quota spettante all’escusso nella comunione e il suo valore. È solo con l’istanza

in esame che l’ufficio ha apoditticamente determinato in un quinto la quota

spettante ad PI 1. Esso non ha però menzionato i motivi che lo hanno portato a

tale conclusione. Dagli atti non emerge se la comunione ereditaria è sorta a

seguito del decesso del padre dell’escusso, di un altro parente oppure ancora

di un terzo che avrebbe indicato gli attuali membri della comunione ereditaria

quali suoi eredi testamentari. Vista la composizione della comunione ereditaria

– la madre, tre fratelli e una sorella – la prima ipotesi parrebbe la più

plausibile. Se così fosse l’accer­tamento dell’ufficio è errato. Infatti, in

questa ipotesi la quota parte di PI 1 nell’eredità indivisa sarebbe di un ottavo

anziché di un quinto, la quota parte di PI 4, quale coniuge del defunto,

essendo di un mezzo (art. 462 cpv. 1 cifra 1 CC), mentre la rimanente metà dovrebbe

essere divisa tra i quattro figli. Ma come detto non è dato di sapere, neppure

dall’estrat­to del registro fondiario relativo alla nota particella, chi sia la

persona il cui decesso ha dato origine alla comunione ereditaria composta di PI

1, PI 3, PI 4, PI 5 e PI 6. Non essendoci certezza che il valore di stima sia stato

correttamente accertato dall’ufficio come invece richiede l’art. 5 cpv. 3 RDC, ne

consegue che l’istanza va respinta e l’incarto retrocesso all’UE per i relativi

accertamenti.

3.

Al

riguardo l’ufficio procederà ad accertare

la quota parte di PI 1 nella comunione ereditaria e a stabilirne nuovamente il

valore di stima reale. Fatto ciò, l’UE comunicherà la quota di spettanza dell’escusso

e il valore di stima agli interessati, impartendo loro un nuovo termine per

presentare eventuali osservazioni o proposte sul modo di realizzazione (art. 10

cpv. 1 RDC).

4.

Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non

si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF per analogia).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. L’istanza è respinta.

2. Gli atti sono retrocessi all’IS 1 affinché abbia a

determinarsi come al considerando 3 che precede.

3. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

4. Intimazione

all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio, e per il suo tramite a tutti gli

interessati.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.