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Decisione

15.2016.31

Ricorso contro l’avviso di pignoramento. Necessità del pignoramento anche se in precedenti esecuzioni sono stati rilasciati attestati di carenza di beni

2 maggio 2016Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

15.2016.31

Lugano

2

maggio 2016

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 19 aprile 2016 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,

o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 13 aprile 2016 nell’esecuzione

n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da

PI 1,

Ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 2

aprile 2015 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, la PI 1 procede contro RI

1 per l’incasso di una pretesa di fr. 333.70 oltre agli interessi del 15%

dal 15 gennaio 2015, ceduta all’escutente dalla Cassa per medici-dentisti;

che

essendo l’opposizione interposta dall’escusso stata rigettata in via

provvisoria dal Giudice di pace del circolo di Lugano Est il 18 dicembre 2015,

l’UE ha dato seguito alla domanda di proseguimento dell’esecuzione presentata

dall’escutente il 19 febbraio 2016 emettendo il 13 aprile 2016 l’avviso di

pignoramento per il 3 maggio 2016;

che

contro tale provvedimento RI 1 è insorto a questa Camera con un ricorso del 19

aprile 2016, facendo valere di avere già confermato all’UE di non possedere

beni pignorabili “per tutta la

vita” e chiedendo di fargli avere una “conferma per il Ufficio di Esecuzione che non

devono fare la ripetizione del avviso di pignoramento”;

che

la domanda del ricorrente non può essere accolta poiché l’ufficio d’esecuzione

è tenuto per legge a notificare all’escusso un avviso di pignoramento (art. 90

LEF) o un avviso di partecipazione a un pignoramento già eseguito (cfr. art.

110, 111 e 113 LEF) ogni qual volta un creditore chiede validamente la continuazione

dell’esecuzione da lui promossa;

che

a sua volta l’escusso è legalmente tenuto ad assistere o a farsi rappresentare

a ogni pignoramento eseguito nei suoi confronti e a indicare, sino a concorrenza

di quanto sia necessario per un sufficiente pignoramento, tutti i suoi beni,

compresi quelli che non sono in suo possesso, come pure i crediti e i diritti

verso terzi (art. 91 cpv. 1 LEF);

che

contrariamente a quanto crede, RI 1 non può quindi esimersi dal prestarsi all’esecuzione

del pignoramento previsto per il 3 maggio 2016, anche se l’anno scorso l’UE ha

emesso nei suoi confronti cinque attestati di carenza di beni dopo aver accertato

ch’egli non possiede beni pignorabili e consegue quale solo entrata una rendita

dell’assicurazione invalidità, reputata impignorabile dall’art. 92 cpv. 1 n. 9a

LEF;

che,

anzi, la legge conferisce al creditore cui è stato rilasciato un attestato di

carenza di beni il diritto di chiedere entro sei mesi un pignoramento senza

bisogno di un nuovo precetto esecutivo (art. 149 cpv. 3 LEF);

che

incombe quindi al ricorrente di aggiornare l’UE sulla sua situazione

finanziaria e patrimoniale, non essendo a priori escluso “per tutta la vita”

un suo miglioramento (in seguito al conseguimento di un’attività lucrativa

principale o accessoria compatibile con il suo stato di salute, a una

donazione, a una successione o a una vincita alla lotteria per citare alcuni esempi);

che

in queste circostanze l’unico modo per lui di fermare i pignoramenti è, nella

misura del possibile, di pagare i suoi debiti o di cercare di negoziare con i

suoi creditori riduzioni o agevolazioni, e di evitare di contrarne nuovi;

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.