15.2016.31
Ricorso contro l’avviso di pignoramento. Necessità del pignoramento anche se in precedenti esecuzioni sono stati rilasciati attestati di carenza di beni
2 maggio 2016Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
15.2016.31
Lugano
2
maggio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 19 aprile 2016 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 13 aprile 2016 nell’esecuzione
n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da
PI 1,
Ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 2
aprile 2015 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, la PI 1 procede contro RI
1 per l’incasso di una pretesa di fr. 333.70 oltre agli interessi del 15%
dal 15 gennaio 2015, ceduta all’escutente dalla Cassa per medici-dentisti;
che
essendo l’opposizione interposta dall’escusso stata rigettata in via
provvisoria dal Giudice di pace del circolo di Lugano Est il 18 dicembre 2015,
l’UE ha dato seguito alla domanda di proseguimento dell’esecuzione presentata
dall’escutente il 19 febbraio 2016 emettendo il 13 aprile 2016 l’avviso di
pignoramento per il 3 maggio 2016;
che
contro tale provvedimento RI 1 è insorto a questa Camera con un ricorso del 19
aprile 2016, facendo valere di avere già confermato all’UE di non possedere
beni pignorabili “per tutta la
vita” e chiedendo di fargli avere una “conferma per il Ufficio di Esecuzione che non
devono fare la ripetizione del avviso di pignoramento”;
che
la domanda del ricorrente non può essere accolta poiché l’ufficio d’esecuzione
è tenuto per legge a notificare all’escusso un avviso di pignoramento (art. 90
LEF) o un avviso di partecipazione a un pignoramento già eseguito (cfr. art.
110, 111 e 113 LEF) ogni qual volta un creditore chiede validamente la continuazione
dell’esecuzione da lui promossa;
che
a sua volta l’escusso è legalmente tenuto ad assistere o a farsi rappresentare
a ogni pignoramento eseguito nei suoi confronti e a indicare, sino a concorrenza
di quanto sia necessario per un sufficiente pignoramento, tutti i suoi beni,
compresi quelli che non sono in suo possesso, come pure i crediti e i diritti
verso terzi (art. 91 cpv. 1 LEF);
che
contrariamente a quanto crede, RI 1 non può quindi esimersi dal prestarsi all’esecuzione
del pignoramento previsto per il 3 maggio 2016, anche se l’anno scorso l’UE ha
emesso nei suoi confronti cinque attestati di carenza di beni dopo aver accertato
ch’egli non possiede beni pignorabili e consegue quale solo entrata una rendita
dell’assicurazione invalidità, reputata impignorabile dall’art. 92 cpv. 1 n. 9a
LEF;
che,
anzi, la legge conferisce al creditore cui è stato rilasciato un attestato di
carenza di beni il diritto di chiedere entro sei mesi un pignoramento senza
bisogno di un nuovo precetto esecutivo (art. 149 cpv. 3 LEF);
che
incombe quindi al ricorrente di aggiornare l’UE sulla sua situazione
finanziaria e patrimoniale, non essendo a priori escluso “per tutta la vita”
un suo miglioramento (in seguito al conseguimento di un’attività lucrativa
principale o accessoria compatibile con il suo stato di salute, a una
donazione, a una successione o a una vincita alla lotteria per citare alcuni esempi);
che
in queste circostanze l’unico modo per lui di fermare i pignoramenti è, nella
misura del possibile, di pagare i suoi debiti o di cercare di negoziare con i
suoi creditori riduzioni o agevolazioni, e di evitare di contrarne nuovi;
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.