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Decisione

15.2016.32

Ricorso contro la vendita all’asta di una cartella ipotecaria. Asserito diritto di (com)proprietà. Assenza di comunicazione dell’avviso d’incanto

10 maggio 2016Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

15.2016.32

Lugano

10 maggio 2016

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 18 aprile

2016 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona,

o meglio contro la vendita all’asta il 9 aprile 2016 di una cartella ipotecaria

nell’esecuzione n. __________4 promossa da

PI 1,

(esecutore testamentario della Comunione ereditaria fu PI 3,

patrocinato dall’avv. PA 2 )

nei confronti di

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che nell’esecuzione

n. __________4 promossa contro L__________ dalla comunione ereditaria (CE) fu PI

3 (e per essa dal suo esecutore testamentario avv. RA 1) il 14 ottobre 2011 l’Ufficio

d’esecuzione (UE) di Bellinzona ha pignorato in via provvisoria per fr. 12'188.70 più accessori la cartella ipotecaria di fr. 22'000.– gravante in primo

grado la particella n. __________ RFD di __________ (BE), intestata all’escussa in comproprietà con i

fratelli I__________ e RI 1;

che

il 26 agosto 2015 l’UE ha comunicato alle

parti che il 30 settembre 2015 avrebbe proceduto nelle esecuzioni n. __________4

e __________0 alla vendita della cartella ipotecaria al portatore gravante in secondo

grado la nota particella n. __________;

che

con ricorsi del 23 settembre 2015, I__________ e PI 4 hanno chiesto di

annullare la vendita all’asta della cartella ipotecaria,

di liberarla dal pignoramento e di riconsegnarla loro;

che

il 29 settembre 2015 il presidente di questa Camera ha concesso

ai ricorsi effetto sospensivo nel senso che l’asta del 30 novembre 2015 è stata

rinviata;

che

nell’asta pubblica del 4 marzo 2016 l’UE ha aggiudicato la

cartella di primo grado a favore di __________ per il suo valore nominale di fr. 22'000.–;

che

con sentenza del 25 marzo 2016 la Camera ha parzialmente accolto i

Considerandi

ricorsi dei fratelli __________, facendo ordine all’UE di Bellinzona di avviare

dapprima la procedura di rivendicazione della cartella ipotecaria di secondo

grado, comunicandone l’esito agli UE di Biasca e Lugano, e di determinare

poi se realizzare la cartella separatamente dalla quota di comproprietà di L__________

tentando l’esperimento di conciliazione prescritto dall’art. 73e RFF,

esteso se occorre alle quote d’I__________ e RI 1;

che

con ricorso del 18 aprile 2016, Luigi Faustinelli chiede di annullare l’asta

della cartella di primo rango, ritenendola illegale poiché avvenuta

durante la sospensione ordinata il 29 settembre 2015 e perché l’asta non è

stata comunicata ai garanti e proprietari della cartella ipotecaria;

che

in realtà il decreto di effetto sospensivo citato dal ricorrente riguarda solo

l’asta (del 30 novembre 2015) della cartella ipotecaria di secondo grado

e non la procedura di realizzazione della cartella di primo rango, che ora egli

impugna;

che

come risulta dai documenti acclusi al ricorso, RI 1 sa da tempo che la cartella

di primo rango è stata pignorata nell’esecuzione n. __________4 promossa contro sua sorella dalla

CE fu PI 2 ma non ha mai rivendicato finora formalmente un suo diritto di

(com)proprietà né preteso che la procedente avesse dovuto agire con un’esecuzione

in realizzazione del pegno manuale, che solo ora riconosce a suo favore;

che gli

era anche chiaro che per l’UE i fratelli avevano ceduto la cartella di primo

rango alla sorella (v. decreto 29 settembre 2015 del presidente della CEF), ciò che risulta

in modo evidente dal verbale di pignoramento provvisorio del 14 settembre 2011

e dai documenti intitolati “cessione” figuranti agli atti dell’UE, firmati sia da RI 1 che dal fratello I__________,

con cui ognuno di loro ha dichiarato di fare “regolare cessione” della cartella alla sorella;

che in

queste circostanze l’UE poteva legittimamente considerare che i fratelli non

erano (più) comproprietari della cartella e non dovevano quindi essere

avvertiti dell’asta, non essendo da reputarsi terzi interessati nel senso dell’art.

125.

cpv. 3 LEF;

che pare del resto inverosimile che in realtà il ricorrente non abbia

avuto conoscenza dell’avviso d’incanto, regolarmente pubblicato sul Foglio

ufficiale cantonale del __________ (pag. __________), tramite la sorella, visto

che nei suoi scritti alla Camera (due ricorsi e uno scritto dell’8 marzo 2016) egli ha prodotto documenti destinati solo a lei;

che

il ricorso è quindi votato all’insuccesso, motivo per cui non è stato

notificato alle controparti per osservazioni;

che

per legge non si preleva la tassa di

giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61

cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– ;

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.