15.2016.32
Ricorso contro la vendita all’asta di una cartella ipotecaria. Asserito diritto di (com)proprietà. Assenza di comunicazione dell’avviso d’incanto
10 maggio 2016Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
15.2016.32
Lugano
10 maggio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 18 aprile
2016 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona,
o meglio contro la vendita all’asta il 9 aprile 2016 di una cartella ipotecaria
nell’esecuzione n. __________4 promossa da
PI 1,
(esecutore testamentario della Comunione ereditaria fu PI 3,
patrocinato dall’avv. PA 2 )
nei confronti di
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che nell’esecuzione
n. __________4 promossa contro L__________ dalla comunione ereditaria (CE) fu PI
3 (e per essa dal suo esecutore testamentario avv. RA 1) il 14 ottobre 2011 l’Ufficio
d’esecuzione (UE) di Bellinzona ha pignorato in via provvisoria per fr. 12'188.70 più accessori la cartella ipotecaria di fr. 22'000.– gravante in primo
grado la particella n. __________ RFD di __________ (BE), intestata all’escussa in comproprietà con i
fratelli I__________ e RI 1;
che
il 26 agosto 2015 l’UE ha comunicato alle
parti che il 30 settembre 2015 avrebbe proceduto nelle esecuzioni n. __________4
e __________0 alla vendita della cartella ipotecaria al portatore gravante in secondo
grado la nota particella n. __________;
che
con ricorsi del 23 settembre 2015, I__________ e PI 4 hanno chiesto di
annullare la vendita all’asta della cartella ipotecaria,
di liberarla dal pignoramento e di riconsegnarla loro;
che
il 29 settembre 2015 il presidente di questa Camera ha concesso
ai ricorsi effetto sospensivo nel senso che l’asta del 30 novembre 2015 è stata
rinviata;
che
nell’asta pubblica del 4 marzo 2016 l’UE ha aggiudicato la
cartella di primo grado a favore di __________ per il suo valore nominale di fr. 22'000.–;
che
con sentenza del 25 marzo 2016 la Camera ha parzialmente accolto i
Considerandi
ricorsi dei fratelli __________, facendo ordine all’UE di Bellinzona di avviare
dapprima la procedura di rivendicazione della cartella ipotecaria di secondo
grado, comunicandone l’esito agli UE di Biasca e Lugano, e di determinare
poi se realizzare la cartella separatamente dalla quota di comproprietà di L__________
tentando l’esperimento di conciliazione prescritto dall’art. 73e RFF,
esteso se occorre alle quote d’I__________ e RI 1;
che
con ricorso del 18 aprile 2016, Luigi Faustinelli chiede di annullare l’asta
della cartella di primo rango, ritenendola illegale poiché avvenuta
durante la sospensione ordinata il 29 settembre 2015 e perché l’asta non è
stata comunicata ai garanti e proprietari della cartella ipotecaria;
che
in realtà il decreto di effetto sospensivo citato dal ricorrente riguarda solo
l’asta (del 30 novembre 2015) della cartella ipotecaria di secondo grado
e non la procedura di realizzazione della cartella di primo rango, che ora egli
impugna;
che
come risulta dai documenti acclusi al ricorso, RI 1 sa da tempo che la cartella
di primo rango è stata pignorata nell’esecuzione n. __________4 promossa contro sua sorella dalla
CE fu PI 2 ma non ha mai rivendicato finora formalmente un suo diritto di
(com)proprietà né preteso che la procedente avesse dovuto agire con un’esecuzione
in realizzazione del pegno manuale, che solo ora riconosce a suo favore;
che gli
era anche chiaro che per l’UE i fratelli avevano ceduto la cartella di primo
rango alla sorella (v. decreto 29 settembre 2015 del presidente della CEF), ciò che risulta
in modo evidente dal verbale di pignoramento provvisorio del 14 settembre 2011
e dai documenti intitolati “cessione” figuranti agli atti dell’UE, firmati sia da RI 1 che dal fratello I__________,
con cui ognuno di loro ha dichiarato di fare “regolare cessione” della cartella alla sorella;
che in
queste circostanze l’UE poteva legittimamente considerare che i fratelli non
erano (più) comproprietari della cartella e non dovevano quindi essere
avvertiti dell’asta, non essendo da reputarsi terzi interessati nel senso dell’art.
125.
cpv. 3 LEF;
che pare del resto inverosimile che in realtà il ricorrente non abbia
avuto conoscenza dell’avviso d’incanto, regolarmente pubblicato sul Foglio
ufficiale cantonale del __________ (pag. __________), tramite la sorella, visto
che nei suoi scritti alla Camera (due ricorsi e uno scritto dell’8 marzo 2016) egli ha prodotto documenti destinati solo a lei;
che
il ricorso è quindi votato all’insuccesso, motivo per cui non è stato
notificato alle controparti per osservazioni;
che
per legge non si preleva la tassa di
giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61
cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– ;
–
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.