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Decisione

15.2016.33

Minimo di esistenza. Premi dell’assicurazione obbligatoria della cassa malati, canone di locazione, spese di trasferta e spese mediche. Mancanza di giustificativi. Fatti nuovi

1 giugno 2016Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i relativi avvisi giusta l’art. 90 LEF, che nel pomeriggio del 14 aprile 2016

avrebbe eseguito il pignoramento presso la propria sede. Siccome quel giorno il

debitore non si è presentato, l’UE ha proceduto d’ufficio al pignoramento delle

indennità giornaliere ch’egli percepisce dalla S__________ a seguito d’infortu­­nio,

allestendo il seguente calcolo del minimo esistenziale:

Redditi

Debitore

fr.

2'158.10

Totale

fr.

2'158.10

Minimo d’esistenza

Base mensile

fr.

1'200.00

Affitto

fr.

400.00

Assicurazioni

fr.

100.00

Totale

fr.

1'700.00

B. Accertata

la parziale pignorabilità del reddito sulla base del predetto computo, con

scritto del 18 aprile 2016 l’UE ha diffidato la S__________ a versare l’importo

mensile eccedente il minimo esistenziale dell’escusso. Lo stesso giorno l’organo

esecutivo ha notificato il verbale di pignoramento al debitore, unitamente al

calcolo del minimo di esistenza.

C. Con

ricorso del 25 aprile 2016 RI 1 si aggrava contro il pignoramento del proprio

reddito, chiedendone l’annulla­­mento.

D. Il

29 aprile 2016 l’PI 1 ha ritirato l’esecuzione n. __________, ma il 6

maggio 2016 ha chiesto all’UE il proseguimento di una terza esecuzione (n. __________)

diretta anch’essa contro RI 1. Dando seguito a tale domanda, quello stesso

giorno l’Ufficio ha deciso di far partecipare quest’ultima esecuzione al

pignoramento eseguito il 14 aprile 2016 e ne ha informato le parti mediante invio

dell’avviso di partecipazione.

E. Con

scritto del 9 maggio 2016 il ricorrente ha chiesto a questa Camera di concedere

l’effetto sospensivo.

F. Con

osservazioni del 18 maggio 2016 l’UE postula la reiezione del gravame, mentre la

creditrice è rimasta silente.

G. Con

replica del 22 maggio 2016 l’insorgente ha ribattuto alle osservazioni dell’Ufficio,

fornendo alcune precisazioni, mentre il 23 maggio 2016 ha chiesto a questa

Camera di sospendere al più presto il pignoramento, ritenuto che prossimamente

dovrà sostenere delle spese mediche e dentistiche non indifferenti, che non è

in grado di affrontare.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la

Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta

il 15 aprile 2016, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2. Giusta

l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a

giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del

debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le

autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,

deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di

acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al

sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima

sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta

in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul

Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e

fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del

pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2d; 108 III 12 consid. 3;

sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1),

ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto

conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108

III 12 consid. 4).

3. Il

ricorrente si duole anzitutto del fatto che il pignoramento ha avuto luogo in

sua assenza e senz’alcuna previa comunicazione di presentarsi presso l’Ufficio.

Egli si duole inoltre che il verbale “è stato

firmato solo dall’ufficiale incaricato V__________”. Nella replica egli

precisa tuttavia quanto segue:

“io sapevo o ero a conoscenza che l’assistenza e la

rendita che in seguito mi è stata riconosciuta dalla S__________ fossero

impignorabili, per questi motivi non mi sono presentato il 14 aprile al pignoramento

e in più ero convinto che venisse eseguito al mio domicilio, quindi questo è un

mio errore”.

Tale

dichiarazione dimostra che RI 1 era a conoscenza della data e del luogo

previsti per il pignoramento, sicché la sua censura inerente alla mancata

comunicazione dell’avviso di pignoramento si rivela manifestamente infondata.

Per quanto attiene invece all’esecuzione del pignoramento in assenza del

debitore, basti dire che tale misura è conforme alla legge,

qualora, come nel caso di specie, l’escusso, regolarmente avvisato, non vi

assista o non vi si faccia rappresentare (DTF 112 III 16 consid. 5). D’altronde

il funzionario incaricato V__________ era legittimato a firmare da solo il

verbale di pignoramento giusta i combinati art. 6 del Regolamento sui formulari

e registri da impiegare in tema d’esecuzione e di fallimento e sulla

contabilità (Rform; RS 281.31) e 3a del Regolamento interno dell’UE concernente

i diritti di firma. Anche su questo punto il ricorso risulta quindi infondato.

Va

infine rilevato per chiarezza che il reddito pignorato nel caso di specie,

composto delle indennità giornaliere elargite dalla S__________ a seguito di

infortunio, è una prestazione destinata a risarcire una perdita di guadagno e

costituisce pertanto un reddito limitatamente pignorabile nel senso dell’art.

93 cpv. 1 LEF. Non si tratta dunque di un reddito impignorabile (nel senso dell’art. 92 cpv. 1 n. 9 LEF,

v. sentenza della CEF 15.2014.93 del 22 giugno 2015 consid. 5.1), come riteneva a torto il ricorrente.

4. L’insorgente

lamenta altresì che l’UE abbia omesso nel calcolo del minimo esistenziale il

premio della cassa malati, che sostiene di pagare regolarmente ogni mese. Senza

esporre alcuna argomentazione, egli allega al ricorso anche un contratto di

locazione stipulato con sua madre, da cui risulta un canone a suo carico di fr. 500.–

(a fronte dei fr. 400.– riconosciuti dall’Ufficio).

4.1 Secondo

consolidata giurisprudenza, nel calcolo del minimo vitale entrano in

considerazione soltanto gli importi effettivamente pagati (cfr. DTF 121

III 20 consid. 3/a; 120 III 16 consid. 2/c; 112 III 19 consid. 4). A tal uopo, l’ufficio d’esecuzione non può attenersi unicamente alle

dichiarazioni dell’escusso, ma deve esigere da quest’ultimo la produzione dei

giustificativi dei pagamenti. Ciò vale anche per i premi d’assicurazione

malattie di base obbligatoria e per il canone di locazione (cfr. sentenza

della CEF 15.2014.64 del 28 agosto 2014, consid. 3; punti II/3 e I/1 della

Tabella).

4.2 Nel

caso in rassegna, il ricorrente non ha prodotto né all’UE né in questa sede

alcun giustificativo che comprovi il pagamento dei premi d’assicurazione

malattie di base obbligatoria. Stando così le cose, l’organo esecutivo ha agito

correttamente laddove non ha tenuto conto di tale spesa nel minimo vitale dell’escusso.

A prescindere dal fatto che l’insorgente non motiva la propria censura, altrettanto

vale per quanto concerne il canone locatizio, ritenuto che neppure in tal caso il

debitore ha trasmesso all’or­­gano esecutivo o a questa Camera i giustificativi

di pagamento. Ne consegue la conferma dell’importo di fr. 400.– ammesso a

tale titolo dall’Ufficio. Pure da questo punto di vista il ricorso si rivela quindi

infondato.

5. RI

1 rileva di avere inoltre diverse spese supplementari causate dagli spostamenti

con il suo autoveicolo privato per recarsi da vari medici e accompagnarvi pure

sua madre, circostanze che – a suo parere – non sono state considerate nel

calcolo del minimo d’esistenza.

5.1 È

principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e

correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza

del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile in virtù dell’art.

92 cpv. 1 n. 3 LEF, vuoi perché il veicolo gli è necessario per conseguire il

suo reddito nel senso dell’art. 93 LEF (DTF 119 III 13 consid. 2a; 117 III 22

consid. 2), vuoi perché egli è invalido e non può, senza pericolo per la sua

salute o senza difficoltà straordinarie, utilizzare un mezzo di trasporto più

economico, e senza tale veicolo non potrebbe seguire un trattamento medico indispensabile o stabilire un minimo di contatti

con il mondo esterno e altre persone (sentenza del Tribunale federale

7B.161/2004 del 21 settembre 2004, consid. 5; sentenza della CEF 15.2015.77 del

10 dicembre 2015 consid. 3.1).

5.2 Nel

caso specifico, non emerge dagli atti – né il ricorrente lo sostiene – che il

suo veicolo sia stato dichiarato impignorabile per motivi di ordine medico

(eventuali motivi professionali essendo esclusi, l’escusso non esercitando più

alcuna attività lucrativa). Egli non ha comunque prodotto attestazioni

dei prestatori di cure in merito alla necessità, alla frequenza e ai luoghi

degli appuntamenti medici suoi e di sua madre né quantificato le sue spese di

trasferta in relazione a questi appuntamenti. Non risulta alla Camera ch’egli

abbia nel frattempo fatto avere all’Ufficio tali giustificativi né li ha

acclusi al ricorso in esame. Anche su tale punto la decisione dell’UE merita dunque

conferma.

6. L’insorgente

fa valere infine di dover restituire all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento

un importo di fr. 3'190.– percepito indebitamente e di doversi sottoporre prossimamente

a un intervento dentistico, ciò che ribadisce pure nella richiesta del 23

maggio 2016 con cui chiede di sospendere immediatamente il pignoramento, specificando

di dovere versare al suo dentista un acconto di fr. 300.– e sostenere

ulteriori spese mediche per il trattamento di una malattia della pelle e delle

unghie.

6.1 Per

quanto concerne il debito nei confronti dell’Ufficio del sostegno sociale e

dell’inserimento, basti rilevare che non si tratta di una spesa assolutamente

necessaria al sostentamento del debitore e della sua famiglia giusta l’art. 93

cpv. 1 LEF, ragione per cui non se ne può tener conto nel computo del minimo

esistenziale. L’Ufficio in questione non dev’essere infatti privilegiato rispetto

ad altri creditori.

6.2 Relativamente

alle spese dentistiche e mediche, a ben vedere il ricorrente fonda le proprie lamentele

su fatti nuovi inammissibili in questa sede, perché devono dapprima essere

sottoposti al­l’UE con un’istanza di revisione giusta l’art. 93 cpv. 3 LEF (sentenza

della CEF 15.2012.54 del 6 giugno 2012, consid. 1). La richiesta del 23 maggio

2016 va dunque trasmessa all’Ufficio quale istanza di revisione, non senza ricordare

sin d’ora all’escusso che dovrà presentare all’organo esecutivo i certificati dentistici

e medici e i giustificativi di pagamento delle spese in questione, così che

l’UE possa valutare se aggiungerle nel suo minimo di esistenza. In definitiva,

il ricorso va respinto e la domanda di effetto sospensivo diviene quindi senza

oggetto.

7. Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano

indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2

OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

La

richiesta di RI 1 del 23 maggio 2016 di sospendere immediatamente il

pignoramento del 14 aprile 2016 è trasmessa all’Ufficio di esecuzione di

Acquarossa quale domanda di revisione del minimo d’esistenza.

3.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

4.

Notificazione a:

–;

–, ,.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Acquarossa.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.