15.2016.33
Minimo di esistenza. Premi dell’assicurazione obbligatoria della cassa malati, canone di locazione, spese di trasferta e spese mediche. Mancanza di giustificativi. Fatti nuovi
1 giugno 2016Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2016.33
Lugano
1 giugno 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 25 aprile 2016 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Acquarossa
nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse nei confronti del ricorrente
da
PI 1,
ritenuto
in fatto: A. Nelle esecuzioni n. __________ e __________
promosse nei confronti di RI 1 dall’PI 1, il 19 gennaio 2016 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Acquarossa ha informato l’escusso, mediante
Fatti
i relativi avvisi giusta l’art. 90 LEF, che nel pomeriggio del 14 aprile 2016
avrebbe eseguito il pignoramento presso la propria sede. Siccome quel giorno il
debitore non si è presentato, l’UE ha proceduto d’ufficio al pignoramento delle
indennità giornaliere ch’egli percepisce dalla S__________ a seguito d’infortunio,
allestendo il seguente calcolo del minimo esistenziale:
Redditi
Debitore
fr.
2'158.10
Totale
fr.
2'158.10
Minimo d’esistenza
Base mensile
fr.
1'200.00
Affitto
fr.
400.00
Assicurazioni
fr.
100.00
Totale
fr.
1'700.00
B. Accertata
la parziale pignorabilità del reddito sulla base del predetto computo, con
scritto del 18 aprile 2016 l’UE ha diffidato la S__________ a versare l’importo
mensile eccedente il minimo esistenziale dell’escusso. Lo stesso giorno l’organo
esecutivo ha notificato il verbale di pignoramento al debitore, unitamente al
calcolo del minimo di esistenza.
C. Con
ricorso del 25 aprile 2016 RI 1 si aggrava contro il pignoramento del proprio
reddito, chiedendone l’annullamento.
D. Il
29 aprile 2016 l’PI 1 ha ritirato l’esecuzione n. __________, ma il 6
maggio 2016 ha chiesto all’UE il proseguimento di una terza esecuzione (n. __________)
diretta anch’essa contro RI 1. Dando seguito a tale domanda, quello stesso
giorno l’Ufficio ha deciso di far partecipare quest’ultima esecuzione al
pignoramento eseguito il 14 aprile 2016 e ne ha informato le parti mediante invio
dell’avviso di partecipazione.
E. Con
scritto del 9 maggio 2016 il ricorrente ha chiesto a questa Camera di concedere
l’effetto sospensivo.
F. Con
osservazioni del 18 maggio 2016 l’UE postula la reiezione del gravame, mentre la
creditrice è rimasta silente.
G. Con
replica del 22 maggio 2016 l’insorgente ha ribattuto alle osservazioni dell’Ufficio,
fornendo alcune precisazioni, mentre il 23 maggio 2016 ha chiesto a questa
Camera di sospendere al più presto il pignoramento, ritenuto che prossimamente
dovrà sostenere delle spese mediche e dentistiche non indifferenti, che non è
in grado di affrontare.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la
Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta
il 15 aprile 2016, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. Giusta
l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a
giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del
debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le
autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,
deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di
acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al
sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima
sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta
in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul
Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e
fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del
pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2d; 108 III 12 consid. 3;
sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1),
ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto
conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108
III 12 consid. 4).
3. Il
ricorrente si duole anzitutto del fatto che il pignoramento ha avuto luogo in
sua assenza e senz’alcuna previa comunicazione di presentarsi presso l’Ufficio.
Egli si duole inoltre che il verbale “è stato
firmato solo dall’ufficiale incaricato V__________”. Nella replica egli
precisa tuttavia quanto segue:
“io sapevo o ero a conoscenza che l’assistenza e la
rendita che in seguito mi è stata riconosciuta dalla S__________ fossero
impignorabili, per questi motivi non mi sono presentato il 14 aprile al pignoramento
e in più ero convinto che venisse eseguito al mio domicilio, quindi questo è un
mio errore”.
Tale
dichiarazione dimostra che RI 1 era a conoscenza della data e del luogo
previsti per il pignoramento, sicché la sua censura inerente alla mancata
comunicazione dell’avviso di pignoramento si rivela manifestamente infondata.
Per quanto attiene invece all’esecuzione del pignoramento in assenza del
debitore, basti dire che tale misura è conforme alla legge,
qualora, come nel caso di specie, l’escusso, regolarmente avvisato, non vi
assista o non vi si faccia rappresentare (DTF 112 III 16 consid. 5). D’altronde
il funzionario incaricato V__________ era legittimato a firmare da solo il
verbale di pignoramento giusta i combinati art. 6 del Regolamento sui formulari
e registri da impiegare in tema d’esecuzione e di fallimento e sulla
contabilità (Rform; RS 281.31) e 3a del Regolamento interno dell’UE concernente
i diritti di firma. Anche su questo punto il ricorso risulta quindi infondato.
Va
infine rilevato per chiarezza che il reddito pignorato nel caso di specie,
composto delle indennità giornaliere elargite dalla S__________ a seguito di
infortunio, è una prestazione destinata a risarcire una perdita di guadagno e
costituisce pertanto un reddito limitatamente pignorabile nel senso dell’art.
93 cpv. 1 LEF. Non si tratta dunque di un reddito impignorabile (nel senso dell’art. 92 cpv. 1 n. 9 LEF,
v. sentenza della CEF 15.2014.93 del 22 giugno 2015 consid. 5.1), come riteneva a torto il ricorrente.
4. L’insorgente
lamenta altresì che l’UE abbia omesso nel calcolo del minimo esistenziale il
premio della cassa malati, che sostiene di pagare regolarmente ogni mese. Senza
esporre alcuna argomentazione, egli allega al ricorso anche un contratto di
locazione stipulato con sua madre, da cui risulta un canone a suo carico di fr. 500.–
(a fronte dei fr. 400.– riconosciuti dall’Ufficio).
4.1 Secondo
consolidata giurisprudenza, nel calcolo del minimo vitale entrano in
considerazione soltanto gli importi effettivamente pagati (cfr. DTF 121
III 20 consid. 3/a; 120 III 16 consid. 2/c; 112 III 19 consid. 4). A tal uopo, l’ufficio d’esecuzione non può attenersi unicamente alle
dichiarazioni dell’escusso, ma deve esigere da quest’ultimo la produzione dei
giustificativi dei pagamenti. Ciò vale anche per i premi d’assicurazione
malattie di base obbligatoria e per il canone di locazione (cfr. sentenza
della CEF 15.2014.64 del 28 agosto 2014, consid. 3; punti II/3 e I/1 della
Tabella).
4.2 Nel
caso in rassegna, il ricorrente non ha prodotto né all’UE né in questa sede
alcun giustificativo che comprovi il pagamento dei premi d’assicurazione
malattie di base obbligatoria. Stando così le cose, l’organo esecutivo ha agito
correttamente laddove non ha tenuto conto di tale spesa nel minimo vitale dell’escusso.
A prescindere dal fatto che l’insorgente non motiva la propria censura, altrettanto
vale per quanto concerne il canone locatizio, ritenuto che neppure in tal caso il
debitore ha trasmesso all’organo esecutivo o a questa Camera i giustificativi
di pagamento. Ne consegue la conferma dell’importo di fr. 400.– ammesso a
tale titolo dall’Ufficio. Pure da questo punto di vista il ricorso si rivela quindi
infondato.
5. RI
1 rileva di avere inoltre diverse spese supplementari causate dagli spostamenti
con il suo autoveicolo privato per recarsi da vari medici e accompagnarvi pure
sua madre, circostanze che – a suo parere – non sono state considerate nel
calcolo del minimo d’esistenza.
5.1 È
principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e
correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza
del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile in virtù dell’art.
92 cpv. 1 n. 3 LEF, vuoi perché il veicolo gli è necessario per conseguire il
suo reddito nel senso dell’art. 93 LEF (DTF 119 III 13 consid. 2a; 117 III 22
consid. 2), vuoi perché egli è invalido e non può, senza pericolo per la sua
salute o senza difficoltà straordinarie, utilizzare un mezzo di trasporto più
economico, e senza tale veicolo non potrebbe seguire un trattamento medico indispensabile o stabilire un minimo di contatti
con il mondo esterno e altre persone (sentenza del Tribunale federale
7B.161/2004 del 21 settembre 2004, consid. 5; sentenza della CEF 15.2015.77 del
10 dicembre 2015 consid. 3.1).
5.2 Nel
caso specifico, non emerge dagli atti – né il ricorrente lo sostiene – che il
suo veicolo sia stato dichiarato impignorabile per motivi di ordine medico
(eventuali motivi professionali essendo esclusi, l’escusso non esercitando più
alcuna attività lucrativa). Egli non ha comunque prodotto attestazioni
dei prestatori di cure in merito alla necessità, alla frequenza e ai luoghi
degli appuntamenti medici suoi e di sua madre né quantificato le sue spese di
trasferta in relazione a questi appuntamenti. Non risulta alla Camera ch’egli
abbia nel frattempo fatto avere all’Ufficio tali giustificativi né li ha
acclusi al ricorso in esame. Anche su tale punto la decisione dell’UE merita dunque
conferma.
6. L’insorgente
fa valere infine di dover restituire all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento
un importo di fr. 3'190.– percepito indebitamente e di doversi sottoporre prossimamente
a un intervento dentistico, ciò che ribadisce pure nella richiesta del 23
maggio 2016 con cui chiede di sospendere immediatamente il pignoramento, specificando
di dovere versare al suo dentista un acconto di fr. 300.– e sostenere
ulteriori spese mediche per il trattamento di una malattia della pelle e delle
unghie.
6.1 Per
quanto concerne il debito nei confronti dell’Ufficio del sostegno sociale e
dell’inserimento, basti rilevare che non si tratta di una spesa assolutamente
necessaria al sostentamento del debitore e della sua famiglia giusta l’art. 93
cpv. 1 LEF, ragione per cui non se ne può tener conto nel computo del minimo
esistenziale. L’Ufficio in questione non dev’essere infatti privilegiato rispetto
ad altri creditori.
6.2 Relativamente
alle spese dentistiche e mediche, a ben vedere il ricorrente fonda le proprie lamentele
su fatti nuovi inammissibili in questa sede, perché devono dapprima essere
sottoposti all’UE con un’istanza di revisione giusta l’art. 93 cpv. 3 LEF (sentenza
della CEF 15.2012.54 del 6 giugno 2012, consid. 1). La richiesta del 23 maggio
2016 va dunque trasmessa all’Ufficio quale istanza di revisione, non senza ricordare
sin d’ora all’escusso che dovrà presentare all’organo esecutivo i certificati dentistici
e medici e i giustificativi di pagamento delle spese in questione, così che
l’UE possa valutare se aggiungerle nel suo minimo di esistenza. In definitiva,
il ricorso va respinto e la domanda di effetto sospensivo diviene quindi senza
oggetto.
7. Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano
indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2
OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
Considerandi
2.
La
richiesta di RI 1 del 23 maggio 2016 di sospendere immediatamente il
pignoramento del 14 aprile 2016 è trasmessa all’Ufficio di esecuzione di
Acquarossa quale domanda di revisione del minimo d’esistenza.
3.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
4.
Notificazione a:
–;
–, ,.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Acquarossa.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.