15.2016.34
Ricorso contro avvisi di pignoramento. Domanda di sospensione in attesa dell’esito di procedimenti civili, amministrativi o penali pendenti. Diritto di essere sentito sul pignoramento
24 giugno 2016Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
15.2016.34
Lugano
24 giugno 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 25 aprile 2016 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di
esecuzione di Lugano, o meglio contro gli avvisi di pignoramento emessi il
6 aprile 2016 nelle esecuzioni n. __________707, __________19, __________35 e __________31 promosse contro la ricorrente rispettivamente
da
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona
Stato del Canton Ticino, Bellinzona
(rappr. dall’Ufficio esazione e condoni,
Bellinzona)
Confederazione Svizzera, Berna
(rappr. dall’Amministrazione federale delle
finanze, Berna)
Ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che nelle esecuzioni n. __________19 e __________35 promosse dallo Stato
del Canton Ticino contro l’avv. RI 1, il 6 aprile 2016 l’Ufficio di esecuzione
(UE) di Lugano ha emesso l’avviso di pignoramento per i crediti di fr. 289.30
e fr. 362.30 posti in esecuzione, indicando per ognuno di essi “che viene aggiunto al pignoramento previsto
il 20.05.2015”;
che a richiesta della Cassa cantonale di
compensazione AVS/AI/ IPG nell’esecuzione n. __________707 diretta sempre
contro l’avv. RI 1, il 12 aprile 2016 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano ha
emesso l’avviso di pignoramento per il credito di fr. 204.05 vantato dall’escutente, “che
viene aggiunto al pignoramento previsto il 20.05.2015”;
che
infine il 19 aprile 2016 l’UE ha emesso nei confronti di RI 1 un altro avviso
di pignoramento dello stesso tenore a favore del credito di fr. 138.30
fatto valere dalla Confederazione Svizzera nell’esecuzione n. __________31;
che
con ricorso del 25 aprile 2016 l’avv. RI 1 chiede, previo conferimento dell’effetto
sospensivo, l’accoglimento della domanda di sospensione del pignoramento nelle
predette quattro esecuzioni “fino almeno alla fine del mese di giugno 2016 in attesa
della risoluzione della vertenza penale, sub eventualmente domanda di condono,
ovvero di compensazione ed eventualmente di rettifica”;
che
a motivazione della propria richiesta la ricorrente evoca nuovamente il fatto
che l’intero contenuto del suo studio legale è stato depositato in un container
nell’ambito di una procedura di sfratto “per ordine” di un
patrocinatore che a suo dire ha agito senza poteri, come pure il blocco di
tutti i suoi conti in un procedimento penale ch’essa qualifica come “abusivo e calunnioso”;
che
la questione della pignorabilità dell’inventario dei beni dello studio legale
della ricorrente eseguito il 3 dicembre 2014 a tutela del diritto di ritenzione della (sub)locatrice è già stata giudicata con sentenza passata
in giudicato (sentenze della CEF 15.2015.1 del 14 aprile 2015 e del Tribunale
federale 5A_361/2015 del 28 gennaio 2016);
che
in ogni caso la domanda di sospensione delle esecuzioni contenuta nel ricorso è
non solo prematura, poiché non risulta essere stata dapprima sottoposta all’UE,
ma è anche infondata, perché la mera pendenza di procedimenti civili,
amministrativi o penali promossi o aperti nei suoi confronti non costituisce un
motivo di sospensione delle esecuzioni giusta gli artt. 57 a 62 LEF (v.
sentenze della CEF 15.2015.94 del 26 aprile 2016 pag. 3 e 15.2016.9 di stessa
data, consid. 3, relative a due precedenti ricorsi dell’avv. RI 1, la cui
impugnazione della prima sentenza è stata dichiarata inammissibile dal
Considerandi
Tribunale federale il 24 maggio 2016 [5A_374/2016]), perlomeno se l’autorità
giudiziaria non ha formalmente disposto la loro sospensione, ciò che la ricorrente
non dimostra di essere stato il caso nella fattispecie;
che
l’avv. RI 1 si duole inoltre che l’UE di Lugano abbia pignorato il suo conto
presso __________ senza porsi la questione del minimo vitale né interpellarla;
che, per vero,
la legge (art. 90 LEF) conferisce all’escusso il diritto di essere sentito sull’esecuzione
del pignoramento prescrivendo, appunto, la notifica dell’avviso di pignoramento,
in cui gli viene intimato di assistere all’esecuzione del pignoramento, nel
quadro della quale egli potrà in particolare far valere l’eventuale impignorabilità
dei suoi beni nel senso degli art. 92 e 93 LEF;
che il
pignoramento cui si riferisce l’avv. RI 1 riguarda del resto precedenti
esecuzioni;
che, in effetti, il 29 luglio 2014 l’UE aveva fissato il pignoramento
nell’esecuzione n. __________13 per il 26 settembre 2014, il 23 ottobre 2014
aveva emesso un altro avviso di pignoramento nell’esecuzione n. __________63
per il 24 novembre 2014, e rispettivamente il 2 e il 10 aprile 2015 ne aveva
notificato due altri nelle esecuzioni n. __________07 e __________61 per il 20
maggio 2015;
che
non essendo riuscito a eseguire questi pignoramenti in presenza dell’escussa,
il 10 luglio 2015 l’UE l’aveva sollecitata a presentarsi entro 10 giorni
ai suoi sportelli onde allestire il verbale di pignoramento;
che con sentenza del 17 agosto 2015 (inc. 15.2015.55) la Camera aveva
respinto il ricorso interposto dall’avv. RI 1 il 30 luglio 2015 avverso tale
ordine;
che
il 18 agosto 2015 l’UE aveva notificato a__________ il pignoramento
(supercautelare) delle relazioni bancarie e dei depositi titoli riconducibili
alla ricorrente a garanzia della già citata esecuzione n. __________13, delle
altre tre procedure esecutive pure già menzionate e di ulteriori quattro esecuzioni – __________ 16, __________111,
__________113 e __________114) –, comunque tutte anteriori a quelle in esame;
che
pure contro tale provvedimento l’avv. RI 1 era insorta a questa Camera con un
ricorso del 1° settembre 2015 (rubricato come inc. 15.2015.76);
che
il 1° ottobre 2015 il Tribunale federale aveva concesso effetto sospensivo al
ricorso in materia civile interposto dall’avv. RI 1 contro la (prima) sentenza
emessa il 17 agosto 2015 dalla Camera (inc.5A_690/2015);
che
la decisione del Tribunale federale sospende soltanto l’ordine rivolto alla
ricorrente di presentarsi per l’esecuzione del pignoramento a favore delle otto
esecuzioni anteriori a quelle in esame (come blocca di fatto la trattazione del
ricorso contro la notifica del pignoramento all’UBS, inc. 15.2015.76);
che la decisione del Tribunale federale
non ha invece alcun effetto sulle esecuzioni successive n.
__________707, __________19,
__________35 e __________31 oggetto del ricorso in esame né incombe alla Camera
determinarsi in questa sede su un provvedimento ancora sub iudice;
che ad ogni
modo la sospensione dell’esecuzione del pignoramento eseguito a favore delle
precedenti otto esecuzioni non impedisce un successivo pignoramento a favore
delle quattro esecuzioni in rassegna, ancorché limitato alla parte del ricavato
dei beni dell’escussa che eccede quanto necessario alla copertura dei crediti a
beneficio del pignoramento anteriore (art. 110 cpv. 3 LEF);
che il ricorso
si rivela quindi infondato e va respinto;
che la
richiesta di effetto sospensivo diventa senza oggetto;
che per legge non si preleva
la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5
LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. In quanto ammissibile il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione
a:
–;
–
;
–
;
–.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.