15.2016.35
Ricorso contro un attestato carenza beni; nuovo ricorso tardivo dopo che un precedente ricorso era stato dichiarato irricevibile per carenze formali
3 maggio 2016Italiano3 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
15.2016.35
Lugano
3 maggio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 25 aprile 2016 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di
esecuzione di Locarno, o meglio contro l’attestato di carenza di beni
emesso il 17 marzo 2016 nell’esecuzione n. __________ promossa dal ricorrente
nei confronti di
PI 1,
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 12
gennaio 2016 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Locarno, RI 1 procede contro PI
1 per l’incasso di fr. 683.35 oltre agli accessori;
che
il 17 marzo 2016 l’UE ha accertato che il pignoramento era stato infruttuoso e
ha emesso un attestato di carenza di beni;
che
con ricorso del 31 marzo 2016, a nome di RI 1 C__________ ha contestato l’attestato
di carenza di beni;
che
con sentenza del 15 aprile 2016 (inc. 15.2016.24) questa Camera ha dichiarato
il ricorso irricevibile, principalmente perché era firmato dal solo C__________,
e inoltre poiché il ricorso non adempiva i requisiti dell’art. 7 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di
esecuzione e fallimento (LPR, RL 3.5.1.2);
che
tale decisione è passata in giudicato;
che con il ricorso in esame RI 1 si
prefigge di ripresentare lo stesso atto di ricorso inoltrato il 31 marzo 2016,
seppure sottoscritto anche da lui “per approvazione e regolarità di procedura”;
che
in quanto nuova impugnazione il ricorso si avvera però d’acchito tardivo –
siccome inoltrato più di dieci giorni dalla notifica dell’attestato di carenza
di beni impugnato (v. art. 17 cpv. 2 LEF) – ed è quindi irricevibile;
che
anche quale eventuale produzione di un nuovo documento nella precedente
procedura di ricorso (inc. 15.2015.24) lo scritto in esame è tardivo giacché la
procedura è terminata e la sentenza del 15 aprile 2016 sarebbe potuta essere
contestata solo con un ricorso in materia civile al Tribunale federale entro 10
giorni dalla sua notifica, come indicato in fondo alla stessa sentenza;
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
Considerandi
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.