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Decisione

15.2016.35

Ricorso contro un attestato carenza beni; nuovo ricorso tardivo dopo che un precedente ricorso era stato dichiarato irricevibile per carenze formali

3 maggio 2016Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

15.2016.35

Lugano

3 maggio 2016

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 25 aprile 2016 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio di

esecuzione di Locarno, o meglio contro l’attestato di carenza di beni

emesso il 17 marzo 2016 nell’esecuzione n. __________ promossa dal ricorrente

nei confronti di

PI 1,

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 12

gennaio 2016 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Locarno, RI 1 procede contro PI

1 per l’incasso di fr. 683.35 oltre agli accessori;

che

il 17 marzo 2016 l’UE ha accertato che il pignoramento era stato infruttuoso e

ha emesso un attestato di carenza di beni;

che

con ricorso del 31 marzo 2016, a nome di RI 1 C__________ ha contestato l’attestato

di carenza di beni;

che

con sentenza del 15 aprile 2016 (inc. 15.2016.24) questa Camera ha dichiarato

il ricorso irricevibile, principalmente perché era firmato dal solo C__________,

e inoltre poiché il ricorso non adempiva i requisiti dell’art. 7 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di

esecuzione e fallimento (LPR, RL 3.5.1.2);

che

tale decisione è passata in giudicato;

che con il ricorso in esame RI 1 si

prefigge di ripresentare lo stesso atto di ricorso inoltrato il 31 marzo 2016,

seppure sottoscritto anche da lui “per approvazione e regolarità di procedura”;

che

in quanto nuova impugnazione il ricorso si avvera però d’ac­chito tardivo –

siccome inoltrato più di dieci giorni dalla notifica dell’attestato di carenza

di beni impugnato (v. art. 17 cpv. 2 LEF) – ed è quindi irricevibile;

che

anche quale eventuale produzione di un nuovo documento nella precedente

procedura di ricorso (inc. 15.2015.24) lo scritto in esame è tardivo giacché la

procedura è terminata e la sentenza del 15 aprile 2016 sarebbe potuta essere

contestata solo con un ricorso in materia civile al Tribunale federale entro 10

giorni dalla sua notifica, come indicato in fondo alla stessa sentenza;

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.

Considerandi

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Locarno.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.