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Decisione

15.2016.39

Determinazione del modo di realizzazione di diritti in una comunione ereditaria

13 maggio 2016Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo alcuni creditori presentato le domande di vendita, l’UE ha

convocato tutti gli interessati a un’udienza tenutasi il 22

gennaio 2015 a norma dell’art. 9 del Regolamento del Tribunale federale

concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (RDC, RS

281.41), in occasione della quale nessuna conciliazione è potuta

essere raggiunta in assenza di tutti i creditori e di parte dei membri della

comunione ereditaria. In sede di conciliazione l’ufficio ha determinato la

quota di spettanza del debitore nella comunione ereditaria in un ottavo. Esso

ha rilevato che l’unico bene appartenente alla stessa è la particella n. __________

RFD di __________ del valore di fr. 9'438.– e che il valore della quota dell’escusso

corrisponde dunque a fr. 1'179.75.

C. Il

2 febbraio 2015 PI 8 e PI 7 hanno comunicato all’UE la loro disponibilità a

ritirare gli attivi della comunione ereditaria per fr. 5'000.–. Tale

offerta è stata sottoposta a tutti gli interessati il 5 agosto 2015. Non

risulta avere ricevuto alcuna adesione.

D. In

precedenza, il 3 febbraio 2015, l’UE aveva assegnato agli interessati un

termine di dieci giorni per presentare eventuali proposte concrete per la

realizzazione della quota ereditaria dell’e­scusso. Nel termine impartito nessuna

proposta gli è pervenuta. Il 12 novembre 2015 l’UE ha informato tutti i

creditori che il valore complessivo della quota di un settimo spettante al

debitore nella comunione ereditaria è di fr. 1'664.40.

E. Il

3 maggio 2016 l’UE ha chiesto a questa Camera di determinare il modo di

realizzazione dei diritti in comunione spettanti a PI 1, preavvisando la loro

vendita ai pubblici incanti e precisando che alla quota pignorata l’UE attribuisce

un valore di fr. 1'664.40, come stabilito nella comunicazione a tutti i

creditori del 12 novembre 2015.

Considerato

in

diritto: 1. Ricevuta

la domanda di vendita d’una parte in comunione, l’uffi­­cio d’esecuzione

convoca tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1

RDC), dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione

(art. 10 cpv. 1 RDC). L’autorità

Considerandi

di vigilanza deve determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari

dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF) scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della

comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art.

10.

cpv. 2 RDC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 RDC la vendita all’a­sta dei

diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore della quota

pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione

del pignoramento o delle trattative di conciliazione.

2.

Nel caso di specie in occasione dei pignoramenti l’Ufficio

ha sempre simbolicamente indicato il

valore di stima dell’interes­­senza

spettante all’escusso nella comunione ereditaria in fr. 1.–. È solo in

sede di conciliazione che l’UE ha stimato la quota ereditaria di PI 1 in fr. 1'179.75 in considerazione della

sua partecipazione di un ottavo nella comunione ereditaria e del valore

complessivo della stessa, che risulta proprietaria della sola particella n. __________

RFD di __________, di fr. 9'438.–. In

una comunicazione fatta ai vari creditori, il 12 novembre 2015 l’Ufficio ha precisato che alla comunione ereditaria

appartengono anche la particella n. __________ RFD di __________ e la quota di

comproprietà A di un quarto della particella n. __________ RFD di __________, e

ha stabilito che il valore della quota ereditaria del debitore ammonta a un

settimo del valore complessivo della comunione ereditaria, pari a fr. 11'651.–,

ossia fr. 1'664.–. In occasione della presentazione dell’istanza l’Ufficio

ha poi ribadito quanto scritto ai creditori il 12 novembre 2015.

Nel

determinare la quota parte dell’escusso nella comunione ereditaria, l’Ufficio

ha però omesso di considerare che PI 3, PI 4 e PI 5 sono i figli e il marito – e

quindi gli eredi – di __________, deceduta il 17 dicembre 2012, che era figlia

di PI 2, mentre PI 6 e PI 9 sono i figli – e quindi gli eredi – di __________, deceduto

il 19 settembre 2001, che era a sua volta figlio di PI 2, (v. certificato ereditario emesso il 3 ago­sto

2007.

dal Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città e la banca dati dei

movimenti della popolazione [“Movpop”]). Ne consegue che essendo i figli di PI

2.

solo cinque e non sette, l’escusso, nella sua qualità di figlio della

defunta, partecipa nella misura di un

quinto (e non di un settimo) alla comunione ereditaria. Premesso, tuttavia, che

il valore globale della comunione ascende a fr. 11'651.–, il valore della

sua quota è comun­que di soli fr. 2'330.– ed è sufficientemente

determinato nel senso dell’art. 10 cpv. 3 RDC perché si possa ordinarne la

realizzazione a mezzo di pubblici incanti. Infatti, la soluzione alternativa dello

scioglimento della comunione ereditaria e della liquidazione del patrimonio

comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC) appare in concreto inadeguata, ove si

confrontino il valore contenuto della quota con i tempi e i costi di una simile

procedura. L’istanza va quindi accolta.

3.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF per analogia).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. L’istanza è accolta.

Di

conseguenza è ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell’interessenza

di 1/5 spettante a PI 1 nella divisione della comunione

ereditaria fu PI 2 composta di PI 1 PI 3, PI 4, PI 5, PI 6, PI 7, PI 8 e PI 9.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione all’Ufficio di esecuzione, Locarno e,

per il suo tramite, a tutti gli interessati.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.