15.2016.39
Determinazione del modo di realizzazione di diritti in una comunione ereditaria
13 maggio 2016Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2016.39
Lugano
13 maggio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella procedura avviata su istanza 3 maggio
2016 dell’Ufficio di esecuzione di Locarno, con cui chiede di determinare
il modo di realizzazione ai sensi dell’art. 132 LEF dell’interessenza spettante
a
PI
1
nella comunione ereditaria fu PI 2, composta oltre all’escusso PI 1 di
PI
3,
PI 4,
PI 5,
PI 6,
PI 7,
PI 8,
PI 9,
nelle varie esecuzioni (gruppi da n. 1 a 5) promosse
contro l’escusso da:
,
,
(rappresentata da , )
,
,
(rappresentati
, )
,
ritenuto
in fatto: A. Nelle varie esecuzioni promosse
contro PI 1 il 7 ottobre 2013, il 30 ottobre 2013, il 15 gennaio 2014, il 18
giugno 2014 e il 26 gennaio 2016 l’Ufficio esecuzione (UE) di Locarno ha
pignorato i “diritti spettanti all’escusso
nella comunione ereditaria” composta oltre che di lui di PI 3, PI 4,
PI 5, PI 6, PI 7, PI 8 e PI 9. In sede di pignoramento l’Ufficio ha indicato il
valore di stima dell’interessenza spettante all’escusso nella comunione in fr. 1.–.
Fatti
B. Avendo alcuni creditori presentato le domande di vendita, l’UE ha
convocato tutti gli interessati a un’udienza tenutasi il 22
gennaio 2015 a norma dell’art. 9 del Regolamento del Tribunale federale
concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (RDC, RS
281.41), in occasione della quale nessuna conciliazione è potuta
essere raggiunta in assenza di tutti i creditori e di parte dei membri della
comunione ereditaria. In sede di conciliazione l’ufficio ha determinato la
quota di spettanza del debitore nella comunione ereditaria in un ottavo. Esso
ha rilevato che l’unico bene appartenente alla stessa è la particella n. __________
RFD di __________ del valore di fr. 9'438.– e che il valore della quota dell’escusso
corrisponde dunque a fr. 1'179.75.
C. Il
2 febbraio 2015 PI 8 e PI 7 hanno comunicato all’UE la loro disponibilità a
ritirare gli attivi della comunione ereditaria per fr. 5'000.–. Tale
offerta è stata sottoposta a tutti gli interessati il 5 agosto 2015. Non
risulta avere ricevuto alcuna adesione.
D. In
precedenza, il 3 febbraio 2015, l’UE aveva assegnato agli interessati un
termine di dieci giorni per presentare eventuali proposte concrete per la
realizzazione della quota ereditaria dell’escusso. Nel termine impartito nessuna
proposta gli è pervenuta. Il 12 novembre 2015 l’UE ha informato tutti i
creditori che il valore complessivo della quota di un settimo spettante al
debitore nella comunione ereditaria è di fr. 1'664.40.
E. Il
3 maggio 2016 l’UE ha chiesto a questa Camera di determinare il modo di
realizzazione dei diritti in comunione spettanti a PI 1, preavvisando la loro
vendita ai pubblici incanti e precisando che alla quota pignorata l’UE attribuisce
un valore di fr. 1'664.40, come stabilito nella comunicazione a tutti i
creditori del 12 novembre 2015.
Considerato
in
diritto: 1. Ricevuta
la domanda di vendita d’una parte in comunione, l’ufficio d’esecuzione
convoca tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1
RDC), dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione
(art. 10 cpv. 1 RDC). L’autorità
Considerandi
di vigilanza deve determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari
dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF) scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della
comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art.
10.
cpv. 2 RDC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 RDC la vendita all’asta dei
diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore della quota
pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione
del pignoramento o delle trattative di conciliazione.
2.
Nel caso di specie in occasione dei pignoramenti l’Ufficio
ha sempre simbolicamente indicato il
valore di stima dell’interessenza
spettante all’escusso nella comunione ereditaria in fr. 1.–. È solo in
sede di conciliazione che l’UE ha stimato la quota ereditaria di PI 1 in fr. 1'179.75 in considerazione della
sua partecipazione di un ottavo nella comunione ereditaria e del valore
complessivo della stessa, che risulta proprietaria della sola particella n. __________
RFD di __________, di fr. 9'438.–. In
una comunicazione fatta ai vari creditori, il 12 novembre 2015 l’Ufficio ha precisato che alla comunione ereditaria
appartengono anche la particella n. __________ RFD di __________ e la quota di
comproprietà A di un quarto della particella n. __________ RFD di __________, e
ha stabilito che il valore della quota ereditaria del debitore ammonta a un
settimo del valore complessivo della comunione ereditaria, pari a fr. 11'651.–,
ossia fr. 1'664.–. In occasione della presentazione dell’istanza l’Ufficio
ha poi ribadito quanto scritto ai creditori il 12 novembre 2015.
Nel
determinare la quota parte dell’escusso nella comunione ereditaria, l’Ufficio
ha però omesso di considerare che PI 3, PI 4 e PI 5 sono i figli e il marito – e
quindi gli eredi – di __________, deceduta il 17 dicembre 2012, che era figlia
di PI 2, mentre PI 6 e PI 9 sono i figli – e quindi gli eredi – di __________, deceduto
il 19 settembre 2001, che era a sua volta figlio di PI 2, (v. certificato ereditario emesso il 3 agosto
2007.
dal Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città e la banca dati dei
movimenti della popolazione [“Movpop”]). Ne consegue che essendo i figli di PI
2.
solo cinque e non sette, l’escusso, nella sua qualità di figlio della
defunta, partecipa nella misura di un
quinto (e non di un settimo) alla comunione ereditaria. Premesso, tuttavia, che
il valore globale della comunione ascende a fr. 11'651.–, il valore della
sua quota è comunque di soli fr. 2'330.– ed è sufficientemente
determinato nel senso dell’art. 10 cpv. 3 RDC perché si possa ordinarne la
realizzazione a mezzo di pubblici incanti. Infatti, la soluzione alternativa dello
scioglimento della comunione ereditaria e della liquidazione del patrimonio
comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC) appare in concreto inadeguata, ove si
confrontino il valore contenuto della quota con i tempi e i costi di una simile
procedura. L’istanza va quindi accolta.
3.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF per analogia).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L’istanza è accolta.
Di
conseguenza è ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell’interessenza
di 1/5 spettante a PI 1 nella divisione della comunione
ereditaria fu PI 2 composta di PI 1 PI 3, PI 4, PI 5, PI 6, PI 7, PI 8 e PI 9.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione all’Ufficio di esecuzione, Locarno e,
per il suo tramite, a tutti gli interessati.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna
14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.