15.2016.41
Ricorso contro il verbale per la formazione dell’inventario degli oggetti vincolati da un diritto di ritenzione. Pretese per pigioni e spese accessorie del semestre in corso
15 giugno 2016Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2016.41
Lugano
15 giugno 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 12 maggio 2016 di
RI 1
(patrocinata dall’ PA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
o meglio contro il verbale per la formazione dell’inventario degli oggetti
vincolati da un diritto di ritenzione allestito il 28 aprile 2016 nella
procedura n. __________ avviata nei confronti della ricorrente da
PI 1,
PI 2,
PI 3,
(rappresentati dall’RA 1, ,
patrocinata dall’ PR 1, )
ritenuto
in fatto: A. Con domanda del 27 aprile 2016 la PI 1, PI 2 e PI
3 hanno chiesto all’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano di procedere all’erezione
dell’inventario degli oggetti vincolati dal diritto di ritenzione presenti nel
negozio ubicato in __________ a __________ e nelle immediate vicinanze (segnatamente
marciapiedi e rispettivo posteggio per veicoli), a garanzia delle pretese che
vantano nei confronti della conduttrice RI 1 per pigioni e spese accessorie scadute
dal 1° marzo al 30 aprile 2016 per fr. 56'500.– e per pigioni e spese
accessorie del semestre in corso (dal 1° maggio al 30 ottobre 2016) per fr. 169'500.–.
Fatti
B. Dando
seguito alla predetta domanda, l’UE ha allestito l’inventario il 28 aprile
2016, ove ha indicato in particolare quanto segue:
N.
Oggetti
Stima CHF
Osservazioni
13
In Magazzino:
736 paia di scarpe da bambino/a, diversi
modelli e numeri
12'000.00
14
4'800 paia di scarpe da donna, diversi
modelli e numeri
180'000.00
15
1'800 paia di scarpe da uomo, diversi modelli
e numeri
84'500.00
Il
relativo verbale è stato inviato alle parti il 29 aprile 2016.
C. Accennando
a un precedente colloquio telefonico con l’Ufficio, il 4 maggio 2016 la RI 1 ha
comunicato allo stesso di aver compreso ch’essa “è autorizzata a continuare a
vendere le scarpe inventariate, a patto che, nel caso in cui la merce
inventariata venga venduta, sostituisca le scarpe vendute con delle altre
scarpe dello stesso tipo oppure, in alternativa, che consegni una somma di
denaro corrispondente al valore stimato degli articoli venduti (facendo
riferimento al verbale d’inventario, una volta che questo sarà entrato in
vigore)”.
D. In
risposta alla comunicazione appena menzionata, con scritto dell’11 maggio 2016
l’UE ha specificato che, come indicato nel verbale d’inventario, è vietato
allontanare gli oggetti dai vani prima del pagamento del credito, sicché “non ci è […] possibile autorizzare
formalmente la vendita della merce inventariata senza il consenso esplicito del
creditore”.
E. Con
ricorso del 12 maggio 2016, trasmesso direttamente a questa Camera, la RI 1 si
aggrava contro il verbale per la formazione dell’inventario degli oggetti
vincolati dal diritto di ritenzione, chiedendo l’annullamento di tale atto e il
rinvio dell’incarto all’UE per la formazione di un nuovo inventario e, in subordine,
la riforma del provvedimento
impugnato nel senso ch’esso tenga conto soltanto del 20%
delle scarpe inventariate. In via preliminare, essa postula anche la
concessione dell’effetto sospensivo parziale, nel senso di dichiarare che l’80%
delle scarpe inventariate non siano da subito più prese in considerazione.
F. Con
ordinanza del 18 maggio 2016 il presidente di questa Camera ha dichiarato
irricevibile la domanda di effetto sospensivo.
G. Con
osservazioni del 27 maggio 2016 la PI 1, PI 2 e PI 3 postulano che il ricorso
sia dichiarato irricevibile e, in via subordinata, che sia respinto. Nelle sue
del 1° giugno 2016 l’Ufficio propone la reiezione del gravame.
H. Preso
atto che gli opponenti hanno dichiarato nelle loro osservazioni di essere “disposti a dare il loro consenso a che la
merce sita nel negozio venga venduta, posto tuttavia che (i) essa venga
sostituita con altra merce del medesimo valore quale surrogato, sulla quale pertanto
continueranno a pendere gli effetti dell’inventario, o alternativamente (ii)
che il ricavo della vendita venga integralmente e immediatamente versato ai
locatori stessi o su un conto di deposito presso l’Ufficio esecuzioni di
Lugano a parziale saldo del debito su cui si fonda l’inventario”, con provvedimento dell’8 giugno 2016 l’UE ha autorizzato la RI 1 a
vendere gli oggetti inseriti nel verbale d’inventario, a condizione di
sostituire la merce venduta con altra del medesimo valore o di versare il
ricavo della vendita sul conto postale intestato all’Ufficio.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta
il 2 maggio 2016, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. La
ricorrente si duole in sostanza che l’Ufficio abbia allestito il noto
inventario anche per garantire le pigioni e le spese accessorie future dal 1°
maggio al 30 ottobre 2016, nonostante – a suo parere – i locatori non abbiano
reso verosimile ch’essa avesse intenzione di far sparire i beni in questione. Al
riguardo, la RI 1 precisa di essere intenzionata a vendere lo stock di scarpe e
mantenere attivo il negozio fino almeno al 31 luglio 2016, ragione per cui nel
frattempo è chiaramente fuori questione che sposti altrove la merce, giacché è
nell’interesse di tutti, locatori compresi, ch’essa possa continuare a vendere
le scarpe inventariate.
Considerandi
Da parte loro, i resistenti sostengono
che i presupposti per estendere l’inventario alle pretese
per il semestre in corso sono riuniti nel caso di specie, poiché – a loro detta
– l’insorgente stessa ha ammesso
di voler asportare la merce dal negozio alla fine di luglio, contestualmente
alla chiusura della sua attività commerciale.
3.
Giusta
l’art. 283 cpv. 1 LEF, anche prima d’iniziare l’esecuzione, il locatore di
locali commerciali può domandare l’assistenza dell’ufficio per la provvisoria
tutela del suo diritto di ritenzione (art. 268 segg. e 299c CO). A tal
uopo, l’ufficio fa l’inventario degli oggetti vincolati al diritto di
ritenzione e fissa al locatore un termine per promuovere l’esecuzione in via di
realizzazione del pegno (art. 283 cpv. 3 LEF). L’allestimento dell’inventario è
una procedura unilaterale. L’ufficio vi procede a semplice richiesta del
creditore, il quale deve rendere verosimile il diritto di ritenzione (Stoffel/Oulevey in: Commentaire romand,
Poursuite et faillite, 2005, n. 24 ad art. 283 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. IV, 2003, n. 27 ad
art. 283 LEF). Il locatore può chiedere l’erezione di un inventario anche per
garantire un canone locatizio non ancora scaduto (più precisamente per la
pigione del semestre in corso, secondo l’art. 268 cpv. 1 CO), ma soltanto se
rende verosimile l’esistenza di un pericolo reale e immediato per il suo
diritto di ritenzione (DTF 97 III 45 consid. 2), ciò che è il caso quando il
conduttore intende sgombrare o asportare le cose che si trovano nei locali (cfr. art.
268b cpv. 1 CO; DTF 129 III 397 consid. 3.1).
3.1
Nel
caso in rassegna, i locatori hanno motivato la loro domanda di erezione di un
inventario a garanzia delle loro pretese per le pigioni e le spese accessorie
del semestre in corso, sostenendo che la RI 1 intende abbandonare gli spazi
locati, come comunicato direttamente a loro e annunciato pubblicamente dai
principali mass media svizzeri (v. istanza d’inventario, pag. 10 e allegati n.
4.
e 6). La stessa conduttrice ha del resto confermato nel ricorso la sua
intenzione di chiudere tutti i suoi 29 punti vendita in Svizzera per la fine di
luglio 2016 (v. ricorso, pag. 2 e doc. 4). Certo, nel ricorso essa dichiara di
non voler nel frattempo spostare altrove la merce inventariata, ma d’intendere
continuare a venderla fino almeno al 31 luglio 2016. Sennonché ammette così la
sua intenzione di azzerare la garanzia dei locatori vendendo i suoi
verosimilmente ultimi attivi – dal mese di marzo del 2016, secondo le sue
stesse affermazioni, si trova nell’impossibilità di pagare le pigioni
(reclamo ad A n. 3) e a fine luglio chiuderà definitivamente i battenti. E
senza l’estensione dell’inventario alle pigioni del semestre corrente – cui,
anzi, la ricorrente si oppone – non vi è alcuna garanzia che il provento della
vendita delle scarpe sarà utilizzato per pagare le future pigioni (v. in questo
senso la decisione dell’autorità di vigilanza del Cantone Basilea-Campagna del
29.
giugno 1999, BlSchK 2000, pagg. 235 seg. consid. 2, citata da Schnyder/Wiede in:
Basler Kommentar, SchKG II, 2a ed. 2010, n. 54 ad art. 283 LEF). Già per questo motivo il provvedimento impugnato va quindi confermato.
3.2
Del
resto l’annunciata chiusura del negozio è assimilabile all’ipotesi del
trasloco del conduttore, che secondo l’art. 268b cpv. 1 CO (nelle
versioni in tedesco e in francese) dà al locatore il diritto di ritenere le
cose che si trovano nei locali nella misura necessaria a garantire il suo
credito con l’assistenza dell’ufficio d’esecuzione, che ne allestirà l’inventario
(cfr. DTF 129 III 397 consid. 3.1). Specie in un caso come quello
specifico in cui il debitore si limita a escludere lo spostamento della merce
prima della chiusura del negozio senza chiarire le sue intenzioni per il
periodo successivo. Tale chiusura costituisce poi anche una specie di disdetta
prematura (la scadenza contrattuale essendo fissata al 31 dicembre 2017), che
secondo la dottrina giustifica l’estensione del diritto di ritenzione alle
pigioni future (Schnyder/ Wiede, op.
cit. loc. cit.; Stoffel/Oulevey, op.
cit., n. 16 ad art. 283 e i rinvii). Ne consegue
che l’operato dell’UE si rivela corretto laddove ha dato seguito alla domanda
dei locatori di allestire l’inventario anche per garantire le pigioni e le
spese accessorie dal 1° maggio al 31 ottobre 2016.
4.
Per
quanto attiene alle critiche mosse dalla ricorrente nei confronti della
decisione dell’Ufficio di non autorizzarla a vendere i beni inventariati senza
il consenso esplicito dei creditori (doc. 7), basti dire che sotto questo
profilo il ricorso, sebbene non contenga conclusioni precise in tal senso, è comunque divenuto privo d’oggetto, l’UE
avendo concesso tale autorizzazione con provvedimento
dell’8 giugno 2016, dopo aver accertato che i locatori sono d’accordo di
procedere in questa direzione, a patto di sostituire la merce venduta con altra
del medesimo valore o di versare il ricavo della vendita sul conto postale intestato
all’organo esecutivo.
5.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.