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Decisione

15.2016.41

Ricorso contro il verbale per la formazione dell’inventario degli oggetti vincolati da un diritto di ritenzione. Pretese per pigioni e spese accessorie del semestre in corso

15 giugno 2016Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

B. Dando

seguito alla predetta domanda, l’UE ha allestito l’inventa­­rio il 28 aprile

2016, ove ha indicato in particolare quanto segue:

N.

Oggetti

Stima CHF

Osservazioni

13

In Magazzino:

736 paia di scarpe da bambino/a, diversi

modelli e numeri

12'000.00

14

4'800 paia di scarpe da donna, diversi

modelli e numeri

180'000.00

15

1'800 paia di scarpe da uomo, diversi modelli

e numeri

84'500.00

Il

relativo verbale è stato inviato alle parti il 29 aprile 2016.

C. Accennando

a un precedente colloquio telefonico con l’Ufficio, il 4 maggio 2016 la RI 1 ha

comunicato allo stesso di aver compreso ch’essa “è autorizzata a continuare a

vendere le scar­pe inventariate, a patto che, nel caso in cui la merce

inventariata venga venduta, sostituisca le scarpe vendute con delle altre

scarpe dello stesso tipo oppure, in alternativa, che consegni una somma di

denaro corrispondente al valore stimato degli articoli venduti (facendo

riferimento al verbale d’inventario, una volta che questo sarà entrato in

vigore)”.

D. In

risposta alla comunicazione appena menzionata, con scritto dell’11 maggio 2016

l’UE ha specificato che, come indicato nel verbale d’inventario, è vietato

allontanare gli oggetti dai vani prima del pagamento del credito, sicché “non ci è […] possibile autorizzare

formalmente la vendita della merce inventariata senza il consenso esplicito del

creditore”.

E. Con

ricorso del 12 maggio 2016, trasmesso direttamente a questa Camera, la RI 1 si

aggrava contro il verbale per la formazione dell’inventario degli oggetti

vincolati dal diritto di ritenzione, chiedendo l’annullamento di tale atto e il

rinvio del­l’incarto all’UE per la formazione di un nuovo inventario e, in subordine,

la riforma del provvedimento

impugnato nel senso ch’es­­so tenga conto soltanto del 20%

delle scarpe inventariate. In via preliminare, essa postula anche la

concessione dell’effetto sospensivo parziale, nel senso di dichiarare che l’80%

delle scarpe inventariate non siano da subito più prese in considerazione.

F. Con

ordinanza del 18 maggio 2016 il presidente di questa Camera ha dichiarato

irricevibile la domanda di effetto sospensivo.

G. Con

osservazioni del 27 maggio 2016 la PI 1, PI 2 e PI 3 postulano che il ricorso

sia dichiarato irricevibile e, in via subordinata, che sia respinto. Nelle sue

del 1° giugno 2016 l’Ufficio propone la reiezione del gravame.

H. Preso

atto che gli opponenti hanno dichiarato nelle loro osservazioni di essere “disposti a dare il loro consenso a che la

merce sita nel negozio venga venduta, posto tuttavia che (i) essa venga

sostituita con altra merce del medesimo valore quale surrogato, sulla quale pertanto

continueranno a pendere gli effetti dell’inventario, o alternativamente (ii)

che il ricavo della vendita venga integralmente e immediatamente versato ai

locatori stessi o su un conto di deposito presso l’Uf­­ficio esecuzioni di

Lugano a parziale saldo del debito su cui si fonda l’inventario”, con provvedimento dell’8 giugno 2016 l’UE ha autorizzato la RI 1 a

vendere gli oggetti inseriti nel verbale d’inventario, a condizione di

sostituire la merce venduta con altra del medesimo valore o di versare il

ricavo della vendita sul conto postale intestato all’Ufficio.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta

il 2 maggio 2016, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2. La

ricorrente si duole in sostanza che l’Ufficio abbia allestito il noto

inventario anche per garantire le pigioni e le spese accessorie future dal 1°

maggio al 30 ottobre 2016, nonostante – a suo parere – i locatori non abbiano

reso verosimile ch’essa avesse intenzione di far sparire i beni in questione. Al

riguardo, la RI 1 precisa di essere intenzionata a vendere lo stock di scarpe e

mantenere attivo il negozio fino almeno al 31 luglio 2016, ragione per cui nel

frattempo è chiaramente fuori questione che sposti altrove la merce, giacché è

nell’interesse di tutti, locatori compresi, ch’essa possa continuare a vendere

le scarpe inventariate.

Considerandi

Da parte loro, i resistenti sostengono

che i presupposti per esten­dere l’inventario alle pretese

per il semestre in corso sono riuniti nel caso di specie, poiché – a loro detta

– l’insorgente stessa ha ammesso

di voler asportare la merce dal negozio alla fine di luglio, contestualmente

alla chiusura della sua attività commerciale.

3.

Giusta

l’art. 283 cpv. 1 LEF, anche prima d’iniziare l’esecuzione, il locatore di

locali commerciali può domandare l’assistenza del­l’ufficio per la provvisoria

tutela del suo diritto di ritenzione (art. 268 segg. e 299c CO). A tal

uopo, l’ufficio fa l’inventario degli oggetti vincolati al diritto di

ritenzione e fissa al locatore un termine per promuovere l’esecuzione in via di

realizzazione del pegno (art. 283 cpv. 3 LEF). L’allestimento dell’inventario è

una procedura unilaterale. L’ufficio vi procede a semplice richiesta del

creditore, il quale deve rendere verosimile il diritto di ritenzione (Stoffel/Oulevey in: Commentaire romand,

Poursuite et faillite, 2005, n. 24 ad art. 283 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. IV, 2003, n. 27 ad

art. 283 LEF). Il locatore può chiedere l’erezione di un inventario anche per

garantire un canone locatizio non ancora scaduto (più precisamente per la

pigione del semestre in corso, secondo l’art. 268 cpv. 1 CO), ma soltanto se

rende verosimile l’esistenza di un pericolo reale e immediato per il suo

diritto di ritenzione (DTF 97 III 45 consid. 2), ciò che è il caso quando il

conduttore intende sgombrare o asportare le cose che si trovano nei locali (cfr. art.

268b cpv. 1 CO; DTF 129 III 397 consid. 3.1).

3.1

Nel

caso in rassegna, i locatori hanno motivato la loro domanda di erezione di un

inventario a garanzia delle loro pretese per le pigioni e le spese accessorie

del semestre in corso, sostenendo che la RI 1 intende abbandonare gli spazi

locati, come comunicato direttamente a loro e annunciato pubblicamente dai

principali mass media svizzeri (v. istanza d’inventario, pag. 10 e allegati n.

4.

e 6). La stessa conduttrice ha del resto confermato nel ricorso la sua

intenzione di chiudere tutti i suoi 29 punti vendita in Svizzera per la fine di

luglio 2016 (v. ricorso, pag. 2 e doc. 4). Certo, nel ricorso essa dichiara di

non voler nel frattempo spostare altrove la merce inventariata, ma d’intendere

continuare a venderla fino almeno al 31 luglio 2016. Sennonché ammette così la

sua intenzione di azzerare la garanzia dei locatori vendendo i suoi

verosimilmente ultimi attivi – dal mese di marzo del 2016, secondo le sue

stesse affermazioni, si trova nell’im­­possibilità di pagare le pigioni

(reclamo ad A n. 3) e a fine luglio chiuderà definitivamente i battenti. E

senza l’estensione dell’in­­ventario alle pigioni del semestre corrente – cui,

anzi, la ricorrente si oppone – non vi è alcuna garanzia che il provento della

vendita delle scarpe sarà utilizzato per pagare le future pigioni (v. in questo

senso la decisione dell’autorità di vigilanza del Cantone Basilea-Campagna del

29.

giugno 1999, BlSchK 2000, pagg. 235 seg. consid. 2, citata da Schnyder/Wiede in:

Basler Kommentar, SchKG II, 2a ed. 2010, n. 54 ad art. 283 LEF). Già per questo motivo il provvedimento impugnato va quindi confermato.

3.2

Del

resto l’annunciata chiusura del negozio è assimilabile all’ipo­­tesi del

trasloco del conduttore, che secondo l’art. 268b cpv. 1 CO (nelle

versioni in tedesco e in francese) dà al locatore il diritto di ritenere le

cose che si trovano nei locali nella misura necessaria a garantire il suo

credito con l’assistenza dell’ufficio d’ese­­cuzione, che ne allestirà l’inventario

(cfr. DTF 129 III 397 consid. 3.1). Specie in un caso come quello

specifico in cui il debitore si limita a escludere lo spostamento della merce

prima della chiusura del negozio senza chiarire le sue intenzioni per il

periodo successivo. Tale chiusura costituisce poi anche una specie di disdetta

prematura (la scadenza contrattuale essendo fissata al 31 dicembre 2017), che

secondo la dottrina giustifica l’estensione del diritto di ritenzione alle

pigioni future (Schnyder/ Wiede, op.

cit. loc. cit.; Stoffel/Oulevey, op.

cit., n. 16 ad art. 283 e i rinvii). Ne consegue

che l’operato dell’UE si rivela corretto laddove ha dato seguito alla domanda

dei locatori di allestire l’inventario anche per garantire le pigioni e le

spese accessorie dal 1° maggio al 31 ottobre 2016.

4.

Per

quanto attiene alle critiche mosse dalla ricorrente nei confronti della

decisione dell’Ufficio di non autorizzarla a vendere i beni inventariati senza

il consenso esplicito dei creditori (doc. 7), basti dire che sotto questo

profilo il ricorso, sebbene non contenga conclusioni precise in tal senso, è comunque divenuto privo d’oggetto, l’UE

avendo concesso tale autorizzazione con prov­vedimento

dell’8 giugno 2016, dopo aver accertato che i locatori sono d’accordo di

procedere in questa direzione, a patto di sostituire la merce venduta con altra

del medesimo valore o di versare il ricavo della vendita sul conto postale intestato

all’organo esecutivo.

5.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

;

.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.