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Decisione

15.2016.42

Ricorso contro precetto esecutivo. Escutente designato con il nome della sua ditta individuale. Rettifica della designazione senza emissione di un nuovo precetto esecutivo

22 luglio 2016Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

“reclamo” (recte: ricorso) del 12 maggio 2016, la RI 1 ha chiesto alla

Camera di accertare la nullità assoluta del precetto esecutivo e della connessa

procedura esecutiva, e di ordinare all’UE di Lugano di non comunicare l’esecuzione

a terzi, contestando la personalità giuridica del procedente (Studio Ingegneria

PI 1).

C. Il

20 maggio 2016, il presidente della Camera ha concesso al ricorso effetto

sospensivo, nel senso che l’esecuzione non dev’essere comunicata a terzi.

D. Con

osservazioni del 9 giugno 2016, il procedente ha chiesto la reiezione del ricorso

e nelle sue del 17 giugno l’UE è giunto alla stessa conclusione.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato notificato

alla ricorrente il 3 maggio 2016, il ricorso è in linea di principio ricevibile

(art. 17 LEF).

2. La

ricorrente afferma di non sapere chi sia lo “Studio Ingegneria PI 1”

menzionato sul precetto esecutivo e fa valere che siccome tale entità non è

iscritta a registro di commercio né come società né come ditta individuale, non

ha alcuna personalità giuridica, motivo per cui il precetto esecutivo e la

stessa esecuzione sarebbero nulli. Da parte sua il procedente, nelle sue osservazioni

del 9 giugno 2016, sostiene che alla ricorrente è sempre stato chiarissimo che

l’escutente è la persona fisica PI 1, con studio d’ingegneria a __________.

Poiché la designazione difettosa non ha potuto indurre la controparte in

errore, secondo la giurisprudenza l’esecuzione non è né nulla né annullabile,

ma la designazione dell’escutente deve semplicemente essere corretta nel senso

di sostituirla con la persona fisica PI 1.

3. Giusta

l’art. 67 cpv. 1 n. 1 LEF, la domanda d’esecuzione deve enunciare in

particolare il nome e il domicilio del creditore e del­l’eventuale suo

rappresentante. Il precetto esecutivo riporta le indicazioni della domanda d’esecuzione

(art. 69 cpv. 2 n. 1 LEF). L’ufficio d’esecuzione non è in linea di

massima tenuto a verificare la validità delle indicazioni contenute nella

domanda d’esecu­­zione né può modificarle, tranne se non sono chiare o complete

oppure se sa che sono false (DTF 140 III 177 consid. 4.1). Ad ogni modo il

precetto esecutivo è nullo unicamente se l’inesat­­tezza, l’incompletezza o l’ambiguità

riguarda un’indicazione essenziale – ovvero la persona del debitore o del

creditore oppure l’importo posto in esecuzione –, se era di natura a trarre effettivamente

l’escusso in errore e tale è stato il caso, e se non è stata successivamente

sanata, in particolare quando costui ha riconosciuto

esplicitamente o per atti concludenti atti esecutivi posteriori (DTF 120 III 13 consid. 1/b; sentenze della CEF 15.2015.70 del 6 novembre 2015

consid. 3/ee 15.2012.107 del 25

ottobre 2012, con riferimenti a Wuthrich/Schoch in: Basler Kommentar,

SchKG I, 2a ed. 2010, n. 28 segg. ad art. 69 LEF e Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 19 ad

art. 67 LEF). In particolare

la designazione errata di una parte con il nome della sua ditta individuale

anziché il nome del titolare va rettificata d’ufficio (sentenza della CEF

15.2013.107 del 24 ottobre 2013 pag. 3).

3.1 Nel

caso specifico, la designazione “Studio

Ingegneria PI 1” è ambigua: in assenza di una

Considerandi

qualunque specificazione riferibile a una società (”SA”, ”Sagl”, ecc.), essa

può riferirsi a una ditta individuale, nel qual caso come escutente sarebbe

dovuta essere indicata la persona fisica titolare della ditta, poco importa se

iscritta o no a registro di commercio (v. sentenza della CEF 14.2014.181 del 20

ottobre 2014 consid. 5.2 e il rinvio a Gillié­ron,

op. cit., n. 29 ad art. 39 LEF), oppure una società semplice (l’ipotesi di un’associazione

apparendo in concreto inverosimile) qualora lo studio raggruppi diversi

ingegneri indipendenti, ciò che avrebbe imposto d’indicare sulla domanda di

esecuzione e sul precetto esecutivo le generalità di ogni socio o creditore

solidale (DTF 43 III 177, 80 III 9 consid. 2). Visto che l’ambiguità risulta

patente, l’UE avrebbe dovuto interpellare il richiedente per fargli precisare

la propria identità. Il ricorso andrebbe quindi accolto nel senso di annullare

il precetto esecutivo e rinviare gli atti all’UE perché abbia a eseguire tale

accertamento. Sennonché da ciò si può prescindere nella fattispecie, siccome la

Camera dispone degli elementi per riformare essa stessa la decisione impugnata

(art. 21 LEF e DTF 140 III 178 consid. 4.3).

3.2

In

effetti, nelle sue osservazioni al ricorso PI 1 ha dichiarato di agire in nome

proprio quale titolare della ditta individuale “Studio

Ingegneria PI 1”. È quindi sufficiente ordinare all’UE di

rettificare la designazione del procedente nel suo registro elettronico THEMIS,

sostituendo (con lo strumento della fusione di due persone) lo “Studio Ingegneria PI 1” con “PI 1, titolare dello PI 1”, di modo che

appaia correttamente sui prossimi atti esecutivi. Come indirizzo di foro andrà

registrato quello privato di PI 1 in “Via __________,

__________ __________ mentre

come indirizzo di corrispondenza potrà figurare quello dello Studio in “__________, __________ M__________”.

Non

è invece necessario emettere e notificare un nuovo precetto esecutivo, l’escussa

non avendo subìto alcun pregiudizio concreto, dal momento che ha interposto opposizione

(che può in ogni istante ritirare senza spese ove dovesse riconoscere di dovere

a PI 1 l’importo posto in esecuzione) e ha ottenuto la sospensione cautelare

della comunicazione dell’esecuzione a terzi fino all’emanazione del giudizio

odierno.

4.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che è fatto ordine al­l’Ufficio

di esecuzione di Lugano di procedere nel suo registro elettronico THEMIS

alla fusione della registrazione relativa allo “Studio

IngegneriaPI 1” (n. __________) con quella del suo titolare PI 1 (n.

__________), aggiungendo alla voce “Complemento”

l’indicazione “Titolare dello Studio

Ingegneria PI 1”, e di

rettificare l’indirizzo di foro in “Via __________, __________ S__________”, registrando

se necessario quale nuovo indirizzo di corrispondenza quello della ditta in “__________,__________ M__________”.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione

a:

– avv.

;

– avv. .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.