15.2016.42
Ricorso contro precetto esecutivo. Escutente designato con il nome della sua ditta individuale. Rettifica della designazione senza emissione di un nuovo precetto esecutivo
22 luglio 2016Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2016.42
Lugano
22 luglio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 12 maggio 2016 di
RI 1
(patrocinata dall’avv. dott. PA 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
o meglio contro il precetto esecutivo emesso il 2 maggio 2016 nell’esecuzione
n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da
PI 1,
(titolare della ditta Studio Ingegneria PI 1
patrocinato dall’avv. PA 2 )
ritenuto
in fatto: A. Sulla
scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 2 maggio 2016 dall’Ufficio
di esecuzione (UE) di Lugano, PI 1, indicato sull’atto con la designazione “Studio Ingegneria PI
1”, procede
contro la RI 1 per l’incasso di fr. 2'000'000.– oltre agli interessi del
5% dal 31 marzo 2011 per “responsabilità
contrattuale ed extracontrattuale per difetti, errori di progettazione/DL e
ogni altro danno diretto o indiretto, in relazione al contratto d’ingegneria
con lo Studio d’ingegneria PI 1 per la progettazione, costruzione e DL di 5
case a __________ di proprietà dei signori __________ (fmn __________), __________
(fmn __________), __________ (fmn __________), __________ (fmn __________) e __________
(fmn __________)”.
Il
3 maggio 2016 l’escussa ha interposto opposizione totale al precetto esecutivo.
Fatti
B. Con
“reclamo” (recte: ricorso) del 12 maggio 2016, la RI 1 ha chiesto alla
Camera di accertare la nullità assoluta del precetto esecutivo e della connessa
procedura esecutiva, e di ordinare all’UE di Lugano di non comunicare l’esecuzione
a terzi, contestando la personalità giuridica del procedente (Studio Ingegneria
PI 1).
C. Il
20 maggio 2016, il presidente della Camera ha concesso al ricorso effetto
sospensivo, nel senso che l’esecuzione non dev’essere comunicata a terzi.
D. Con
osservazioni del 9 giugno 2016, il procedente ha chiesto la reiezione del ricorso
e nelle sue del 17 giugno l’UE è giunto alla stessa conclusione.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato notificato
alla ricorrente il 3 maggio 2016, il ricorso è in linea di principio ricevibile
(art. 17 LEF).
2. La
ricorrente afferma di non sapere chi sia lo “Studio Ingegneria PI 1”
menzionato sul precetto esecutivo e fa valere che siccome tale entità non è
iscritta a registro di commercio né come società né come ditta individuale, non
ha alcuna personalità giuridica, motivo per cui il precetto esecutivo e la
stessa esecuzione sarebbero nulli. Da parte sua il procedente, nelle sue osservazioni
del 9 giugno 2016, sostiene che alla ricorrente è sempre stato chiarissimo che
l’escutente è la persona fisica PI 1, con studio d’ingegneria a __________.
Poiché la designazione difettosa non ha potuto indurre la controparte in
errore, secondo la giurisprudenza l’esecuzione non è né nulla né annullabile,
ma la designazione dell’escutente deve semplicemente essere corretta nel senso
di sostituirla con la persona fisica PI 1.
3. Giusta
l’art. 67 cpv. 1 n. 1 LEF, la domanda d’esecuzione deve enunciare in
particolare il nome e il domicilio del creditore e dell’eventuale suo
rappresentante. Il precetto esecutivo riporta le indicazioni della domanda d’esecuzione
(art. 69 cpv. 2 n. 1 LEF). L’ufficio d’esecuzione non è in linea di
massima tenuto a verificare la validità delle indicazioni contenute nella
domanda d’esecuzione né può modificarle, tranne se non sono chiare o complete
oppure se sa che sono false (DTF 140 III 177 consid. 4.1). Ad ogni modo il
precetto esecutivo è nullo unicamente se l’inesattezza, l’incompletezza o l’ambiguità
riguarda un’indicazione essenziale – ovvero la persona del debitore o del
creditore oppure l’importo posto in esecuzione –, se era di natura a trarre effettivamente
l’escusso in errore e tale è stato il caso, e se non è stata successivamente
sanata, in particolare quando costui ha riconosciuto
esplicitamente o per atti concludenti atti esecutivi posteriori (DTF 120 III 13 consid. 1/b; sentenze della CEF 15.2015.70 del 6 novembre 2015
consid. 3/ee 15.2012.107 del 25
ottobre 2012, con riferimenti a Wuthrich/Schoch in: Basler Kommentar,
SchKG I, 2a ed. 2010, n. 28 segg. ad art. 69 LEF e Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 19 ad
art. 67 LEF). In particolare
la designazione errata di una parte con il nome della sua ditta individuale
anziché il nome del titolare va rettificata d’ufficio (sentenza della CEF
15.2013.107 del 24 ottobre 2013 pag. 3).
3.1 Nel
caso specifico, la designazione “Studio
Ingegneria PI 1” è ambigua: in assenza di una
Considerandi
qualunque specificazione riferibile a una società (”SA”, ”Sagl”, ecc.), essa
può riferirsi a una ditta individuale, nel qual caso come escutente sarebbe
dovuta essere indicata la persona fisica titolare della ditta, poco importa se
iscritta o no a registro di commercio (v. sentenza della CEF 14.2014.181 del 20
ottobre 2014 consid. 5.2 e il rinvio a Gilliéron,
op. cit., n. 29 ad art. 39 LEF), oppure una società semplice (l’ipotesi di un’associazione
apparendo in concreto inverosimile) qualora lo studio raggruppi diversi
ingegneri indipendenti, ciò che avrebbe imposto d’indicare sulla domanda di
esecuzione e sul precetto esecutivo le generalità di ogni socio o creditore
solidale (DTF 43 III 177, 80 III 9 consid. 2). Visto che l’ambiguità risulta
patente, l’UE avrebbe dovuto interpellare il richiedente per fargli precisare
la propria identità. Il ricorso andrebbe quindi accolto nel senso di annullare
il precetto esecutivo e rinviare gli atti all’UE perché abbia a eseguire tale
accertamento. Sennonché da ciò si può prescindere nella fattispecie, siccome la
Camera dispone degli elementi per riformare essa stessa la decisione impugnata
(art. 21 LEF e DTF 140 III 178 consid. 4.3).
3.2
In
effetti, nelle sue osservazioni al ricorso PI 1 ha dichiarato di agire in nome
proprio quale titolare della ditta individuale “Studio
Ingegneria PI 1”. È quindi sufficiente ordinare all’UE di
rettificare la designazione del procedente nel suo registro elettronico THEMIS,
sostituendo (con lo strumento della fusione di due persone) lo “Studio Ingegneria PI 1” con “PI 1, titolare dello PI 1”, di modo che
appaia correttamente sui prossimi atti esecutivi. Come indirizzo di foro andrà
registrato quello privato di PI 1 in “Via __________,
__________ __________ mentre
come indirizzo di corrispondenza potrà figurare quello dello Studio in “__________, __________ M__________”.
Non
è invece necessario emettere e notificare un nuovo precetto esecutivo, l’escussa
non avendo subìto alcun pregiudizio concreto, dal momento che ha interposto opposizione
(che può in ogni istante ritirare senza spese ove dovesse riconoscere di dovere
a PI 1 l’importo posto in esecuzione) e ha ottenuto la sospensione cautelare
della comunicazione dell’esecuzione a terzi fino all’emanazione del giudizio
odierno.
4.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che è fatto ordine all’Ufficio
di esecuzione di Lugano di procedere nel suo registro elettronico THEMIS
alla fusione della registrazione relativa allo “Studio
IngegneriaPI 1” (n. __________) con quella del suo titolare PI 1 (n.
__________), aggiungendo alla voce “Complemento”
l’indicazione “Titolare dello Studio
Ingegneria PI 1”, e di
rettificare l’indirizzo di foro in “Via __________, __________ S__________”, registrando
se necessario quale nuovo indirizzo di corrispondenza quello della ditta in “__________,__________ M__________”.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione
a:
– avv.
;
– avv. .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.