15.2016.44
Modo di realizzazione di una quota in una comunione ereditaria. Valore di stima dei fondi che appartengono alla comunione e carico ipotecario effettivo. Rinvio dell’incarto all’ufficio d’esecuzione pe
8 giugno 2016Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2016.44
Lugano
8 giugno 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) nella procedura avviata con istanza del 27 maggio 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Locarno, con
cui chiede di determinare il modo di realizzazione ai sensi dell’art. 132 LEF
dell’interessenza spettante all’escussa
PI 2, __________
nella comunione ereditaria fu PI 1, composta oltre a lei di
PI 3, __________
PI 4, __________ (Francia)
PI 5, __________
nell’esecuzione
n. __________ promossa contro l’escussa da:
__________,
__________
ritenuto
in fatto: A. Nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti
di PI 2, il 9 gennaio 2015 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Locarno ha pignorato
Fatti
i diritti spettanti all’escussa nella comunione ereditaria fu PI 1 composta
oltre che di lei di PI 3 In sede di pignoramento l’Ufficio ha indicato quali
beni appartenenti alla comunione ereditaria le particelle n. __________ e __________
di __________ e le particelle n. __________, __________, __________ e __________
di __________ __________ __________, ha quantificato il valore di stima della
quota spettante all’escussa in fr. 76'746.– e precisato che le particelle
n. __________ di __________, __________ e __________ di __________ sono gravate
da ipoteche per complessivi fr. 555'000.–, rispettivamente per fr. 300'000.–
“ca” e fr. 30'000.– “ca”.
B. Avendo la creditrice presentato la domanda
di vendita, l’UE ha convocato tutti gli interessati a un’udienza tenutasi il 5 aprile 2016 a norma
dell’art. 9 del Regolamento del Tribunale
federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione
(RDC, RS 281.41), alla quale un
coerede e la creditrice non si sono presentati, sicché non si è potuto
raggiungere alcuna conciliazione. Il 6 aprile 2016, l’Ufficio ha quindi
assegnato agli interessati un termine di dieci giorni per presentare eventuali
proposte concrete per la realizzazione della quota ereditaria dell’escussa. Nel
termine impartito nessuna proposta è pervenuta all’Ufficio.
C. Il
24 maggio 2016 l’UE ha chiesto a questa Camera di determinare il modo di
realizzazione dei diritti in comunione spettanti a PI 2, precisando che il valore di
stima ufficiale delle particelle
n. __________ e __________ di __________ è di fr. 196'039.– e quello delle
particelle n. __________, __________, __________ e __________ di __________ __________
__________ di fr. 110'945.– e che alla quota pignorata l’ufficio ha
assegnato un valore di fr. 76'746.– in considerazione della quota di
partecipazione di un quarto dell’escussa nella comunione ereditaria.
Considerato
in
diritto: 1. Ricevuta
la domanda di vendita d’una parte in comunione, l’ufficio d’esecuzione
convoca tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1
Considerandi
RDC), dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione
(art. 10 cpv. 1 RDC). L’autorità
di vigilanza deve determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari
dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF) scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della
comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art.
10.
cpv. 2 RDC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 RDC la vendita all’asta dei
diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore della quota
pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione
del pignoramento o delle trattative di conciliazione.
2.
Nel
caso di specie l’Ufficio ha stabilito il valore di stima della quota ereditaria
di PI 2 in fr. 76'746.–, moltiplicando semplicemente il valore di stima ufficiale
delle sei particelle di proprietà della comunione
ereditaria (di complessivi fr. 306'984.–) per la quota di
partecipazione dell’escussa di un quarto. Il problema è che tale calcolo poggia
su dati non verificati. Infatti l’UE ha omesso di accertare l’effettivo carico ipotecario gravante le particelle n. __________ di Losone,
__________ e __________ di __________, che potrebbe essere notevolmente
inferiore all’importo nominale di fr. 885'000.– in considerazione dei possibili
ammortamenti intervenuti nel corso degli anni dopo l’emissione delle ultime
cartelle ipotecarie iscritte sui singoli fondi. Del resto, ipotizzando come l’UE
che le particelle siano davvero gravate da oneri ipotecari corrispondenti al
valore nominale delle cartelle ipotecarie iscritte sulle stesse e attribuendo ai
fondi il valore di stima ufficiale, si avrebbe un risultato negativo di fr. 578'016.–
(fr. 306'984.– meno fr. 885'000.–), che avrebbe
dovuto incitare l’UE a rinunciare al pignoramento. Sennonché è inverosimile che
fondi edificati a __________ (di mq. 390) o a __________ __________ __________
non valgano almeno il carico ipotecario che li grava, e anzi di più. Ne
consegue che, non essendo il valore di stima stato correttamente accertato come
invece richiede l’art. 5 cpv. 3 RDC, l’istanza va respinta e l’incarto
retrocesso all’UE per nuovi accertamenti.
3.
Al
riguardo l’ufficio procederà ad accertare l’effettivo ammontare attuale del
debito ipotecario gravante la particella n. __________ di __________ e le
particelle n. __________ e __________ di __________ __________ __________ e a
stabilire nuovamente il valore di stima reale di tutte le particelle di
proprietà della comunione ereditaria, semmai con l’ausilio di un perito (art.
97.
cpv. 1 LEF). Fatto ciò, l’UE comunicherà il valore di stima agli interessati,
impartendo loro un termine per presentare eventuali osservazioni o nuove
proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC).
4.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art.
61.
cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF per analogia).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L’istanza
è respinta.
2. Gli
atti sono retrocessi all’IS 1 affinché abbia a determinarsi come al
considerando 3 che precede.
3. Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
4. Intimazione
all’Ufficio di esecuzione di Locarno, e per il suo tramite a tutti gli interessati.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.