15.2016.45
Modo di realizzazione di una quota in una comunione ereditaria. Valore di stima dei fondi che appartengono alla comunione e carico ipotecario effettivo. Rinvio dell’incarto all’ufficio d’esecuzione pe
8 giugno 2016Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2016.45
Lugano
8 giugno 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) nella procedura avviata con istanza del 2 giugno 2016 dall’IS 1, con cui chiede di determinare il modo
di realizzazione ai sensi dell’art. 132 LEF dell’interessenza spettante all’escusso
PI 2, __________
nella comunione ereditaria fu PI 1, composta oltre all’escusso di
PI 3, __________
PI 4, __________
nelle varie esecuzioni promosse contro l’escusso,
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito delle varie esecuzioni promossa nei
confronti di PI 2, il 15 aprile, il 19 agosto, l’11 novembre 2015 e il 17
febbraio 2016 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Locarno ha pignorato i diritti
spettanti all’escusso nella comunione ereditaria fu PI 1 composta oltre che di
lui di PI 3 e PI 4. In sede di pignoramento l’Ufficio ha indicato quale bene appartenente
alla comunione ereditaria la particella n__________ __________ e ha
quantificato il valore di stima della quota spettante all’escusso in fr. 36'130.–,
non senza precisare che il fondo è gravato da cartelle ipotecarie per complessivi
fr. 445'000.–.
Fatti
B. Avendo diversi creditori presentato la
domanda di vendita, l’UE ha convocato tutti gli interessati a un’udienza tenutasi il 17 maggio 2016 a norma
dell’art. 9 del Regolamento del Tribunale
federale concernente il pignoramento e la
realizzazione di diritti in comunione (RDC, RS 281.41), alla quale nessun
creditore si è presentato, sicché non si è potuto raggiungere alcuna conciliazione.
Il 17 maggio 2016, l’Ufficio ha
quindi assegnato agli interessati un termine di dieci giorni per presentare
eventuali proposte concrete per la realizzazione della quota ereditaria dell’escusso. Nel termine impartito è pervenuta all’Ufficio
una sola proposta, intesa allo scioglimento della comunione.
C. Il
1° giugno 2016 l’UE ha chiesto a questa Camera di determinare il modo di
realizzazione dei diritti in comunione spettanti a PI 2, precisando che il
valore di stima ufficiale della particella
n. __________ __________ è di fr. 108'390.– e che alla quota pignorata l’ufficio
ha assegnato un valore di stima di fr. 27'097.50 in considerazione della quota
di partecipazione di un quarto dell’escusso nella comunione ereditaria.
Considerato
in
diritto: 1. Ricevuta
la domanda di vendita d’una parte in comunione, l’ufficio d’esecuzione
convoca tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1
RDC), dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione
(art. 10 cpv. 1 RDC). L’autorità
di vigilanza deve determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari
dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF) scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della
comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art.
10 cpv. 2 RDC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 RDC la vendita all’asta dei
Considerandi
diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore della quota
pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione
del pignoramento o delle trattative di conciliazione.
2.
Nel
caso di specie l’Ufficio ha stimato la quota ereditaria di PI 2 in fr. 27'097.50,
moltiplicando il valore di stima ufficiale della particella di proprietà della
comunione ereditaria (pari a fr. 108'390.–) per la quota di partecipazione
dell’escusso di un quarto. Il problema è che tale calcolo poggia su dati non
verificati. Infatti l’UE ha omesso di accertare l’effettivo carico
ipotecario gravante sulla particella n. __________ __________, che
potrebbe essere notevolmente inferiore a fr. 445'000.– in considerazione
dei possibili ammortamenti intervenuti nel corso degli anni dopo l’emissione
dell’ultima cartella ipotecaria iscritta sul fondo. Del resto, ipotizzando come
l’UE che la particella sia davvero gravata da oneri ipotecari corrispondenti al
valore nominale delle cartelle ipotecarie iscritte sulla stessa e attribuendo al
fondo il valore di stima ufficiale, si avrebbe un risultato negativo di fr. 336'610.–
(fr. 108'390.– meno fr. 445'000.–), che avrebbe
dovuto incitare l’UE a rinunciare al pignoramento. Sennonché è inverosimile che
un fondo edificato a __________ non valga almeno il carico ipotecario che lo
grava, e anzi di più. Ne consegue che, non essendo il valore di stima stato correttamente
accertato come invece richiede l’art. 5 cpv. 3 RDC, l’istanza va respinta e l’incarto
retrocesso all’UE per nuovi accertamenti.
3.
Al
riguardo l’ufficio procederà ad accertare l’effettivo ammontare attuale del
debito ipotecario gravante la particella n. __________ di __________ e a
stabilire nuovamente il valore di stima reale della particella di proprietà
della comunione ereditaria, con l’ausilio di un perito (art. 97 cpv. 1 LEF) o
più semplicemente facendo proprie le conclusioni della perizia che parrebbe essere
stata ordinata dalla Pretura di Locarno-Campagna (cfr. verbale dell’udienza
di conciliazione del 17 maggio 2016), se ne ritiene l’esito condivisibile.
Fatto ciò, l’UE comunicherà il valore di stima agli interessati, impartendo
loro un termine per presentare eventuali osservazioni o nuove proposte sul modo
di realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC).
4.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art.
61.
cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF per analogia).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L’istanza
è respinta.
2. Gli
atti sono retrocessi all’IS 1 affinché abbia a determinarsi come al
considerando 3 che precede.
3. Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
4. Intimazione
all’Ufficio di esecuzione di Locarno, e per il suo tramite a tutti gli interessati.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.