15.2016.46
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19 agosto 2016Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2016.46
Lugano
19 agosto 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 18 marzo
2016 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio,
o meglio contro i verbali di pignoramento emessi il 7 e l’8 marzo 2016
rispettivamente nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse dalla ricorrente
nei confronti di
PI 1,
ritenuto
in fatto: A. Nelle
esecuzioni n. __________ e __________ promosse da RI 1 nei confronti di PI 1 per
l’incasso rispettivamente di fr. 20'214.80 oltre agli interessi del 5% dal
23 gennaio 2014 e di fr. 800.– oltre agli interessi del 5% dal 25 giugno
2015, il 7 marzo 2016 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Mendrisio ha
determinato la quota pignorabile dei redditi dell’escusso sulla base del
seguente computo:
Redditi
Debitore
fr.
3'000.00
Totale
fr.
3'000.00
Minimo d’esistenza
Minimo base
fr.
1'200.00
Alimenti ai figli
Affitto
fr.
fr.
1'200.00
180.00
Cassa malati
fr.
252.10
Diritti di visita
fr.
227.00
Leasing auto
fr.
433.35
Totale
fr.
3'492.45
Fatti
B. Accertata
l’impignorabilità del reddito sulla base di siffatto calcolo e non avendo
rinvenuto altri beni pignorabili, il 7 e l’8 marzo 2016 l’Ufficio ha emesso i rispettivi
verbali di pignoramento e contestualmente gli attestati di carenza beni e li ha
inoltrati alle parti.
C. Con
ricorso del 18 marzo 2016 RI 1 si aggrava contro i verbali di pignoramento,
chiedendo a questa Camera di annullarli e di far ordine all’UE di procedere a
un nuovo pignoramento con la rapidità dovuta e la diligenza del caso nell’accertamento
dei beni pignorabili del debitore nonché del suo fabbisogno minimo vitale e
delle spese personali.
D. Con
osservazioni del 2 giugno 2016 l’UE postula la reiezione del gravame, ritenendo
di aver agito correttamente. PI 1 è invece rimasto silente.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica degli atti impugnati
emessi il 7 e l’8 marzo 2016 dall’UE di Mendrisio, il ricorso è in linea di
principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. Giusta
l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a
giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del
debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le
autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,
deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di
acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al
sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima
sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta
in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul
Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e
fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del
pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2d; 108 III 12 consid. 3;
sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1),
ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto
conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108
III 12 consid. 4).
3. La
ricorrente rimprovera anzitutto all’UE di aver omesso di richiedere le “buste
paga” di PI 1, sebbene siano necessarie per verificare se il salario netto
dichiarato abbia subito un aumento rispetto alla data di assunzione e se l’escusso
abbia goduto e goda a cadenza mensile dei bonus previsti dal suo contratto di
lavoro.
Se
è vero che non ha assunto i conteggi di stipendio mensili dell’escusso, l’Ufficio
ha comunque determinato il suo reddito netto fondandosi sul certificato di
salario 2015, secondo cui dal 1° aprile al 31 dicembre 2015 egli ha percepito
uno stipendio netto da oneri sociali di fr. 24'363.45, ovvero di fr. 2'707.–
al mese, importo peraltro inferiore a quello computato dall’organo esecutivo,
il quale erroneamente non ha tenuto conto della deduzione degli oneri sociali.
Il certificato di salario in questione, che fa riferimento a un periodo
lavorativo conclusosi appena due mesi prima dell’esecuzione del pignoramento, è
senz’altro sufficiente ai fini dell’accertamento dei redditi di PI 1. Il datore
di lavoro è tenuto invero a indicarvi tutti i redditi da lavoro percepiti dal
dipendente, compresi quindi anche eventuali bonus. Il ricorso si rivela dunque
infondato su questo punto.
4. L’insorgente
si duole altresì del fatto che l’Ufficio abbia computato la spesa relativa alla
rata del leasing del veicolo dell’escusso, senza accertare se sia
effettivamente necessario per il lavoro. Essa rileva pure che, abitando a __________,
PI 1 non ha certo bisogno di un’automobile per recarsi in azienda, anch’essa
con sede a __________. Fa notare infine che se l’escusso compie davvero delle
trasferte, come previsto dal contratto di lavoro, dalle buste paga 2015/2016
dovrebbero risultare i rimborsi, ciò che però non è possibile verificare,
poiché – a sua detta – l’Ufficio non ha espletato i dovuti controlli.
4.1 È
principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e
correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza
del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile in virtù dell’art.
92 cpv. 1 n. 3 LEF, perché gli è necessario per conseguire il suo reddito nel
senso dell’art. 93 LEF (DTF 119 III 13
consid. 2a; 117 III 22 consid. 2). Entrano in linea di conto in particolare le
spese di leasing (Tabella, punto II/7; Alfred
Bühler, Betreibungs- und prozessrechtliches Existenzminimum, AJP/PJA
2002, pag. 657 ad bb e pag. 652 ad ee, 654-5 ad b), oltre ai costi
legati alle assicurazioni del veicolo, alla benzina e all’usura (sentenza della
CEF 15.2014.43 del 9 ottobre 2015 consid. 8.1).
4.2 Nel
caso in rassegna, si evince dall’incarto che l’Ufficio ha computato il costo
del “leasing auto” di fr. 433.35 (v. contratto di leasing agli atti),
poiché ha ritenuto che il veicolo dell’escusso è necessario per conseguire il
suo reddito. L’UE è giunto a tale conclusione basandosi sull’art. 1/a del
contratto di lavoro di PI 1, secondo cui “il dipendente utilizzerà Telefono cellulare e l’automobile
di sua proprietà per tutta l’attività lavorativa, (trasferte, spostamenti
incontri con i clienti ecc.. ), la Società si impegna a rimborsare tutte le
spese derivanti (vedi Art. 2. g Spese)”. Orbene, il
ragionamento dell’organo esecutivo appare corretto, il contratto di lavoro
prevedendo in concreto che il dipendente debba essere automunito, non tanto per
recarsi al posto di lavoro, come sostiene a torto la ricorrente, bensì per
svolgere le sue mansioni, ossia per le trasferte e gli incontri con i clienti
(v. gli esempi citati all’art. 1/a del contratto di lavoro). È vero che il
contratto prevede anche da parte del datore di lavoro il rimborso delle spese
derivanti dall’uso dell’auto, ma unicamente di quelle indicate all’art. 2/g,
cui rinvia l’art. 1/a, vale a dire le spese di trasferta, di benzina e dei
chilometri di percorrenza. Non sono invece inclusi i costi di leasing, il cui
pagamento da parte dell’escusso è del resto comprovato dagli ordini di bonifico
postale prodotti agli atti. L’operato dell’UE non presta dunque il fianco a
critiche.
4.3 Non
porta a diversa sorte neppure il rimprovero della ricorrente secondo cui l’Ufficio
non ha verificato attraverso le “buste paga” se l’escusso viene effettivamente
rimborsato dal suo datore di lavoro. Al riguardo, basti dire che al di fuori
dei costi di leasing l’organo esecutivo non ha ammesso nel minimo d’esistenza
ulteriori spese di trasferta necessarie per il conseguimento del reddito, né il
debitore lo ha preteso, sicché è irrilevante sapere se il suo datore di lavoro
ha rimborsato tali spese. Anche sotto questo profilo il ricorso risulta quindi
infondato.
5. Contributi
di mantenimento o d’assistenza dovuti per motivi giuridici a persone che vivono
fuori dell’economia domestica del debitore sono riconosciuti a condizione che siano indispensabili al creditore degli alimenti ai sensi dell’art. 93
LEF e che l’escusso provi di averli già versati prima del pignoramento
e renda verosimile che li pagherà anche per la durata del pignoramento
(sentenza della CEF 15.2012.39 del 23 marzo 2012, consid. 5.2; 15.2014.43 del 9
ottobre 2014, consid. 4.1; Tabella, punto II/5). Qualora non siano stati
accertati giudizialmente, gli obblighi alimentari possono, in principio,
entrare in linea di conto nel computo del minimo esistenziale soltanto se l’escusso
dimostra che ne sono realizzati i presupposti di legge (vincolo matrimoniale,
nesso di filiazione, separazione effettiva, ecc.), se i contributi sono
indispensabili al creditore alimentare (per esempio coniuge e/o figli del
debitore) ai sensi dell’art. 93 LEF e se sono e saranno effettivamente pagati
dal debitore durante l’intero periodo del pignoramento (v. sentenza della CEF
15.2014.43 del 9 ottobre 2014, consid. 4.1 e riferimenti citati).
5.1 Nel caso in rassegna, l’UE ha ammesso nel calcolo del minimo d’esistenza
un importo complessivo di fr. 1'200.– a titolo di contributi alimentari,
ovvero fr. 800.– a favore delle figlie __________ R__________ (2010) e __________
C__________ (2008) e fr. 400.– a favore del figlio N__________ (2015). L’insorgente
ritiene però che il debitore, nel produrre unicamente dichiarazioni delle madri
affidatarie relative al solo mese di febbraio 2016, non ha comprovato né di
aver versato gli alimenti con costanza prima del pignoramento né di continuare
a pagarli in futuro.
5.2 Ora,
la ricorrente non contesta che l’escusso sia tenuto a versare i contributi di
mantenimento per i figli computati dall’UE nel minimo esistenziale, ciò che per
le figlie risulta del resto dal “contratto per l’obbligo del mantenimento di
minori e per il diritto alle relazioni personali” sottoscritto da PI 1 e da __________,
madre delle bimbe, e approvato dall’allora Commissione tutoria regionale di
Chiasso con risoluzione n. 314 del 30 settembre 2008, e per il figlio __________
può dedursi indirettamente dal suo certificato di nascita presente agli atti.
La ricorrente si limita invero a ritenere insufficienti le dichiarazioni delle
madri affidatarie quale prova che PI 1 ha versato gli alimenti con costanza
prima del pignoramento e che li verserà anche in futuro. Sennonché essa non
pretende che tali dichiarazioni siano false né allega fatti che possano
suscitare dubbi sulla loro affidabilità. Non si evince d’altronde dalle
dichiarazioni in questione ch’esse siano limitate ai contributi del solo mese
di febbraio come invece sostenuto dalla ricorrente, dal momento che le madri
affidatarie dichiarano di
ricevere mensilmente l’una € 800.– e l’altra € 400.–. Che PI
1 continui a versarli anche in futuro risulta poi dall’obbligo assunto da lui
in sede giudiziaria per le figlie e stabilito dalla legge per quanto concerne
il figlio. Il ricorso è dunque infondato pure sotto quest’aspetto.
6. L’insorgente
contesta anche l’entità delle spese di trasferta riconosciute all’escusso per l’esercizio
del diritto di visita ai figli. Al riguardo, essa rileva che la distanza
percorsa da PI 1 sarebbe di 120 km (due volte al mese per 30 km) anziché 240
km. Ad ogni modo, sostiene che l’escusso percorre in realtà 20,5 km a tratta
(invece dei 30 km riconosciuti dall’Ufficio), vale a dire in totale 82 km al
mese (41 km [andata e ritorno] per due volte al mese), per una spesa totale di fr. 22.28
mensili. Rileva infine che il debitore potrebbe “tranquillamente” servirsi
dei mezzi pubblici per far visita ai figli a __________ (__________), ben
collegato dal suo domicilio (__________), al prezzo di soli fr. 6.–
(andata e ritorno), ossia fr. 12.– al mese.
Nel
caso in esame, l’UE ha computato un importo di complessivi fr. 227.– per l’esercizio
del diritto di visita, ammontare composto di fr. 127.– per le trasferte
dal domicilio dell’escusso (Ch__________) a quello dei figli (Ce__________) e fr. 100.–
per il “costo di esercizio del diritto di visita” (v. osservazioni al ricorso,
pag. 3). Siccome quest’ultima posta non è contestata, occorrerebbe accertare unicamente
l’entità delle spese di trasferta. Si può tuttavia prescindere dall’approfondire
oltre tale questione, l’accoglimento del ricorso su tale punto non modificando
l’esito del calcolo del minimo esistenziale. In altri termini, anche deducendo
dal computo l’intera somma di fr. 127.–, non risulterebbe alcuna eccedenza
pignorabile, per tacere del fatto che, come visto (consid. 3), i redditi netti
dell’escusso sono in realtà inferiori a quelli erroneamente accertati dall’UE (fr. 2'707.–
anziché fr. 3'000.–).
7. RI 1 si duole infine che l’Ufficio non ha
richiesto né prodotto gli estratti del conto corrente dell’escusso, onde verificare
l’eventuale esistenza di “sostanza
aggredibile”, nonostante dalla documentazione agli
atti risulti chiaramente in essere un rapporto con Postfinance. A tal riguardo
va rilevato che agli atti sono effettivamente presenti degli ordini di
pagamento rivolti alla Postfinance che PI 1 ha prodotto per dimostrare il pagamento
effettivo delle sue spese correnti. Ciononostante, l’UE non ha accertato l’entità
degli averi dell’escusso depositati sul conto corrente postale indicato in quei
documenti, neppure dopo la contestazione mossa dall’insorgente con il ricorso,
sicché non è possibile stabilire se sussiste un saldo pignorabile. In parziale
accoglimento del ricorso, si giustifica pertanto di retrocedere l’incarto all’organo
esecutivo affinché verifichi l’entità degli averi depositati sul conto postale
intestato a PI 1, invitando costui o la Postfinance a produrre un estratto
aggiornato del conto, e provveda in seguito al pignoramento dell’eventuale
saldo ove superi la quota del suo fabbisogno minimo fino al prossimo versamento
del salario.
8. Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza, l’incarto
è rinviato all’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, affinché proceda agli accertamenti
stabiliti al considerando 7.
Considerandi
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.