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Decisione

15.2016.46

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

19 agosto 2016Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

B. Accertata

l’impignorabilità del reddito sulla base di siffatto calcolo e non avendo

rinvenuto altri beni pignorabili, il 7 e l’8 marzo 2016 l’Ufficio ha emesso i rispettivi

verbali di pignoramento e contestualmente gli attestati di carenza beni e li ha

inoltrati alle parti.

C. Con

ricorso del 18 marzo 2016 RI 1 si aggrava contro i verbali di pignoramento,

chiedendo a questa Camera di annullarli e di far ordine all’UE di procedere a

un nuovo pignoramento con la rapidità dovuta e la diligenza del caso nell’accerta­­mento

dei beni pignorabili del debitore nonché del suo fabbisogno minimo vitale e

delle spese personali.

D. Con

osservazioni del 2 giugno 2016 l’UE postula la reiezione del gravame, ritenendo

di aver agito correttamente. PI 1 è invece rimasto silente.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica degli atti impugnati

emessi il 7 e l’8 marzo 2016 dall’UE di Mendrisio, il ricorso è in linea di

principio ricevibile (art. 17 LEF).

2. Giusta

l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a

giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del

debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le

autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,

deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di

acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al

sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima

sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta

in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul

Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e

fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del

pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2d; 108 III 12 consid. 3;

sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1),

ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto

conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108

III 12 consid. 4).

3. La

ricorrente rimprovera anzitutto all’UE di aver omesso di richiedere le “buste

paga” di PI 1, sebbene siano necessarie per verificare se il salario netto

dichiarato abbia subito un aumento rispetto alla data di assunzione e se l’escusso

abbia goduto e goda a cadenza mensile dei bonus previsti dal suo contratto di

lavoro.

Se

è vero che non ha assunto i conteggi di stipendio mensili dell’escusso, l’Ufficio

ha comunque determinato il suo reddito netto fondandosi sul certificato di

salario 2015, secondo cui dal 1° aprile al 31 dicembre 2015 egli ha percepito

uno stipendio netto da oneri sociali di fr. 24'363.45, ovvero di fr. 2'707.–

al mese, importo peraltro inferiore a quello computato dall’organo esecutivo,

il quale erroneamente non ha tenuto conto della deduzione degli oneri sociali.

Il certificato di salario in questione, che fa riferimento a un periodo

lavorativo conclusosi appena due mesi prima dell’esecuzione del pignoramento, è

senz’altro sufficiente ai fini dell’accertamento dei redditi di PI 1. Il datore

di lavoro è tenuto invero a indicarvi tutti i redditi da lavoro percepiti dal

dipendente, compresi quindi anche eventuali bonus. Il ricorso si rivela dunque

infondato su questo punto.

4. L’insorgente

si duole altresì del fatto che l’Ufficio abbia computato la spesa relativa alla

rata del leasing del veicolo dell’escusso, senza accertare se sia

effettivamente necessario per il lavoro. Essa rileva pure che, abitando a __________,

PI 1 non ha certo bisogno di un’automobile per recarsi in azienda, anch’essa

con sede a __________. Fa notare infine che se l’escusso compie davvero delle

trasferte, come previsto dal contratto di lavoro, dalle buste paga 2015/2016

dovrebbero risultare i rimborsi, ciò che però non è possibile verificare,

poiché – a sua detta – l’Ufficio non ha espletato i dovuti controlli.

4.1 È

principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e

correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza

del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile in virtù dell’art.

92 cpv. 1 n. 3 LEF, perché gli è necessario per conseguire il suo reddito nel

senso dell’art. 93 LEF (DTF 119 III 13

consid. 2a; 117 III 22 consid. 2). Entrano in linea di conto in particolare le

spese di leasing (Tabella, punto II/7; Alfred

Bühler, Betreibungs- und prozessrechtliches Existenz­minimum, AJP/PJA

2002, pag. 657 ad bb e pag. 652 ad ee, 654-5 ad b), oltre ai costi

legati alle assicurazioni del veicolo, alla benzina e all’usura (sentenza della

CEF 15.2014.43 del 9 ottobre 2015 consid. 8.1).

4.2 Nel

caso in rassegna, si evince dall’incarto che l’Ufficio ha computato il costo

del “leasing auto” di fr. 433.35 (v. contratto di leasing agli atti),

poiché ha ritenuto che il veicolo dell’escusso è necessario per conseguire il

suo reddito. L’UE è giunto a tale conclusione basandosi sull’art. 1/a del

contratto di lavoro di PI 1, secondo cui “il dipendente utilizzerà Telefono cellulare e l’auto­­mobile

di sua proprietà per tutta l’attività lavorativa, (trasferte, spostamenti

incontri con i clienti ecc.. ), la Società si impegna a rimborsare tutte le

spese derivanti (vedi Art. 2. g Spese)”. Orbene, il

ragionamento dell’organo esecutivo appare corretto, il contratto di lavoro

prevedendo in concreto che il dipendente debba essere automunito, non tanto per

recarsi al posto di lavoro, come sostiene a torto la ricorrente, bensì per

svolgere le sue mansioni, ossia per le trasferte e gli incontri con i clienti

(v. gli esempi citati all’art. 1/a del contratto di lavoro). È vero che il

contratto prevede anche da parte del datore di lavoro il rimborso delle spese

derivanti dal­l’uso dell’auto, ma unicamente di quelle indicate all’art. 2/g,

cui rinvia l’art. 1/a, vale a dire le spese di trasferta, di benzina e dei

chilometri di percorrenza. Non sono invece inclusi i costi di leasing, il cui

pagamento da parte dell’escusso è del resto comprovato dagli ordini di bonifico

postale prodotti agli atti. L’operato dell’UE non presta dunque il fianco a

critiche.

4.3 Non

porta a diversa sorte neppure il rimprovero della ricorrente secondo cui l’Ufficio

non ha verificato attraverso le “buste paga” se l’escusso viene effettivamente

rimborsato dal suo datore di lavoro. Al riguardo, basti dire che al di fuori

dei costi di leasing l’organo esecutivo non ha ammesso nel minimo d’esistenza

ulteriori spese di trasferta necessarie per il conseguimento del reddito, né il

debitore lo ha preteso, sicché è irrilevante sapere se il suo datore di lavoro

ha rimborsato tali spese. Anche sotto questo profilo il ricorso risulta quindi

infondato.

5. Contributi

di mantenimento o d’assistenza dovuti per motivi giuridici a persone che vivono

fuori dell’economia domestica del debitore sono riconosciuti a condizione che siano indispensabili al creditore degli alimenti ai sensi dell’art. 93

LEF e che l’escus­so provi di averli già versati prima del pignoramento

e renda verosimile che li pagherà anche per la durata del pignoramento

(sentenza della CEF 15.2012.39 del 23 marzo 2012, consid. 5.2; 15.2014.43 del 9

ottobre 2014, consid. 4.1; Tabella, punto II/5). Qualora non siano stati

accertati giudizialmente, gli obblighi alimentari possono, in principio,

entrare in linea di conto nel computo del minimo esistenziale soltanto se l’escusso

dimostra che ne sono realizzati i presupposti di legge (vincolo matrimoniale,

nesso di filiazione, separazione effettiva, ecc.), se i contributi sono

indispensabili al creditore alimentare (per esempio coniuge e/o figli del

debitore) ai sensi dell’art. 93 LEF e se sono e saranno effettivamente pagati

dal debitore durante l’intero periodo del pignoramento (v. sentenza della CEF

15.2014.43 del 9 ottobre 2014, consid. 4.1 e riferimenti citati).

5.1 Nel caso in rassegna, l’UE ha ammesso nel calcolo del minimo d’esistenza

un importo complessivo di fr. 1'200.– a titolo di contributi alimentari,

ovvero fr. 800.– a favore delle figlie __________ R__________ (2010) e __________

C__________ (2008) e fr. 400.– a favore del figlio N__________ (2015). L’insorgente

ritiene però che il debitore, nel produrre unicamente dichiarazioni delle madri

affidatarie relative al solo mese di febbraio 2016, non ha comprovato né di

aver versato gli alimenti con costanza prima del pignoramento né di continuare

a pagarli in futuro.

5.2 Ora,

la ricorrente non contesta che l’escusso sia tenuto a versare i contributi di

mantenimento per i figli computati dall’UE nel minimo esistenziale, ciò che per

le figlie risulta del resto dal “contratto per l’obbligo del mantenimento di

minori e per il diritto alle relazioni personali” sottoscritto da PI 1 e da __________,

madre delle bimbe, e approvato dall’allora Commissione tutoria regionale di

Chiasso con risoluzione n. 314 del 30 settembre 2008, e per il figlio __________

può dedursi indirettamente dal suo certificato di nascita presente agli atti.

La ricorrente si limita invero a ritenere insufficienti le dichiarazioni delle

madri affidatarie quale prova che PI 1 ha versato gli alimenti con costanza

prima del pignoramento e che li verserà anche in futuro. Sennonché essa non

pretende che tali dichiarazioni siano false né allega fatti che possano

suscitare dubbi sulla loro affidabilità. Non si evince d’altronde dalle

dichiarazioni in questione ch’esse siano limitate ai contributi del solo mese

di febbraio come invece sostenuto dalla ricorrente, dal momento che le madri

affidatarie dichiarano di

ricevere mensilmente l’una € 800.– e l’altra € 400.–. Che PI

1 continui a versarli anche in futuro risulta poi dall’obbligo assunto da lui

in sede giudiziaria per le figlie e stabilito dalla legge per quanto concerne

il figlio. Il ricorso è dunque infondato pure sotto quest’aspetto.

6. L’insorgente

contesta anche l’entità delle spese di trasferta riconosciute all’escusso per l’esercizio

del diritto di visita ai figli. Al riguardo, essa rileva che la distanza

percorsa da PI 1 sarebbe di 120 km (due volte al mese per 30 km) anziché 240

km. Ad ogni modo, sostiene che l’escusso percorre in realtà 20,5 km a tratta

(invece dei 30 km riconosciuti dall’Ufficio), vale a dire in totale 82 km al

mese (41 km [andata e ritorno] per due volte al mese), per una spesa totale di fr. 22.28

mensili. Rileva infine che il debitore potrebbe “tranquillamente” servirsi

dei mezzi pubblici per far visita ai figli a __________ (__________), ben

collegato dal suo domicilio (__________), al prezzo di soli fr. 6.–

(andata e ritorno), ossia fr. 12.– al mese.

Nel

caso in esame, l’UE ha computato un importo di complessivi fr. 227.– per l’esercizio

del diritto di visita, ammontare composto di fr. 127.– per le trasferte

dal domicilio dell’escusso (Ch__________) a quello dei figli (Ce__________) e fr. 100.–

per il “costo di esercizio del diritto di visita” (v. osservazioni al ricorso,

pag. 3). Siccome quest’ultima posta non è contestata, occorrerebbe accertare unicamente

l’entità delle spese di trasferta. Si può tuttavia prescindere dall’approfondire

oltre tale questione, l’accoglimento del ricorso su tale punto non modificando

l’esito del calcolo del minimo esistenziale. In altri termini, anche deducendo

dal computo l’intera somma di fr. 127.–, non risulterebbe alcuna eccedenza

pignorabile, per tacere del fatto che, come visto (consid. 3), i redditi netti

dell’escusso sono in realtà inferiori a quelli erroneamente accertati dall’UE (fr. 2'707.–

anziché fr. 3'000.–).

7. RI 1 si duole infine che l’Ufficio non ha

richiesto né prodotto gli estratti del conto corrente dell’escusso, onde verificare

l’eventuale esistenza di “sostanza

aggredibile”, nonostante dalla documentazione agli

atti risulti chiaramente in essere un rapporto con Postfinance. A tal riguardo

va rilevato che agli atti sono effettivamente presenti degli ordini di

pagamento rivolti alla Postfinance che PI 1 ha prodotto per dimostrare il pagamento

effettivo delle sue spese correnti. Ciononostante, l’UE non ha accertato l’entità

degli averi dell’escusso depositati sul conto corrente postale indicato in quei

documenti, neppure dopo la contestazione mossa dall’insorgente con il ricorso,

sicché non è possibile stabilire se sussiste un saldo pignorabile. In parziale

accoglimento del ricorso, si giustifica pertanto di retrocedere l’in­­carto all’organo

esecutivo affinché verifichi l’entità degli averi depositati sul conto postale

intestato a PI 1, invitando costui o la Postfinance a produrre un estratto

aggiornato del conto, e provveda in seguito al pignoramento dell’eventuale

saldo ove su­peri la quota del suo fabbisogno minimo fino al prossimo versamento

del salario.

8. Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza, l’incarto

è rinviato all’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, affinché proceda agli accertamenti

stabiliti al considerando 7.

Considerandi

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.