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Decisione

15.2016.47

Pignoramento. Accertamenti insufficienti dell’Ufficio di esecuzione. Rinvio dell’incarto per ulteriori verifiche

23 settembre 2016Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i precedenti tentativi per raccomandata del 22 aprile (da parte dell’UE), del

28 giugno e del 16 agosto 2016 non hanno avuto esito positivo. Il resistente è

tuttavia rimasto silente.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta

l’8 aprile 2016, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2. La

ricorrente contesta in sostanza all’Ufficio di non aver eseguito tutti gli

accertamenti necessari a determinare eventuali beni pignorabili appartenenti

all’escusso. A sua detta, l’irreperibilità del debitore non può essere una

giustificazione sufficiente per prescindere dall’eseguire qualsiasi

accertamento. A tal riguardo, fa notare che con la domanda di continuazione

dell’esecuzione dell’11 marzo 2016 aveva indicato all’UE che l’escusso detiene

delle azioni al portatore della società J__________ con sede a __________. Nel

ricorso, l’insorgente evidenzia altresì che il debitore è pure direttore della

U__________ con sede a __________, membro del consiglio di amministrazione della

T__________ di __________, gerente della M__________, anch’essa in __________, nonché

gerente della I__________, sempre in __________. Nonostante tali informazioni, secondo

la ricorrente, l’organo esecutivo non ha fatto alcun accertamento sugli

eventuali redditi che PI 1 percepisce da tali società. Aggiunge, infine, che l’UE

neppure ha chiesto informazioni all’Ufficio circondariale di tassazione di __________,

comune in cui è domiciliato l’escusso.

Da

parte sua, l’Ufficio rileva nelle proprie osservazioni che, malgrado il

debitore sia effettivamente gerente delle società I__________ e M__________, il

capitale sociale di queste ultime è detenuto da un’altra società con sede in __________

(la G__________). Osserva inoltre che l’escusso risulta membro del consiglio di

amministrazione di ulteriori due società anonime (la J__________ e la T__________),

il cui recapito è però presso una terza società (la G__________), della quale PI

1 non è organo. L’UE aggiunge infine che, non avendo potuto rintracciare l’escusso,

non è stato possibile nemmeno prendere in consegna eventuali azioni.

2.1 Nell’ambito

del pignoramento l’escusso deve informare esaurientemente l’ufficio circa la

sua sostanza e il suo reddito, fintanto che questi non siano sufficienti a

coprire tutte le esecuzioni che partecipano al pignoramento (cfr. art 91

cpv. 1 n. 2 LEF; DTF 117 III 61 segg.;

Lebrecht, in: Basler Kommentar,

SchKG I, 2a ed. 2010, n. 9 ad art. 91 LEF). L’ufficio di esecuzione deve

attivamente indagare sull’estensione e la composizione del patrimonio dell’escusso

e verificare le affermazioni di quest’ultimo qualora dalle informazioni assunte

autonomamente o fornite dall’escutente emergano fondati dubbi sulla loro

attendibilità o completezza (DTF 112 III 80; in ultimo luogo: sentenza della

CEF 15.2015.27 del 10 agosto 2015, consid. 2.1). Se il

debitore, avvisato regolarmente del pignoramento da eseguire, non è presente, l’ufficio

delle esecuzioni è autorizzato a procedere al pignoramento in sua assenza,

mediante il pignoramento di beni di cui abbia avuto conoscenza in occasione di

un pignoramento precedente (DTF 112 III 14 consid. 5a) o di altri beni o

redditi scoperti grazie alla collaborazione di terzi o autorità (art. 91 cpv. 4

e 5 LEF; Jeandin in:

Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 9 ad art. 91 LEF).

2.2 Nel

caso in rassegna, pur sapendo che il debitore è organo di diverse società con

sedi nei Cantoni di __________ e __________, l’UE non ha proceduto ad alcun

accertamento degli eventuali redditi ch’egli percepisce dalle stesse. Tale modo di procedere

non è conforme alla legge e le motivazioni avanzate dall’Ufficio non giustificano

il suo operato. È invero irrilevante che l’escusso non sia rintracciabile, che

il capitale sociale delle società di cui è organo appartenga a un’altra società

e che il recapito delle stesse risulti presso l’indirizzo di un’altra persona

giuridica. Come esposto sopra (consid. 2.1), l’UE è tenuto a indagare sull’estensione

e la composizione del patrimonio dell’escusso e a procedere al pignoramento anche

in sua assenza, attraverso la collaborazione di terzi o autorità, che hanno lo

stesso obbligo di informare del debitore (art. 91 cpv. 4 e 5 LEF). Non potendo

escludere a priori che PI 1 consegua redditi dalle società di cui è organo, l’Ufficio

avrebbe dovuto fare altre verifiche anziché dichiarare il pignoramento

infruttuoso ed emettere l’attestato di carenza beni per il solo fatto ch’egli

non è reperibile.

3. Alla

luce di quanto precede, in accoglimento del ricorso, l’incarto va dunque rinviato

all’organo esecutivo affinché proceda a ulteriori accertamenti. A tal uopo, mediante

rogatoria giusta l’art. 4 LEF l’Ufficio inviterà le società di cui l’escusso è

organo (sopra, consid. 2) a fornire informazioni sugli eventuali redditi

percepiti dallo stesso e sulla detenzione di azioni da parte sua. Procederà

inoltre a farsi consegnare dall’Ufficio circondariale di tassazione di __________

l’ultima dichiarazione d’imposta di PI 1 e la relativa decisione di tassazione.

L’organo esecutivo provvederà infine a pignorare, nei limiti della legge

(cfr. art. 92 e 93 LEF), gli eventuali beni scoperti, fintanto che questi

non siano sufficienti a coprire tutte le esecuzioni che partecipano al pignoramento.

4. Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano

indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

[RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e di conseguenza l’incarto è rinviato all’Ufficio di esecuzione

di Lugano, affinché proceda a ulteriori accertamenti e si determini nuovamente

sul pignoramento dei beni di PI 1 nel senso del considerando 3.

Considerandi

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– (mediante

pubblicazione edittale).

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.