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Decisione

15.2016.49

Ricorso contro avvisi di pignoramento. Posticipazione dell’esecuzione del pignoramento. Sospensione delle esecuzioni. Inammissibilità di una richiesta nuova in sede di ricorso

30 giugno 2016Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

scritto del 10 giugno 2016, invocando il processo penale in cui è stata citata

quale imputata fissato dall’8 al 12 agosto 2016, l’avv. RI 1 ha chiesto all’UE

di spostare il predetto pignoramento “a una data in settembre 2016”, così da

consentirle di ottenere lo sblocco dei suoi beni e conti e di sistemare tutte

le sue pendenze. Il 15 giugno 2016, l’UE ha consentito a posticipare il pignoramento

al 31 agosto 2016.

C. Con

ricorso del 20 giugno 2016, l’avv. RI 1 postula, previa concessione dell’effetto

sospensivo, la sospensione delle esecuzioni a suo carico fino alla definizione

del procedimento penale avviato nei suoi confronti, “ovvero fino all’esito dei ricorsi avanti il TF”. In via subordinata, la ricorrente chiede la sospensione per un

periodo “di grazia” di 90 giorni, e in via ancora più subordinata l’accoglimento della sua

istanza di spostamento del pignoramento “a fine mese di settembre/inizio ottobre 2016”.

D. Stante

l’esito del giudizio odierno, non sono state richieste osservazioni all’UE né

alle parti procedenti (art. 9 cpv. 2 Legge cantonale sulla

procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]).

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica degli atti impugnati

emessi il 1° giugno 2016 dall’UE di Lugano e pervenuti il 9 giugno, il ricorso

è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2. La

ricorrente si duole che l’UE non ha dato seguito alla sua richiesta di spostare

l’esecuzione del pignoramento, prevista per il 10 agosto 2016, a motivo della

tenuta concomitante del processo penale nei suoi confronti fissato per la

settimana dall’8 al 12 agosto 2016. In realtà, già il 15 giugno 2016 l’UE ha

consentito a posticipare il pignoramento al 31 agosto, ma l’avv. RI 1, fedele

al suo vezzo di ritirare sempre le raccomandate provenienti da autorità l’ultimo

giorno di giacenza postale, verosimilmente non lo sapeva quando, il 20 giugno

2016, ha inoltrato il ricorso in esame. Fatto sta che l’UE ha risposto alla sua

richiesta e ha tenuto conto del suo obbligo di comparire davanti ai giudici

penali posticipando il pignoramento a una data successiva all’ultimo giorno del

dibattimento penale. In questo senso il ricorso è privo d’oggetto.

3. Come

visto, la ricorrente chiede alla Camera di sospendere le esecuzioni a suo

carico fino alla definizione del procedimento penale avviato nei suoi

confronti, “ovvero fino all’esito

dei ricorsi avanti il TF”, subordinatamente durante un

periodo “di grazia” di 90 giorni o almeno fino “a fine mese di settembre/inizio ottobre 2016”.

Considerandi

Oltre che non motivate, queste richieste sono nuove, giac­ché nel suo scritto

del 10 giugno 2016 ella aveva chiesto all’UE di spostare il pignoramento “a una data in settembre 2016”. Ora, in sede di ricorso l’autorità di vigilanza non è competente per

statuire su richieste che non sono già state preventivamente sottoposte e

(almeno in parte) respinte dall’ufficio d’esecuzione. Per quanto concerne la

decisione dell’UE di spostare il pignoramento al 31 agosto 2016 (e non “a una data in settembre 2016”), l’avv. RI 1 si limita ad allegare nella sua richiesta del 10 giugno 2016 di voler sistemare tutte le sue pendenze dopo avere

ottenuto lo sblocco dei suoi beni e conti e in sede di ricorso adduce soltanto il fatto che “da 7 anni ho la vita bloccata oltre alla professione e i conti tutti”. Ciò, tuttavia, non costituisce un motivo di sospensione delle esecuzioni, come già ricordatole a

reiterate riprese (sentenze

del­la CEF 15.2015.94 del 26 aprile 2016 pag. 3, 15.2016.9 di stessa data,

consid. 3, e 15.2016.34 del 24 giugno 2016, pag. 2 in fondo). Ricevuta la domanda di continuazione dell’esecuzione, l’uffi­­cio d’esecuzione

è tenuto per legge a procedere senza indugio al pignoramento (art. 89 LEF). La

valutazione delle possibilità di pignorare e di realizzare i beni dell’e­scussa

avverrà proprio in sede di esecuzione del pignoramento, fermo restando che le è

consentito in ogni tempo di estinguere le esecuzioni pagando gli importi posti

in esecuzione (art. 12 cpv. 1 LEF).

4.

Il

giudizio odierno rende senza oggetto la domanda di concessione dell’effetto

sospensivo al ricorso.

5.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. In quanto ammissibile il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

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– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.