15.2016.49
Ricorso contro avvisi di pignoramento. Posticipazione dell’esecuzione del pignoramento. Sospensione delle esecuzioni. Inammissibilità di una richiesta nuova in sede di ricorso
30 giugno 2016Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2016.49
Lugano
30 giugno 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 20 giugno 2016 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
o meglio contro i venticinque avvisi di pignoramento emessi il 1° giugno 2016
nelle esecuzioni promosse nei confronti della ricorrente da
PI 1, (es. n. )
(rappr. da RA 1, )
PI 2, (es. n. , , , , , , , , , , ,
, , )
(rappr. dall’RA 2, )
PI 3,
(es. n. , , )
avv. PI
4, PI 5 e PI 6, (es.
n. )
(patrocinati dallo PA 1, )
PI 7, (es. n. )
PI 8, (es. n. )
PI 9, (es. n. )
PI 10, (es. n. )
(patrocinata dall’avv. PA 2 )
PI 11, (es. n. )
(rappr. dall’RA 3, )
PI 12, (es. n. )
ritenuto
in fatto: A. Nelle
venticinque esecuzioni appena menzionate, il 1° giugno 2016 l’Ufficio d’esecuzione
(UE) di Lugano ha emesso nei confronti dell’avv. RI 1 gli avvisi di
pignoramento per il 10 agosto 2016.
Fatti
B. Con
scritto del 10 giugno 2016, invocando il processo penale in cui è stata citata
quale imputata fissato dall’8 al 12 agosto 2016, l’avv. RI 1 ha chiesto all’UE
di spostare il predetto pignoramento “a una data in settembre 2016”, così da
consentirle di ottenere lo sblocco dei suoi beni e conti e di sistemare tutte
le sue pendenze. Il 15 giugno 2016, l’UE ha consentito a posticipare il pignoramento
al 31 agosto 2016.
C. Con
ricorso del 20 giugno 2016, l’avv. RI 1 postula, previa concessione dell’effetto
sospensivo, la sospensione delle esecuzioni a suo carico fino alla definizione
del procedimento penale avviato nei suoi confronti, “ovvero fino all’esito dei ricorsi avanti il TF”. In via subordinata, la ricorrente chiede la sospensione per un
periodo “di grazia” di 90 giorni, e in via ancora più subordinata l’accoglimento della sua
istanza di spostamento del pignoramento “a fine mese di settembre/inizio ottobre 2016”.
D. Stante
l’esito del giudizio odierno, non sono state richieste osservazioni all’UE né
alle parti procedenti (art. 9 cpv. 2 Legge cantonale sulla
procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]).
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica degli atti impugnati
emessi il 1° giugno 2016 dall’UE di Lugano e pervenuti il 9 giugno, il ricorso
è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. La
ricorrente si duole che l’UE non ha dato seguito alla sua richiesta di spostare
l’esecuzione del pignoramento, prevista per il 10 agosto 2016, a motivo della
tenuta concomitante del processo penale nei suoi confronti fissato per la
settimana dall’8 al 12 agosto 2016. In realtà, già il 15 giugno 2016 l’UE ha
consentito a posticipare il pignoramento al 31 agosto, ma l’avv. RI 1, fedele
al suo vezzo di ritirare sempre le raccomandate provenienti da autorità l’ultimo
giorno di giacenza postale, verosimilmente non lo sapeva quando, il 20 giugno
2016, ha inoltrato il ricorso in esame. Fatto sta che l’UE ha risposto alla sua
richiesta e ha tenuto conto del suo obbligo di comparire davanti ai giudici
penali posticipando il pignoramento a una data successiva all’ultimo giorno del
dibattimento penale. In questo senso il ricorso è privo d’oggetto.
3. Come
visto, la ricorrente chiede alla Camera di sospendere le esecuzioni a suo
carico fino alla definizione del procedimento penale avviato nei suoi
confronti, “ovvero fino all’esito
dei ricorsi avanti il TF”, subordinatamente durante un
periodo “di grazia” di 90 giorni o almeno fino “a fine mese di settembre/inizio ottobre 2016”.
Considerandi
Oltre che non motivate, queste richieste sono nuove, giacché nel suo scritto
del 10 giugno 2016 ella aveva chiesto all’UE di spostare il pignoramento “a una data in settembre 2016”. Ora, in sede di ricorso l’autorità di vigilanza non è competente per
statuire su richieste che non sono già state preventivamente sottoposte e
(almeno in parte) respinte dall’ufficio d’esecuzione. Per quanto concerne la
decisione dell’UE di spostare il pignoramento al 31 agosto 2016 (e non “a una data in settembre 2016”), l’avv. RI 1 si limita ad allegare nella sua richiesta del 10 giugno 2016 di voler sistemare tutte le sue pendenze dopo avere
ottenuto lo sblocco dei suoi beni e conti e in sede di ricorso adduce soltanto il fatto che “da 7 anni ho la vita bloccata oltre alla professione e i conti tutti”. Ciò, tuttavia, non costituisce un motivo di sospensione delle esecuzioni, come già ricordatole a
reiterate riprese (sentenze
della CEF 15.2015.94 del 26 aprile 2016 pag. 3, 15.2016.9 di stessa data,
consid. 3, e 15.2016.34 del 24 giugno 2016, pag. 2 in fondo). Ricevuta la domanda di continuazione dell’esecuzione, l’ufficio d’esecuzione
è tenuto per legge a procedere senza indugio al pignoramento (art. 89 LEF). La
valutazione delle possibilità di pignorare e di realizzare i beni dell’escussa
avverrà proprio in sede di esecuzione del pignoramento, fermo restando che le è
consentito in ogni tempo di estinguere le esecuzioni pagando gli importi posti
in esecuzione (art. 12 cpv. 1 LEF).
4.
Il
giudizio odierno rende senza oggetto la domanda di concessione dell’effetto
sospensivo al ricorso.
5.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. In quanto ammissibile il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
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–
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– ;
–
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– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.